Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4324.2022 R.A.C.L., promossa da:
Roberta Mastria
con il proc. avv. Sansonetti
CONTRO
CP_1
Avv. Balducci Serrano
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi il proprio credito di euro
24681,64 a titolo di differenze retributive, ferie non godute, indennità per mancato preavviso e
Tfr con condanna di parte avversa al relativo pagamento, con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come abbia lavorato per parte avversa, quale soccorritore liv. C1 ccnl cooperative sociali, dall'1.3.09 sino all'assunzione da parte di in virtù della Parte_1 procedura di internalizzazione dei servizi;
come a fronte di detta internalizzazione parte avversa abbia indebitamente trattenuto la indennità per mancato preavviso;
di avere lavorato
-nel 2016: a capodanno dalle 08:00 alle 14:00, Epifania dalle 08:00 alle 14:00, Pasqua dalle
-nel 2017 l'08 dicembre dalle 08:00 alle 14:00;
- nel 2018 a pasquetta dalle 08:00 alle 14:00, 15 agosto dalle 08:00 alle 14:00,1° novembre dalle 14:00 alle 20:00, Santo Stefano dalle 08:00 alle 14:00;
-nel 2019 nel giorno del santo patrono dalle 08:00 alle 14:00, capodanno dalle 08:00 alle 14:00,
Epifania dalle 08:00 alle 14:00, pasquetta dalle 08:00 alle 14:00, 25 aprile dalle 14:00 alle 20:00,
2 giugno dalle 08:00 alle 14:00, 1 novembre dalle 08:00 alle 14:00, 8 dicembre alle 00:00 alle
08:00, Santo Stefano ferie;
-nel 2020 nel giorno del santo patrono dalle 14:00 alle 20:00, capodanno ferie, Epifania dalle
14:00 alle 20:00, pasquetta dalle 08:00 alle 14:00, 25 aprile dalle 00:00 alle 08:00, 2 giugno dalle 14:00 alle 20:00, 15 agosto dalle 14:00 alle 20:00, 1 novembre dalle 08:00 alle 14:00, 8 dicembre dalle 14:00 alle 20:00. Santo Stefano dalle 08:00 alle 14:00;
- nel 2021 a capodanno dalle 14:00 alle 20:00, epifania dalle 14:00 alle 20:00;
-di avere inoltre lavorato senza fruire delle connesse festività soppresse:
- nel 2016 il 5 maggio (Ascensione) dalle 00:00 alle 08:00, il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) dalle 00:00 alle 08:00, il 4 novembre (Unità Nazionale) dalle 00:00 alle 08:00;
- nel 2018 il 10 maggio (Ascensione) dalle 14:00 alle 20.00, il 29 giugno dalle 14:00 alle 20:00, il 4 novembre dalle 08:00 alle 14:00;
- nel 2019 il 30 maggio (ascensione) dalle 08:00 alle 14:00, 20 giugno (Corpus Domini) dalle
08:00 alle 14:00;
- nel 2020 il 19 marzo dalle 08:00 alle 14:00, 11 giugno (Corpus Domini) dalle 08:00 alle 14:00.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa lamentando l'infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto.
Espone come abbia adottato il sistema della flessibilità oraria istituendo all'uopo una banca ore
(siccome indicato in calce alle buste paga) sicchè, a fronte di un numero variabile di ore di lavoro espletate mensilmente non immutava la misura della retribuzione corrisposta;
come detto sistema escluda l'emergenza di ore di straordinario;
come, a fronte di detto sistema, al termine del rapporto di lavoro, parte ricorrente risulta in debito di ore non lavorate in misura di euro
5596,15; come mensilmente sia stato riconosciuto a parte avversa le indennità di turno e le maggiorazioni dovute;
come parte avversa non vanti ferie non godute;
come parte avversa abbia conseguito una anticipazione a titolo di tfr in misura di euro 3300,00 e come sia stato versato al
Alleanza la somma di euro 7554,51 sicchè non residua alcun credito a detto titolo. CP_2
Evidenzia come, al momento della cessazione dell'appalto de quo, non avesse intenzione di licenziare parte avversa che semmai si è dimessa per fatto concludente, sottoscrivendo nuovo contratto di lavoro.
Parte ricorrente ha contestato di avere mai aderito alla banca ore.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come la ricorrente avrebbe lavorato nei giorni indicati in ricorso con detti orari;
come non fosse stato concordato alcun sistema di banca ore e come, pur percependo le medesime retribuzioni mensili, lavorasse per un numero di ore di lavoro maggiore rispetto a quelle contabilizzate [De dominicis, collega di lavoro della ricorrente la quale tuttavia non ha lavorato insieme alla stessa ed ha introdotto analogo giudizio]; come la ditta abbia sempre adottato il sistema della banca ore sicchè il compenso mensile non variava a prescindere dalle ore lavorate [ , zio della Persona_1 ricorrente e già dipendente di parte convenuta (presso una sede diversa da quella della ricorrente) dal 2003 al marzo 2021]; come le ore di straordinario prestate consentivano di consumare il correlativo credito orario per assentarsi senza fruire di ferie [ dipendente Per_2 di parte convenuta dal 2003 al marzo 2021]; come la retribuzione non variasse a prescindere dal numero di ore in più o in meno lavorate [ che ha introdotto giudizio contro la Parte_2 resistente].
In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioé la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che e' intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore é stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale e' commisurata – per orario inferiore o per assenze
- ovvero perchè vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.).
L'art.2108 del codice civile recita, è noto, quanto segue: “Lavoro straordinario e notturno.
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge”.
Ebbene, il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova [ Cassazione civile , sez. lav., 16 febbraio 2009, n. 3714]. Del resto, il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio) ex art. 115, comma 2, c.p.c., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
pertanto, l'esercizio, sia positivo che negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per la determinazione della prestazione di lavoro straordinario, restando onere del lavoratore dimostrarne l'effettivo svolgimento [Cassazione civile , sez. lav., 12 marzo 2009, n. 6023]
La giurisprudenza come pure la contrattazione collettiva affermano che il lavoro straordinario per essere apprezzato in quanto tale anche ai fini retributivi, deve essere stato richiesto ed autorizzato dal datore di lavoro, autorizzazione ad integrare la quale evidentemente non appare sufficiente la inesistenza di un divieto [Cass. 21.7.56, n.2837; Cass.12.3.66 n.713; App. Genova
16.11.64]. Che è quanto costituisce la conseguenza scontata del rilievo circa l'inammissibilità di una modifica unilaterale della prestazione all'interno di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive.
Ciò detto si deve osservare come parte resistente non abbia puntualmente contestato che la ricorrente abbia lavorato nei giorni e con gli orari indicati in ricorso.
Parte resistente infatti si è limitata a contestare la mancata fruizione delle ferie, il mancato pagamento della indennità di turno che emergerebbe viceversa dalle buste paga e prestazione di lavoro straordinario.
Pertanto detta circostanza deve ritenersi pacifica.
A questo punto, giova sottolineare come il III comma dell'art.416 cpc ponga a carico del convenuto sostanziale un onere di contestazione dal contenuto variabile. Infatti, in ordine ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda il convenuto è tenuto a prendere posizione in maniera puntuale, senza limitarsi ad una generica contestazione. Viene per tal via adombrato l'istituto, di matrice già giurisprudenziale, della cosiddetta non contestazione ed i cui confini di operatività sono rappresentati, evidentemente dalle difese in fatto e non da quelle in diritto.
La qualificazione giuridica dei fatti e quindi la corretta applicazione della legge prescinde dalla valutazione giuridica che dei fatti venga offerta dalle parti;
viceversa l'accertamento dei fatti è rimessa alla disponibilità delle parti la cui inerzia può assumere un significativo rilievo giuridico. Per i fatti costitutivi del diritto, allegati dal ricorrente e non contestati da parte del resistente, viene ad operare un meccanismo vincolante l'attività del giudice chiamato ad astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato. Effetto questo che si verifica, peraltro, non in virtù dell'art.416 c.p.c. nel cui III comma non si prevede alcuna decadenza, quanto piuttosto in virtù dell'art.420, I co., cpc in relazione alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
Una volta superata detta fase, si determina la preclusione della non contestabilità tardiva dei fatti costitutivi del diritto. Siffatto meccanismo, tuttavia, non si può ritenere, secondo alcuni, invece operante per quanto concerna i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare, sia pure indirettamente, altri fatti costitutivi del diritto azionato). In siffatta evenienza, la mancata contestazione tempestiva varrebbe quale mero argomento di prova, liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. Soluzione questa che non vale a minare il sistema difensivo garantito al ricorrente e che costituisce semmai mera tecnica difensiva del resistente.
Il principio di non contestazione non può qualificarsi universale, non operando:
a) nei processi relativi a diritti indisponibili, il sistema normativo sottrae alle parti la possibilità di disporne anche con comportamenti processuali (si pensi ad esempio all'art.2733 cpv c.c. che disconosce valenza di prova legale alla confessione resa su fatti relativi a diritti indisponibili;
all'art.2739 I comma c.c.), non potendo il soggetto conseguire tramite sentenza quanto non potrebbe conseguire nell'esercizio dell'autonomia privata. In siffatte ipotesi, il contegno omissivo (non contestazione) rileva quale contegno processuale e quindi quale fatto secondario da cui il giudice può desumere l'esistenza del fatto ignoto mentre il comportamento positivo
(ammissione) costituisce dichiarazione di scienza rimessa, a differenza della confessione, al prudente apprezzamento del giudice;
b) in relazione ai contratti per i quali è richiesta la forma ad substantiam, dovendo il giudice rilevare ex art.1421 c.c. la nullità di un contratto concluso in violazione dell'art.1350 c.c. ed essendo vietato di provare con testi siffatti contratti salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento da parte del contraente;
c) nei processi in cui sia intervenuto il P.m. ovvero si registri comunque l'intervento (volontario o coatto) di un terzo che sia titolare del diritto dipendente oppure contitolare dello stesso diritto od obbligo oggetto del processo;
in siffatte evenienza semmai alla non contestazione anche del terzo o del Pm deve riconoscersi speciale inferenza probatoria;
d) nei processi contumaciali in considerazione della neutralità del comportamento di chi scelga di rimanere contumace. Ebbene, in relazione alle giornate festive indicate in ricorso come lavorate si deve osservare come l'art. 59 del CCNL cooperative sociali stabilisce che il lavoratore, se ha prestato la propria opera nelle giornate festive, ha diritto alla retribuzione delle ore lavorate oppure ad un corrispondente riposo da fruire entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita;
tale disciplina prevede una regolamentazione specifica ed è incompatibile con quella del sistema della compensazione con la banca ore, prevista dall'art. 52 del medesimo CCNL, che è tarato, invece, su un periodo di tempo più lungo, attraverso un sistema di compensazione che arriva fino a 6 mesi, allorché il monte ore accumulato, se non compensato con riposi e/o permessi ad hoc, va liquidato con una maggiorazione retributiva [arg. Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 05/07/2024, n. 18405 ].
Conseguentemente, allegando il convenuto il pagamento con il sistema della banca ore, deve ritenersi il connesso credito retributivo di parte ricorrente in relazione a dette giornate festive.
In relazione al mancato godimento di ferie, non risulta offerta alcuna prova.
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento [Cass. civ. Sez. lavoro, 26-01-2017, n. 2000].
In merito alle ore lavorate nei giorni delle c.d. festività soppresse si deve osservare come, alla luce della deposizione dei testi, sia emerso l'effettiva applicazione del sistema della banca ore rispetto a cui, all'esito del giudizio, parte ricorrente non ha offerto prova rigorosa a supporto, al di là di quanto già riconosciuto da parte avversa in busta paga.
In relazione alla indennità di turno, si deve osservare come dal tenore delle buste paga prodotte emerga l'avvenuto riconoscimento di detta prestazione da parte del datore di lavoro.
Pertanto, la domanda sul punto non può essere accolta.
La lite verte inoltre in punto di diritto del datore di lavoro alla indennità per mancato preavviso che postula la emergenza di una risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore non per giusta causa.
Pacifica appare tra le parti la circostanza relativa all'assunzione di parte ricorrente da parte di come pure il mancato svolgimento di alcuna attività nell'interesse della società Parte_1 resistente che assume come sussistesse la possibilità di continuare ad avvalersi delle prestazioni di parte avversa.
Il nodo da sciogliere è se l'art.37 ccnl imponga la risoluzione del rapporto di lavoro. E' noto, sin dai primi anni '80 l'autonomia collettiva ha introdotto, nei settori economici in cui l'attività si svolge registrando la successione di appalti di durata predeterminata, strumenti, definiti
"clausole sociali", tesi a garantire la continuità occupazionale imponendo agli operatori economici coinvolti nel cambio dell'appalto obblighi ora di tipo procedimentale, ora di assunzione dei lavoratori delle imprese cessante variabilmente condizionati.
Che l'art.37 ccnl imponga la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della impresa cessante
è soluzione ermeneutica che non trova riscontro nel testo contrattuale che si limita a giustificare il recesso della impresa cessante, senza imporlo.
D'altra parte, al di là del difetto di prova in punto di concreta diversa utilizzabilità di parte ricorrente presso altri appalti, rileva la circostanza che parte resistente non ha assegnato al lavoratore, una volta internalizzato, alcuna incombenza lavorativa.
Ciò detto, è noto, la mancata prova del licenziamento, il cui onere incombe sul lavoratore, non comporta di per sé l'accoglibilità della tesi - eventualmente sostenuta dal datore di lavoro - della sussistenza delle dimissioni o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/06/2018, n. 14202].
Nella specie emerge invero come, a margine della procedura di internalizzazione ed in difetto di atti formali di dimissioni o di licenziamento, il lavoratore non abbia svolto attività per la resistente, né questa, consapevole della avvenuta internalizzazione del lavoratore a CP_3 seguito della procedura ex art.37 ccnl, abbia richiesto l'esecuzione di alcuna prestazione lavorativa.
Che è quanto vale a delineare uno scioglimento per mutuo consenso del rapporto di lavoro.
Ebbene, il mutuo consenso allo scioglimento del contratto, ovvero il mutuo dissenso o la risoluzione convenzionale che dir si voglia non vale a costituire un elemento di depotenziamento del vincolo contrattuale, valendo semmai a rappresentarne la conferma.
Infatti, detto consenso, essendo funzionale all'estinzione di un rapporto giuridico ex art.1321
c.c. costituisce un contratto che sottintende una precedente vicenda negoziale su cui viene ad incidere.
Che è quanto sembrerebbe valere ad evidenziare la ripetitività dell'art.1372 c.c. rispetto all'art.1321 c.c. nella parte in cui individua il mutuo consenso quale causa di scioglimento del contratto.
Invero, ci si può interrogare se la risoluzione convenzionale valga ad incidere sul contratto retroattivamente, ovvero incida ex nunc sul rapporto, facendo salvi gli effetti già prodotti. In proposito si deve ritenere che la portata del mutuo dissenso sia rimessa alla volontà delle parti, impedite solo di incidere su diritti già acquisiti da terzi e, nel silenzio delle parti sul punto,
l'interprete dovrà fare ricorso in via integrativa al regime normativo tracciato in punto di recessi e risoluzioni.
Altro nodo problematico da sciogliere è se il contratto di scioglimento abbia forma libera oppure pretenda la stessa forma richiesta per il contratto da sciogliere. Benchè tralatiziamente nei repertori di giurisprudenza e nella letteratura scientifica si ripeta un approccio rigorosamente formale, non manca chi ritenga preferibile un atteggiamento meno rigido, almeno nelle ipotesi in cui il mutuo dissenso non implichi vicende reali immobiliari. Tant'è che si ritiene inapplicabile l'art.2723 c.c. in ipotesi di contratto di scioglimento di un rapporto esistente;
soluzione opposta invece è accolta in relazione ai contratti modificativi: approccio questo che denunzia una discutibile scala di gravità che vede nella modifica di un rapporto esistente un intervento più impegnativo del mero scioglimento, sì da rendere necessarie cautele anche sul piano probatorio. Semmai, si deve osservare come la struttura consensuale del meccanismo risolutorio rispetto a quella unilaterale del recesso valga a legittimare un minore rigore formale lì dove la forma del contratto inciso non sia imposta dalla legge in funzione della certezza della vicenda negoziale e di tutela di soggetti deboli.
Gli elementi offerti depongono allora per ravvisare nella fattispecie una soluzione consensuale del rapporto di lavoro;
il che determina il diritto di parte attrice alla ripetizione di quanto trattenuto a titolo di indennità per mancato preavviso.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte, ritiene questo decidente di poter far proprie non apparendo minate da osservazioni della parte interessata.
È quindi emerso un credito di parte ricorrente a titolo retributivo e di tfr, oltre accessori, nella misura indicata dal ctu.
In proposito, giova ricordare quanto segue.
Nel credito di lavoro la rivalutazione non ha funzione risarcitoria ma costituisce, al pari degli interessi, componente del credito originario, entrando a far parte del patrimonio del lavoratore indipendentemente dall'effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto.
Pertanto, interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., possono essere attribuiti ex officio nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso
[Cassazione civile , sez. lav., 19 luglio 2006 , n. 16531]
Detto anche di ciò, non resta che evidenziare come la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., debbano essere calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza.
In merito alla eccepita compensazione con il credito derivante dalla c.d. banca ore, valga quanto segue.
La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva), e come tale va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di primo grado, a norma dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ. [Cass. Sez. L., 11/04/2001, n. 5444].
Nella fattispecie in comparsa di costituzione parte convenuta ha evidenziato la infondatezza del credito allegato e semmai lamentato un proprio credito derivante dall'applicazione del meccanismo della c.d. banca ore.
Volendosi ravvisare in detta difesa una eccezione di compensazione, si deve osservare come l'art. 1243 c.c. stabilisca i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,
e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione [Cass.
Sez. 2, 05/09/2024, n. 23924].La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, cod. civ., è ammessa quindi soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità [Cass. Sez. 2, 15/10/2009, n. 21923].
Nella fattispecie, pur provata l'applicazione del criterio della c.d. banca ore, è la misura del credito allegato che appare nella fattispecie, alla luce degli elementi probatori offerti, non facilmente e prontamente liquidabile.
Invero, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte;
in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati
[Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 29/10/2018; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019].
Ciò detto si deve osservare come in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte [Cass. Sez. 1,
18/10/2021, n. 28568; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024]
Nella fattispecie la relazione di debito\credito deriva da un unico rapporto, sicche deve ravvisarsi nella fattispecie una ipotesi di compensazione impropria;
tuttavia gli elementi probatori offerti dalla parte convenuta (ovvero quanto contabilizzato dalla stessa società in busta paga e la prova dell'applicazione del meccanismo della c.d. banca ore) non consentono l'emergenza della certezza della relativa posta contabile, non essendo offerti elementi probatori utili ad una verifica delle effettive ore di lavoro effettuate a fronte della retribuzione conseguita.
Infatti così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza [Cass. Sez. 1,
23/03/2017, n. 7474].
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
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Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda,
condanna la società convenuta al versamento a parte attrice di euro 300,10 oltre accessori ex lege, a titolo di differenze retributive e tfr oltre ad euro 1780,57 a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre accessori.
Condanna la società convenuta a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in misura di euro 1314,00 per competenze, oltre accessori ex lege da distrarsi alla difesa antistataria.
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate definitivamente a carico della società convenuta.
Lecce, 11/06/2025
Lorenzo Bellanova