Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 29.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 2353/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
(c.f. – P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico e Cristina
Fazzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianmarco Meglio in Caserta
(CE), via Filippo Turati n. 55
RECLAMANTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero M. Pigrini, Mario Romano e Lucilla Cipolletta tutti elettivamente domiciliati presso lo studio sito alla Via F. Pezzella, n. 19, in Santa Maria Capua
Vetere
RECLAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 1 co. 47 L. 92/2012, depositato in data 04.02.2022 al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere stato Controparte_1
alle dipendenze della società convenuta in qualità di operaio, addetto alla manutenzione presso il Nucleo manutentivo IS di Santa Maria Capua Vetere, dal 14.07.2005 fino al recesso del
06.10.2021; di avere ricevuto contestazione disciplinare con nota del 09.09.2021; di essere stato successivamente licenziato con missiva del 6.10.2021 che accoglieva in parte le sue giustificazioni, escludendo dall'addebito “i fatti del giorno 18.01.2020 di cui alla lettera A”.
di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata, nell'ipotesi di dichiarata risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma V dell'art. 18 Stat. Lav., chiedeva la condanna della società datrice al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura compresa tra le dodici e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
infine, in via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento del risarcimento del danno nella misura compresa tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità di retribuzione.
, pur ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace Parte_1
Con ordinanza n. 23932/2022 del 07/07/2022 il G.L. accoglieva il ricorso evidenziando che: “nel caso che ci occupa, deve evidenziarsi che il lavoratore, già nel corso del procedimento disciplinare, ha specificamente contestato la sussistenza nonché la veridicità delle condotte allo stesso addebitate;
a fronte della negazione del fatto da parte del lavoratore, reiterata nel corso del presente giudizio (cfr. verbale di udienza), il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, ha omesso di fornire qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza dei fatti contestati posti a fondamento dell'intimato licenziamento.
La mancata prova da parte del datore di lavoro delle condotte ascritte al dipendente non può, dunque, allo stato, che condurre alla declaratoria di illegittimità dell'atto di recesso per insussistenza del fatto contestato con conseguente applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, Stat. Lav., nel testo ratione temporis applicabile.
Non può dubitarsi, infatti, che la nozione di “insussistenza del fatto contestato” di cui alla disposizione normativa su citata, includa l'ipotesi della mancata prova della sussistenza del fatto ovvero della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 15 ottobre 2018, n. 25717).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il licenziamento va annullato ed il datore di lavoro condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La società va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.” Con ricorso depositato in data 05.08.2022 proponeva opposizione, Parte_1 ai sensi dell'art. 1 comma 51 L. 92/2012.
La società censurava l'Ordinanza opposta per i seguenti motivi:
a) per aver, il Giudice della fase sommaria, ritenuto che il datore di lavoro “non costituendosi in giudizio” avesse “omesso di fornire qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza dei fatti contestati posti a fondamento dell'intimato licenziamento”;
b) per aver, il Giudice della fase sommaria, omesso di accertare che gli addebiti contestati al ricorrente dovessero essere considerati sufficientemente provati dagli accertamenti istruttori eseguiti in sede penale espressamente e dettagliatamente richiamati nella contestazione disciplinare e nella lettera di licenziamento, atti prodotti dal ricorrente;
c) per aver, il Giudice della fase sommaria, accertato che l'insussistenza del fatto contestato era la conseguenza diretta della asserita “mancata prova da parte del datore di lavoro delle condotte ascritte al dipendente”;
d) per aver, il Giudice della fase sommaria, omesso l'esame della sussistenza delle due condizioni previste dall'art. 18, comma 4 per accedere alla tutela reintegratoria;
e) per aver, il Giudice della fase sommaria, applicato erroneamente l'art. 18, comma 4 stat. Lav., anche con specifico riferimento all'indennità risarcitoria riconosciuta “dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Con sentenza n. n. 1955/24 il Giudice rigettava l'opposizione e così provvedeva:
“a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, in parziale modifica del dispositivo dell'ordinanza opposta, annulla il licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 06.10.2021 ed ordina alla RFI
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., l'immediata reintegrazione di nel posto di lavoro precedentemente occupato;
Controparte_1
b) condanna RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
c) condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio della presente fase che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”.
In particolare, il giudice dell'opposizione evidenziava:
“Quanto allo specifico contenuto della contestazione, nella stessa si imputa al di aver CP_1
partecipato, in concorso con altri soggetti, pure dipendenti di RFI S.p.a., nella giornata del
27.12.2019, al furto di “scaffalature e cavi ubicati nel deposito di Parte_1 adiacente la stazione FS di Santa Maria Capua Vetere destinati ad un deposito di materiali ferrosi avente sede in San Tammaro e riconducibile a ” nonché di essere PA risultato “indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 2 c.p.” per essersi impossessato, in concorso con altri, “di materiale ferroviario vario ubicato nei depositi casertani di Rete Ferroviaria Italiana SPA”.
Orbene, il licenziamento per cui è causa si fonda sulle risultanze probatorie delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale instaurato, tra l'altro, a carico del lavoratore odierno convenuto.
La stessa contestazione disciplinare è ripresa dagli atti del procedimento penale. … …
Procedendo all'esame delle emergenze processuali in atti, rileva in primo luogo il giudicante che la società opponente ha prodotto in giudizio esclusivamente l'ordinanza che ha disposto, a carico del , la misura cautelare dell'obbligo di firma, che è un atto del procedimento CP_1
che prende in esame, talvolta parzialmente riportandoli, gli altri atti che, tuttavia, non sono stati depositati dalla ricorrente….
l'unica intercettazione riportata nell'ordinanza in atti che menziona il e che si riferisce CP_1 esclusivamente all'episodio contestato del 27.12.2019, per come riportata, non consente in alcun modo, in assenza di qualsivoglia altro riscontro, di ritenere provato e, dunque, sussistente, il fatto contestato al lavoratore…
Dalla lettura della conversazione riportata non può, infatti, desumersi alcun elemento probatorio certo che consenta di ritenere integrata la condotta addebitata al . Viene, CP_1
infatti, riportato uno stralcio di conversazione intercorsa tra il ed il CP_1 _2
dai contorni alquanto fumosi, la cui lettura non consente a questo giudice di poter
[...]
giungere alla conclusione che il abbia effettivamente, nella giornata in questione, CP_1
partecipato, in concorso con , e , al _2 _2 PA Parte_3
reato di furto di scaffalature e cavi ubicati nel deposito di adiacente la Parte_1
stazione FS di Santa Maria Capua Vetere.
Ed, infatti, in presenza di un'unica conversazione riportata nell'ordinanza relativa alla posizione del lavoratore convenuto dal tenore equivoco, dirimente è la circostanza, pure evidenziata nell'ordinanza in esame, che nel corso del servizio di osservazione all'uopo predisposto presso il deposito di Santa Maria Capua Vetere, nella giornata del 27.12.2019 dal nucleo operativo di p.g., gli agenti non identificarono mai il come soggetto presente CP_1
agli accadimenti in questione.
Alcun conforto all'impianto accusatorio di cui alla lettera di addebito si rinviene poi nelle risultanze della attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio. Ed, infatti, nessuno dei testi escussi ha saputo riferire alcuna circostanza utile volta a confermare i fatti contestati al lavoratore
In conclusione, valutati tutti gli elementi probatori in atti, ritiene il Tribunale che alcuna prova può dirsi raggiunta in ordine alla partecipazione del al presunto furto del 27.12.2019; CP_1
analogamente, deve evidenziarsi che alcun conforto può trarsi dalle emergenze processuali in relazione alla circostanza – pure contestata – del concorso del lavoratore a qualunque altro episodio delittuoso di furto di materiale aziendale peraltro non circostanziato e descritto in modo assolutamente generico nella contestazione disciplinare.
Quanto alla richiesta, più volte formulata dalla società ricorrente, relativa alla acquisizione degli atti del procedimento penale, rileva il Tribunale che era onere della società quantomeno indicare gli eventuali ulteriori atti rilevanti ai fini del presente giudizio concernente esclusivamente la posizione del;
peraltro, la società datrice di lavoro ben avrebbe CP_1
potuto produrre tali atti in autonomia posto che per il procedimento penale instaurato a carico del lavoratore convenuto, come documentato dalla stessa società, è stata fissata la udienza preliminare, ove l'odierna ricorrente si è anche costituita parte civile…”.
Con reclamo depositato in data 23.8.2024 censurava la sentenza di Parte_1
primo grado e ribadiva la legittimità del licenziamento intimato al CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo proposto da RFI e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di censura eccepiva la errata e parziale Parte_1
valutazione delle emergenze probatorie acquisite al giudizio. Evidenziava la società reclamante che il licenziamento del era riconducibile all'evento accaduto in data 27.12.2019, CP_1
allorché il in concorso con , e CP_1 RT PA Parte_3
, si era impossessato di scaffalature e cavi ubicati nel deposito di RFI adiacente la
[...]
stazione FS di Santa Maria Capua Vetere, e la merce rubata veniva destinata ad un deposito di materiali ferrosi avente sede in San Tammaro e riconducibile a . PA
In relazione a tale episodio, osservava RFI, l'ordinanza applicativa della misura cautelare descriveva minuziosamente le molteplici fonti di prova, tra cui numerose intercettazioni e attività di osservazione diretta poste in essere di agenti di PG, che avevano condotto alla ricostruzione del fatto e avevano dimostrato la responsabilità del nella commissione del reato CP_1 contestato. Il eccepiva inoltre la società, non aveva saputo fornire plausibili spiegazioni CP_1
alternative della conversazione intercettata del 27.12.2019 ore 15.55.56, RIT 1858/2019 n. 580.
Con il secondo motivo di reclamo la RFI s.p.a. censurava la sentenza in quanto il Tribunale – erroneamente valutata come insufficiente la prova degli addebiti –non aveva dato corso all'istanza di acquisizione “di tutti gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente, contraddistinto dal n. 12544/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche e relative trascrizioni, nonché dei verbali dei servizi di osservazione-controllo-pedinamento della P.G., delle videoriprese ambientali, dei tabulati telefonici, dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone informate sui fatti e dei provvedimenti di sequestro aventi ad oggetto la refurtiva relativamente agli episodi del 27.12.2019 contestati al signor ”. CP_1
L'unico strumento ritualmente concesso a RFI per acquisire la documentazione in parola, eccepiva il reclamante, era la formulazione della istanza ex art. 210 c.p.c., cui il Tribunale avrebbe dovuto dare corso, ove avesse ritenuto insufficiente la documentazione probatoria in atti.
Né poteva imputarsi alcuna inerzia alla società che aveva ragionevolmente confidato nella concludenza del predetto materiale probatorio, confortata in ciò dai precedenti in atti, relativi agli altri dipendenti coinvolti nell'indagine penale.
… … …
Il reclamo è infondato
Occorre prendere le mosse dalla contestazione disciplinare mossa al e dalla missiva di CP_1
licenziamento al fine di individuare correttamente le condotte poste a fondamento del recesso di
. Parte_1
Si legge nella contestazione disciplinare:
“Le contestiamo i seguenti addebiti, anche singolarmente considerati:
A. Lei, dipendente di RFI S.p.A., in qualità di Operatore Specializzato Manutenzione
Infrastrutture, presso il Nucleo Manutentivo IS di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Direzione
Operativa Infrastrutture Territoriale di Napoli, quanto meno nel periodo dicembre 2019 - gennaio 2020, ha concorso alla commissione dei reati ai danni della scrivente Società e del avendo fornito ausilio ed eseguito materialmente, in concorso con altri, i reati di CP_3
furto pluriaggravato al fine di vendere i materiali vari trafugati presso i depositi dell Pt_4
per la quale presta servizio, nelle seguenti occasioni:
- in data 27.12.2019 Lei, in concorso con , e RT PA Parte_3
, si impossessava "di scaffalature e cavi ubicati nel deposito di
[...] Parte_1 adiacente la stazione FS di Santa Maria Capua Vetere destinati ad un deposito di
[...]
materiali ferrosi avente sede in San Tammaro e riconducibile a Prefetto ..." PA
- in data 18.01.2020 Lei, in concorso con , e con persone RT Controparte_4
non identificate, si impossessava "di due scatole contenenti 4 cassette smistamento cavi, ubicate nel deposito di Rete Ferroviaria Italiana adiacente alla stazione FS di Santa Maria Capua
Vetere...'
B. Lei risulta indagato per il delitto p. e p. di cui agli artt. 110, 624 e 625 co. 2 c.p. in relazione all'art. 625 co. 1 n. 5, 7, 7 bis c.p., e all'art. 61 n. 11 c.p. (capi i), m) dell'OCC e dell'avviso ex art. 415 c.p.p. specificati in premessa), perché, in concorso con altri, al fine di trame profitto, si impossessava di materiale ferroviario vario ubicato nei depositi casertani di Parte_1
sottraendolo a chi legittimamente lo deteneva, con le aggravanti di aver usato
[...]
mezzi fraudolenti (utilizzo di pettorine catarifrangenti simili a quelle utilizzate da personale di
RFI), di aver agito con il concorso di tre o più persone e con l'abuso di relazioni d'ufficio
(avvalendosi della qualifica di dipendente RFT), e di aver commesso il fatto su cose destinate al trasporto pubblico.
C. Con le condotte di cui ai punti A. e B. che precedono Lei ha violato i valori e gli standard di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con particolare riferimento al punto 2. “I nostri valori fondamentali - Integrità ed Onestà, al punto
5.1 Rapporto con tutti gli Stakeholder, paragrafo Consideriamo il rispetto della Legalità e dei
Valori Democratici un prerequisito imprescindibile, ai sensi del quale 'Te nostre azioni devono essere sempre orientate al rispetto della legalità e dei valori dell'ordinamento democratico. A tale fine, oi impegniamo a non operare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto, e a non agevolare in alcun modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite o che non siano allineati ai principi etici del nostro Gruppo".
D. Le condotte sopra descritte, oltre che costituire gravi reati ed investire le Sue responsabilità penali, hanno altresì recato un grave danno all'immagine dell'Azienda, considerata l'eco mediatica che l'inchiesta che La vede indagato ha avuto sui quotidiani locali e sul web, e si configurano quali violazioni di doveri che ledono gravemente il vincolo fiduciario costituendo, pertanto, rilevanti violazioni degli obblighi contrattuali cui Lei è tenuto in ragione del rapporto di lavoro in essere con questa Società….”
Con la lettera di licenziamento elimina dalla contestazione l'episodio Parte_1
che sarebbe accaduto in data 18.1.2020, per cui pone a fondamento del recesso le altre condotte oggetto della contestazione disciplinare, come di seguito: “Si fa seguito alla lettera di contestazione disciplinare … … che qui si intende integralmente trascritta e richiamata, nonché alle Sue giustificazioni scritte pervenute in Azienda in data
29.09.2021 per rappresentare quanto segue.
Al riguardo Le comunichiamo che le giustificazioni da Lei rese La sollevano esclusivamente con riferimento ai fatti del giorno 18.01.2020 di cui alla lettera A. della sopra richiamata contestazione disciplinare, con la conseguenza che gli ulteriori gravi addebiti che Le sono stati contestati rimangono pienamente confermati.
Nello specifico qui richiamiamo quanto indicato nella lettera di contestazione disciplinare …
…ed in particolare:
A. Lei, dipendente di RFI S.p.A., in qualità di Operatore Specializzato Manutenzione
Infrastrutture, presso il Nucleo Manutentivo IS di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Direzione
Operativa Infrastrutture Territoriale di Napoli, quanto meno nel periodo dicembre 2019 - gennaio 2020, ha concorso alla commissione dei reati ai danni della scrivente Società e del avendo fornito ausilio ed eseguito materialmente, in concorso con altri, i reati di CP_3
furto pluriaggravato al fine di vendere i materiali vari trafugati presso i depositi dell Pt_4
per la quale presta servizio, nelle seguenti occasioni:
- in data 27.12.2019 Lei, in concorso con , e RT PA Parte_3
, si impossessava "di scaffalature e cavi ubicati nel deposito di
[...] Parte_1
adiacente la stazione ES di Santa Maria Capua Vetere destinati ad un deposito di
[...]
materiali ferrosi avente sede in San Tammaro e riconducibile a Prefetto ...". PA
B. Lei risulta indagato per il delitto p. e p. di cui agli artt. 110, 624 e 625 co. 2 c.p. in relazione all'art. 625 co. 1 n. 5, 7, 7 bis c.p., e all'art. 61 n. 11 c.p. (capi 1), m) dell'OCC e dell'avviso ex art. 415 c.p.p. specificati in premessa), perché, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, si impossessava di materiale ferroviario vario ubicato nei depositi casertani di Parte_1
sottraendolo a chi legittimamente lo deteneva, con le aggravanti di aver usato
[...]
mezzi fraudolenti (utilizzo di pettorine catarifrangenti simili a quelle utilizzate da personale di
RFI), di aver agito con il concorso di tre o più persone e con l'abuso di relazioni d'ufficio
(avvalendosi della qualifica di dipendente RFI), e di aver commesso il fatto su cose destinate al trasporto pubblico… … “ e prosegue in modo pedissequo alla sopra riportata contestazione disciplinare
Entrambi gli atti riproducono, con riguardo alla posizione del , l'ordinanza Controparte_1
cautelare emessa dal GIP in data 25.2.2021.
Si tratta dell'unico atto del procedimento penale prodotto dalla RFI spa, dalla quale si ricavano gli elementi di prova emersi all'esito di un'attività di indagine condotta dal Compartimento della Polizia Ferroviaria della Campania e compendiati nell'informativa del 23.3.2020
NAPG10/2019/03350.
Il GIP nell'ordinanza precisa che le indagini si sono articolate in attività di intercettazione telefonica, ambientale e in servizi di O.C.P. (ossia di Osservazione, Controllo e Pedinamento).
L'esito di tali attività è riportato integralmente dal Giudice penale nell'Ordinanza, per cui, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto da parte del la Corte considera quanto CP_1 riportato nell'ordinanza cautelare corrispondente all'atto di indagine richiamato e mai prodotto dalle parti in questo giudizio.
A carico del sono contestati due ipotesi di reato, rubricate ai capi di imputazione i) ed CP_1
m); quest'ultimo reato, tuttavia, non è stato posto dalla reclamante a fondamento del licenziamento, avendo accolto le giustificazioni rese dal sulla vicenda. CP_1
Va, ancora, precisato che la condotta contestata alla lett. B della contestazione disciplinare e del licenziamento non riguarda un distinto episodio delittuoso, né altra condotta disciplinarmente rilevante, ma è il mero richiamo al fatto che risulta indagato per i reati di cui ai capi di CP_1
imputazione sub i) e m) i
Occorre, pertanto, esaminare gli elementi di prova riportati dal GIP nell'Ordinanza di custodia cautelare solo con riferimento al capo di imputazione sub i)
Il capo di imputazione sub i) è il seguente:
RT Controparte_1 PA Parte_3
. i)del delitto p. e p. dagli arti. 110,624 e 625 co. 2 c.p., in relazione all'art. 625 co. 1
[...]
n. 5. 7 c.p., dall'art. 61 n. 11 cp perché, in concorso tra loro, al fine di trame profitto, si impossessavano di scaffalature e cavi ubicati nel deposito di adiacente Parte_1
la stazione FS di Santa Maria Capua Vetere, destinati ad un deposito di materiali ferrosi avente sede in San Tammaro e riconducibile a , così sottraendoli a chi PA
legittimamente li deteneva. Con le aggravanti di aver usato un mezzo fraudolento (utilizzo di pettorine catarifrangenti simili a quelle utilizzate da personale di RFI), di aver agito con il concorso di tre o più persone e con l'abuso di relazioni d'ufficio (avvalendosi della qualifica di dipendente RFD), e di aver commesso il fatto su cose destinate al trasporto pubblico.
In Santa Maria Capua Vetere, in data 27 dicembre 2019.”)
Gli elementi di prova riguardanti tale episodio, genericamente riferiti dal giudice per le indagini preliminari a tutti i soggetti ai quali l'episodio è contestato ( , _2 _2 [...]
, e ), sono costituiti da intercettazioni PA Parte_3 Controparte_1
telefoniche e da un servizio di OCP. Seguendo la ricostruzione del GIP e della P.G procedente, si riporta la sintesi delle telefonate che non riguardano specificamente la giornata del 27.12.2019, e di seguito la trascrizione di quelle che invece riguardano specificamente l'episodio contestato al CP_1
“Nella mattinata del 18.12.2019 veniva intercettata la telefonata tra e RT
, titolare di un impianto di recupero metalli denominato "Sider Recuperi PA
Srl” con sede in San Tammaro (CE) alla zona PIP. Nel corso della conversazione, i due interlocutori stabilivano di incontrarsi il venerdì successivo, verso le ore 16.30, in quanto il primo aveva la disponibilità, presso il deposito in cui lavorava, di materiale che voleva far prelevare dal secondo.
Nel pomeriggio del venerdì 20 dicembre, così come concordato, il RT
contattava il , ma, non ricevendo risposta, chiamava il figlio di questi, PA
. Quest'ultimo, reso edotto dell'accordo, riferiva al che Parte_3 RT
non aveva la disponibilità del camion e che sarebbe potuto andare lui con la sua macchina;
il
, a fronte di siffatta proposta, replicava che l'auto non era sufficiente perché RT
dovevano essere caricate "le cose", specificando che erano le stesse caricate l'ultima volta. I due, dunque, si sono riservati di effettuare l'operazione dopo le festività natalizie” (RIT
1858/2019 n. 455 - ore 11.44.02 del 18/12/2019)
In data 21-12-2019 alle ore 9.48, contattava e, RT PA
lamentandosi del mancato appuntamento concertato nella mattinata del precedente giorno 18-
12-2019, gli chiedeva di fissare uno nuovo;
nell'occasione gli rappresentava di avere la disponibilità di circa 10 quintali di cavo di colore nero contenente 12-13 fili e con la schermatura in lamiera, proponendogliene l'acquisto. , ascoltata la descrizione, in un PA
primo momento, rispondeva negativamente ma, dietro l'insistenza dell'altro, alla fine accettava di ritirarli e di concordare in un successivo momento il prezzo. (conversazione (RIT 1858/2019
n. 516 - ore 09.48.07 dcl 21/12/2019)”
Dopo tale telefonata del 21.12.2019, il GIP esamina gli elementi emersi dalle indagini in relazione all'episodio del 27.12.2019 contestato, in concorso con e ai , anche _2 Pt_2
al CP_1
Si legge nell'Ordinanza:
“In data 27-12-2019 il contattava telefonicamente RT PA
chiedendogli fino a che ora fosse aperto e se avesse la disponibilità di "uno piccolino", intendendo riferirsi a un camion. Il riferimento al camion risulta corretto perché il
[...]
, nel rispondergli affermativamente, affermava, in tono scherzoso, che l'aveva PA "grosso, mezzano" e anche una macchina. I due, dunque, si accordavano per sentirsi di nuovo verso le successive ore 17.00.
Un'ora dopo chiamava il suo collega e lo sollecitava RT Controparte_1
ad arrivare, raccomandandogli di non fare tardi perché avevano un appuntamento alle 17.00 con una persona al deposito, intendendo riferirsi a , col quale aveva preso PA
appuntamento per tale ora. manifestava a la sua RT Controparte_1
preoccupazione per la possibile presenza di una terza persona, al che gli Controparte_1
suggeriva di verificare, con una scusa, l'eventuale presenza di questa.
Così la conversazione (RIT 1858/2019 n. 579 - ore 14.54.03 del 27/12/2019):
"PE : Pronto PA
DE Oh.. _2
PE : Dimmi tutto. PA
Ma stai chiuso o stai aperto? RT
Sto aperto. PA
Eh…ma che ora chiudi? RT
PE : Alle cinque e mezza. PA
DE Ah?? _2
PE : Alle cinque e mezza!! PA
E allora verso le cinque ti faccio uno squillo dai... se.... _2 _2
PE : Va bene. PA
Ce l'hai il piccolino là? RT
OA: Il piccolo, il grosso, il mezzano, la macchina... Pt_2
La sai lunga la canzone!! Ti faccio io uno squillo verso le cinque se RT
va tutto bene...
PE : Va bene. PA
Ciao. RT
PE : Ciao" PA
La telefonata successiva intercorre tra il e (RIT 1858/ 2019 n. 580 _2 Controparte_1
- ore 15.55.56 del 27/12/2019): •
" Pronto Controparte_1 Per_1
Dove stai? RT
Per le quattro e un quarto sto là. Già ti sei avviato? Controparte_1
Eh? RT
Già ti sei avviato? Controparte_1 Eh. RT
Va buono. Io dieci minuti, un quarto d'ora e sto a Santa Maria. Controparte_1
Non tardare se no non facciamo niente!!! RT
Ho capito, ma tu hai scritto alle quattro e un quarto. Mica l'ho scritto io? Controparte_1
Ma sempre che quello stronzo se ne va... RT
Infatti. Speriamo, Va buono, dai. Controparte_1
Ora per vedere devo andare per forza di là... RT
: Ma tu scusa, fai finta che hai dimenticato qualcosa da andare a prendere. Controparte_1
Ci dobbiamo muovere, perché io ho chiamato e ha detto che alle RT
cinque viene.
Perché? Viene pure? Controparte_1
Eh, lo facciamo venire pure, Che stiamo a fare gli scemi? RT Per_2
Va buono. Va buono. Controparte_1
Ma tu hai visto quanto hai preso? (…)” RT
Alle 16:08 veniva intercettata un'ulteriore telefonata nella quale RT
comunicava a che lo stava aspettando e, nella circostanza, gli diceva che Controparte_1
quella persona se ne era andata. Successivamente, con tono preoccupato, gli chiedeva se sapesse di chi fosse una Ford SW parcheggiata di fronte e infine, con tono stavolta anche irritato, lo informava che “sotto la stazione” era ancora presente un addetto alle pulizie, di nome . Per_3
Questa la conversazione intercettata: (RIT 1858/2019 n. 581 - ore 16.08.55 del 27/12/2019):
" uè …Tommà! Controparte_1
Dove stai? RT
Sto arrivando. Sto per strada. Controparte_1
DE AO Fai presto che se n'è andato, dai. Ma senti, quella Ford di fronte, di _2
là, di chi è?
La Ford?? Controparte_1
DE AO Eh. _2
E come è fatta? Controparte_1
È station wagon. RT
Non saprei proprio di chi è. Controparte_1
Va buono, dai. Muoviti. RT
: Ma chi cazzo la sta mettendo ora la macchina di fronte? lo non ho capito!! Controparte_1
Mannaggia la Madonna!! Sta pure ancora qua….! RT Per_3
delle pulizie? Controparte_1 Per_3 delle pulizie? Controparte_1 Per_3
Eh. RT
E che cazzo sta facendo ancora li? Controparte_1
DE Sta facendo i bocchini!! Sta pulendo sotto la stazione. _2
Si, ma penso fino alle cinque e poi se ne va. Controparte_1
E muoviti, dai! RT
Sto arrivando. Dove stai? Di qua o di là? Controparte_1
Eh?? RT
Dove stai? Di qua o di là? Controparte_1
Sto da noi. RT
Ah. Va buono. Ci vediamo là. Ciao. Controparte_1
Ciao. RT
In seguito, alle ore 16.24, veniva intercettata un'altra conversazione tra e RT
. PA
Cosi il dialogo (RIT 1858/2019 n. 582 - ore 16.24.04 del 27/12/2019):
"PE OA: Tomma.
Oh. RT
PE : Dimmi. PA
DE Fallo venire con il piccolo. Senti, quando sta…giù. Dove stava lo _2
scaffale.
PE : Eh. PA
Quando sta fuori al cancello mi chiama e gli apro. RT
PE : Faccio venire , allora? PA Per_4
DE Eh?? _2
PE : Faccio venire ? PA Per_4
Ma perché? Due ragazzi non ci sono? RT
Per_ PE : Faccio venire e mio figlio, dai. Ciao. PA
Ed una conversazione tra e (RIT 1858/2019 n. 582 - ore 16.24.04 _2 Parte_3
del 27/12/2019 e RIT 1858/2019 n. 584 – ore 16.34.03 del 27/12/2019):
" Oh. RT
PE LV: Tommà, ma dobbiamo venire dove sta la scaffalatura?
DE Eh, bravo. Appena stai fuori al cancello chiamami che ti vengo ad _2
aprire.
PE LV : Ciao. DE AO Ciao” _2
… …
" Oh. RT
PE LV: sto qua fuori. Per_1
Aspetta che ti vengo ad aprire". _2 _2
Dopo l'ascolto delle conversazioni, la P.G. predisponeva un servizio di osservazione presso il deposito di Santa Maria C.V. che consentiva alla PG operante di notare l'arrivo di un camion targato EM087MF, che si fermava davanti al cancello del deposito - lato stazione;
nel contempo, veniva riscontrata la presenza del che, dall'interno del parcheggio, aveva RT
provveduto ad aprire il cancello con un telecomando, facendo così entrare il camion con a bordo due persone. Il camion, da accertamenti successivi, era risultato di proprietà della "SIDER
RECUPERI Srl" di cui era l'amministratore unico. PA
Il mezzo, dopo essere entrato nel deposito, si arrestava dietro al capannone, fuori dalla visuale della P.G.
Poco dopo, venivano notate quattro persone che sbucavano da dietro al capannone, proprio dal punto in cui un attimo prima si era fermato il camion. Tutte e quattro indossavano pettorine da lavoro di colore giallo e tra essi la P.G: riconosceva il . RT
Dall'esterno gli operanti udivano distintamente forti rumori in prossimità del punto ove si era arrestato il camion.
La P.G. ricollegava tali rumori ad operazioni di sbattimento di oggetti metallici, riconducibili al caricamento di tali oggetti sul camion. Nel corso di tali operazioni, gli agenti notavano _2
sempre con indosso la pettorina, che si affacciava di continuo verso il cancello,
[...]
presumibilmente per monitorare arrivi imprevisti. Dopo circa venti minuti il _2
si avvicinava al cancello e lo apriva per fare uscire il camion con a bordo le due
[...]
persone, che ancora indossavano le pettorine da lavoro.
La P.G. osservava che il camion, fatto il giro dell'isolato, entrava nel deposito lato opposto stazione, e si arrestava a retromarcia davanti alla porta di un magazzino da dove i quattro con le pettorine portavano fuori degli armadi metallici, li smontavano con un trapano avvitatore e li caricavano sul camion. Al termine di tali operazioni, il camion usciva dal deposito con le due persone a bordo, allontanandosi definitivamente dallo scalo ferroviario di Santa Maria C.V., dirigendosi a San Tammaro, dove veniva notato mentre entrava nel deposito della ditta " SIDER
RECUPERI Srl" di . PA
Quella appena riportata è l'esito delle attività di indagine riguardanti l'episodio del 27.12.2019. Occorre innanzitutto sottolineare che nel corso dell'attività di osservazione posta in essere dalla
Polfer, gli agenti non hanno riconosciuto il tra le quattro persone presenti presso il CP_1
deposito della RFI.
La Corte non condivide le conclusioni di GIP, il quale ha ritenuto di poter ricavare la partecipazione del al furto del 27 dicembre dalle sole conversazioni intercettate. CP_1
Ed invero, dalla trascrizione delle intercettazioni riferite all'episodio contestato al capo sub i) non emergono affatto, a carico del reclamato, gravi indizi di commissione del reato in questione.
Innanzitutto, nelle conversazioni tra e non si fa mai RT Controparte_1
riferimento al deposito di adiacente la stazione ES di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, dove viene perpetrato il furto, infatti l'unico riferimento spaziale fatto dai due interlocutori è alla città di Santa Maria Capua Vetere, senza ulteriore specificazione;
ugualmente non viene mai fatto riferimento ai , e , ed infatti quando Pt_2 PA Parte_3 _2 dice al “Ci dobbiamo muovere, perché io ho chiamato e ha detto che alle
[...] CP_1 cinque viene” non dice chi è che andrà e dove alle cinque e non può affermarsi con certezza che fosse o , poiché nella conversazione tra e PA Parte_3 _2
, il primo dice al secondo “Ti faccio io uno squillo verso le cinque se va PA tutto bene...”, quindi alle cinque il non aspettava nessuno, ma aveva preso un _2
appuntamento telefonico. La sollecitazione del al avviene poco dopo le _2 CP_1
16:00.
Va ancora evidenziato che anche quando e discutono della presenza di una _2 CP_1
Ford SW non vi alcun riferimento al luogo di cui parlano e sono le 16:08, quindi un'ora prima dell'appuntamento telefonico tra e . È possibile che e _2 Pt_2 CP_1 _2
avessero un appuntamento a Santa Maria, nei pressi della stazione, ma in un luogo diverso dal deposito di RFI e per motivi diversi da quelli che hanno visto coinvolti e i . _2 Pt_2
Ugualmente è rimasto privo di ulteriori accertamenti il riferimento a tale ” che “Sta Per_3 pulendo sotto la stazione”, infatti la PG non ha verificato se tra il personale addetto alle pulizie presso il deposito di RFI vi fosse un tale e che fosse di turno il pomeriggio del 27.12.2019. Per_3
Anche volendo interpretare le intercettazioni in maniera meno rigorosa e ritenere che dalle stesse si ricava che il abbia sollecitato il affinché lo raggiungesse presso il deposito _2 CP_1
di adiacente la stazione ES di Santa Maria Capua Vetere, non si può Parte_1
affermare né che il sapesse del furto, né che poi si sia recato presso il deposito. Gli CP_1 investigatori nel corso dell'OCP non lo identificano. Anche in un tale scenario non emerge a carico del alcun indizio di commissione del reato contestatogli dal datore di lavoro. CP_1 I testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, come evidenziato dal GL, non offrono alcun elemento utile, anzi il teste , responsabile dell'attività manutentiva ha Tes_1 Parte_5 dichiarato che “Dopo i fatti che hanno dato luogo al licenziamento è stato fatto un censimento dei locali di pertinenza del settore Impianti di Sicurezza (Impianti IS) e del materiale ivi contenuto;
rispetto a tale materiale ed a tali locali non è stato registrato alcun ammanco. Il censimento non riguardava i locali di nostra competenza. E' stato controllato anche in materiale tolto d'opera, ovvero in dismissione, presente nei locali di nostra competenza è stato verificato.
Non si è registrato alcun ammanco. L'azienda non ha mai fatto alcuna denuncia in relazione al materiale indicato nella contestazione disciplinare del . In relazione ad altre CP_1
contestazioni disciplinari riguardanti altri dipendenti sono stati segnalati degli ammanchi e sono state fatte delle denunce”.
Tali dichiarazioni aumentano le incertezze in ordine all'episodio delittuoso contestato al
. Controparte_1
Passando all'esame del secondo motivo di reclamo, osserva la Corte che nel valutare la fondatezza o meno del primo motivo di reclamo ha considerato tutti gli elementi probatori riportati dal GIP nell'Ordinanza applicativa di misura cautelare, sebbene gli atti di indagine corrispondenti non siano stati prodotti in giudizio, e ciò in virtù del fatto che il non ha CP_1 mai contestato la non corrispondenza di quanto riportato dal GIP nell'ambito dell'ordinanza cautelare agli atti investigativi (quali intercettazioni e attività di OCP – osservazione controllo e pedinamento)). Risulta, pertanto, superflua la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla
[...]
. Né, del resto, la reclamante ha sostenuto che dagli atti dell'indagine penale, Parte_1
non prodotti nel presente giudizio, risultavano elementi ulteriori a carico del e utili a CP_1
corroborare le accuse nei suoi confronti, elementi che, in ogni caso, neanche risultano indicati nell'ambito della contestazione disciplinare.
In conclusione, va confermata la sentenza oggetto di impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
PQM
La Corte così provvede: rigetta il reclamo;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che Parte_1
liquida in euro 3.473,000 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione agli avv.ti Ruggero M. Pigrini, Mario Romano e Lucilla Cipolletta, dichiaratisi anticipatari. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa