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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2546/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ON NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15905/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500050005006925000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2229/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame D'IO ON ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 16.06.2025 da A.D.E.R. relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 71,18.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto prodromico alla notifica delle cartella e la prescrizione del credito tributario nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando la fondatezza del ricorso.
La Regione Campania, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania, regolarmente convenuta, è rimasta contumace e dunque non vi è prova in giudizio dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato avviso che asseritamente sarebbe stato notificato il 23.07.2022 in relazione al mancato pagamento del veicolo tg. Targa_1 Deve, inoltre, rilevarsi la prescrizione (rectius decadenza) del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2020 in ossequio al disposto dell'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83 che prevede un termine di anni tre, a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale il diritto stesso è dovuto, entro il quale l'Amministrazione fiscale deve agire per il recupero delle tasse dovute per effetto della iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici.
Il ricorso appare, dunque, fondato e deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito tributario in oggetto.
Si ritiene equo, in ragione delle motivazioni poste a fondamento delal decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ON NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15905/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500050005006925000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2229/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame D'IO ON ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 16.06.2025 da A.D.E.R. relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 71,18.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto prodromico alla notifica delle cartella e la prescrizione del credito tributario nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando la fondatezza del ricorso.
La Regione Campania, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania, regolarmente convenuta, è rimasta contumace e dunque non vi è prova in giudizio dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato avviso che asseritamente sarebbe stato notificato il 23.07.2022 in relazione al mancato pagamento del veicolo tg. Targa_1 Deve, inoltre, rilevarsi la prescrizione (rectius decadenza) del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2020 in ossequio al disposto dell'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83 che prevede un termine di anni tre, a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale il diritto stesso è dovuto, entro il quale l'Amministrazione fiscale deve agire per il recupero delle tasse dovute per effetto della iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici.
Il ricorso appare, dunque, fondato e deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito tributario in oggetto.
Si ritiene equo, in ragione delle motivazioni poste a fondamento delal decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese