CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr.ssa IN ET Presidente
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1639/ 2020 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado, dagli Avv.ti Pietro
SC e IG DA;
appellante;
CONTRO (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata nella comparsa di costituzione in primo grado, dall'Avv.
LO AR;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/10/2025, le parti concludevano come da note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 754/2020, depositata il 22 ottobre 2020, il
Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 305/2018 R.G., rigettava le domande avanzate da disponendo sulle Parte_1
spese di lite e sulle spese della CTU.
Avverso detta sentenza interponeva appello
[...]
[...]
si costituiva, Parte_2
pag. 2/15 resistendo al gravame.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note scritte depositate in via telematica, con ordinanza del 3
novembre 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti avevano già fruito come da ordinanza del 7-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentire Controparte_1
dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 10626.58, intrattenuto con l'istituto di credito a far data dal 7 giugno 2001, per illegittima applicazione di interessi ultra-legali o, comunque, usurari, della c.m.s., di spese e oneri vari privi di espressa pattuizione e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Chiedeva, dunque, accertarsi il saldo dare/avere tra le pag. 3/15 parti e condannarsi la banca alla restituzione degli indebiti che quantificava in € 23.137,66.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice produceva gli estratti conto dall'apertura del rapporto (7.06.2001) al
IV trimestre del 2008 e il contratto di apertura di conto corrente e, in via istruttoria, chiedeva disporsi l'esibizione,
ex art. 210 c.p.c., dei contratti di apertura di credito accedenti al conto, già previamente richiesta con missiva del 20.11.2014.
Costituitasi in giudizio, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva la prescrizione delle
[...]
rimesse solutorie versate nel periodo antecedente al decennio dalla data della notifica della citazione (30
gennaio 2008), e, nel merito, contestava le avverse allegazioni, opponendo la legittimità delle condizioni applicate al rapporto in questione.
Disposta l'esibizione dei contratti di apertura di credito ed istruita la causa per mezzo di una consulenza tecnico contabile, il Tribunale, accertava la legittima applicazione pag. 4/15 dei giorni di valuta delle operazioni, come pattuiti in contratto, e della capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita a condizione di reciprocità; dichiarava l'illegittimità della commissione di massimo scoperto,
applicata dal II trimestre del 2001 al III trimestre del 2007,
in quanto indeterminata, ma escludeva l'usura genetica del rapporto.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il Tribunale, premesso che la banca non aveva ottemperato all'ordine di esibizione del contratto di apertura di credito alla stessa rivolto e che, in ogni caso,
fosse onere della società correntista provare la sussistenza di un affidamento in essere sul conto, rilevava che tutti i versamenti annotati nel periodo antecedente al mese di gennaio del 2008 avessero natura solutoria, e non essendo state annotate competenze illegittime nel periodo non coperto da prescrizione, concludeva che il saldo rideterminato, alla data dell'ultimo estratto conto versato in atti, fosse pari al saldo risultante dall'estratto conto pag. 5/15 bancario (+ € 592,18).
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “errata
valutazione del giudice di prime cure in merito alla mancata
produzione del contratto di apertura di credito e
conseguentemente sulla ipotesi di ricalcolo da applicare nel caso
di specie” da trattarsi unitamente al secondo, rubricato
“errata valutazione del giudice di prime cure in merito alla
genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca”
in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha considerato, come aventi carattere solutorio, tutti i versamenti eseguiti sul conto nel periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione.
Evidenzia che grava sulla convenuta l'onere di CP_1
individuare le specifiche rimesse delle quali ha eccepito la prescrizione rispetto all'unitario rapporto di conto corrente;
che, nella specie, la mancata produzione del contratto di apertura di credito è addebitabile esclusivamente al comportamento omissivo di CP_1
pag. 6/15 , che non aveva ottemperato Controparte_1
all'ordine di esibizione espressamente impartitole con ordinanza del 9.10.2018; che, dunque, l'onere probatorio non poteva gravare sulla società correntista che aveva fatto tutto ciò che era in suo potere (presentazione dell'istanza ex art. 119 TUB e dell'istanza ex art. 210 c.p.c.)
al fine di ottenere il documento contrattuale;
che, in ogni caso, la prova del fido avrebbe potuto essere dedotta, pur in assenza del contratto, anche tramite prove indirette quali gli estratti conto, l'addebito di c.m.s., la stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito;
e, infine, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la terza ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU (pagg. 8-9
consulenza tecnica d'ufficio), per effetto della quale, non considerandosi alcuna ipotesi di prescrizione, il saldo contabile del conto corrente n. 10686 sarebbe stato rideterminato nella somma complessiva di € 21.082,29 a credito della società correntista.
2. Tanto premesso, le doglianze non meritano pag. 7/15 accoglimento.
In primo luogo, con riguardo alla contestata genericità
dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla convenuta, rileva notare che, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
9970/2023), “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di
credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al
correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del
titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare,
senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse
solutorie ritenute prescritte. Grava, dunque, sul correntista
dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche
individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire
al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria
delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento
concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse”;
principi ribaditi in Cassazione civile sez. I, 16/10/2024,
n.26897 secondo cui “In tema di contratto di conto corrente,
la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve
pag. 8/15 al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura
solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare
specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della
volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto
vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che
le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”.
Ne deriva l'infondatezza della censura sollevata da
[...]
posto che l'eccezione è stata Parte_1
validamente sollevata poiché la banca ha dichiarato di volersi avvalere della prescrizione e ha provato, quale fatto estintivo, l'inerzia della società attrice.
3. Quanto al primo motivo di impugnazione, tenuto conto che, sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato,
compete all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova della natura ripristinatoria delle rimesse maturate sul conto, nel caso di specie,
invero, la suddetta prova non è stata raggiunta.
L'evenienza per cui l'appellante chiese, tanto con istanza ex art 119 TUB (cfr. missiva del 20.11.2014 allegata al pag. 9/15 fascicolo di parte) quanto nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'esibizione dei contratti di apertura di credito che accedevano al conto e che l'istituto di credito non diede esecuzione all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del G.I. del 9.10.2018 non appare assumere rilievo per le seguenti ragioni.
In primis, in considerazione della manca produzione del contratto di apertura di credito, la società attrice avrebbe dovuto, quantomeno, individuare gli elementi presuntivi dai quali fosse possibile desumere, nel caso concreto,
l'esistenza di un affidamento in essere sul conto corrente oggetto di causa.
Per contro, le allegazioni circa la sussistenza, nella specie,
delle prove indirette della concessione di fatto dell'affidamento – quali “la stabilità dell'esposizione a debito
(pluriennale); l'entità del saldo debitore;
l'assenza di tracce
sensibili di un rientro del cliente;
la previsione ed applicazione
di distinti tassi debitori” - sono rimaste generiche e prive di ogni riferimento al caso concreto.
pag. 10/15 A ben vedere, infatti, l'appellante, al riguardo, si è
limitato a concludere che trattasi di “tutti elementi
sussistenti nella vicenda in esame”, mentre, avrebbe dovuto individuare, ad esempio, in relazione a quali estratti conto e a partire da quale periodo la banca abbia applicato interessi debitori e c.m.s. per diverse percentuali a seconda che sia stato superato o meno l'affidamento concesso.
Di talché, la motivazione del primo giudice secondo cui
“Considerato che non risulta prodotto il contratto di conto
corrente con apertura di credito e, pertanto, l'esistenza di detta
apertura non può considerarsi provata, ne deriva che la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell'eventuale indebito
decorre da ogni singolo pagamento effettuato dal correntista che
abbia carattere solutorio” non merita censura.
In secondo luogo, a tutto concedere, giova evidenziare che, nella relazione integrativa depositata il 31-07-2019, il consulente d'ufficio, tenendo conto del rilievo dell'attrice secondo cui l'affidamento fosse rilevabile dagli estratti pag. 11/15 conto, è pervenuto alle medesime conclusioni di cui alla relazione del 21-03-2019, ovvero “Il CTU ha provveduto, per
l'intero periodo di apertura del conto corrente n. 10626V dal
10/06/2001 al 22/12/2008, ad elaborare l'ipotesi di calcolo
integrativa, ed accertare quali rimesse fossero realmente
solutorie ai fini della prescrizione. Le annotazioni del rapporto
di conto corrente sono state ordinate per valuta, tenuto conto
del fido come riportato dagli estratti di conto corrente
trimestrali, e sono state accertate le rimesse solutorie dell'intero
periodo di conto corrente. Si è considerato prescritto il diritto ad
ogni azione restitutoria afferente le operazioni in conto corrente
n. 10626V annotate nell'intero periodo esaminato, poiché tutte
le rimesse operate sul conto, quindi di natura solutorie, sono
risultate d'importo superiore agli interessi ed alle competenze
periodicamente addebitati e che pertanto risultano pagate
secondo l'accezione di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24418 del 02/10/2010. Gli esiti dell'ulteriore
calcolo integrativo coincidono con la prima ipotesi elaborata
nella relazione già depositata in atti, che teneva conto
pag. 12/15 dell'eccezione di prescrizione decennale come da quesito posto
dal Giudice;
pertanto, e considerava prescritto il diritto ad ogni
azione restitutoria afferente le operazioni in conto corrente
annotate nel periodo antecedente al gennaio 2008. Il CTU nel
caso di specie ha provveduto al riconteggio delle eventuali
componenti illegittime a far data dal gennaio 2008, escludendo
la commissione di massimo scoperto, che tra l'altro nel 2008
non sono state calcolate ed addebitate;
pertanto, il saldo rimane
uguale a quello banca”.
D'altro canto, sulla base della documentazione versata in giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha potuto coerentemente ricostruire le condizioni contrattuali del rapporto intercorso fra le parti.
Merita, dunque, condivisione la (prima) ipotesi di ricalcolo cui ha aderito il Tribunale, ove il C.T.U., nel rispondere al quesito concernente l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte, ha precisato che: “Si è
considerato prescritto il diritto ad ogni azione restitutoria
afferente le operazioni in conto corrente n. 10626V annotate
pag. 13/15 nell'intero periodo esaminato, poiché tutte le rimesse operate sul
conto, quindi di natura solutorie, sono risultate d'importo
superiore agli interessi ed alle competenze periodicamente
addebitati e che pertanto risultano pagate secondo l'accezione di
cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24418 del
02/10/2010” .
Conclusivamente, quindi, l'appello è infondato e va rigettato.
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00; valore minimo e considerata l'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 754/2020 del Tribunale di
[...]
Trapani del 22 ottobre 2020.
pag. 14/15 Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di
[...]
liquidate in complessivi € Controparte_1
1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 6-11-2025.
Il Consigliere est.
Gianluca Antonio Peluso il Presidente
IN ET
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr.ssa IN ET Presidente
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1639/ 2020 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado, dagli Avv.ti Pietro
SC e IG DA;
appellante;
CONTRO (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata nella comparsa di costituzione in primo grado, dall'Avv.
LO AR;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/10/2025, le parti concludevano come da note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 754/2020, depositata il 22 ottobre 2020, il
Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 305/2018 R.G., rigettava le domande avanzate da disponendo sulle Parte_1
spese di lite e sulle spese della CTU.
Avverso detta sentenza interponeva appello
[...]
[...]
si costituiva, Parte_2
pag. 2/15 resistendo al gravame.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note scritte depositate in via telematica, con ordinanza del 3
novembre 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti avevano già fruito come da ordinanza del 7-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentire Controparte_1
dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 10626.58, intrattenuto con l'istituto di credito a far data dal 7 giugno 2001, per illegittima applicazione di interessi ultra-legali o, comunque, usurari, della c.m.s., di spese e oneri vari privi di espressa pattuizione e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Chiedeva, dunque, accertarsi il saldo dare/avere tra le pag. 3/15 parti e condannarsi la banca alla restituzione degli indebiti che quantificava in € 23.137,66.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice produceva gli estratti conto dall'apertura del rapporto (7.06.2001) al
IV trimestre del 2008 e il contratto di apertura di conto corrente e, in via istruttoria, chiedeva disporsi l'esibizione,
ex art. 210 c.p.c., dei contratti di apertura di credito accedenti al conto, già previamente richiesta con missiva del 20.11.2014.
Costituitasi in giudizio, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva la prescrizione delle
[...]
rimesse solutorie versate nel periodo antecedente al decennio dalla data della notifica della citazione (30
gennaio 2008), e, nel merito, contestava le avverse allegazioni, opponendo la legittimità delle condizioni applicate al rapporto in questione.
Disposta l'esibizione dei contratti di apertura di credito ed istruita la causa per mezzo di una consulenza tecnico contabile, il Tribunale, accertava la legittima applicazione pag. 4/15 dei giorni di valuta delle operazioni, come pattuiti in contratto, e della capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita a condizione di reciprocità; dichiarava l'illegittimità della commissione di massimo scoperto,
applicata dal II trimestre del 2001 al III trimestre del 2007,
in quanto indeterminata, ma escludeva l'usura genetica del rapporto.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il Tribunale, premesso che la banca non aveva ottemperato all'ordine di esibizione del contratto di apertura di credito alla stessa rivolto e che, in ogni caso,
fosse onere della società correntista provare la sussistenza di un affidamento in essere sul conto, rilevava che tutti i versamenti annotati nel periodo antecedente al mese di gennaio del 2008 avessero natura solutoria, e non essendo state annotate competenze illegittime nel periodo non coperto da prescrizione, concludeva che il saldo rideterminato, alla data dell'ultimo estratto conto versato in atti, fosse pari al saldo risultante dall'estratto conto pag. 5/15 bancario (+ € 592,18).
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “errata
valutazione del giudice di prime cure in merito alla mancata
produzione del contratto di apertura di credito e
conseguentemente sulla ipotesi di ricalcolo da applicare nel caso
di specie” da trattarsi unitamente al secondo, rubricato
“errata valutazione del giudice di prime cure in merito alla
genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca”
in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha considerato, come aventi carattere solutorio, tutti i versamenti eseguiti sul conto nel periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione.
Evidenzia che grava sulla convenuta l'onere di CP_1
individuare le specifiche rimesse delle quali ha eccepito la prescrizione rispetto all'unitario rapporto di conto corrente;
che, nella specie, la mancata produzione del contratto di apertura di credito è addebitabile esclusivamente al comportamento omissivo di CP_1
pag. 6/15 , che non aveva ottemperato Controparte_1
all'ordine di esibizione espressamente impartitole con ordinanza del 9.10.2018; che, dunque, l'onere probatorio non poteva gravare sulla società correntista che aveva fatto tutto ciò che era in suo potere (presentazione dell'istanza ex art. 119 TUB e dell'istanza ex art. 210 c.p.c.)
al fine di ottenere il documento contrattuale;
che, in ogni caso, la prova del fido avrebbe potuto essere dedotta, pur in assenza del contratto, anche tramite prove indirette quali gli estratti conto, l'addebito di c.m.s., la stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito;
e, infine, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la terza ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU (pagg. 8-9
consulenza tecnica d'ufficio), per effetto della quale, non considerandosi alcuna ipotesi di prescrizione, il saldo contabile del conto corrente n. 10686 sarebbe stato rideterminato nella somma complessiva di € 21.082,29 a credito della società correntista.
2. Tanto premesso, le doglianze non meritano pag. 7/15 accoglimento.
In primo luogo, con riguardo alla contestata genericità
dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla convenuta, rileva notare che, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
9970/2023), “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di
credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al
correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del
titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare,
senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse
solutorie ritenute prescritte. Grava, dunque, sul correntista
dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche
individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire
al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria
delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento
concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse”;
principi ribaditi in Cassazione civile sez. I, 16/10/2024,
n.26897 secondo cui “In tema di contratto di conto corrente,
la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve
pag. 8/15 al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura
solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare
specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della
volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto
vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che
le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria”.
Ne deriva l'infondatezza della censura sollevata da
[...]
posto che l'eccezione è stata Parte_1
validamente sollevata poiché la banca ha dichiarato di volersi avvalere della prescrizione e ha provato, quale fatto estintivo, l'inerzia della società attrice.
3. Quanto al primo motivo di impugnazione, tenuto conto che, sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato,
compete all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova della natura ripristinatoria delle rimesse maturate sul conto, nel caso di specie,
invero, la suddetta prova non è stata raggiunta.
L'evenienza per cui l'appellante chiese, tanto con istanza ex art 119 TUB (cfr. missiva del 20.11.2014 allegata al pag. 9/15 fascicolo di parte) quanto nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'esibizione dei contratti di apertura di credito che accedevano al conto e che l'istituto di credito non diede esecuzione all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del G.I. del 9.10.2018 non appare assumere rilievo per le seguenti ragioni.
In primis, in considerazione della manca produzione del contratto di apertura di credito, la società attrice avrebbe dovuto, quantomeno, individuare gli elementi presuntivi dai quali fosse possibile desumere, nel caso concreto,
l'esistenza di un affidamento in essere sul conto corrente oggetto di causa.
Per contro, le allegazioni circa la sussistenza, nella specie,
delle prove indirette della concessione di fatto dell'affidamento – quali “la stabilità dell'esposizione a debito
(pluriennale); l'entità del saldo debitore;
l'assenza di tracce
sensibili di un rientro del cliente;
la previsione ed applicazione
di distinti tassi debitori” - sono rimaste generiche e prive di ogni riferimento al caso concreto.
pag. 10/15 A ben vedere, infatti, l'appellante, al riguardo, si è
limitato a concludere che trattasi di “tutti elementi
sussistenti nella vicenda in esame”, mentre, avrebbe dovuto individuare, ad esempio, in relazione a quali estratti conto e a partire da quale periodo la banca abbia applicato interessi debitori e c.m.s. per diverse percentuali a seconda che sia stato superato o meno l'affidamento concesso.
Di talché, la motivazione del primo giudice secondo cui
“Considerato che non risulta prodotto il contratto di conto
corrente con apertura di credito e, pertanto, l'esistenza di detta
apertura non può considerarsi provata, ne deriva che la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell'eventuale indebito
decorre da ogni singolo pagamento effettuato dal correntista che
abbia carattere solutorio” non merita censura.
In secondo luogo, a tutto concedere, giova evidenziare che, nella relazione integrativa depositata il 31-07-2019, il consulente d'ufficio, tenendo conto del rilievo dell'attrice secondo cui l'affidamento fosse rilevabile dagli estratti pag. 11/15 conto, è pervenuto alle medesime conclusioni di cui alla relazione del 21-03-2019, ovvero “Il CTU ha provveduto, per
l'intero periodo di apertura del conto corrente n. 10626V dal
10/06/2001 al 22/12/2008, ad elaborare l'ipotesi di calcolo
integrativa, ed accertare quali rimesse fossero realmente
solutorie ai fini della prescrizione. Le annotazioni del rapporto
di conto corrente sono state ordinate per valuta, tenuto conto
del fido come riportato dagli estratti di conto corrente
trimestrali, e sono state accertate le rimesse solutorie dell'intero
periodo di conto corrente. Si è considerato prescritto il diritto ad
ogni azione restitutoria afferente le operazioni in conto corrente
n. 10626V annotate nell'intero periodo esaminato, poiché tutte
le rimesse operate sul conto, quindi di natura solutorie, sono
risultate d'importo superiore agli interessi ed alle competenze
periodicamente addebitati e che pertanto risultano pagate
secondo l'accezione di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24418 del 02/10/2010. Gli esiti dell'ulteriore
calcolo integrativo coincidono con la prima ipotesi elaborata
nella relazione già depositata in atti, che teneva conto
pag. 12/15 dell'eccezione di prescrizione decennale come da quesito posto
dal Giudice;
pertanto, e considerava prescritto il diritto ad ogni
azione restitutoria afferente le operazioni in conto corrente
annotate nel periodo antecedente al gennaio 2008. Il CTU nel
caso di specie ha provveduto al riconteggio delle eventuali
componenti illegittime a far data dal gennaio 2008, escludendo
la commissione di massimo scoperto, che tra l'altro nel 2008
non sono state calcolate ed addebitate;
pertanto, il saldo rimane
uguale a quello banca”.
D'altro canto, sulla base della documentazione versata in giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha potuto coerentemente ricostruire le condizioni contrattuali del rapporto intercorso fra le parti.
Merita, dunque, condivisione la (prima) ipotesi di ricalcolo cui ha aderito il Tribunale, ove il C.T.U., nel rispondere al quesito concernente l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte, ha precisato che: “Si è
considerato prescritto il diritto ad ogni azione restitutoria
afferente le operazioni in conto corrente n. 10626V annotate
pag. 13/15 nell'intero periodo esaminato, poiché tutte le rimesse operate sul
conto, quindi di natura solutorie, sono risultate d'importo
superiore agli interessi ed alle competenze periodicamente
addebitati e che pertanto risultano pagate secondo l'accezione di
cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24418 del
02/10/2010” .
Conclusivamente, quindi, l'appello è infondato e va rigettato.
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00; valore minimo e considerata l'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 754/2020 del Tribunale di
[...]
Trapani del 22 ottobre 2020.
pag. 14/15 Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di
[...]
liquidate in complessivi € Controparte_1
1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 6-11-2025.
Il Consigliere est.
Gianluca Antonio Peluso il Presidente
IN ET
pag. 15/15