Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 727/2024, introdotta da:
(C.F.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
02/07/1987, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
FONTANETO DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Caneto n.56, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nata in Controparte_1 C.F._2
BRASILE il 20/11/1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CHERCHI EUGENIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vimodrone (MI), via Sant'Anna n. 39, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 [...]
, in Fontaneto d'Agogna, in data 03.03.2015, trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato Civile di detto Comune per l'anno 2015 al n. 1, parte I); Nulla disporre in termini di assegni divorzili stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
Disporre la perdita del cognome da parte della moglie.” Pt_1
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Per il P.M.:
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in FONTANETO D'AGOGNA (NO) in data 03/03/ 2015, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2015.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 07/03/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 24/2024 emessa il giorno 11/05/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 15/01/2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 15/01/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 24/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in FONTANETO D'AGOGNA (NO) in data 03/03/2015 da e con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. n. 1, parte I, anno 2015;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28/3/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin
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