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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA RI, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 852/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 23/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100376 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100376 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100376 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto propone appello avverso la sentenza n. 32/02/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, depositata il 23/03/2023, non notificata avente ad oggetto l'AVV. ACCERTAMENTO PF T8F010100376-2020
(Periodo d'imposta: 2015 - Valore economico dell'atto: 25.729,00).
1.1. Espone che Agenzia immobiliare Società_1 di Resistente_1 veniva sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza della Brigata di Castiglione della Pescaia che, all'esito dell'indagine, redigeva e notifica apposito Processo Verbale di constatazione in data 17/05/2018. All'esito di mediazione, l'Agenzia confermava il primo rilievo, ovvero “Maggiori ricavi imponibili per Euro 25.872,27, all'esito dell'indagine bancaria in ragione della riconciliazione delle movimentazioni in accredito per somme incassate dagli inquilini e somme in addebito per restituzioni ai proprietari dei medesimi immobili”. Il contribuente ricorreva alla CGT Grosseto che accoglieva il ricorso concludendo per l'intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio in relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 157 del DL. 34/2020, quanto alla normativa speciale emessa in costanza del noto fenomeno pandemico Codiv-19.
1.2. Con l'appello, l'Agenzia rileva che dalla copia dell'avviso di accertamento depositato dal ricorrente era evidente la segnatura di protocollo che attestava la data di emissione dell'atto impositivo precedente al 31/12/2020, con conseguente tempestività dell'atto.
Nel merito, rileva che quello del ricorrente non è un reddito professionale ma di un reddito d'impresa, con la conseguenza che può applicarsi lo strumento dell'indagine bancaria tanto alle movimentazioni in accredito (versamenti) che a quelle di segno opposto (prelevamenti).
1.5. Il contribuente, costituitosi, ribadisce la decadenza dell'amministrazione, che “ha notificato, in tempi abbondantemente scaduti, un avviso di accertamento per l'esercizio di imposta 2015 che doveva essere comunque emesso entro il 31 dicembre 2020”. Nel merito, rileva che l'intero apporto accusatorio posto in essere dai militari della Guardia di Finanza poggia sulla considerazione che tutti i prelievi di conto corrente siano stati acquisiti per poi utilizzare una gran parte degli stessi come base di calcolo ai fini della quantificazione dell'imponibile
Resistente_1ritenuto presuntivamente evaso dal nell'attività professionale di agente immobiliare. E questo nonostante che il pvc richiami l'art. 7 quater comma 1 lett. a) e b) del DL 193/2016 che ha modificato l'art. 32 I comma n. 2 del DPR 600 del 1973, riconoscendo al contribuente la neutralità di quelle movimentazioni di denaro in uscita ed in entrata nel rispetto delle previste soglie di Euro 1000 giornalieri ed Euro 5000 mensili.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il motivo di appello è fondato.
È pacifico che – a norma dell'art. 157 D.L. 34/2020 in combinato con il disposto dell'art. 43 del DPR 60/1973 – l'atto (relativo all'anno 2015) dovesse essere emesso entro il 31 dicembre 2020 per poi essere notificatp nel periodo compreso tra il primo marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022. La sentenza impugnata afferma che non c'è prova che l'atto sia stato emesso entro il 31.12.2020.
Dall'avviso di accertamento depositato dal ricorrente risulta evidente la segnatura di protocollo che attestava la data di emissione dell'atto impositivo precedente al 31/12/2020. L'art. 157 c. 5 DL 34/2020 dispone che “Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima”.
Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate 25/E del 2020 ha chiarito (se ve ne fosse stato bisogno) che “… La segnatura di protocollo attesta la provenienza del documento informatico da una pubblica amministrazione. La segnatura, inoltre, attribuisce al documento informatico una data certa, opponibile a terzi, e quindi una data di riferimento utile anche per effettuare la verifica della validità del certificato di firma utilizzato per sottoscrivere digitalmente il documento. L'acquisizione del documento informatico nel sistema di protocollo ne garantisce inoltre l'archiviazione in un sistema di gestione documentale a norma. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 157, gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro il termine del 31 dicembre 2020 …”. L'emissione, pertanto, è tempestiva.
3. Nel merito, il PVC afferma che «… per ciascun rapporto documentato dal relativo “impegno alla locazione” (cfr allegati nn. 15, 16, 17 e 18), le operazioni di entrata che la parte ha ricondotto ai canoni (caparra e saldo) versati dagli inquilini sono state riconciliate con le somme che la parte ha dichiarato di aver consegnato (quasi sempre in contanti) ai proprietari degli immobili locali […] la differenza tra le somme incassate dai locatori e i corrispettivi che la parte ha dichiarato di aver consegnato ai proprietari, al netto degli importi documentati dalle fatture emesse nei confronti degli stessi locatori per le prestazioni di mediazione eseguite … è stata considerata accredito non giustificato
(presunzione di ricavi) e ricondotta alla provvigione percepita dalla verificata a titolo di mediazione e non fatturata …». Ne risulta, quindi, che l'operazione di ricostruzione è stata effettuata mediante l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 32 n. 2 d.p.r. 600/73 che dispone che “[…] I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili […]”.
Come ricordato anche dalla recente C. Cost. n. 10/2023, l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui pone la presunzione di equiparazione tanto dei versamenti a redditi “occulti”, quanto dei prelevamenti a ricavi non dichiarati, è stato modificato dal D.L. n. 193/2016, che ha limitato, al duplice scopo di semplificare l'attività di accertamento e di agevolare i contribuenti nella complessa prova contraria da fornire a fronte delle movimentazioni di minore rilievo, l'operare della stessa ai soli prelevamenti per importi superiori a 1.000,00 euro giornalieri e, nel complesso, in ogni caso, a
5.000,00 euro mensili. Nell'accertamento, invece, tali limiti non sono stati minimamente considerati, né l'Ufficio ha replicato in alcun modo alla puntuale eccezione del contribuente, dal che consegue che l'operazione di presunzione di maggiori redditi non è rispondente alle prescrizioni normative.
In conclusione, l'appello non può essere accolto e la sentenza va confermata.
4. Visto l'art. 15 c. 2, d.lgs. 546/1992, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, in ragione anche della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA RI, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 852/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 23/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100376 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100376 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F010100376 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto propone appello avverso la sentenza n. 32/02/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, depositata il 23/03/2023, non notificata avente ad oggetto l'AVV. ACCERTAMENTO PF T8F010100376-2020
(Periodo d'imposta: 2015 - Valore economico dell'atto: 25.729,00).
1.1. Espone che Agenzia immobiliare Società_1 di Resistente_1 veniva sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza della Brigata di Castiglione della Pescaia che, all'esito dell'indagine, redigeva e notifica apposito Processo Verbale di constatazione in data 17/05/2018. All'esito di mediazione, l'Agenzia confermava il primo rilievo, ovvero “Maggiori ricavi imponibili per Euro 25.872,27, all'esito dell'indagine bancaria in ragione della riconciliazione delle movimentazioni in accredito per somme incassate dagli inquilini e somme in addebito per restituzioni ai proprietari dei medesimi immobili”. Il contribuente ricorreva alla CGT Grosseto che accoglieva il ricorso concludendo per l'intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio in relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 157 del DL. 34/2020, quanto alla normativa speciale emessa in costanza del noto fenomeno pandemico Codiv-19.
1.2. Con l'appello, l'Agenzia rileva che dalla copia dell'avviso di accertamento depositato dal ricorrente era evidente la segnatura di protocollo che attestava la data di emissione dell'atto impositivo precedente al 31/12/2020, con conseguente tempestività dell'atto.
Nel merito, rileva che quello del ricorrente non è un reddito professionale ma di un reddito d'impresa, con la conseguenza che può applicarsi lo strumento dell'indagine bancaria tanto alle movimentazioni in accredito (versamenti) che a quelle di segno opposto (prelevamenti).
1.5. Il contribuente, costituitosi, ribadisce la decadenza dell'amministrazione, che “ha notificato, in tempi abbondantemente scaduti, un avviso di accertamento per l'esercizio di imposta 2015 che doveva essere comunque emesso entro il 31 dicembre 2020”. Nel merito, rileva che l'intero apporto accusatorio posto in essere dai militari della Guardia di Finanza poggia sulla considerazione che tutti i prelievi di conto corrente siano stati acquisiti per poi utilizzare una gran parte degli stessi come base di calcolo ai fini della quantificazione dell'imponibile
Resistente_1ritenuto presuntivamente evaso dal nell'attività professionale di agente immobiliare. E questo nonostante che il pvc richiami l'art. 7 quater comma 1 lett. a) e b) del DL 193/2016 che ha modificato l'art. 32 I comma n. 2 del DPR 600 del 1973, riconoscendo al contribuente la neutralità di quelle movimentazioni di denaro in uscita ed in entrata nel rispetto delle previste soglie di Euro 1000 giornalieri ed Euro 5000 mensili.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il motivo di appello è fondato.
È pacifico che – a norma dell'art. 157 D.L. 34/2020 in combinato con il disposto dell'art. 43 del DPR 60/1973 – l'atto (relativo all'anno 2015) dovesse essere emesso entro il 31 dicembre 2020 per poi essere notificatp nel periodo compreso tra il primo marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022. La sentenza impugnata afferma che non c'è prova che l'atto sia stato emesso entro il 31.12.2020.
Dall'avviso di accertamento depositato dal ricorrente risulta evidente la segnatura di protocollo che attestava la data di emissione dell'atto impositivo precedente al 31/12/2020. L'art. 157 c. 5 DL 34/2020 dispone che “Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima”.
Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate 25/E del 2020 ha chiarito (se ve ne fosse stato bisogno) che “… La segnatura di protocollo attesta la provenienza del documento informatico da una pubblica amministrazione. La segnatura, inoltre, attribuisce al documento informatico una data certa, opponibile a terzi, e quindi una data di riferimento utile anche per effettuare la verifica della validità del certificato di firma utilizzato per sottoscrivere digitalmente il documento. L'acquisizione del documento informatico nel sistema di protocollo ne garantisce inoltre l'archiviazione in un sistema di gestione documentale a norma. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 157, gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro il termine del 31 dicembre 2020 …”. L'emissione, pertanto, è tempestiva.
3. Nel merito, il PVC afferma che «… per ciascun rapporto documentato dal relativo “impegno alla locazione” (cfr allegati nn. 15, 16, 17 e 18), le operazioni di entrata che la parte ha ricondotto ai canoni (caparra e saldo) versati dagli inquilini sono state riconciliate con le somme che la parte ha dichiarato di aver consegnato (quasi sempre in contanti) ai proprietari degli immobili locali […] la differenza tra le somme incassate dai locatori e i corrispettivi che la parte ha dichiarato di aver consegnato ai proprietari, al netto degli importi documentati dalle fatture emesse nei confronti degli stessi locatori per le prestazioni di mediazione eseguite … è stata considerata accredito non giustificato
(presunzione di ricavi) e ricondotta alla provvigione percepita dalla verificata a titolo di mediazione e non fatturata …». Ne risulta, quindi, che l'operazione di ricostruzione è stata effettuata mediante l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 32 n. 2 d.p.r. 600/73 che dispone che “[…] I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili […]”.
Come ricordato anche dalla recente C. Cost. n. 10/2023, l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui pone la presunzione di equiparazione tanto dei versamenti a redditi “occulti”, quanto dei prelevamenti a ricavi non dichiarati, è stato modificato dal D.L. n. 193/2016, che ha limitato, al duplice scopo di semplificare l'attività di accertamento e di agevolare i contribuenti nella complessa prova contraria da fornire a fronte delle movimentazioni di minore rilievo, l'operare della stessa ai soli prelevamenti per importi superiori a 1.000,00 euro giornalieri e, nel complesso, in ogni caso, a
5.000,00 euro mensili. Nell'accertamento, invece, tali limiti non sono stati minimamente considerati, né l'Ufficio ha replicato in alcun modo alla puntuale eccezione del contribuente, dal che consegue che l'operazione di presunzione di maggiori redditi non è rispondente alle prescrizioni normative.
In conclusione, l'appello non può essere accolto e la sentenza va confermata.
4. Visto l'art. 15 c. 2, d.lgs. 546/1992, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, in ragione anche della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro