Articolo 8 della Legge 17 giugno 2003, n. 148
Articolo 7Articolo 9
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11 luglio 2003
Art. 8. 1. All' articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed e' prorogabile,".
Entrata in vigore il 11 luglio 2003