Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Marina Massi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3123/2018 R.G. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. BOCCHI ALESSANDRO presso il cui studio in Grosseto, Piazza De Maria n. 10 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
contro
:
(C.F. ), ( c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
), C.F._5
( ), rappresentate e difese dall'avv. SANTINELLI CP_3 C.F._6
ENRICO, presso il cui studio in Grosseto, Via Piave n. 7 sono elettivamente domiciliate;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/09/2024.
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Con l'atto introduttivo del giudizio, le parti attrici hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con le odierne parti convenute e la conseguente divisione, relativamente a un compendio immobiliare costituito da fabbricati e terreni siti nel Comune di Civitella Paganico, distinti in catasto al
Foglio 152 particella 75 subalterni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (i fabbricati) e al foglio 150 particella 28, foglio
152 particelle 35, 88, 89, 90,91 (i terreni), pervenuti pro quota nella titolarità delle parti come di seguito indicato, secondo quanto riportato nella relazione notarile allegata all'atto introduttivo:
“alle signore , e ( per la quota di proprietà pari a CP_1 CP_2 CP_3
2/144 ciascuna ) per successione in morte di nato ad [...] il [...], Persona_1
deceduto il 25 giugno 2014 il tutto come risulta dalla dichiarazione di successione registrata a
Grosseto al n.975 Vol.9990 e trascritta nei Registri Immobiliari di Grosseto in data 8 luglio 2015 ai nn.7800/5961;
ai signori e ( per la quota di proprietà pari a 3/144 Parte_1 Parte_3
ciascuno) per successione in morte di , nato in [...] il [...], Persona_2
deceduto il 25 giugno 2005, il tutto come risulta dalla dichiarazione di successione , registrata a
Grosseto al n.28 vol.812 e trascritta nei Registri Immobiliari di Grosseto in data 21 agosto 2008 ai nn.
12751/8303; alle signore ( predette per la quota di proprietà pari a 42/144 CP_1 Parte_1
ciascuna ) e ( per la quota di proprietà pari a 48/144) per titoli anteriori al ventennio” . Parte_2
Le signore e si sono costituite in giudizio, chiedendo lo CP_1 CP_2 CP_3
scioglimento della comunione ereditaria, l'attribuzione ad esse convenute dell'intero, in virtù delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sugli immobili prima dal loro de cuius
poi dalle medesime convenute, con i dovuti conguagli in denaro, con riconoscimento Persona_1
di un credito di euro 135.000 o nella misura diversa da accertarsi, in ragione delle opere manutentive e di conservazione eseguite sul compendio immobiliare.
Il giudizio è stato istruito con prove documentali e una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare il valore del complesso immobiliare, la sua divisibilità, sia sul piano tecnico/materiale che giuridico.
Espletata la CTU, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/09/2024, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 1 La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del Dl n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15. pagina 2 di 4 All'esito della Ctu disposta, il consulente Arch. , rispondendo al quesito volto ad Persona_3
accertare la regolarità urbanistica degli immobili, riportava quanto segue:
“prendendo a riferimento l'ultima tavola grafica integrativa agli atti della pratica di Condono Edilizio
n.404/1986 per la conformità edilizia, si rilevano difformità dallo stato attuale.
Nella corte comune sono presenti, oltre ai Sub. 6 e 7, anche altri tre piccoli manufatti di cui non sono stati rintracciati titoli abilitativi, tra cui una struttura precaria in lamiera sostenuta da pali in legno, altra di limitate dimensioni in muratura probabilmente ex conigliera, ed una struttura costituita da pali in cemento e legno infissi al suolo e sovrastante copertura costituita da travetti in legno e copertura in lamiera (vedi allegato 5).
Sono state effettuate richieste di accesso agli atti alla Agenzia delle Entrate ed al Comune di riferimento, e sono state reperite foto aeree dall'IGM degli anni 1954 e 1985 (vedi allegati), oltre che la foto aerea del 1978 di Geoscopio Regione Toscana.
Tuttavia, il sottoscritto CTU, non avendo trovato riscontri oggettivi sulla data certa di realizzazione, non è in grado di risalire alla stessa, relativa ai manufatti di cui sopra compresi i sub 6 e 7…
Si rileva inoltre una discordanza nel piano seminterrato tra la classificazione catastale e lo stato autorizzato ove in quest'ultimo i locali seminterrati sono autorizzati come magazzino – cantina ed invece al catasto sono censiti come C\6- rimesse, autorimesse”.
Alla irregolarità e non conformità urbanistica e catastale, non sanate, consegue l'inammissibilità della domanda di divisione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 7 ottobre 2019, n. 25021) dalla quale non vi è ragione di discostarsi che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
pagina 3 di 4 Poiché la domanda ha ad oggetto immobili abusivi per i quali non è possibile produrre la documentazione attestante la regolarità edilizia, la stessa domanda è inammissibile.
L'esito del giudizio, nel quale le parti hanno in più riprese tentato una conciliazione alla quale, per ragioni di insufficienza delle risorse materiali, non sono potute addivenire, fa ritenere equo compensare le spese di lite.
I costi della Ctu, come liquidati, restano solidalmente a carico delle parti, con liquidazione a carico dell'Erario per le parti ammesse al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: dichiara inammissibile la domanda proposta da Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
Spese di lite compensate.
Spese di Ctu a carico solidale delle parti, con liquidazione a carico dell'Erario per le parti ammesse al patrocinio a carico dello Stato.
Grosseto, 19 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Marina Massi
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