Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1943, n. 2013
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Sentenza 3 agosto 1943

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La previdenza del personale delle aziende concessionarie dei pubblici servizi di trasporto costituisce un tipo distinto da quello delle assicurazioni generali obbligatorie per l'Invalidità e la vecchiaia, regolate dal principio della corrispondenza tra contributi e prestazioni, tipo che si avvicina a quello delle altre forme di assicurazioni generali sociali, per le quali vale il principio dell'automaticità della prestazione, a termini dell'art. 2116 del nuovo codice civile; essa è retta dalle norme speciali sull'equo trattamento e non le possono venire applicate le Disposizioni contenute nel titolo II del R.d. n. 18 27 del 1934. Il diritto dell'agente ferrotramviario al trattamento di pensione, nella misura fissata dall'art. 10 del R.d. 30 settembre 1920, n. 1 538, sorge per il fatto dell'iscrizione dell'agente stesso al fondo di previdenza e l'i.N.F.P.S., che tale fondo gestisce, non può opporre all'agente la necessità di una preventiva regolarizzazione da parte dell'azienda delle contribuzioni eventualmente dovute e non versate. L'agente ferrotramviario al quale sia stato attribuito, in virtù di una pronuncia giudiziaria, l'aumento dello stipendio dell'ultimo triennio, ha diritto a che la pensione sia riveduta tenendo conto della maggiore media risultante dal computo di tale aumento, e debba introitare dall'azienda l'importo di tutti i contributi corrispondenti a tale aumento, anche per gli anni per i quali l'aumento stesso sarebbe spettato all'agente se non fosse intervenuta la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1943, n. 2013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2013
    Data del deposito : 3 agosto 1943

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