Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5268/2022 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza del
12.12.2024 con concessione del termine per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Elisabetta Petrera ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castellaneta (TA) alla via Arco dei Calderai n. 60, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attore: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 2832/2023, depositata il 23.11.2023, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civilidel matrimonio contratto tra le parti e ,con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
All'udienza cartolare dell'11.12.2024, in assenza di istruttoria orale , il procuratore della parte ricorrente precisava le conclusioni e il G.I. con ordinanza del 12.12.2024 rimetteva la causa al
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che non si è presentata all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza presidenziale, non si è costituita in giudizio.
Orbene, le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente nonché di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli , in relazione ai quali il ricorrente ha chiesto nulla disporsi.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione giudiziale, definita con sentenza n. 878/2012 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 01.10.2012 e depositata il 15.11.2012, veniva statuito l'obbligo del di versare alla l'assegno di euro 100,00 mensili a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento della stessa , l'assegnazione alla moglie della casa coniugale mentre nulla veniva previsto a titolo di concorso al mantenimento del figlio , confermando quanto Per_1
statuito con ordinanza presidenziale del 20.12.2010, così come in relazione ai figli e Per_2
Per_3
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale del 04.04.2023, preso atto della mancata comparizione Parte_1 di e dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, venivano confermati i CP_1
provvedimenti della separazione , con esclusione dell'obbligo previsto a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Tanto premesso nulla deve prevedersi a titolo di assegno divorzile per la resistente, la quale non costituendosi in giudizio non ha proposto domanda in merito
Quanto ai figli , e , rispettivamente di anni 39, 37 e 34, nulla deve essere Per_2 Per_3 Per_1
disposto a titolo di contributo paterno in loro favore in quanto, proprio in ragione della loro età, deve ritenersi abbiano raggiunto una propria autosufficienza economica;
del resto , come può evincersi dal verbale di comparizione nel giudizio di separazione , tale autonomia economica risultava già raggiunta dalla primogenita e dalla secondogenita mentre in merito al figlio era stato Per_1 previsto e confermato con sentenza che “nessun concorso doveva prevedersi in favore del figlio avendo il padre manifestato il suo intendimento di occuparsi del figlio anche attivandosi per trovargli una occupazione, essendo pacifico tra i coniugi che lo stesso ha abbandonato le scuole alla prima media, senza preoccuparsi più di continuare a studiare o di andare a lavorare”.
2 Infine, nulla deve statuirsi in merito alla casa coniugale, assegnata alla sig.ra in sede di CP_1
separazione e confermata provvisoriamente nel presente giudizio con ordinanza presidenziale del
04.04.2023, in assenza dei presupposti di legge. Del resto, il ricorrente nulla ha dedotto al riguardo , limitandosi a produrre i certificati di residenza dai quali emerge che il risiede nel comune Parte_1
di EB (TV) alla Via degli Oleandri n.15 mente la in Avetrana alla Via Gabriele CP_1
D'Annunzio n.16 e la resistente rimanendo contumace nulla ha domandato a tale riguardo.
Quanto alla richiesta del ricorrente di autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto o di documenti equipollenti, la stessa è inammissibile non essendo necessaria alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria , oltretutto in assenza di figli minori, come nel caso di specie.
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Nulla dispone in merito all'assegno divorzile ed all'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, in assenza di domanda della stessa rimasta contumace nel giudizio;
2) Nulla dispone in merito al contributo pterno al mantenimento dei figli , per quanto esposto in motivazione
3) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto o di documenti equipollenti.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.05.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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