Articolo 3 della Legge 4 marzo 1958, n. 100
Articolo 2Articolo 4
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22 marzo 1958
Art. 3.
L'uso delle armi non e' vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilita' di raggiungerli.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958
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