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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1159/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi e domiciliati dagli avv. Parte_1 Parte_2
BETTIOLO ROBERTA e GIORGI MATTEO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 03.07.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“chiedono che il Tribunale Voglia dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Ceggia (Ve) in data 18.10.2008, iscritto al n. 7, parte I, serie 1, anno
2008, alle condizioni concordate fra le parti e riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo del 10.03.2025 e che si devono intendere richiamate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 18.10.2008, contratto matrimonio con rito civile a Ceggia, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7, Parte I, serie 1, anno 2008, hanno adottato nato [...]; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Per_1 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto del 27.09.2019 del
Tribunale di Venezia;
che successivamente il Tribunale di Venezia aveva ratificato gli accordi raggiunti tra le parti in merito alla parziale modifica delle condizioni di separazione con decreto del 30.06.2021.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 25.03.2025 per il 03.07.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.06.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 03.07.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto del 27.09.2019
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Gli accordi presi dai coniugi sono privi di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e la concorde richiesta delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/10/2008 con rito civile da e , e iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, serie 1, n. 7, dell'anno 2008) del Comune di Ceggia.
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. affidamento del figlio minore Per_1
Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente ed anagrafica residenza presso l'abitazione del padre in Ceggia (VE), vicolo Guardi 77, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
2. tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore
La madre, salvi diversi accordi tra i genitori e salvo diversi impegni scolastici e non del minore, rispettando in ogni caso la volontà di anche in ragione dell'età, terrà con sé Per_1 il figlio con le seguenti modalità:
* fine settimana un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio sino a domenica sera.
* ponti scolatici tutti i ponti previsti dal calendario scolastico
* vacanze natalizie.
10 giorni durante le vacanze natalizie
* vacanze estive un mese durante le vacanze estive.
3. contributo nel mantenimento del figlio minore
* Gestione ordinaria
La signora corrisponderà al signor entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo nel mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di Euro 320,00. Tale importo verrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici istat.
* spese straordinarie
La madre corrisponderà inoltre il 40% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie in favore del figlio minore con le modalità e nei termini indicati nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia che deve intendersi qui integralmente richiamato.
* assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da parte del signor Pt_2
4. mantenimento
I ricorrenti si dichiarano autonomi dal punto di vista economico e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
5. regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
- Spese di lite compensate. Così deciso in Venezia il 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi e domiciliati dagli avv. Parte_1 Parte_2
BETTIOLO ROBERTA e GIORGI MATTEO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 03.07.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“chiedono che il Tribunale Voglia dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Ceggia (Ve) in data 18.10.2008, iscritto al n. 7, parte I, serie 1, anno
2008, alle condizioni concordate fra le parti e riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo del 10.03.2025 e che si devono intendere richiamate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 18.10.2008, contratto matrimonio con rito civile a Ceggia, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7, Parte I, serie 1, anno 2008, hanno adottato nato [...]; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Per_1 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto del 27.09.2019 del
Tribunale di Venezia;
che successivamente il Tribunale di Venezia aveva ratificato gli accordi raggiunti tra le parti in merito alla parziale modifica delle condizioni di separazione con decreto del 30.06.2021.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 25.03.2025 per il 03.07.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.06.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 03.07.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto del 27.09.2019
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Gli accordi presi dai coniugi sono privi di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e la concorde richiesta delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/10/2008 con rito civile da e , e iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, serie 1, n. 7, dell'anno 2008) del Comune di Ceggia.
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. affidamento del figlio minore Per_1
Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente ed anagrafica residenza presso l'abitazione del padre in Ceggia (VE), vicolo Guardi 77, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
2. tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore
La madre, salvi diversi accordi tra i genitori e salvo diversi impegni scolastici e non del minore, rispettando in ogni caso la volontà di anche in ragione dell'età, terrà con sé Per_1 il figlio con le seguenti modalità:
* fine settimana un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio sino a domenica sera.
* ponti scolatici tutti i ponti previsti dal calendario scolastico
* vacanze natalizie.
10 giorni durante le vacanze natalizie
* vacanze estive un mese durante le vacanze estive.
3. contributo nel mantenimento del figlio minore
* Gestione ordinaria
La signora corrisponderà al signor entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo nel mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di Euro 320,00. Tale importo verrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici istat.
* spese straordinarie
La madre corrisponderà inoltre il 40% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie in favore del figlio minore con le modalità e nei termini indicati nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia che deve intendersi qui integralmente richiamato.
* assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da parte del signor Pt_2
4. mantenimento
I ricorrenti si dichiarano autonomi dal punto di vista economico e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.
5. regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
- Spese di lite compensate. Così deciso in Venezia il 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero