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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati dott. Andrea Ausili Presidente rel./est.
dott.ssa Giulia M. Lignani Giudice
dott. Luca Marzullo Giudice
riunito in camera di consiglio il 28.2.2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4702 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1
Unger; ricorrente contro
rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia;
resistente
e nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_2
Zompi;
OGGETTO: RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI (CAUSE DI
CUI ALLA LEGGE N.117/1988). CONCLUSIONI:
Per Parte ricorrente: -accertare e dichiarare la
responsabilità del PM di Roma dott.ssa per CP_2
dolo, per i motivi tutti di cui in premessa;
- per l'effetto, condannare lo Stato Italiano, in persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra a Parte_1
causa ed in conseguenza dei fatti e dei provvedimenti di
cui in premessa, e quindi al pagamento della somma di euro
2.000.000,00 (due milioni), ovvero quell'altra somma,
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o
liquidata in via equitativa dal Tribunale adito, oltre
rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, per i
motivi di cui in premessa;
- condannare altresì lo Stato Italiano, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri p. t., al pagamento
delle spese di lite, per i motivi di cui in premessa;
- si chiede di acquisire i supporti audio delle udienze
del 13.10.2021, 24.03.2022 e 29.09.2022, registrati dalla
soc. e depositati in Tribunale Penale di Roma e Pt_2
presumibilmente ora depositati in Corte d'Appello Penale
di Roma:
- si chiede di depositare la registrazione delle udienze
del 24.03.2022 e 29.09.2022 in quanto il deposito
telematico non permette il deposito del CD audio.
pag. 2/9 PER Parte resistente: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito,
dichiarare la domanda inammissibile;
in subordine
dichiarare l'infondatezza della domanda. Con vittoria di
spese e con condanna degli attori alle spese a norma
dell''art. 96 comma 3 cpc.”.
Per : CP_2
Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito:
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del
ricorso ai sensi dell'art. 4 della Legge 117/1988 e
successive modificazioni.
In via principale e nel merito:
accertare e dichiarare che nessun addebito può essere
mosso nei confronti della Dott.ssa e, per CP_2
l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento del danno
di cui al ricorso in quanto infondata in fatto ed in
diritto.
In via istruttoria: si produce copia della dichiarazione
della Corte d'Appello di Roma attestante la pendenza
dell'appello avverso la Sentenza n. 11313 del 29.9.2022
del Tribunale di Roma.
in ogni caso:
-condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite
in favore della parte intervenuta facendo rilevare che
“l'interventore adesivo dipendente ha diritto alla
refusione delle spese di lite in caso di soccombenza
dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua
pag. 3/9 partecipazione al giudizio (così Cass. sez. 3, ordinanza
n. 1589 del 19/01/2022);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023,
[...]
ha chiesto la condanna dello Stato italiano, ai Pt_1
sensi della l. n.117/1988, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, a causa del non corretto esercizio della funzione giurisdizionale da parte del P.M. dott.ssa . CP_2
1.1. A fondamento della domanda proposta la ricorrente esponeva:
- che in data 31.7.2018 veniva aggredita Parte_1
fisicamente dall'ex compagno Persona_1
- che presentava, dunque, denuncia- CP_3
querela nei confronti dell'ex compagno;
- che, con sentenza n.11313/2022, pronunciata all'udienza del 29.9.2022, il Tribunale di Roma – giudice dott.ssa Elena Scozzarella - assolveva dal Persona_1
reato di lesioni personali a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
- che il giudice, dott.ssa Elena Scozzarella, aveva esercitato la propria funzione giurisdizionale con dolo,
in danno dell'odierna ricorrente;
- che il P.M. d'udienza dott.ssa era informata CP_2
dalla parte civile che le trascrizioni relative alla precedente udienza, a cui aveva partecipato P.M. diverso pag. 4/9 dalla dott.ssa , riportavano dichiarazioni difformi Per_2
da quanto effettivamente affermato dai testimoni;
- che, nonostante la richiesta della parte civile, il
P.M. non chiedeva il rinvio dell'udienza per esaminare l'audio registrazione ufficiale depositata e si diceva pronto per la discussione;
- che il P.M. chiedeva l'assoluzione dell'imputato;
- che era evidente il dolo alla base della condotta del
P.M., che, “pur essendo stata notiziata delle
manipolazioni e tagli riscontrati nella trascrizione del
verbale d'udienza, le ha poste quale unico fondamento del
proprio convincimento in una alle dichiarazioni rese
dall'imputato (…)”;
- che la ricorrente individuava il danno patito nel fatto che “si permette al di continuare nei suoi Per_1
comportamenti illegittimi ed illegali, ed utilizzare la
documentazione manomessa (verbali operazioni peritali, ed
ora anche i verbali delle udienze penali) in tutti i
procedimenti, civili e penali. Inoltre, ancor più grave è
che viene garantita la sua impunità anche di fronte a
reati così da lasciarlo libero di agire come meglio crede,
anche contro la legge, certo di non subire conseguenze di
alcun tipo”.
Sulla base di tali allegazioni, anche in punto di danno, la ricorrente domandava la condanna della
Presidenza del Consiglio a risarcirla del pregiudizio pag. 5/9 patito.
1.2. Si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva il rigetto del Controparte_4
ricorso, eccependo:
- la violazione del ne bis in idem avendo già il
Tribunale di Perugia deciso altro giudizio promosso dall'odierna ricorrente ex L. 117/1988 per la condotta tenuta nello stesso processo dal Giudice Elena
Scozzarella;
- che la condotta del P.M. non poteva essere produttiva di danno, in quanto attività di valutazione del fatto e della prova, per la quale non è ammessa azione di risarcimento del danno ai seni dell'art. 2 c. II, L. n.
117 del 1988;
- che, la domanda era inammissibile, secondo quanto disposto dall'art.4, c.2, l. n.117/1988, non avendo la ricorrente impugnato la sentenza sfavorevole;
- che, ad ogni modo, il ricorso era infondato, atteso che il P.M. ha correttamente formulato richiesta di assoluzione;
- che, infine, l'ammontare del danno risultava sfornito di prova.
1.3. Interveniva in giudizio la dott.ssa CP_2
, la quale aderiva sostanzialmente alle difese
[...]
dell'Avvocatura, aggiungendo come parte ricorrente abbia omesso di allegare e provare i danni concretamente patiti.
pag. 6/9 1.4. Le parti discutevano la causa all'udienza del
28.2.2025, ai sensi dell'art.275-bis, c.p.c.
***
2. La domanda è infondata per le ragioni, più liquide rispetto alle altre, qui di seguito espresse.
3. La ricorrente censura la condotta del P.M., che ha discusso il processo senza approfondire in che termini i verbali di stenotipia riportassero dichiarazioni differenti da quelle effettivamente rese dai testimoni.
La ricorrente, tuttavia, non ha evidenziato in che modo le difformità riscontrate abbiano inciso sul corretto senso delle deposizioni, così come poi apprezzato dal giudicante. Il tema, peraltro, è stato esaminato dal giudice, che in sentenza – riportando estratti dei due elaborati – ha di fatto rilevato come il testo depositato dalla parte civile presenti marginali differenze rispetto a quello redatto dai periti trascrittori.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che non sussista rapporto di causalità tra la condotta contestata al P.M. e la pronuncia di assoluzione del giudice. La ricorrente,
infatti, non ha evidenziato per quale ragione le sostenute difformità presenti nei due elaborati, ove rilevate anche dal P.M. e sottoposte all'attenzione del Giudice,
avrebbero convinto quest'ultimo in merito alla colpevolezza dell'imputato.
Inoltre, parte ricorrente non ha individuato in termini pag. 7/9 concreti il danno di cui chiede il risarcimento, non potendo costituire effettivo pregiudizio quanto affermato sul punto dalla ricorrente a pag. 4 del ricorso, e cioè
che in conseguenza della condotta del P.M. “si permette al
di continuare nei suoi comportamenti illegittimi Per_1
ed illegali, ed utilizzare la documentazione manomessa
(verbali operazioni peritali, ed ora anche i verbali delle
udienze penali) in tutti i procedimenti, civili e penali.
Inoltre, ancor più grave è che viene garantita la sua
impunità anche di fronte a reati così da lasciarlo libero
di agire come meglio crede, anche contro la legge, certo
di non subire conseguenze di alcun tipo”. L'impunità
dell'imputato non costituisce danno (conseguenza) che la ricorrente può lamentare per ottenere ristoro. Privo di
“contenuto”, poi, è il danno patrimoniale e non patrimoniale di euro 2.000.000,00 richiesto nelle conclusioni.
4. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente,
ai sensi dell'art.91 c.p.c..
Va esclusa dalla liquidazione delle spese la fase istruttoria e della trattazione e quella della decisione
(non essendo state tali fasi di fatto celebrate). Il
Tribunale, in considerazione della non particolare complessità delle questioni, ritiene di dover applicare la massima riduzione e quella di cui all'art. 4 c. IV D.M. a
55 del 2014.
pag. 8/9 Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4702 del 2023, sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di così provvede: CP_2
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente;
- condanna a corrispondere alla Parte_1
a titolo di Controparte_4
rimborso delle spese di lite, la somma di euro 3.479,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA;
- condanna a corrispondere a Parte_1 CP_2
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 3.479,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
Perugia, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati dott. Andrea Ausili Presidente rel./est.
dott.ssa Giulia M. Lignani Giudice
dott. Luca Marzullo Giudice
riunito in camera di consiglio il 28.2.2024,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4702 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1
Unger; ricorrente contro
rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia;
resistente
e nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_2
Zompi;
OGGETTO: RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI (CAUSE DI
CUI ALLA LEGGE N.117/1988). CONCLUSIONI:
Per Parte ricorrente: -accertare e dichiarare la
responsabilità del PM di Roma dott.ssa per CP_2
dolo, per i motivi tutti di cui in premessa;
- per l'effetto, condannare lo Stato Italiano, in persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra a Parte_1
causa ed in conseguenza dei fatti e dei provvedimenti di
cui in premessa, e quindi al pagamento della somma di euro
2.000.000,00 (due milioni), ovvero quell'altra somma,
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o
liquidata in via equitativa dal Tribunale adito, oltre
rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, per i
motivi di cui in premessa;
- condannare altresì lo Stato Italiano, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri p. t., al pagamento
delle spese di lite, per i motivi di cui in premessa;
- si chiede di acquisire i supporti audio delle udienze
del 13.10.2021, 24.03.2022 e 29.09.2022, registrati dalla
soc. e depositati in Tribunale Penale di Roma e Pt_2
presumibilmente ora depositati in Corte d'Appello Penale
di Roma:
- si chiede di depositare la registrazione delle udienze
del 24.03.2022 e 29.09.2022 in quanto il deposito
telematico non permette il deposito del CD audio.
pag. 2/9 PER Parte resistente: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito,
dichiarare la domanda inammissibile;
in subordine
dichiarare l'infondatezza della domanda. Con vittoria di
spese e con condanna degli attori alle spese a norma
dell''art. 96 comma 3 cpc.”.
Per : CP_2
Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito:
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del
ricorso ai sensi dell'art. 4 della Legge 117/1988 e
successive modificazioni.
In via principale e nel merito:
accertare e dichiarare che nessun addebito può essere
mosso nei confronti della Dott.ssa e, per CP_2
l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento del danno
di cui al ricorso in quanto infondata in fatto ed in
diritto.
In via istruttoria: si produce copia della dichiarazione
della Corte d'Appello di Roma attestante la pendenza
dell'appello avverso la Sentenza n. 11313 del 29.9.2022
del Tribunale di Roma.
in ogni caso:
-condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite
in favore della parte intervenuta facendo rilevare che
“l'interventore adesivo dipendente ha diritto alla
refusione delle spese di lite in caso di soccombenza
dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua
pag. 3/9 partecipazione al giudizio (così Cass. sez. 3, ordinanza
n. 1589 del 19/01/2022);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023,
[...]
ha chiesto la condanna dello Stato italiano, ai Pt_1
sensi della l. n.117/1988, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, a causa del non corretto esercizio della funzione giurisdizionale da parte del P.M. dott.ssa . CP_2
1.1. A fondamento della domanda proposta la ricorrente esponeva:
- che in data 31.7.2018 veniva aggredita Parte_1
fisicamente dall'ex compagno Persona_1
- che presentava, dunque, denuncia- CP_3
querela nei confronti dell'ex compagno;
- che, con sentenza n.11313/2022, pronunciata all'udienza del 29.9.2022, il Tribunale di Roma – giudice dott.ssa Elena Scozzarella - assolveva dal Persona_1
reato di lesioni personali a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
- che il giudice, dott.ssa Elena Scozzarella, aveva esercitato la propria funzione giurisdizionale con dolo,
in danno dell'odierna ricorrente;
- che il P.M. d'udienza dott.ssa era informata CP_2
dalla parte civile che le trascrizioni relative alla precedente udienza, a cui aveva partecipato P.M. diverso pag. 4/9 dalla dott.ssa , riportavano dichiarazioni difformi Per_2
da quanto effettivamente affermato dai testimoni;
- che, nonostante la richiesta della parte civile, il
P.M. non chiedeva il rinvio dell'udienza per esaminare l'audio registrazione ufficiale depositata e si diceva pronto per la discussione;
- che il P.M. chiedeva l'assoluzione dell'imputato;
- che era evidente il dolo alla base della condotta del
P.M., che, “pur essendo stata notiziata delle
manipolazioni e tagli riscontrati nella trascrizione del
verbale d'udienza, le ha poste quale unico fondamento del
proprio convincimento in una alle dichiarazioni rese
dall'imputato (…)”;
- che la ricorrente individuava il danno patito nel fatto che “si permette al di continuare nei suoi Per_1
comportamenti illegittimi ed illegali, ed utilizzare la
documentazione manomessa (verbali operazioni peritali, ed
ora anche i verbali delle udienze penali) in tutti i
procedimenti, civili e penali. Inoltre, ancor più grave è
che viene garantita la sua impunità anche di fronte a
reati così da lasciarlo libero di agire come meglio crede,
anche contro la legge, certo di non subire conseguenze di
alcun tipo”.
Sulla base di tali allegazioni, anche in punto di danno, la ricorrente domandava la condanna della
Presidenza del Consiglio a risarcirla del pregiudizio pag. 5/9 patito.
1.2. Si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva il rigetto del Controparte_4
ricorso, eccependo:
- la violazione del ne bis in idem avendo già il
Tribunale di Perugia deciso altro giudizio promosso dall'odierna ricorrente ex L. 117/1988 per la condotta tenuta nello stesso processo dal Giudice Elena
Scozzarella;
- che la condotta del P.M. non poteva essere produttiva di danno, in quanto attività di valutazione del fatto e della prova, per la quale non è ammessa azione di risarcimento del danno ai seni dell'art. 2 c. II, L. n.
117 del 1988;
- che, la domanda era inammissibile, secondo quanto disposto dall'art.4, c.2, l. n.117/1988, non avendo la ricorrente impugnato la sentenza sfavorevole;
- che, ad ogni modo, il ricorso era infondato, atteso che il P.M. ha correttamente formulato richiesta di assoluzione;
- che, infine, l'ammontare del danno risultava sfornito di prova.
1.3. Interveniva in giudizio la dott.ssa CP_2
, la quale aderiva sostanzialmente alle difese
[...]
dell'Avvocatura, aggiungendo come parte ricorrente abbia omesso di allegare e provare i danni concretamente patiti.
pag. 6/9 1.4. Le parti discutevano la causa all'udienza del
28.2.2025, ai sensi dell'art.275-bis, c.p.c.
***
2. La domanda è infondata per le ragioni, più liquide rispetto alle altre, qui di seguito espresse.
3. La ricorrente censura la condotta del P.M., che ha discusso il processo senza approfondire in che termini i verbali di stenotipia riportassero dichiarazioni differenti da quelle effettivamente rese dai testimoni.
La ricorrente, tuttavia, non ha evidenziato in che modo le difformità riscontrate abbiano inciso sul corretto senso delle deposizioni, così come poi apprezzato dal giudicante. Il tema, peraltro, è stato esaminato dal giudice, che in sentenza – riportando estratti dei due elaborati – ha di fatto rilevato come il testo depositato dalla parte civile presenti marginali differenze rispetto a quello redatto dai periti trascrittori.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che non sussista rapporto di causalità tra la condotta contestata al P.M. e la pronuncia di assoluzione del giudice. La ricorrente,
infatti, non ha evidenziato per quale ragione le sostenute difformità presenti nei due elaborati, ove rilevate anche dal P.M. e sottoposte all'attenzione del Giudice,
avrebbero convinto quest'ultimo in merito alla colpevolezza dell'imputato.
Inoltre, parte ricorrente non ha individuato in termini pag. 7/9 concreti il danno di cui chiede il risarcimento, non potendo costituire effettivo pregiudizio quanto affermato sul punto dalla ricorrente a pag. 4 del ricorso, e cioè
che in conseguenza della condotta del P.M. “si permette al
di continuare nei suoi comportamenti illegittimi Per_1
ed illegali, ed utilizzare la documentazione manomessa
(verbali operazioni peritali, ed ora anche i verbali delle
udienze penali) in tutti i procedimenti, civili e penali.
Inoltre, ancor più grave è che viene garantita la sua
impunità anche di fronte a reati così da lasciarlo libero
di agire come meglio crede, anche contro la legge, certo
di non subire conseguenze di alcun tipo”. L'impunità
dell'imputato non costituisce danno (conseguenza) che la ricorrente può lamentare per ottenere ristoro. Privo di
“contenuto”, poi, è il danno patrimoniale e non patrimoniale di euro 2.000.000,00 richiesto nelle conclusioni.
4. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente,
ai sensi dell'art.91 c.p.c..
Va esclusa dalla liquidazione delle spese la fase istruttoria e della trattazione e quella della decisione
(non essendo state tali fasi di fatto celebrate). Il
Tribunale, in considerazione della non particolare complessità delle questioni, ritiene di dover applicare la massima riduzione e quella di cui all'art. 4 c. IV D.M. a
55 del 2014.
pag. 8/9 Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4702 del 2023, sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di così provvede: CP_2
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente;
- condanna a corrispondere alla Parte_1
a titolo di Controparte_4
rimborso delle spese di lite, la somma di euro 3.479,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA;
- condanna a corrispondere a Parte_1 CP_2
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 3.479,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
Perugia, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 9/9