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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1602 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto IMPUGNAZIONE DELIBERA
TRA
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Nicola
Lucarelli preso il cui studio professionale in Campobasso P.zza V. Emanuele II n. 9 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato
Carmela Lalli presso il cui studio professionale in Campobasso C.so Bucci n. 28 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.10.2023 i signori e , nel premettere di essere Parte_1 Parte_2
condomini del sito in Campobasso in C.so Vittorio Emanuele n. 49, hanno Controparte_1
impugnato la delibera assunta dall'assemblea in data 15.07.2022. Nello specifico hanno inteso impugnare il deliberato assembleare per quattro motivi: 1) mancato inserimento nell'ordine del giorno del punto inerente gli interventi di ristrutturazione da eseguire sull'immobile laddove, al punto 4 delle
“Varie ed eventuali”, l'amministratore affidava l'incarico di redigere il progetto di fattibilità dei lavori di ristrutturazione all'arch. , con metodo di calcolo del compenso diverso rispetto a CP_2 quello prefissato nell'assemblea del 28.10.2020, lamentando che, in violazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., l'ordine del giorno non conteneva informazioni sufficienti per permettere agli interessati pagina 1 di 8 di interloquire sulle tematiche portate all'esame dell'assemblea; 2) arbitraria modificazione del compenso, già stabilito nell'assemblea del 30.6.2022, spettante al professionista incaricato di redigere il progetto di fattibilità dei lavori di ristrutturazione nel senso che mentre nella precedente assemblea del
30.6.2022 si era deliberato di corrispondere al professionista nominato l'importo massimo di 15.000,00 per le attività elencate nel verbale, nella delibera impugnata il compenso era stato determinato nel suo ammontare secondo le previsioni di legge;
3) assenza di costituzione del fondo speciale condominiale per l'esecuzione di opere di manutenzione speciale ed innovazioni che richiedevano obbligatoriamente la costituzione del fondo previsto dall'art. 1135, coma 1, n. 4 c.c.; 4) oggetto impossibile e assenza di autorizzazione assembleare all'amministratore per l'affidamento dell'incarico al professionista.
Pertanto, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità della delibera impugnata, con condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite. CP_1
Si costituiva regolarmente il il quale in primo luogo eccepiva: 1) la inammissibilità della CP_1 domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'intera delibera assembleare del 15.7.2022, in quanto le censure sollevate dagli attori attenevano il solo punto n. 4 dell'ordine del giorno rubricato
“Varie ed Eventuali”; 2) rilevava che nel suddetto punto dell'ordine del giorno non vi era stato alcun deliberato avendo l'assemblea meramente discusso ed aggiornato i condomini su temi già trattati nelle due precedenti sedute assembleari;
3) che la delibera del 28.10.2022, dove l'assemblea all'unanimità aveva conferito specifico ed espresso mandato all'amministratore di incaricare un professionista, era stata già oggetto di impugnazione ed era stata dichiarata legittima dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 25.10.2021; 4) che nessuna rideterminazione del compenso era stata mai adottata in seno alla delibera impugnata, essendo intervenuta una mera comunicazione dell'amministratore circa i criteri provvisori da adottare sul compenso, che sarebbe stato poi oggetto di specifica e vera e propria decisione dell'Assemblea in base alla vigente normativa sull'ottenimento dei benefici fiscali in materia di ecobonus;
5) che nessuna costituzione del fondo speciale era previsto dalla legge in assenza di un contratto di appalto o fasi preliminari e di approvazione definitiva delle opere e dei relativi importi;
6) che al momento della adozione della delibera impugnata l'oggetto era senz'altro possibile atteso che, solo dopo le modifiche apportate al DL 34/2020, era stato posto il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e da altri bonus edilizi, tanto che con nota pec inviata dall'arch. all'Amministratore, il professionista dava atto Pt_1
della intervenuta modificazione legislativa e che, pertanto, il suo incarico era di ritenersi concluso senza alcun esborso da parte dei Condomini per le attività svolte;
7) infondatezza dell'ultimo motivo di impugnazione circa l'assenza di autorizzazione assembleare all'amministratore per incaricare pagina 2 di 8 professionisti, da ritenersi superato a seguito della richiamata modifica legislativa. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
In primo luogo è fatto pacifico tra le parti che l'impugnazione della delibera del 15.7.2022 attiene al solo punto n. 4 dell'ordine del giorno rubricato “Varie ed eventuali” (cfr pag. 4 della memoria n. 1 ex art. 171 ter cpc di parte attrice) dove testualmente si legge: “L'amministratore relaziona all'assemblea che, preso atto dello scioglimento del contratto di locazione con il TAR Molise e della delibera assunta al punto 6 della stessa assemblea del 28 ottobre 2020, ha conferito incarico all'architetto CP_2
di redigere e presentare tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa e lo studio di
[...]
prefattibilità degli interventi. Esaminato il progetto di prefattibilità tecnica, che è risultato positivo, ed il relativo capitolato e computo metrico redatto dal professionista incaricato, è risultato che l'importo presunto delle opere inerenti lo studio di fattibilità per il miglioramento sismico e termico del fabbricato è pari ad € 2.000.000,00. Inoltre, per la determinazione dei compensi professionali, si farà riferimento alla normativa vigente. Si precisa che lo stesso amministratore ha presentato in agenzia delle entrate, con esito positivo, l'interpello N. 916-21-2022. Si delega l'amministratore a contattare le ditte eventualmente interessate ad eseguire i lavori ed a sottoscrivere i contratti esclusivamente mediante la cessione del credito”.
Preliminarmente occorre ricordare che la giurisprudenza della S.C. in tema di sindacato giudiziale sulle delibere condominiali, ha così sancito: "In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito: ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave CP_1
pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1. c.c." (cfr. Cass. Ord n. 15434/2020);
"In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che
l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno" (cfr. Cass. Sent. n. 1304/2014).
Premesso che agli atti del processo risulta che il con precedenti delibere del 5.9.2020 e CP_1 quella successiva del 28.10.2020, per poter accedere agli sgravi fiscali prevista dall'allora normativa vigente sull'ecobonus e sismabonus aveva già sottoposto a discussione e decisioni alcuni punti in merito alle questioni relative agli interventi di ristrutturazione da eseguire sull'immobile (mandato conferito all'amministratore di incaricare un professionista per la redazione del progetto di fattibilità e pagina 3 di 8 ricerca di ditte disposte ad accettare l'esecuzione dei lavori), in punto di diritto si osserva che :“In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno” (cfr. Cass. n. 13047/2014).
Consegue che nel caso de quo il punto della delibera impugnata ben poteva costituire una normale evoluzione della discussione assembleare su una questione riconducibile all'ordine del giorno ricompresa nelle cd. varie ed eventuali. Del resto l'assemblea è indetta proprio per consentire ai condomini, la cui partecipazione è opportuna ed anche doverosa, una costruttiva e completa discussione;
infatti, una volta chiarita e sottoposta all'attenzione dei condomini un determinato argomento, la riunione assembleare diviene il luogo deputato alla discussione dello stesso, con tutte le possibili evoluzioni per partecipare alle quali è appunto indetta l'assemblea medesima a cui è sempre opportuno che i singoli comunisti presenzino.
Considerato che
nelle precedenti delibere assembleari si
è ampiamente discusso e deciso sulla nomina del professionista e sulla ricerca di ditte interessate ad eseguire i lavori mediante cessione del credito, non si vede come tali argomenti dovevano essere di nuovo indicati in apposito ordine del giorno quando l'evoluzione della discussione assembleare su tali punti poteva avvenire, come in effetti avvenuto, anche nell'ambito dell'ordine del giorno rubricato
“Varie ed Eventuali” nell'ambito del quale non è stata approvata alcuna spesa.
1.Gli attori ritengono che l'assemblea, nella parte in cui ha delegato l'amministratore a contattare le ditte eventualmente interessate ad eseguire i lavori ed a sottoscrivere i contratti mediante cessione del credito, ha di fatto adottato una decisione che, se la relativa questione fosse stata riportata in un apposito ordine del giorno, avrebbe potuto consentirgli di prendere parte all'assemblea.
La doglianza risulta infondata, considerato che nel verbale d'assemblea risulta unicamente che i condomini hanno chiesto all'amministratore di contattare le ditte eventualmente interessate all'esecuzione dei lavori mediante cessione del credito.
Non sussiste alcun interesse degli attori all'impugnazione della delibera nella parte appena descritta in quanto con la stessa non è stata assunta alcuna spesa. E' evidente, infatti, che i lavori di ristrutturazione dell'immobile, prima di essere eseguiti, dovranno essere approvati dall'assemblea e, solo in seguito, le relative spese potranno essere eventualmente ripartite tra i condòmini e ciascuno dei condòmini potrà eventualmente impugnare la relativa deliberazione dell'assemblea.
Lamentano ancora gli attori che l'affidamento dell'incarico ad un professionista per la redazione del progetto di fattibilità è stato posto tra le questioni “varie ed eventuali”, laddove esso avrebbe dovuto essere collocato in un apposito punto all'ordine del giorno avendo l'assemblea assunto una decisione rilevante per aver calcolato il compenso al professionista secondo la normativa vigente (tariffe)
pagina 4 di 8 diversamente dal deliberato del 28.10.2020 dove per la redazione del progetto di fattibilità era stato previsto un compenso massimo di euro 15.000,00.
Anche questa doglianza non ha più motivo di essere affrontata dopo che l'arch. come risulta Pt_1
dagli atti prodotti dal convenuto, ha inviato al una comunicazione in data CP_1 CP_1
13.12.2023 del seguente preciso tenore: “A seguito dell'incarico ricevuto dal condominio da Lei amministrato sito in Campobasso C.so Vittorio Emanuele II n. 49, in merito al progetto da me redatto per le opere necessarie a soddisfare i requisiti richiesti per l'applicazione dei benefici fiscali relativi al
c.d. superbonus 110%, preso atto che la normativa vigente non consente più l'applicazione di detti benefici, con la presente ritengo concluso l'incarico ricevuto. Pertanto, in relazione alle mie eventuali competenze professionali, considerato che il lavoro svolto mi vedeva maggiormente interessato nella veste di comproprietario del fabbricato, e che altresì gli oneri professionali per tali attività venivano, di norma, assorbiti con i benefici fiscali di cui sopra, le confermo che nulla è dovuto per le attività svolte”.
Il motivo di impugnazione è innanzitutto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo che l'arch. oltre ad aver chiarito che l'intervenuta modifica apportata alla normativa sul superbonus Pt_1
110% non consentiva di ottenere più i benefici fiscali, ha espressamente rinunciato alle proprie competenze professionali. Sicchè, sotto il profilo processuale, venuta meno la prospettata lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata (diverso calcolo del compenso professionale), non si vede quale concreta utilità potrebbe ricevere parte attrice dall'accoglimento dell'istanza (cfr. Cass. n. 5129/2024).
Infatti, in virtù dell'art. 100 cpc, il necessario requisito dell'interesse ad agire si pone come una condizione dell'azione e si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 6749/2012).
Nella fattispecie in esame, è chiaro che a seguito della modifica legislativa apportata dal D.L. 11/2023
e della rinuncia al compenso da parte del professionista che ha redatto il progetto di fattibilità, dalla questione del diverso calcolo del compenso professionale non può derivare agli attori alcun apprezzabile pregiudizio personale, con la conseguenza che deve escludersi in capo agli stessi l'interesse a far valere il vizio denunciato.
Sotto altro profilo si ravvisa anche una ipotesi di cessata materia del contendere.
Sulla base della accertata circostanza di fatto della rinuncia al compenso da parte del professionista per effetto della modifica legislativa, viene meno la stessa ragione della lite alla quale era collegata la domanda degli attori in relazione al diverso calcolo del compenso al professionista.
pagina 5 di 8 E' noto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio sopravvenga un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13969/2004) oppure che tale mutamento determina la impossibilità di definire il giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti, se non risulta possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (cfr. Cass. n. 7185/2010).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal Giudice sia quando vi è accordo tra le parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta e sia quando sia una sola parte a chiederla allegando un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, in quest'ultimo caso tale allegazione deve essere valutata dal Giudice (cfr.
Cass. n. 16150/2010).
Nel caso di specie, è sorta questione tra le parti su quale di essa debba essere attribuita la richiesta di cessazione della materia del contendere
Ebbene, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio, laddove il
Giudice venga a conoscenza di fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le stesse ed il conseguente venir meno della necessità della sentenza (Cfr., Cass. 13217/2013).
La censura relativa al primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed assorbito anche il secondo motivo sull'arbitraria modificazione del compenso per quanto precedentemente osservato.
2.Con il terzo motivo parte attrice si duole della mancata costituzione del fondo speciale condominiale perché l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica è stata assunta senza la propedeutica costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.p.c., che andava costituito obbligatoriamente anche per gli step preliminari al contratto di appalto, in quanto comportano spesa.
L'assunto non è condivisibile.
Considerato che il Condominio ha conferito incarico all'amministratore di contattare eventuali ditte interessate ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile e quindi di procedere alle attività necessarie per ottenere la cessione del credito secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è evidente come era del tutto superflua, almeno in quel momento, la necessità di costituire un fondo speciale, peraltro, in assenza dell'approvazione definitiva delle spese necessarie per la realizzazione delle opere.
Infatti, la normativa sul Superbonus ed Ecobonus all'epoca vigente aveva scopi ben determinati tra cui quello di raggiungere un miglioramento sismico ed energetico degli immobili, per cui obbligare i pagina 6 di 8 condòmini ad un esborso iniziale, quale la costituzione di un fondo speciale di importi rilevanti, difficilmente avrebbe consentito di raggiungere gli obbiettivi oggetto della normativa speciale.
Ritiene pertanto il Tribunale che la previsione di cui all'art. 16 bis e seguenti del DL n. 63/2013 e successive modificazioni (art. 121 del DL n.34/2020) è da intendersi quale norma speciale temporalmente derogatoria dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. tenuto conto dello scopo perseguito dalla normativa.
Solo dopo l'approvazione definitiva delle opere, degli importi, delle ripartizioni e modalità di pagamento la costituzione del fondo speciale per il Condominio sarebbe diventata obbligatoria.
3. Del tutto infondato è l'ultimo motivo di impugnazione laddove parte attrice censura la delibera impugnata per oggetto impossibile richiamando il D.L. n. 11/2023 che, apportando modifiche all'art. 121 del D.L. 34/2020, ha sancito il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.
Lo ius superveniens non può essere invocato nella fattispecie in esame che concerne lavori deliberati in epoca precedente e in base ad una normativa che all'epoca consentiva le agevolazioni fiscali.
Nello stesso motivo di impugnazione parte attrice, lamentando l'assenza di autorizzazione assembleare all'amministratore per incaricare professionisti, chiede che qualunque costo aggiuntivo all'importo di euro 15.000,00 gravante sul per l'incarico conferito all'arch. venga posto a carico CP_1 Pt_1 esclusivo dell'amministratore.
Per quanto già detto in precedenza, il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che a seguito della intervenuta modifica legislativa e della rinuncia al compenso da parte del professionista, non può derivare agli attori alcun apprezzabile pregiudizio personale.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della complessità bassa delle controversia e dei valori minimi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai signori e Parte_1
nei confronti del così provvede: Parte_2 Controparte_1
- dichiara inammissibili i primi due motivi di impugnazione sulla domanda di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 15.7.2023 per le motivazioni di cui in parte motiva;
- rigetta gli ulteriori motivi di impugnazione;
- condanna in solido gli attori al pagamento, in favore del delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio che si determinano in complessivi euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.a.p..
pagina 7 di 8 Così deciso in Campobasso, il 12 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1602 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto IMPUGNAZIONE DELIBERA
TRA
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Nicola
Lucarelli preso il cui studio professionale in Campobasso P.zza V. Emanuele II n. 9 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato
Carmela Lalli presso il cui studio professionale in Campobasso C.so Bucci n. 28 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.10.2023 i signori e , nel premettere di essere Parte_1 Parte_2
condomini del sito in Campobasso in C.so Vittorio Emanuele n. 49, hanno Controparte_1
impugnato la delibera assunta dall'assemblea in data 15.07.2022. Nello specifico hanno inteso impugnare il deliberato assembleare per quattro motivi: 1) mancato inserimento nell'ordine del giorno del punto inerente gli interventi di ristrutturazione da eseguire sull'immobile laddove, al punto 4 delle
“Varie ed eventuali”, l'amministratore affidava l'incarico di redigere il progetto di fattibilità dei lavori di ristrutturazione all'arch. , con metodo di calcolo del compenso diverso rispetto a CP_2 quello prefissato nell'assemblea del 28.10.2020, lamentando che, in violazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., l'ordine del giorno non conteneva informazioni sufficienti per permettere agli interessati pagina 1 di 8 di interloquire sulle tematiche portate all'esame dell'assemblea; 2) arbitraria modificazione del compenso, già stabilito nell'assemblea del 30.6.2022, spettante al professionista incaricato di redigere il progetto di fattibilità dei lavori di ristrutturazione nel senso che mentre nella precedente assemblea del
30.6.2022 si era deliberato di corrispondere al professionista nominato l'importo massimo di 15.000,00 per le attività elencate nel verbale, nella delibera impugnata il compenso era stato determinato nel suo ammontare secondo le previsioni di legge;
3) assenza di costituzione del fondo speciale condominiale per l'esecuzione di opere di manutenzione speciale ed innovazioni che richiedevano obbligatoriamente la costituzione del fondo previsto dall'art. 1135, coma 1, n. 4 c.c.; 4) oggetto impossibile e assenza di autorizzazione assembleare all'amministratore per l'affidamento dell'incarico al professionista.
Pertanto, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità della delibera impugnata, con condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite. CP_1
Si costituiva regolarmente il il quale in primo luogo eccepiva: 1) la inammissibilità della CP_1 domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'intera delibera assembleare del 15.7.2022, in quanto le censure sollevate dagli attori attenevano il solo punto n. 4 dell'ordine del giorno rubricato
“Varie ed Eventuali”; 2) rilevava che nel suddetto punto dell'ordine del giorno non vi era stato alcun deliberato avendo l'assemblea meramente discusso ed aggiornato i condomini su temi già trattati nelle due precedenti sedute assembleari;
3) che la delibera del 28.10.2022, dove l'assemblea all'unanimità aveva conferito specifico ed espresso mandato all'amministratore di incaricare un professionista, era stata già oggetto di impugnazione ed era stata dichiarata legittima dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 25.10.2021; 4) che nessuna rideterminazione del compenso era stata mai adottata in seno alla delibera impugnata, essendo intervenuta una mera comunicazione dell'amministratore circa i criteri provvisori da adottare sul compenso, che sarebbe stato poi oggetto di specifica e vera e propria decisione dell'Assemblea in base alla vigente normativa sull'ottenimento dei benefici fiscali in materia di ecobonus;
5) che nessuna costituzione del fondo speciale era previsto dalla legge in assenza di un contratto di appalto o fasi preliminari e di approvazione definitiva delle opere e dei relativi importi;
6) che al momento della adozione della delibera impugnata l'oggetto era senz'altro possibile atteso che, solo dopo le modifiche apportate al DL 34/2020, era stato posto il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e da altri bonus edilizi, tanto che con nota pec inviata dall'arch. all'Amministratore, il professionista dava atto Pt_1
della intervenuta modificazione legislativa e che, pertanto, il suo incarico era di ritenersi concluso senza alcun esborso da parte dei Condomini per le attività svolte;
7) infondatezza dell'ultimo motivo di impugnazione circa l'assenza di autorizzazione assembleare all'amministratore per incaricare pagina 2 di 8 professionisti, da ritenersi superato a seguito della richiamata modifica legislativa. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
In primo luogo è fatto pacifico tra le parti che l'impugnazione della delibera del 15.7.2022 attiene al solo punto n. 4 dell'ordine del giorno rubricato “Varie ed eventuali” (cfr pag. 4 della memoria n. 1 ex art. 171 ter cpc di parte attrice) dove testualmente si legge: “L'amministratore relaziona all'assemblea che, preso atto dello scioglimento del contratto di locazione con il TAR Molise e della delibera assunta al punto 6 della stessa assemblea del 28 ottobre 2020, ha conferito incarico all'architetto CP_2
di redigere e presentare tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa e lo studio di
[...]
prefattibilità degli interventi. Esaminato il progetto di prefattibilità tecnica, che è risultato positivo, ed il relativo capitolato e computo metrico redatto dal professionista incaricato, è risultato che l'importo presunto delle opere inerenti lo studio di fattibilità per il miglioramento sismico e termico del fabbricato è pari ad € 2.000.000,00. Inoltre, per la determinazione dei compensi professionali, si farà riferimento alla normativa vigente. Si precisa che lo stesso amministratore ha presentato in agenzia delle entrate, con esito positivo, l'interpello N. 916-21-2022. Si delega l'amministratore a contattare le ditte eventualmente interessate ad eseguire i lavori ed a sottoscrivere i contratti esclusivamente mediante la cessione del credito”.
Preliminarmente occorre ricordare che la giurisprudenza della S.C. in tema di sindacato giudiziale sulle delibere condominiali, ha così sancito: "In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito: ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave CP_1
pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1. c.c." (cfr. Cass. Ord n. 15434/2020);
"In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che
l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno" (cfr. Cass. Sent. n. 1304/2014).
Premesso che agli atti del processo risulta che il con precedenti delibere del 5.9.2020 e CP_1 quella successiva del 28.10.2020, per poter accedere agli sgravi fiscali prevista dall'allora normativa vigente sull'ecobonus e sismabonus aveva già sottoposto a discussione e decisioni alcuni punti in merito alle questioni relative agli interventi di ristrutturazione da eseguire sull'immobile (mandato conferito all'amministratore di incaricare un professionista per la redazione del progetto di fattibilità e pagina 3 di 8 ricerca di ditte disposte ad accettare l'esecuzione dei lavori), in punto di diritto si osserva che :“In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno” (cfr. Cass. n. 13047/2014).
Consegue che nel caso de quo il punto della delibera impugnata ben poteva costituire una normale evoluzione della discussione assembleare su una questione riconducibile all'ordine del giorno ricompresa nelle cd. varie ed eventuali. Del resto l'assemblea è indetta proprio per consentire ai condomini, la cui partecipazione è opportuna ed anche doverosa, una costruttiva e completa discussione;
infatti, una volta chiarita e sottoposta all'attenzione dei condomini un determinato argomento, la riunione assembleare diviene il luogo deputato alla discussione dello stesso, con tutte le possibili evoluzioni per partecipare alle quali è appunto indetta l'assemblea medesima a cui è sempre opportuno che i singoli comunisti presenzino.
Considerato che
nelle precedenti delibere assembleari si
è ampiamente discusso e deciso sulla nomina del professionista e sulla ricerca di ditte interessate ad eseguire i lavori mediante cessione del credito, non si vede come tali argomenti dovevano essere di nuovo indicati in apposito ordine del giorno quando l'evoluzione della discussione assembleare su tali punti poteva avvenire, come in effetti avvenuto, anche nell'ambito dell'ordine del giorno rubricato
“Varie ed Eventuali” nell'ambito del quale non è stata approvata alcuna spesa.
1.Gli attori ritengono che l'assemblea, nella parte in cui ha delegato l'amministratore a contattare le ditte eventualmente interessate ad eseguire i lavori ed a sottoscrivere i contratti mediante cessione del credito, ha di fatto adottato una decisione che, se la relativa questione fosse stata riportata in un apposito ordine del giorno, avrebbe potuto consentirgli di prendere parte all'assemblea.
La doglianza risulta infondata, considerato che nel verbale d'assemblea risulta unicamente che i condomini hanno chiesto all'amministratore di contattare le ditte eventualmente interessate all'esecuzione dei lavori mediante cessione del credito.
Non sussiste alcun interesse degli attori all'impugnazione della delibera nella parte appena descritta in quanto con la stessa non è stata assunta alcuna spesa. E' evidente, infatti, che i lavori di ristrutturazione dell'immobile, prima di essere eseguiti, dovranno essere approvati dall'assemblea e, solo in seguito, le relative spese potranno essere eventualmente ripartite tra i condòmini e ciascuno dei condòmini potrà eventualmente impugnare la relativa deliberazione dell'assemblea.
Lamentano ancora gli attori che l'affidamento dell'incarico ad un professionista per la redazione del progetto di fattibilità è stato posto tra le questioni “varie ed eventuali”, laddove esso avrebbe dovuto essere collocato in un apposito punto all'ordine del giorno avendo l'assemblea assunto una decisione rilevante per aver calcolato il compenso al professionista secondo la normativa vigente (tariffe)
pagina 4 di 8 diversamente dal deliberato del 28.10.2020 dove per la redazione del progetto di fattibilità era stato previsto un compenso massimo di euro 15.000,00.
Anche questa doglianza non ha più motivo di essere affrontata dopo che l'arch. come risulta Pt_1
dagli atti prodotti dal convenuto, ha inviato al una comunicazione in data CP_1 CP_1
13.12.2023 del seguente preciso tenore: “A seguito dell'incarico ricevuto dal condominio da Lei amministrato sito in Campobasso C.so Vittorio Emanuele II n. 49, in merito al progetto da me redatto per le opere necessarie a soddisfare i requisiti richiesti per l'applicazione dei benefici fiscali relativi al
c.d. superbonus 110%, preso atto che la normativa vigente non consente più l'applicazione di detti benefici, con la presente ritengo concluso l'incarico ricevuto. Pertanto, in relazione alle mie eventuali competenze professionali, considerato che il lavoro svolto mi vedeva maggiormente interessato nella veste di comproprietario del fabbricato, e che altresì gli oneri professionali per tali attività venivano, di norma, assorbiti con i benefici fiscali di cui sopra, le confermo che nulla è dovuto per le attività svolte”.
Il motivo di impugnazione è innanzitutto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo che l'arch. oltre ad aver chiarito che l'intervenuta modifica apportata alla normativa sul superbonus Pt_1
110% non consentiva di ottenere più i benefici fiscali, ha espressamente rinunciato alle proprie competenze professionali. Sicchè, sotto il profilo processuale, venuta meno la prospettata lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata (diverso calcolo del compenso professionale), non si vede quale concreta utilità potrebbe ricevere parte attrice dall'accoglimento dell'istanza (cfr. Cass. n. 5129/2024).
Infatti, in virtù dell'art. 100 cpc, il necessario requisito dell'interesse ad agire si pone come una condizione dell'azione e si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 6749/2012).
Nella fattispecie in esame, è chiaro che a seguito della modifica legislativa apportata dal D.L. 11/2023
e della rinuncia al compenso da parte del professionista che ha redatto il progetto di fattibilità, dalla questione del diverso calcolo del compenso professionale non può derivare agli attori alcun apprezzabile pregiudizio personale, con la conseguenza che deve escludersi in capo agli stessi l'interesse a far valere il vizio denunciato.
Sotto altro profilo si ravvisa anche una ipotesi di cessata materia del contendere.
Sulla base della accertata circostanza di fatto della rinuncia al compenso da parte del professionista per effetto della modifica legislativa, viene meno la stessa ragione della lite alla quale era collegata la domanda degli attori in relazione al diverso calcolo del compenso al professionista.
pagina 5 di 8 E' noto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio sopravvenga un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13969/2004) oppure che tale mutamento determina la impossibilità di definire il giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti, se non risulta possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (cfr. Cass. n. 7185/2010).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal Giudice sia quando vi è accordo tra le parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta e sia quando sia una sola parte a chiederla allegando un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, in quest'ultimo caso tale allegazione deve essere valutata dal Giudice (cfr.
Cass. n. 16150/2010).
Nel caso di specie, è sorta questione tra le parti su quale di essa debba essere attribuita la richiesta di cessazione della materia del contendere
Ebbene, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio, laddove il
Giudice venga a conoscenza di fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le stesse ed il conseguente venir meno della necessità della sentenza (Cfr., Cass. 13217/2013).
La censura relativa al primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed assorbito anche il secondo motivo sull'arbitraria modificazione del compenso per quanto precedentemente osservato.
2.Con il terzo motivo parte attrice si duole della mancata costituzione del fondo speciale condominiale perché l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica è stata assunta senza la propedeutica costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.p.c., che andava costituito obbligatoriamente anche per gli step preliminari al contratto di appalto, in quanto comportano spesa.
L'assunto non è condivisibile.
Considerato che il Condominio ha conferito incarico all'amministratore di contattare eventuali ditte interessate ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile e quindi di procedere alle attività necessarie per ottenere la cessione del credito secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è evidente come era del tutto superflua, almeno in quel momento, la necessità di costituire un fondo speciale, peraltro, in assenza dell'approvazione definitiva delle spese necessarie per la realizzazione delle opere.
Infatti, la normativa sul Superbonus ed Ecobonus all'epoca vigente aveva scopi ben determinati tra cui quello di raggiungere un miglioramento sismico ed energetico degli immobili, per cui obbligare i pagina 6 di 8 condòmini ad un esborso iniziale, quale la costituzione di un fondo speciale di importi rilevanti, difficilmente avrebbe consentito di raggiungere gli obbiettivi oggetto della normativa speciale.
Ritiene pertanto il Tribunale che la previsione di cui all'art. 16 bis e seguenti del DL n. 63/2013 e successive modificazioni (art. 121 del DL n.34/2020) è da intendersi quale norma speciale temporalmente derogatoria dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. tenuto conto dello scopo perseguito dalla normativa.
Solo dopo l'approvazione definitiva delle opere, degli importi, delle ripartizioni e modalità di pagamento la costituzione del fondo speciale per il Condominio sarebbe diventata obbligatoria.
3. Del tutto infondato è l'ultimo motivo di impugnazione laddove parte attrice censura la delibera impugnata per oggetto impossibile richiamando il D.L. n. 11/2023 che, apportando modifiche all'art. 121 del D.L. 34/2020, ha sancito il divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.
Lo ius superveniens non può essere invocato nella fattispecie in esame che concerne lavori deliberati in epoca precedente e in base ad una normativa che all'epoca consentiva le agevolazioni fiscali.
Nello stesso motivo di impugnazione parte attrice, lamentando l'assenza di autorizzazione assembleare all'amministratore per incaricare professionisti, chiede che qualunque costo aggiuntivo all'importo di euro 15.000,00 gravante sul per l'incarico conferito all'arch. venga posto a carico CP_1 Pt_1 esclusivo dell'amministratore.
Per quanto già detto in precedenza, il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che a seguito della intervenuta modifica legislativa e della rinuncia al compenso da parte del professionista, non può derivare agli attori alcun apprezzabile pregiudizio personale.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della complessità bassa delle controversia e dei valori minimi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai signori e Parte_1
nei confronti del così provvede: Parte_2 Controparte_1
- dichiara inammissibili i primi due motivi di impugnazione sulla domanda di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 15.7.2023 per le motivazioni di cui in parte motiva;
- rigetta gli ulteriori motivi di impugnazione;
- condanna in solido gli attori al pagamento, in favore del delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio che si determinano in complessivi euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.a.p..
pagina 7 di 8 Così deciso in Campobasso, il 12 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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