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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/09/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4719/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
30/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SANTINI FRANCESCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SANTINI FRANCESCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a MONTEBELLUNA Parte_1
(TV) il 21/04/1991) ed (n. a CONEGLIANO (TV) il 21.11.1994), matrimonio Parte_2
contratto il 27/03/2021 e iscritto al n. 4, Parte I, Anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA alle seguenti condizioni:
1. - i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. - nessun contributo di mantenimento è previsto tra i coniugi poiché entrambi si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti;
3. - i coniugi riconoscono che il saldo del conto corrente cointestato aperto presso filiale di Controparte_1
Conegliano (TV), è – alla data odierna – pari a € 0,00 (euro zero/00) ed è stato chiuso;
2 4. - il Sig. si impegna a trasferire la propria quota di proprietà del 50% della casa familiare sita in Mareno di Parte_1
Piave (TV), in Via IV Novembre n. 44/C, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Mareno di Piave (TV), sezione B, Foglio 1, particella 556, categoria A/2, classe 1, 4,5 vani, totale superficie catastale 104 mq, € 360,23 rendita e particella 556, categoria C/6, classe 4, 23 mq consistenza, 24 mq totale superficie catastale, € 34,45 rendita, alla Sig.ra che si impegna ad accettare e che, dal canto suo, si impegna ad accollarsi le rate residue del mutuo insistente Pt_2
sull'immobile, con liberazione del Sig. I coniugi dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o Parte_1
tributo ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale 154/1999 e che la clausola relativa al trasferimento immobiliare è necessaria per la definizione della separazione personale e per la risoluzione della crisi familiare. In considerazione delle somme spese da ciascuno per l'immobile e delle rate di mutuo già versate, i coniugi concordano che l'importo della cessione è pari a € 23.000,00, che la Sig.ra si impegna a versare al Sig. Pt_2 Parte_1
entro la data dell'udienza di comparizione dei coniugi. I coniugi si impegnano altresì a rinnovare il consenso al trasferimento della quota immobiliare e all'accollo del mutuo con liberazione e con ogni relativa formalità, al più tardi entro fine novembre 2025 innanzi a un
Notaio individuato di comune accordo o, in difetto, dalla parte più diligente, ai fini della trascrizione, le spese del trasferimento sono a carico della Sig.ra La liberazione del Sig. anche verso la Banca sarà realizzata Pt_2 Parte_1
dalla Sig.ra entro il mese di agosto 2028; Pt_2
5. - il Sig. ha già liberato la casa familiare il 28 febbraio 2025 portando con sé i beni mobili come individuati Parte_1
nell'elenco predisposto dai coniugi (doc. 5) e non vi sono contestazioni a riguardo;
6. - i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni e qualunque pendenza economica e ogni relativa questione, ancorché non precisata e/o descritta nel presente atto e, per l'effetto, dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro, di non avere debiti e crediti reciproci e, se esistenti, di rinunciarli;
7. - le spese di giudizio sono a carico dei coniugi in parti eguali.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
3 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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