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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente e Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 321/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G602918-2024 IRES-SOCIETA' Nominativo_1 NON RESIDENTI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G602918-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale, in relazione all'annualità 2018, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, ha contestato l'erronea contabilizzazione di merce ricevuta e fatturata nell'anno precedente, la non detraibilità di somme versate agli amministratori per indennità chilometrica e per il recupero di spese legali, la contabilizzazione per eccesso di un credito per ricerca e sviluppo.
2. Con un primo motivo si deduce la nullità dell'atto impugnato, in quanto sottoscritto dalla dott.ssa
Nominativo_2, senza che risultasse una delega rilasciata al riguardo nei suoi confronti.
2.1. In relazione ai rilievi avanzati dall'Ufficio, nel ricorso si deduce, quanto alla contabilizzazione della fattura emessa dalla S.p.a. Società_1, che la stessa, emessa in data 31 dicembre 2017, era pervenuta alla ricorrente nell'anno successivo, e che la merce, ancorché ricevuta nel mese di dicembre del 2017, era stata verificata nel gennaio dell'anno successivo, ragion per cui, dovendosi ritenere che i costi vanno correlati al momento in cui i prodotti acquistati possono generare ricavi, la contabilizzazione doveva considerarsi corretta.
2.1.1. Richiamandosi poi la circolare n. 31/E dd.2.8.2012, si sostiene la neutralità della violazione contestata – qualora ritenuta sussistente – in quanto la Ricorrente_1 avrebbe maturato il diritto al rimborso di quanto erroneamente versato per l'anno 2017.
2.2. Viene inoltre affermata la detraibilità dei costi inerenti alle spese e indennità di trasferta corrisposte – sulla base di delibera dell'assemblea dei soci - agli amministratori, recatisi in Germania per incontri con la clientela del luogo;
nonché la validità del recupero di spese legali, trattandosi di costi sostenuti dalla ricorrente.
2.3. Quanto al terzo rilievo, concernente la differenza fra il credito per ricerca e sviluppo e la maggior somma, si deduce che è essa è rappresentata dal compenso corrisposto per la certificazione contabile richiesta per usufruire di detta agevolazione.
2.4. Si contesta, infine, l'irrogazione e la quantificazione delle sanzioni.
3. Nelle proprie controdeduzioni l'amministrazione, confermata la correttezza del proprio operato, conclude per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. Le parti hanno depositato vari documenti e memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato solo in parte, relativamente al terzo rilievo dell'avviso di accertamento.
6. Il primo motivo, concernente la nullità dell'atto impugnato per difetto di una valida sottoscrizione, non può essere accolto. L'ente impositore, infatti, ha depositato la Disposizione di Servizio n. 45/2024, con la quale il Direttore provinciale ha delegato alla firma, fra gli altri, la dott.ssa Nominativo_2, Capo Area Imprese minori, anche in ordine agli avvisi di accertamento. Giova in proposito richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare – come è avvenuto nel presente giudizio - la sussistenza della delega (trattandosi, per altro, di delega “di firma” e non “di funzioni” : Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013), poiché viene in considerazione un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (Cass., 17 luglio 1919, n. 19190; Cass., 21 giugno 2016,
n. 12781; Cass., 10 luglio 2013, n. 17044).
7. Passando all'esame del merito, osserva la Corte che la seconda censura si colloca su un versante del tutto distonico rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla necessità del rispetto del criterio di competenza. Ancora di recente tale indirizzo è stato ribadito, affermandosi che “ le regole fissate dal TUIR per la formazione del reddito d'impresa sono tassative e inderogabili, sicché l'imputazione temporale dei componenti reddituali è d'obbligo sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario;
ne discende, per un verso, che non è consentito al primo di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo a un esercizio diverso da quello che la legge considera "di competenza", per altro verso, che il recupero a tassazione di ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in una diversa annualità (Cass., 31 ottobre 2024, n. 28188; v. anche Cass. n. 14037/2024,
Cass. n. 21500/2021, Cass. n. 25218/2018, Cass. n. 25282/2015).
L'art. 190 del d.P.R. n. 917 del 1986, al comma 2, lett. a), dispone infatti che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà”.
Nel caso di specie la merce venne ricevuta dalla ricorrente in data 19 dicembre 2017, come emerge dal documento di trasporto, ragion per cui – a prescindere dall'indimostrato e irrilevante argomento fondato sulla verifica della merce nel corso dell'anno successivo – non sono stati dedotti elementi per smentire che già in qual momento l'ammontare del costo era determinabile in modo obiettivo.
Per tale ragione non può attribuirsi alcuna efficacia dirimente alla circostanza che la fattura (che per altro poteva essere registrata come “fattura da ricevere”) rechi la data del 31 dicembre 2017, e verosimilmente sia pervenuta alla ricorrente agli inizi dell'anno successivo.
7.1. Neppure può condividersi l'argomento fondato sulla dedotta neutralità della violazione, comportante una grave alterazione della contabilità dell'annualità in questione.
7.2. Quanto all'invocata circolare AE n. 31 del 2 febbraio 2012, la possibilità di procedere a una compensazione tra l'imposta dovuta e quella già versata e rimborsabile, assume una valenza – e come tale viene prospettata – in sede transattiva, ma di certo, sulla base dei principi sopra richiamati, non può trovare applicazione in ambito giurisdizionale.
8. Passando al vaglio del secondo motivo, va rilevata preliminarmente l'assenza di qualsiasi allegazione, anche documentale, in ordine all'affermata, in termini generici, deducibilità delle spese legali ammontanti ad euro 4.441,00. Appaiono poi del tutto condivisibili i rilievi dell'Amministrazione circa l'assenza di qualsiasi dimostrazione che le dedotte indennità e spese di trasferta siano effettive e comunque riconducibili ad attività proprie degli amministratori e non già ai contratti d'opera (come tali non deducibili) intercorsi con i medesimi soggetti.
9. Come sopra accennato, il motivo concernente la spesa per il compenso alla dott. LD per la certificazione della documentazione contabile è fondato: il relativo credito d'imposta, come si evince dalla norma contenuta dell'art. 3, comma 11 del D.L. n. 145 del 2013, non può essere disconosciuto. Appare ragionevole ritenere che tale credito, nei limiti di deducibilità previsti dalla prefata norma, sia sorto contestualmente alla maturazione dell'agevolazione per l'attività di ricerca e sviluppo.
10. Quanto alle sanzioni, non sembra possa escludersi qualsiasi profilo di colpevolezza per aver incaricato un professionista degli adempimenti fiscali: salva l'ipotesi, nelle specie non dedotta, di condotta fraudolenta dell'incaricato, esiste sempre un dovere di vigilanza in capo al contribuente la cui evidente violazione, nella specie resa palese anche dalla vistosa erroneità della trasgressione del principio di competenza, non esclude la colpevolezza (cfr., ex multis, Cass., 6 agosto 2025, n. 22742). La determinazione delle sanzioni, come esposta nell'avviso e come meglio esplicata nelle controdeduzioni, appare correttamente effettuata.
11. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n.
3. Rigetta nel resto e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente e Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 321/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G602918-2024 IRES-SOCIETA' Nominativo_1 NON RESIDENTI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03G602918-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale, in relazione all'annualità 2018, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, ha contestato l'erronea contabilizzazione di merce ricevuta e fatturata nell'anno precedente, la non detraibilità di somme versate agli amministratori per indennità chilometrica e per il recupero di spese legali, la contabilizzazione per eccesso di un credito per ricerca e sviluppo.
2. Con un primo motivo si deduce la nullità dell'atto impugnato, in quanto sottoscritto dalla dott.ssa
Nominativo_2, senza che risultasse una delega rilasciata al riguardo nei suoi confronti.
2.1. In relazione ai rilievi avanzati dall'Ufficio, nel ricorso si deduce, quanto alla contabilizzazione della fattura emessa dalla S.p.a. Società_1, che la stessa, emessa in data 31 dicembre 2017, era pervenuta alla ricorrente nell'anno successivo, e che la merce, ancorché ricevuta nel mese di dicembre del 2017, era stata verificata nel gennaio dell'anno successivo, ragion per cui, dovendosi ritenere che i costi vanno correlati al momento in cui i prodotti acquistati possono generare ricavi, la contabilizzazione doveva considerarsi corretta.
2.1.1. Richiamandosi poi la circolare n. 31/E dd.2.8.2012, si sostiene la neutralità della violazione contestata – qualora ritenuta sussistente – in quanto la Ricorrente_1 avrebbe maturato il diritto al rimborso di quanto erroneamente versato per l'anno 2017.
2.2. Viene inoltre affermata la detraibilità dei costi inerenti alle spese e indennità di trasferta corrisposte – sulla base di delibera dell'assemblea dei soci - agli amministratori, recatisi in Germania per incontri con la clientela del luogo;
nonché la validità del recupero di spese legali, trattandosi di costi sostenuti dalla ricorrente.
2.3. Quanto al terzo rilievo, concernente la differenza fra il credito per ricerca e sviluppo e la maggior somma, si deduce che è essa è rappresentata dal compenso corrisposto per la certificazione contabile richiesta per usufruire di detta agevolazione.
2.4. Si contesta, infine, l'irrogazione e la quantificazione delle sanzioni.
3. Nelle proprie controdeduzioni l'amministrazione, confermata la correttezza del proprio operato, conclude per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. Le parti hanno depositato vari documenti e memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato solo in parte, relativamente al terzo rilievo dell'avviso di accertamento.
6. Il primo motivo, concernente la nullità dell'atto impugnato per difetto di una valida sottoscrizione, non può essere accolto. L'ente impositore, infatti, ha depositato la Disposizione di Servizio n. 45/2024, con la quale il Direttore provinciale ha delegato alla firma, fra gli altri, la dott.ssa Nominativo_2, Capo Area Imprese minori, anche in ordine agli avvisi di accertamento. Giova in proposito richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare – come è avvenuto nel presente giudizio - la sussistenza della delega (trattandosi, per altro, di delega “di firma” e non “di funzioni” : Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013), poiché viene in considerazione un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (Cass., 17 luglio 1919, n. 19190; Cass., 21 giugno 2016,
n. 12781; Cass., 10 luglio 2013, n. 17044).
7. Passando all'esame del merito, osserva la Corte che la seconda censura si colloca su un versante del tutto distonico rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla necessità del rispetto del criterio di competenza. Ancora di recente tale indirizzo è stato ribadito, affermandosi che “ le regole fissate dal TUIR per la formazione del reddito d'impresa sono tassative e inderogabili, sicché l'imputazione temporale dei componenti reddituali è d'obbligo sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario;
ne discende, per un verso, che non è consentito al primo di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo a un esercizio diverso da quello che la legge considera "di competenza", per altro verso, che il recupero a tassazione di ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in una diversa annualità (Cass., 31 ottobre 2024, n. 28188; v. anche Cass. n. 14037/2024,
Cass. n. 21500/2021, Cass. n. 25218/2018, Cass. n. 25282/2015).
L'art. 190 del d.P.R. n. 917 del 1986, al comma 2, lett. a), dispone infatti che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà”.
Nel caso di specie la merce venne ricevuta dalla ricorrente in data 19 dicembre 2017, come emerge dal documento di trasporto, ragion per cui – a prescindere dall'indimostrato e irrilevante argomento fondato sulla verifica della merce nel corso dell'anno successivo – non sono stati dedotti elementi per smentire che già in qual momento l'ammontare del costo era determinabile in modo obiettivo.
Per tale ragione non può attribuirsi alcuna efficacia dirimente alla circostanza che la fattura (che per altro poteva essere registrata come “fattura da ricevere”) rechi la data del 31 dicembre 2017, e verosimilmente sia pervenuta alla ricorrente agli inizi dell'anno successivo.
7.1. Neppure può condividersi l'argomento fondato sulla dedotta neutralità della violazione, comportante una grave alterazione della contabilità dell'annualità in questione.
7.2. Quanto all'invocata circolare AE n. 31 del 2 febbraio 2012, la possibilità di procedere a una compensazione tra l'imposta dovuta e quella già versata e rimborsabile, assume una valenza – e come tale viene prospettata – in sede transattiva, ma di certo, sulla base dei principi sopra richiamati, non può trovare applicazione in ambito giurisdizionale.
8. Passando al vaglio del secondo motivo, va rilevata preliminarmente l'assenza di qualsiasi allegazione, anche documentale, in ordine all'affermata, in termini generici, deducibilità delle spese legali ammontanti ad euro 4.441,00. Appaiono poi del tutto condivisibili i rilievi dell'Amministrazione circa l'assenza di qualsiasi dimostrazione che le dedotte indennità e spese di trasferta siano effettive e comunque riconducibili ad attività proprie degli amministratori e non già ai contratti d'opera (come tali non deducibili) intercorsi con i medesimi soggetti.
9. Come sopra accennato, il motivo concernente la spesa per il compenso alla dott. LD per la certificazione della documentazione contabile è fondato: il relativo credito d'imposta, come si evince dalla norma contenuta dell'art. 3, comma 11 del D.L. n. 145 del 2013, non può essere disconosciuto. Appare ragionevole ritenere che tale credito, nei limiti di deducibilità previsti dalla prefata norma, sia sorto contestualmente alla maturazione dell'agevolazione per l'attività di ricerca e sviluppo.
10. Quanto alle sanzioni, non sembra possa escludersi qualsiasi profilo di colpevolezza per aver incaricato un professionista degli adempimenti fiscali: salva l'ipotesi, nelle specie non dedotta, di condotta fraudolenta dell'incaricato, esiste sempre un dovere di vigilanza in capo al contribuente la cui evidente violazione, nella specie resa palese anche dalla vistosa erroneità della trasgressione del principio di competenza, non esclude la colpevolezza (cfr., ex multis, Cass., 6 agosto 2025, n. 22742). La determinazione delle sanzioni, come esposta nell'avviso e come meglio esplicata nelle controdeduzioni, appare correttamente effettuata.
11. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n.
3. Rigetta nel resto e compensa le spese.