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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1244/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR US, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5146/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 EG - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250007058580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 11.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 895,71.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione dei prodromici atti impositivi e conseguentemente la nullità della cartella impugnata. Eccepiva altresì la prescrizione dei debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva la inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo che la cartella era stata notificata in data 11.5.2025, pertanto il ricorso, notificato il 11.7.2025, risultarebbe tardivo. Nel merito, si proclamava estranea alle questioni concernenti la sfera di competenza dell'ente impositore. Affermava la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la Regione Calabria, che allegava documentazione relativa allo sgravio della tassazione relativa all'anno 2020, non disponendo della prova della notificazione dell'atto impositivo pregresso. In ordine alla pretesa riguardante l'anno di imposta 2022, deduceva che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività risuta infondata, dal momento che dalla visura del tracciamento della raccomandata postale quast'ultima risulta essere stata consegnata il 12.5.2025. Tale dato pare contrastare con la data vergata nella cartolina postale, che sembrerebbe indicare il numero 11, ma poiché non può escludersi un refuso, nella incertezza fra le due date, deve priìvilegiarsi quella più favorevole al ricorrente, in ossequio al principio della conservazionedegli atti di impugnazione.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Per quanto riguarda l'anno 2022, la relativa pretesa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova di sposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che la notifica del provvedimento impugnato fu effettuata prima della data ultima del relativo termine, che nella specie è da individuarsi nel 31.12.2025. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione. Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Quanto alla tassazione relativa all'anno 2020, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere state riconosciute le ragioni della ricorrente e operato lo sgravio della relativa somma.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla pretesa tributaria concernente l'anno 2020. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR US, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5146/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 EG - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250007058580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 11.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 895,71.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione dei prodromici atti impositivi e conseguentemente la nullità della cartella impugnata. Eccepiva altresì la prescrizione dei debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva la inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo che la cartella era stata notificata in data 11.5.2025, pertanto il ricorso, notificato il 11.7.2025, risultarebbe tardivo. Nel merito, si proclamava estranea alle questioni concernenti la sfera di competenza dell'ente impositore. Affermava la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la Regione Calabria, che allegava documentazione relativa allo sgravio della tassazione relativa all'anno 2020, non disponendo della prova della notificazione dell'atto impositivo pregresso. In ordine alla pretesa riguardante l'anno di imposta 2022, deduceva che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività risuta infondata, dal momento che dalla visura del tracciamento della raccomandata postale quast'ultima risulta essere stata consegnata il 12.5.2025. Tale dato pare contrastare con la data vergata nella cartolina postale, che sembrerebbe indicare il numero 11, ma poiché non può escludersi un refuso, nella incertezza fra le due date, deve priìvilegiarsi quella più favorevole al ricorrente, in ossequio al principio della conservazionedegli atti di impugnazione.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Per quanto riguarda l'anno 2022, la relativa pretesa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova di sposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che la notifica del provvedimento impugnato fu effettuata prima della data ultima del relativo termine, che nella specie è da individuarsi nel 31.12.2025. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione. Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Quanto alla tassazione relativa all'anno 2020, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere state riconosciute le ragioni della ricorrente e operato lo sgravio della relativa somma.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla pretesa tributaria concernente l'anno 2020. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.