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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4270/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DINUNNO ALESSIA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
con il patrocinio dell'Avv. GIORIO ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente:
come da verbale di udienza del 5.2.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
SUSA il 20.7.2013
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 10, parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 18.2.2005 e il 28.9.2014. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato con decreto n.
14954/2019.
Con ricorso del 28.2.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione in punto assegnazione della casa coniugale, affidamento delle figlie e collocamento delle stesse;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a euro 600,00
(300,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 1.3.2023, il Presidenze fissava udienza di comparizione delle parti al 7.9.2023 (poi rinviata al 26.9.2023).
Si costituiva in giudizio non opponendosi alle domande in punto scioglimento del CP_1 matrimonio e conferma dei provvedimenti resi in fase di separazione, ma chiedeva accogliersi il regime di visite padre – minori rappresentato nel proprio atto introduttivo, nonché quantificarsi in euro 400,00
(200,00 euro a figlia) il quantum del contributo al mantenimento da disporsi a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico a favore della signora Parte_1
All'udienza del 26.9.2023, il Presidente f.f., sentite le parti, si riservava. Con ordinanza del 29.9.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2023, il Presidente
f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al
9.1.2024.
All'udienza del 9.1.2024, il Giudice Istruttore, previa concessione dei termini per le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviava all'udienza del 4.6.2024 e confermava la presa in carico da parte dei servizi incaricati, confermando, altresì, agli stessi l'incarico di ampliare gli incontri , a fronte del Parte_2 positivo esito dei percorsi.
All'udienza del 4.6.2024, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 14.6.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.6.2024, disponeva che i Servizi incaricati ed il Serd depositassero le relazioni richieste per l'udienza del 4.6.2024 entro il 30.9.2024 e fissa udienza per comparizione personale delle parti, disamina relazioni e istanze istruttorie al 18.10.2024.
All'udienza del 18.10.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, disponeva che le relazioni da parte del
Ser.d. e dei Servizi incaricati venissero depositate in atti entro il 15.1.2025 e fissava udienza per disamina delle relazioni, comparizione personale delle parti e precisazione delle conclusioni al 4.2.2025.
Rispettivamente, in data 10.1.2025, 13.1.2025, 15.1.2025 e 31.1.2025, venivano depositate in atti le relazioni richieste.
All'udienza del 4.2.2025, le parti aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice;
pertanto, attesa anche la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alla proposta transattiva formulata – e accolta dalle parti – in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
con regime esclusivo la figlia alla madre, disponendo che la minore mantenga la CP_2 Per_2 residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla secondo modalità e tempi che saranno ritenuti adeguati dai
Servizi già incaricati, autorizzando gli operatori ad inserire ampliamenti ove ciò risponda all'interesse della minore e tenuto conto dell'esito del percorso del sig. presso il Serd ed il rafforzamento delle CP_1 sue capacità genitoriali;
CONFERMA la presa in carico della situazione del nucleo da parte dei Servizi sociali e di territorialmente competenti, al fine di proseguire attivare gli interventi di sostegno stimati CP_3 necessari e di valutare la capacità genitoriale degli adulti.
CONFERMA la presa in carico da parte del SERD di competenza del sig. al fine di condurre CP_1 gli accertamenti necessari, anche attraverso esami su matrice cheratinica, ad escludere la dipendenza da alcol.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie ( CP_1 Per_1
e , l'assegno periodico di € 500 ad oggi rivalutato secondo gli indici ISTAT, (euro 250 ciascuna Per_2 ad oggi rivalutato), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'AUU continua ad essere percepito dalla signora Parte_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a restituire alla signora la cifra di 2.400 euro CP_1 Parte_1
(dovuti a titolo di arretrati per il mantenimento alle figlie), restituendo 100 euro al mese con decorrenza dal mese di marzo 2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4270/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DINUNNO ALESSIA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
con il patrocinio dell'Avv. GIORIO ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente:
come da verbale di udienza del 5.2.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
SUSA il 20.7.2013
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 10, parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 18.2.2005 e il 28.9.2014. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato con decreto n.
14954/2019.
Con ricorso del 28.2.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione in punto assegnazione della casa coniugale, affidamento delle figlie e collocamento delle stesse;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a euro 600,00
(300,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 1.3.2023, il Presidenze fissava udienza di comparizione delle parti al 7.9.2023 (poi rinviata al 26.9.2023).
Si costituiva in giudizio non opponendosi alle domande in punto scioglimento del CP_1 matrimonio e conferma dei provvedimenti resi in fase di separazione, ma chiedeva accogliersi il regime di visite padre – minori rappresentato nel proprio atto introduttivo, nonché quantificarsi in euro 400,00
(200,00 euro a figlia) il quantum del contributo al mantenimento da disporsi a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico a favore della signora Parte_1
All'udienza del 26.9.2023, il Presidente f.f., sentite le parti, si riservava. Con ordinanza del 29.9.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2023, il Presidente
f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al
9.1.2024.
All'udienza del 9.1.2024, il Giudice Istruttore, previa concessione dei termini per le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., rinviava all'udienza del 4.6.2024 e confermava la presa in carico da parte dei servizi incaricati, confermando, altresì, agli stessi l'incarico di ampliare gli incontri , a fronte del Parte_2 positivo esito dei percorsi.
All'udienza del 4.6.2024, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 14.6.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.6.2024, disponeva che i Servizi incaricati ed il Serd depositassero le relazioni richieste per l'udienza del 4.6.2024 entro il 30.9.2024 e fissa udienza per comparizione personale delle parti, disamina relazioni e istanze istruttorie al 18.10.2024.
All'udienza del 18.10.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, disponeva che le relazioni da parte del
Ser.d. e dei Servizi incaricati venissero depositate in atti entro il 15.1.2025 e fissava udienza per disamina delle relazioni, comparizione personale delle parti e precisazione delle conclusioni al 4.2.2025.
Rispettivamente, in data 10.1.2025, 13.1.2025, 15.1.2025 e 31.1.2025, venivano depositate in atti le relazioni richieste.
All'udienza del 4.2.2025, le parti aderivano alla proposta transattiva formulata dal Giudice;
pertanto, attesa anche la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alla proposta transattiva formulata – e accolta dalle parti – in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
con regime esclusivo la figlia alla madre, disponendo che la minore mantenga la CP_2 Per_2 residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla secondo modalità e tempi che saranno ritenuti adeguati dai
Servizi già incaricati, autorizzando gli operatori ad inserire ampliamenti ove ciò risponda all'interesse della minore e tenuto conto dell'esito del percorso del sig. presso il Serd ed il rafforzamento delle CP_1 sue capacità genitoriali;
CONFERMA la presa in carico della situazione del nucleo da parte dei Servizi sociali e di territorialmente competenti, al fine di proseguire attivare gli interventi di sostegno stimati CP_3 necessari e di valutare la capacità genitoriale degli adulti.
CONFERMA la presa in carico da parte del SERD di competenza del sig. al fine di condurre CP_1 gli accertamenti necessari, anche attraverso esami su matrice cheratinica, ad escludere la dipendenza da alcol.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie ( CP_1 Per_1
e , l'assegno periodico di € 500 ad oggi rivalutato secondo gli indici ISTAT, (euro 250 ciascuna Per_2 ad oggi rivalutato), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'AUU continua ad essere percepito dalla signora Parte_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a restituire alla signora la cifra di 2.400 euro CP_1 Parte_1
(dovuti a titolo di arretrati per il mantenimento alle figlie), restituendo 100 euro al mese con decorrenza dal mese di marzo 2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.