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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
inadempimento
TRA
Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Marco Daniele nato a
Napoli il 26 ottobre 1980 C.F. e presso lo C.F._1
stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza degli Artisti n.
27 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F./P. IVA Controparte_1
nonché (C.F. P.IVA_2 Controparte_2
) entrambi elett.te domiciliati in Napoli, alla C.F._2
Via Pergolesi n.1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Ruggiero (C.F.
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 1 ) che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore dei convenuti chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.4.23 Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1
. Controparte_2
L'attore, premesso che:
in data 30 dicembre 2021, concludeva un accordo quadro con la
; Controparte_1
il aveva provveduto a Controparte_3
conferire mandato quale “General Contractor” (GC) all'istante per la progettazione ed esecuzione dei lavori edili utilizzando il beneficio del
“super bonus 110%”, crediti fiscali che, una volta acquisiti, avrebbe
Parte ceduto con lo “sconto in fattura” alla sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 2 Parte la nell'esecuzione del proprio mandato, provvedeva ad affidare
(sulla base dell'accordo quadro) l'incarico dei lavori edili alla Pa.co ed all'Ing. e, successivamente, su loro Controparte_2
indicazione specifica, affidò l'incarico di progettazione alla GU
CT RL (con sottoscrizione di uno specifico contratto);
il progetto dei lavori è stato regolarmente sviluppato, completato ed approvato dalla assemblea dei condomini di – Controparte_3
Napoli il 20 aprile 2022;
Part la o e l'Ing. non hanno inteso sottoscrivere il contratto di CP_1
appalto;
con ciò hanno contravvenuto agli obblighi assunti con il contratto quadro e rispondono anche per responsabilità precontrattuale avendo condotto trattative inutili in mala fede;
il grave inadempimento dei convenuti ha reso impossibile la
Parte prosecuzione del mandato, al punto che la el mese di luglio 2022
ha dovuto risolvere, suo malgrado, il contratto di mandato con l'Ente
Condominiale;
deduceva che, a seguito del grave inadempimento dei convenuti con la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e conseguente rifiuto
Parte all'esecuzione dei lavori, la ha subito danni patrimoniali per mancato guadagno e perdita di chances lavorative, oltre che un rilevante danno di immagine;
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 3 chiedeva quindi condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituivano i convenuti e contestavano la domanda dell'attore,
deducendo:
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di
[...]
il quale ha agito solo quale legale rappresentante Controparte_2
della e non in proprio;
CP_1
nel merito che:
l'accordo quadro del 31.12.2021 non vincolava ad assumere CP_1
gli incarichi assegnati dalla;
Parte_1
le parti, infatti, avevano rinviato qualsivoglia obbligazione all'esito dell'acquisizione dei benefici derivanti dalla normativa del super bonus 110%;
nessun obbligo, quindi, vi era di stipulare il contratto di appalto in questione;
nemmeno può parlarsi di responsabilità precontrattuale poiché veva sin dall'inizio espresso le proprie perplessità in ordine CP_1
al rischio di anticipare i costi dell'appalto e di terminare i lavori entro i tempi indicati senza avere, però, alcuna certezza dei pagamenti che
Parte venivano rimessi alla disponibilità della di scontare le fatture in un contesto decisamente aleatorio e con l'altissimo rischio di bloccare i pagamenti per le più svariate ragioni, dalla presenza di eventuali sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 4 abusi nel condominio al parere negativo della società di consulenza
Parte fiscale incaricata dalla nessuna prova, infine, l'attrice ha fornito di aver effettivamente svolto la propria attività di consulenza;
chiedevano pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 13.1.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta dall'attrice è quella di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, non avendo la adempiuto alle prescrizioni del contratto CP_1
stipulato dalle parti il 30 dicembre 2021.
Esaminiamo, pertanto, tale contratto.
Il contratto si apre con una “premessa” nella quale si chiarisce che:
“… acquisisce incarichi dagli enti condominiali Parte_1
committenti volti a richiedere l'accesso ai benefici fiscali del superbonus 110% … ottenuto il beneficio fiscale del superbonus
110% acquisisce anche l'incarico di curare la fase Parte_1
esecutiva dei realizzazione dei lavori … attraverso … la stipula di un contratto di appalto con una ditta edile …”;
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 5 a sua volta, si dichiara disponibile ad eseguire tali lavori e si CP_1
impegna “… una volta accettato l'incarico, a sottoscrivere il successivo contratto d'appalto acquisito il beneficio fiscale del superbonus 110% da parte dell'ente condominiale committente…”;
le parti convengono che ogni incarico accettato “… si intenderà consensualmente risolto … nel caso in cui il committente non acceda ai benefici di cui al superbonus 110%...”.
Nello specifico, per quanto ci interessa, l'art. 2 del contratto prevede che:
proporrà gli incarichi mediante l'invio di una pec e Parte_1
a sua volta, invierà una pec “… con l'espressa accettazione o CP_1
meno dell'incarico conferito”;
“ogni singolo incarico conferito si intenderà consensualmente risolto
… nel caso in cui l'ente condominiale non acceda ai benefici di cui al superbonus 110%...”;
“Con l'accettazione dell'incarico la PA.CO. si obbliga … alla successiva sottoscrizione del contratto di appalto, ottenuto il beneficio del superbonus 110% da parte dell'ente condominiale committente”.
Tanto premesso si osserva che il contratto in questione può
qualificarsi come un cd. contratto quadro, ovvero un contratto normativo volto a regolare una serie indefinita di rapporti tra le parti i quali, a loro volta, vanno singolarmente stipulati.
Il contratto, pertanto, non è fonte di alcun obbligo immediato.
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 6 Esso, infatti, prevede una proposta formale di “incarico”, comunicata da a mezzo pec, che , a sua volta, dovrà Parte_1 CP_1
formalmente accettare o rifiutare sempre a mezzo pec.
Nessuna formale accettazione si è avuta e, pertanto, nessun obbligo vi era di stipulare il contratto di appalto.
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale,
quindi, va rigettata.
Tanto ci porta ad esaminare la domanda subordinata di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
, infatti, non ha accettato la proposta contrattuale ma non la ha CP_1
nemmeno espressamente rifiutata.
Vi sono state lunghe trattative tra le parti ed anche il compimento di attività preliminari quali il conferimento dell'incarico di progettazione dei lavori alla GU CT RL.
Il rifiuto finale di addivenire alla stipula, quindi, potrebbe integrare un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cc.
Tale norma prevede che “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.”
La Suprema Corte ha chiarito cosa debba intendersi per responsabilità precontrattuale: ”Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 7 queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.” (Cassazione
civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 34510 del 16 novembre 2021).
Orbene, nella specie, sicuramente può dirsi che le trattative incorse tra le parti siano giunte ad uno stadio avanzato.
Occorre, pertanto, stabilire se le trattative fossero ad un punto tale da ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e se le stesse siano state interrotte per un giustificato motivo.
A tal fine va esaminata la regolamentazione contenuta nell'accordo quadro, che non è chiarissimo e necessita di attività interpretativa.
Il contratto prevede l'obbligo per PA di stipulare il contratto di appalto con il committente, una volta accettato l'incarico proposto da
. Parte_1
Il contratto, però, fa anche riferimento alla necessità di acquisire il beneficio fiscale del superbonus 110% da parte dell'ente condominiale committente e prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui il committente non acceda al beneficio.
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 8 L'ottenimento del beneficio, quindi, è una condizione di validità dell'incarico accettato, sospensiva o risolutiva che sia.
Ciò, del resto, è confermato dalla premessa del contratto nella quale si dice chiaramente che acquisisce solo incarichi da Parte_1
finanziare con il cd. superbonus e che solo ottenuto tale beneficio fiscale acquisisce anche l'incarico di curare la fase Parte_1
esecutiva di realizzazione dei lavori tramite la stipula di un contratto di appalto con una ditta edile.
Questa interpretazione è confermata anche dal contratto stipulato da con GU nel quale è previsto che il diritto al compenso Parte_1
della GU è condizionato all'ottenimento dei benefici fiscali.
Orbene non può dirsi che le trattative fossero oramai concluse.
, infatti, come dimostra la fitta corrispondenza prodotta, ha CP_1
sempre mostrato perplessità in ordine all'effettiva possibilità di ottenere tali benefici tanto da non volersi impegnare nella progettazione dei lavori, affidati, infatti, ad altra ditta.
Né può dirsi che le trattative stesse siano state interrotte senza giustificato motivo.
Nella bozza del contratto di appalto sottoposta da a Parte_1
, allegata al messaggio del 9.5.22, si legge, infatti, che: CP_1
l'appaltatrice avrebbe dovuto eseguire eventuali varianti senza alcun compenso aggiuntivo (art. 10);
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 9 avrebbe potuto recedere dal contratto in caso di Parte_1
problematiche inerenti l'ottenimento dei benefici o delle anticipazioni bancarie nonché di recesso del condominio (art. 14 comma 1);
in caso di recesso di non avrebbe avuto diritto ad Parte_5
alcun compenso o rimborso spese per i lavori eseguiti (art. 14 comma
2).
Per dirla in soldoni il congegno contrattuale ipotizzato da Parte_1
prevederebbe che l'appaltatore anticipi tutte le spese e venga pagato solo se tutto va bene, non potendo nemmeno interloquire col committente perché il contratto è stipulato con il general contractor; il
general contractor, invece, non rischierebbe nulla e verrebbe pagato per aver fatto non si capisce cosa.
Sembra un motivo più che sufficiente per interrompere le trattative.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 10 e con atto Controparte_1 Controparte_2
di citazione notificato il 28.4.23, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 11.268 per onorario oltre s.g., IVA e SPA con attribuzione all'avv. Gaetano Ruggiero.
Così deciso in Napoli il 17.4.25.
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 10686/23 r.g. pag. 11