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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 900/2024 R.G.
La Corte di Appello di Bari, Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai magistrati:
dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 900/2024 RG
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Leonardo Goffredo e Gaetano Fabrizio Carbonara
Appellante
E in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Anna Faretra
Appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1603/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, accertava che , dipendente della Parte_1
, con profilo professionale di CPS Tecnico di Radiologia, inquadrato nella Pt_2 categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica aveva svolto attività lavorativa di pronta reperibilità notturna e festiva, e, per l'effetto, dichiarava il diritto dello stesso al danno da usura psicofisica, nella misura del compenso dovuto per una giornata lavorativa ordinaria per ogni giorno di reperibilità attiva cui non aveva fatto seguito il dovuto riposo compensativo, condannando l' al pagamento delle spese CP_1 processuali sostenute da parte ricorrente che liquidava in € 900,00, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Il giudice perveniva alla decisione, affermando che la questione oggetto di causa era stata già sottoposta all'esame del Tribunale e aveva trovato accoglimento in ragione della interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incideva, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo che doveva essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della
Direttiva 2003/88/CE.
Affermava, pertanto, che il mancato godimento del riposo settimanale giustificava la richiesta risarcitoria del ricorrente, spettando allo stesso il danno da usura psicofisica da mancato riposo nella misura del compenso giornaliero ordinario, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello in data 16 ottobre Parte_1
2024, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese processuali.
Con memoria depositata in data 19 febbraio 2025 si è costituita l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in quanto del tutto destituito di fondamento, con vittoria degli onorari del presente procedimento.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24 febbraio 2025, all'esito della discussone delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.
pag. 2/9 **********************************
3. Con un unico, complesso motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art.91 c.p.c. e degli artt.4 c.1 e 5 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
37/2018 e dal d.m.147/22, in relazione alle tariffe previste per le cause di valore da €
1.100,01 a € 5.200,00.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, afferma che la dichiarazione di valore contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. rientrante nel predetto scaglione, è corretta poiché, applicando il criterio risarcitorio stabilito dal Tribunale (pari all'importo della retribuzione del compenso giornaliero ordinario) e pur non risultando acquisito in atti il dato relativo all'ammontare esatto della retribuzione dell'istante, il valore dell'affare poteva essere comunque determinato per approssimazione, tenendo conto sia delle timbrature prodotte in atti, indicanti il profilo professionale dell'istante (C.P.S. Tecnico di Radiologia), e sia dei testi integrali dei Contratti Collettivi di Comparto, dai quali risulta che il profilo di C.P.S. Tecnico di Radiologia si iscrive nella categoria D.
Aggiunge, altresì, che dal C.C.N.L. 21.05.2018, relativo al triennio economico 2016-
2018, è possibile individuare l'importo della retribuzione valevole a decorrere dal
01.01.2016, pari a € 22.188,68 annui e quindi la retribuzione mensile, pari a € 1.849,05, che divisa per le 26 giornate di lavoro mensile indica l'importo della retribuzione giornaliera, pari a € 71,11 che moltiplicata per 36 (numero di giornate per il quale il
Tribunale aveva accertato essersi verificato l'illecito), determina il valore dell'affare nella misura di € 2.560,23.
Tanto premesso in ordine al valore dell'affare, sostiene che la statuizione sulle spese è errata in ragione della liquidazione delle stesse ai valori minimi e non a quelli medi, senza alcuna motivazione.
Osserva che, indipendentemente dalla omessa motivazione, non vi sono valide ragioni per derogare ai valori medi, poiché, per esercitare l'azione di risarcimento del danno da mancato godimento del riposo compensativo nelle giornate festive, aveva provveduto ad esaminare le timbrature relative a un considerevole arco temporale (da Luglio 2015 a
Settembre 2022) , individuando i giorni festivi lavorati e verificando che dette giornate pag. 3/9 si collocavano all'interno di finestre (comprese tra 2 riposi) in cui non risultava rispettata la periodicità stabilita dall'art. 9 D.lgs. 66/2003, applicando altresì i parametri di controllo forniti dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro.
Sostiene, di conseguenza, che pur rientrando la controversia nell'alveo di un contenzioso non nuovo, la peculiarità della questione trattata, in ragione dell'articolazione della prestazione lavorativa del ricorrente, non giustifica alcuna decurtazione dalle spese liquidate alla parte vincitrice.
Aggiunge che il Tribunale non aveva liquidato nulla per la cd. terza fase del giudizio che si riferisce alla fase di “trattazione”, indipendentemente dallo svolgimento di una fase istruttoria.
Rimarca che la causa in esame non ha alcun carattere di serialità poiché i fatti posti alla base del diritto azionato sono peculiari e qualsiasi decurtazione in ragione del carattere seriale del contenzioso costituirebbe una irragionevole premiazione della parte inadempiente.
Sottolinea, che il giudicante (applicando le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate a seguito del D.M. n. 147/2022) avrebbe dovuto liquidare le spese secondo i valori medi, nella misura di € 2.626,00 oltre accessori ovvero, in via gradata, secondo i valori minimi, quantomeno nella misura di € 1.314,00 oltre accessori, come da note spese che allega ove tiene conto delle asserite quattro fasi in cui si è svolto il giudizio.
Conclude chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo Pt_2 grado di giudizio da riliquidarsi nella misura di € 2.626,00 oltre accessori ovvero, in via gradata, in € 1.314,00 oltre accessori, oppure, in via estremamente gradata, in misura comunque superiore a € 900,00 oltre accessori e, per l'effetto, la conferma della decisione nella parte restante, con condanna dell'azienda al pagamento delle spese di lite con distrazione.
4.L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei conseguenti limiti.
4.1. Premessa la correttezza dell'individuazione del valore della controversia effettuata Cont dall'appellante e non smentita dall' appellata, e dunque prendendo come pag. 4/9 riferimento lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, non può essere tuttavia condivisa la conclusione a cui giunge il gravame, laddove si duole dei minimi tariffari.
4.2. E infatti, l'attuale formulazione dell'art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dall'art. 2 del d.m. 147/2022, preclude al giudice unicamente di scendere al di sotto dei compensi fissati nella misura minima;
ivi si legge infatti che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
In altri termini, la decisione del giudice liquidatoria del compenso giudiziale è guidata dai parametri indicati all'art. 4 del d.m. 55/2014 come da ultimo modificati, grazie alla cui applicazione il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e può aumentarli fino al 50% o diminuirli non oltre il 50%; ne consegue che il giudice ben può applicare i minimi tabellari.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n.
22151 del 2018):
- nella vigenza del d.m. n. 55 del 2014 il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo e il massimo di tariffa (v. Cass. n. 20289 del 2015);
- i minimi e massimi di cui al d.m. n. 55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (v. Cass. n. 3591 del 2018);
- non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (v. Cass. n. 2386 del
2017).
La Suprema Corte ha precisato con la sentenza 2023 n. 10466 (conf. Cass. 2023 n.
9815), con riferimento al problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come pag. 5/9 ratione temporis modificato dal d.m. n. 37/2018, che “Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”; abbattimento del 50% previsto ora, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dald.m.DM 147/22, per tutte le fasi del giudizio (anche per quella istruttoria) degli importi medi dello scaglione di riferimento, sicchè gli è precluso soltanto di scendere al di sotto degli stessi.
Ciò detto, va rimarcato che restano pur sempre fermi i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, D.M.
55/14, ai sensi del quale, ai fini della liquidazione del compenso, “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
In altri termini, la decisione del giudice liquidatoria del compenso giudiziale è guidata dai parametri indicati all'art. 4 del d.m. 55/2014 vigente, grazie alla cui applicazione il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e può aumentarli fino all'50% o diminuirli non oltre il 50%; ne consegue che il giudice ben può applicare i minimi tabellari, in quanto gli è precluso soltanto di scendere al di sotto degli stessi.
Ebbene, nel caso di specie, la scelta del giudice di prime cure di attenersi nella
Cont liquidazione delle spese processuali a carico dell' soccombente ai valori tariffari minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da E 1.100,01 a E 5.200,01) è conforme alle previsioni del d.m., solo che si rilevi che nella controversia è stata affrontata una questione (la spettanza del riposo compensativo dopo aver prestato turni di pronta disponibilità) già ripetutamente affrontata e risolta con applicazione di consolidati principi di diritto della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, anche locale.
pag. 6/9 5. Tuttavia, la Corte ritiene di rivedere la quantificazione effettuata dal Tribunale nella misura di E 900,00.
5.1.Va infatti rilevato che, in tutta evidenza, per la fase istruttoria il Tribunale di Bari non ha riconosciuto alcun compenso, laddove avrebbe dovuto considerare che il giudizio si era svolto in due udienze e, in particolare, che all'esito della prima udienza del 18 gennaio 2024 il giudice aveva autorizzato il deposito di note esplicative (distinte ed aggiuntive rispetto a quelle di trattazione scritta) che parte ricorrente aveva provveduto a depositare (corredandole da specifica documentazione) in data 4 aprile
2024 in vista dell'udienza di discussione del 18 aprile 2024.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 4 del d.m. 55/2014 chiarisce – a proposito della liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria – che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che nel rito del lavoro, differentemente dal processo civile in senso stretto (con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica;
del pari, sul punto va ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr. ex multis, Cass. n. 4698 del 18.02.2019).
Ebbene, nel caso in esame, sono state compiute proprio le dette specifiche attività, tali essendo il deposito di note chieste ed espressamente autorizzate dal giudice sicchè, applicati i minimi tariffari, va tenuto conto del compenso per la fase istruttoria.
6. Pertanto, tenendo conto delle ragioni suesposte, l'appello va accolto solo in parte, riconoscendosi che la somma liquidata dal primo giudice, pari a €900,00 va corretta in quella di quella di euro 1314,00 così determinata:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 444,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
pag. 7/9 Fase trattazione/istruttoria, valore minimo € 284,00
Fase decisionale, valore minimo: € 373,00
Totale compenso (valori minimi) € 1314,00
7.La sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata, con la conseguente condanna dell' a pagare all'appellante le spese del primo grado del giudizio CP_1 nella misura di complessivi € 1314,00 oltre accessori. Nel resto la sentenza va confermata.
8. La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza dell' appellata . La liquidazione è affidata al dispositivo che CP_1
segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (pari alla differenza sulle spese qui conseguita dall'appellante principale), della sua complessità e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024 nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza n. 1603/2024 pubblicata dal Tribunale di Pt_2
Bari sezione lavoro, in data 18 aprile 2024 così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare in favore di le CP_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.314,00 in luogo della somma di €
900,00 liquidata dal Tribunale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipanti;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pag. 8/9 - condanna la al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipanti.
Così deciso, in Bari il 24 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 9/9
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 900/2024 R.G.
La Corte di Appello di Bari, Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai magistrati:
dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 900/2024 RG
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Leonardo Goffredo e Gaetano Fabrizio Carbonara
Appellante
E in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Anna Faretra
Appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1603/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, accertava che , dipendente della Parte_1
, con profilo professionale di CPS Tecnico di Radiologia, inquadrato nella Pt_2 categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica aveva svolto attività lavorativa di pronta reperibilità notturna e festiva, e, per l'effetto, dichiarava il diritto dello stesso al danno da usura psicofisica, nella misura del compenso dovuto per una giornata lavorativa ordinaria per ogni giorno di reperibilità attiva cui non aveva fatto seguito il dovuto riposo compensativo, condannando l' al pagamento delle spese CP_1 processuali sostenute da parte ricorrente che liquidava in € 900,00, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Il giudice perveniva alla decisione, affermando che la questione oggetto di causa era stata già sottoposta all'esame del Tribunale e aveva trovato accoglimento in ragione della interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incideva, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo che doveva essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della
Direttiva 2003/88/CE.
Affermava, pertanto, che il mancato godimento del riposo settimanale giustificava la richiesta risarcitoria del ricorrente, spettando allo stesso il danno da usura psicofisica da mancato riposo nella misura del compenso giornaliero ordinario, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello in data 16 ottobre Parte_1
2024, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese processuali.
Con memoria depositata in data 19 febbraio 2025 si è costituita l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in quanto del tutto destituito di fondamento, con vittoria degli onorari del presente procedimento.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24 febbraio 2025, all'esito della discussone delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.
pag. 2/9 **********************************
3. Con un unico, complesso motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art.91 c.p.c. e degli artt.4 c.1 e 5 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
37/2018 e dal d.m.147/22, in relazione alle tariffe previste per le cause di valore da €
1.100,01 a € 5.200,00.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, afferma che la dichiarazione di valore contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. rientrante nel predetto scaglione, è corretta poiché, applicando il criterio risarcitorio stabilito dal Tribunale (pari all'importo della retribuzione del compenso giornaliero ordinario) e pur non risultando acquisito in atti il dato relativo all'ammontare esatto della retribuzione dell'istante, il valore dell'affare poteva essere comunque determinato per approssimazione, tenendo conto sia delle timbrature prodotte in atti, indicanti il profilo professionale dell'istante (C.P.S. Tecnico di Radiologia), e sia dei testi integrali dei Contratti Collettivi di Comparto, dai quali risulta che il profilo di C.P.S. Tecnico di Radiologia si iscrive nella categoria D.
Aggiunge, altresì, che dal C.C.N.L. 21.05.2018, relativo al triennio economico 2016-
2018, è possibile individuare l'importo della retribuzione valevole a decorrere dal
01.01.2016, pari a € 22.188,68 annui e quindi la retribuzione mensile, pari a € 1.849,05, che divisa per le 26 giornate di lavoro mensile indica l'importo della retribuzione giornaliera, pari a € 71,11 che moltiplicata per 36 (numero di giornate per il quale il
Tribunale aveva accertato essersi verificato l'illecito), determina il valore dell'affare nella misura di € 2.560,23.
Tanto premesso in ordine al valore dell'affare, sostiene che la statuizione sulle spese è errata in ragione della liquidazione delle stesse ai valori minimi e non a quelli medi, senza alcuna motivazione.
Osserva che, indipendentemente dalla omessa motivazione, non vi sono valide ragioni per derogare ai valori medi, poiché, per esercitare l'azione di risarcimento del danno da mancato godimento del riposo compensativo nelle giornate festive, aveva provveduto ad esaminare le timbrature relative a un considerevole arco temporale (da Luglio 2015 a
Settembre 2022) , individuando i giorni festivi lavorati e verificando che dette giornate pag. 3/9 si collocavano all'interno di finestre (comprese tra 2 riposi) in cui non risultava rispettata la periodicità stabilita dall'art. 9 D.lgs. 66/2003, applicando altresì i parametri di controllo forniti dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro.
Sostiene, di conseguenza, che pur rientrando la controversia nell'alveo di un contenzioso non nuovo, la peculiarità della questione trattata, in ragione dell'articolazione della prestazione lavorativa del ricorrente, non giustifica alcuna decurtazione dalle spese liquidate alla parte vincitrice.
Aggiunge che il Tribunale non aveva liquidato nulla per la cd. terza fase del giudizio che si riferisce alla fase di “trattazione”, indipendentemente dallo svolgimento di una fase istruttoria.
Rimarca che la causa in esame non ha alcun carattere di serialità poiché i fatti posti alla base del diritto azionato sono peculiari e qualsiasi decurtazione in ragione del carattere seriale del contenzioso costituirebbe una irragionevole premiazione della parte inadempiente.
Sottolinea, che il giudicante (applicando le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate a seguito del D.M. n. 147/2022) avrebbe dovuto liquidare le spese secondo i valori medi, nella misura di € 2.626,00 oltre accessori ovvero, in via gradata, secondo i valori minimi, quantomeno nella misura di € 1.314,00 oltre accessori, come da note spese che allega ove tiene conto delle asserite quattro fasi in cui si è svolto il giudizio.
Conclude chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo Pt_2 grado di giudizio da riliquidarsi nella misura di € 2.626,00 oltre accessori ovvero, in via gradata, in € 1.314,00 oltre accessori, oppure, in via estremamente gradata, in misura comunque superiore a € 900,00 oltre accessori e, per l'effetto, la conferma della decisione nella parte restante, con condanna dell'azienda al pagamento delle spese di lite con distrazione.
4.L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei conseguenti limiti.
4.1. Premessa la correttezza dell'individuazione del valore della controversia effettuata Cont dall'appellante e non smentita dall' appellata, e dunque prendendo come pag. 4/9 riferimento lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, non può essere tuttavia condivisa la conclusione a cui giunge il gravame, laddove si duole dei minimi tariffari.
4.2. E infatti, l'attuale formulazione dell'art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dall'art. 2 del d.m. 147/2022, preclude al giudice unicamente di scendere al di sotto dei compensi fissati nella misura minima;
ivi si legge infatti che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
In altri termini, la decisione del giudice liquidatoria del compenso giudiziale è guidata dai parametri indicati all'art. 4 del d.m. 55/2014 come da ultimo modificati, grazie alla cui applicazione il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e può aumentarli fino al 50% o diminuirli non oltre il 50%; ne consegue che il giudice ben può applicare i minimi tabellari.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n.
22151 del 2018):
- nella vigenza del d.m. n. 55 del 2014 il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo e il massimo di tariffa (v. Cass. n. 20289 del 2015);
- i minimi e massimi di cui al d.m. n. 55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (v. Cass. n. 3591 del 2018);
- non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (v. Cass. n. 2386 del
2017).
La Suprema Corte ha precisato con la sentenza 2023 n. 10466 (conf. Cass. 2023 n.
9815), con riferimento al problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ogni fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come pag. 5/9 ratione temporis modificato dal d.m. n. 37/2018, che “Il nuovo testo infatti prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”; abbattimento del 50% previsto ora, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dald.m.DM 147/22, per tutte le fasi del giudizio (anche per quella istruttoria) degli importi medi dello scaglione di riferimento, sicchè gli è precluso soltanto di scendere al di sotto degli stessi.
Ciò detto, va rimarcato che restano pur sempre fermi i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, D.M.
55/14, ai sensi del quale, ai fini della liquidazione del compenso, “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
In altri termini, la decisione del giudice liquidatoria del compenso giudiziale è guidata dai parametri indicati all'art. 4 del d.m. 55/2014 vigente, grazie alla cui applicazione il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate e può aumentarli fino all'50% o diminuirli non oltre il 50%; ne consegue che il giudice ben può applicare i minimi tabellari, in quanto gli è precluso soltanto di scendere al di sotto degli stessi.
Ebbene, nel caso di specie, la scelta del giudice di prime cure di attenersi nella
Cont liquidazione delle spese processuali a carico dell' soccombente ai valori tariffari minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da E 1.100,01 a E 5.200,01) è conforme alle previsioni del d.m., solo che si rilevi che nella controversia è stata affrontata una questione (la spettanza del riposo compensativo dopo aver prestato turni di pronta disponibilità) già ripetutamente affrontata e risolta con applicazione di consolidati principi di diritto della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, anche locale.
pag. 6/9 5. Tuttavia, la Corte ritiene di rivedere la quantificazione effettuata dal Tribunale nella misura di E 900,00.
5.1.Va infatti rilevato che, in tutta evidenza, per la fase istruttoria il Tribunale di Bari non ha riconosciuto alcun compenso, laddove avrebbe dovuto considerare che il giudizio si era svolto in due udienze e, in particolare, che all'esito della prima udienza del 18 gennaio 2024 il giudice aveva autorizzato il deposito di note esplicative (distinte ed aggiuntive rispetto a quelle di trattazione scritta) che parte ricorrente aveva provveduto a depositare (corredandole da specifica documentazione) in data 4 aprile
2024 in vista dell'udienza di discussione del 18 aprile 2024.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 4 del d.m. 55/2014 chiarisce – a proposito della liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria – che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che nel rito del lavoro, differentemente dal processo civile in senso stretto (con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica;
del pari, sul punto va ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (cfr. ex multis, Cass. n. 4698 del 18.02.2019).
Ebbene, nel caso in esame, sono state compiute proprio le dette specifiche attività, tali essendo il deposito di note chieste ed espressamente autorizzate dal giudice sicchè, applicati i minimi tariffari, va tenuto conto del compenso per la fase istruttoria.
6. Pertanto, tenendo conto delle ragioni suesposte, l'appello va accolto solo in parte, riconoscendosi che la somma liquidata dal primo giudice, pari a €900,00 va corretta in quella di quella di euro 1314,00 così determinata:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 444,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
pag. 7/9 Fase trattazione/istruttoria, valore minimo € 284,00
Fase decisionale, valore minimo: € 373,00
Totale compenso (valori minimi) € 1314,00
7.La sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata, con la conseguente condanna dell' a pagare all'appellante le spese del primo grado del giudizio CP_1 nella misura di complessivi € 1314,00 oltre accessori. Nel resto la sentenza va confermata.
8. La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza dell' appellata . La liquidazione è affidata al dispositivo che CP_1
segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (pari alla differenza sulle spese qui conseguita dall'appellante principale), della sua complessità e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024 nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza n. 1603/2024 pubblicata dal Tribunale di Pt_2
Bari sezione lavoro, in data 18 aprile 2024 così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare in favore di le CP_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.314,00 in luogo della somma di €
900,00 liquidata dal Tribunale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipanti;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pag. 8/9 - condanna la al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipanti.
Così deciso, in Bari il 24 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
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