Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1244
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per sgravio

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per la tassazione relativa all'anno 2020, essendo state riconosciute le ragioni della ricorrente e operato lo sgravio della relativa somma.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti impositivi prodromici

    La Corte ha ritenuto che per l'anno 2022 la cartella costituisce il primo atto impositivo, emesso ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione (rectius decadenza) per l'anno 2022, poiché la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta prima della scadenza del termine, individuato nel 31.12.2025.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    L'eccezione di inammissibilità per tardività è stata ritenuta infondata dalla Corte, in quanto la data di consegna della raccomandata postale (12.5.2025) è più favorevole al ricorrente rispetto alla data indicata sulla cartolina postale (11.5.2025), privilegiando il principio di conservazione degli atti di impugnazione in caso di incertezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1244
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1244
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo