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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1244/2022 R.G. promossa
DA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele De Lucia;
Appellante
CONTRO
), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
, in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellati
OGGETTO: appello – stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.4.2021, adiva il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Catania, affinché questi accertasse e dichiarasse il suo diritto alla stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, presso la
Sezione dell' di Catania, con condanna dell'ente a stipulare un contratto a CP_1
tempo indeterminato per la qualifica di Tecnologo di III livello e al risarcimento del danno. Il lavoratore – premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' con CP_1
la qualifica di Tecnologo di III livello in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato e di aver partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta con avviso n. 19964 del 21.5.2018 – deduceva la sussistenza del diritto ad essere stabilizzato e lamentava l'introduzione, da parte dell'ente, di un criterio determinante una disparità di trattamento tra precari c.d. prioritari e precari c.d. non prioritari. Contestava, altresì, l'asserita assenza di fabbisogno di personale, attesa l'indizione di successivi bandi di concorso per la medesima figura professionale e l'avvio di una nuova procedura di stabilizzazione con avviso n. 21875 del
12.2.2020. Allegava, poi, l'esistenza di risorse disponibili, tenuto conto che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, le risorse specifiche per la stabilizzazione del personale degli enti di ricerca erano stato state stanziate con i DD.MM. di riparto del Fondo
Ordinario degli Enti di . CP_2
Con sentenza n. 2516/2022 del 29.6.2022, il giudice adito rigettava il ricorso, considerando insussistente il diritto del all'assunzione a tempo Parte_1
indeterminato alle dipendenze dell' . Escludeva, infatti, sia l'esistenza di una CP_1
norma che prevedesse quale unico canale di reclutamento del personale le procedure di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, sia di una disposizione che imponesse all'Amministrazione, una volta avviata siffatta procedura, di assumere tutti i partecipanti inseriti nelle graduatorie, indipendentemente dalle risorse finanziarie disponibili e da un'espressa previsione legislativa che estendesse a siffatte «graduatorie» la regola fissata dall'art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001.
Il giudicante riteneva prive di pregio le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di fondi per la stabilizzazione di tutto il personale precario, rilevando che quelli stanziati per la procedura avviata con avviso n. 19964/2018 erano stati utilizzati per l'assunzione dei precari assistiti dal requisito della c.d. priorità e che la specifica difesa di parte resistente, per cui “i provvedimenti di assegnazione di fondi di incremento del FOE successivi al completamento della procedura di stabilizzazione non potevano e non possono essere tenuti in considerazione ai fini della pretesa assunzione del ricorrente inserito in graduatoria in posizione successiva ai titolari di diritto di priorità e ciò per almeno due ragioni:
1. perché l' al momento dell'avvio della stabilizzazione di cui CP_1
alla deliberazione n. 19964 del 2018 ha definito una programmazione di spesa sulla base delle risorse allora note e indicate nel D.M. dell'11 aprile 2018; 2. perché le somme assegnate successivamente alla novella normativa che ha ampliato i criteri di partecipazione alle stabilizzazioni degli enti di ricerca potranno essere legittimamente utilizzate per l'assunzione del personale che ha partecipato alla procedura”, non era stata compiutamente contestata dal
Parte_1
Precisava, infine, che l'ente aveva fatto corretta applicazione del criterio di priorità sancito dal comma 12 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, attribuendo rilievo, nella scelta dei precari da assumere nei limiti delle risorse disponibili, alla presenza in servizio alla data del 22.6.2017.
Compensava le spese di lite tenuto conto della novità della questione trattata e dell'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale in materia.
Con atto del 27.12.2022 appellava la sentenza. e Parte_1 CP_1 CP_3
resistevano al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, della legge n. 241/1990, nonché dei principi fondamentali in tema di accesso al pubblico impiego e dei principi sanciti dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Assume, anzitutto, che avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere che la scelta dell' di impiegare le proprie risorse per bandire una nuova procedura CP_1
ex art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, anziché procedere all'assunzione mediante lo scorrimento delle graduatorie persistenti per il medesimo profilo professionale, fosse del tutto discrezionale e non soggetta a motivazione. Deduce che tale assunto, invero, si pone in contrasto con quanto costantemente affermato dal Consiglio di Stato, recentemente confermato con la sentenza n. 7780/2022, per cui una determinazione in tal senso risulta giustificabile, con conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione, soltanto in determinate ipotesi, quali ad esempio “l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace con particolare riguardo alle prove d'esame e ai requisiti di partecipazione o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”. Sostiene che, nel caso de quo, non ricorreva alcuna delle circostanze idonee ad escludere l'utilizzo delle graduatorie valide ed efficaci di cui alla procedura indetta con deliberazione n. 19964/2018.
Evidenzia che lo stanziamento, con appositi decreti ministeriali, di specifiche risorse finanziarie per la stabilizzazione di tutti i dipendenti, per gli anni 2018, 2019
e 2020, non era stata adeguatamente contestata dall'ente odierno appellato, il quale si era, invero, limitato ad argomentare che le risorse disponibili consentivano esclusivamente la stabilizzazione dei dipendenti in possesso del requisito di priorità, senza nulla dimostrare in merito.
Premesso che la normativa in tema di stabilizzazione del personale precario degli enti di ricerca aveva attribuito soltanto una priorità ai dipendenti in servizio successivamente al 22.6.2017, l'appellante sostiene che, con la reiterazione ingiustificata di procedure di stabilizzazione, l' avrebbe di fatto applicato CP_1 erroneamente il suddetto requisito di priorità alla stregua di un requisito di
“esclusività”, limitando l'assunzione al solo personale in servizio a quella data.
Eccepisce quindi la violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97
Cost., rilevando che, atteso che la scarsità di risorse non avrebbe potuto giustificare una deroga alla disciplina prevista dal legislatore in materia di stabilizzazione del personale precario, l' non avrebbe potuto arbitrariamente favorire una CP_1
categoria di dipendenti rispetto ad un'altra, come avvenuto nel caso di specie.
Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 4 Cost. in quanto la mancata considerazione del lavoratore non prioritario nella procedura di stabilizzazione avrebbe leso il diritto di scelta dell'attività lavorativa, intesa dalla disposizione
Costituzionale quale “mezzo di realizzazione della personalità di ciascun cittadino”.
Deduce che, in ogni caso, il favore ingiustificato riconosciuto al personale in servizio alla data del 22.6.2017 viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e i principi di pari opportunità e non discriminazione ex art. 21 della “Carta di Nizza”, trattando fattispecie sostanzialmente identiche in maniera ingiustificatamente diversa.
Assume che legittimando l'operato dell'ente appellato risulterebbe leso il principio dell'affidamento, sancito dal diritto dell'Unione Europea, che realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti tra lo Stato e i cittadini.
Infine, l'appellante precisa che la richiesta risarcitoria era stata commisurata alle retribuzioni mensili che il avrebbe dovuto percepire dal gennaio 2021, Parte_1
atteso che l' avrebbe dovuto stabilizzarlo entro il 31.12.2020. CP_1
2. L'appello è infondato.
3. Appare opportuno premettere, in fatto, che il ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta ex art. 20 comma 1 d.lgs n. 75/2017 con avviso n. 19964 del 21.5.2018 - procedura dalla quale era stato inizialmente escluso illegittimamente, come dichiarato dal TAR Lazio con la sentenza n. 12105/2018, posto che la permanenza in servizio presso l' alla data di entrata in vigore del CP_1 d.lgs. cit. (22.6.2017) non costituiva requisito di partecipazione, bensì esclusivamente di priorità – collocandosi al primo posto dopo 76 dipendenti cd.
“prioritari”, poi effettivamente assunti, ma non venendo convocato per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Successivamente l'Istituto ha proceduto a ulteriore reclutamento di personale per la stessa qualifica di Tecnologo di III livello, prima mediante indizione di pubblico concorso per la copertura di un posto, con bando n. 21346 dell'1.8.2019, e poi con altra procedura di stabilizzazione, giusta avviso n. 21875 del 12.2.2020, nella quale si Parte_1
collocava al nono posto dell'elenco dei cd. “non prioritari”.
4. Va poi premesso, in diritto, che con l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 il legislatore - come si evince già dal dato letterale della rubrica (“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”) – ha perseguito lo scopo del superamento del precariato [vd. Consiglio di Stato 3.2.2020 n. 872: “la stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione, in entrambe le varianti disciplinate nei due commi, e tanto si desume sia dalla enunciazione di principio riportata nella rubrica dell'articolo (“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”); sia dalla individuazione di requisiti di ammissione modulati sulla titolarità di pregressi rapporti contrattuali a tempo determinato o flessibili, quindi “non stabili”; sia, infine, dalla esplicita enunciazione, contenuta nel primo comma dell'art. 20, dell'intento normativo di consentire alle amministrazioni “di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale” già reclutato con forme contrattuali estranee al modello del rapporto lavorativo stabile (id est, a tempo indeterminato)]” e coerentemente ha previsto, al comma 12, unicamente quale criterio di precedenza e non quale requisito di partecipazione, l'essere in servizio, con rapporto precario, alla data di entrata in vigore della legge.
5. L'appellante impugna la sentenza (v. p. 11) nella parte in cui ha rigettato l'assunto secondo cui, una volta assunti i 76 dipendenti precari aventi diritto di precedenza ex lege, l non avrebbe potuto dare corso a una nuova procedura CP_1 di stabilizzazione (non si duole più dell'indizione del concorso pubblico per la copertura di un posto secondo la procedura trasparente e comparativa conforme all'art. 97 Cost.), dovendo invece, a suo dire, procedere alla sua assunzione in virtù del suo inserimento al n. 1 dell'elenco di due lavoratori partecipanti alla procedura privi del requisito di priorità di cui al comma 12, asserendo che tale scelta non poteva ricondursi alla discrezionalità amministrativa, così come affermato anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7789/2022.
Il motivo è infondato, non potendo ravvisarsi in capo all'appellante la sussistenza di un diritto soggettivo all'assunzione nei confronti dell'ente in forza del mero possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura stabilizzazione, non vertendosi, nella fattispecie, in tema di concorso pubblico, cui si riferisce l'art. 35
d.lgs. 165/2001 con riferimento alla permanenza dell'efficacia delle graduatorie formate all'esito della valutazione di merito comparativa. Tale norma non è richiamata dalla disciplina della stabilizzazione, che deve essere assoggettata a stretta interpretazione, introducendo modalità di accesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici derogatorie alla regola del concorso, posta dalla Costituzione (art. 97) a presidio dell'interesse pubblico all'efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione amministrativa perseguito mediante la selezione del personale secondo criteri di trasparenza e di merito (“qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli dell'amministrazione mediante pubblico concorso (art. 97 cost.) è ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge;
e […] le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva” - vd. Consiglio di Stato, sent, n. 872/2020). Non supporta la tesi dell'appellante la pronuncia del giudice amministrativo da lui richiamata, la quale si riferisce, appunto, alla scelta della PA di bandire una nuova procedura
“concorsuale” in presenza di una graduatoria di concorso precedente ancora valida ed efficace. Il giudice amministrativo inoltre non esclude tout court la legittimità della scelta, imponendo unicamente all'amministrazione di fornire un'adeguata motivazione, che effettivamente si rinviene nella deliberazione di avvio della seconda procedura di stabilizzazione, come si dirà nel prosieguo, sulla quale scelta, in ogni caso, il giudice ordinario non potrebbe sindacare.
6. L'avere l' proceduto a nuove assunzioni, mediante concorso e nuova CP_1
procedura di stabilizzazione, non prova, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, né che con la prima procedura non fosse stata data copertura al fabbisogno di personale preventivamente individuato dall'ente, né la sussistenza di copertura finanziaria per dare corso anche alla sua assunzione.
Va infatti rilevato che la prima procedura è stata avviata per la copertura del fabbisogno individuato sulla base della preliminare ricognizione del personale avente i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 cit. Fin dall'avviso di avvio della procedura poi, con deliberazione n. 11696 l' ha chiarito che la stabilizzazione CP_1
del personale non dirigenziale, ricercatore e tecnologo presente in graduatoria sarebbe stata effettuata nel triennio 2018-2020, in considerazione delle risorse stanziate dalla Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Sulla base di detta legge le risorse da destinare alla stabilizzazione ex art. 20 cit. sono state individuate dal DPCM 11.4.2018 che ha previsto che ciascun ente provvedesse con risorse proprie dotate del carattere di certezza e stabilità, quantomeno nella misura del 50% dei finanziamenti ricevuti e l' ha definito CP_1
la programmazione di spesa necessaria per le assunzioni dei dipendenti in graduatoria con l'adozione della deliberazione n. 19964 del 2018, tenendo conto degli stanziamenti necessari per il pagamento del trattamento retributivo ordinario, accessorio e per gli oneri previdenziali e del riparto di somme contenuto nella tabella allegata al DPCM 11.4.2018. L'appellante, inizialmente non incluso in graduatoria, per l'erronea interpretazione delle norme poi censurata dal giudice amministrativo, è stato inserito solo successivamente, il 31 maggio 2019, ma è stato collocato in calce alla graduatoria, essendo privo del requisito di cui al comma 12 dell'art. 20 cit., che attribuiva il diritto di precedenza nell'assunzione a tutti coloro che lo precedevano nella graduatoria. Tuttavia, l' si è poi determinato a dare corso a una nuova procedura di CP_1
stabilizzazione, indetta nell'anno 2020 per il profilo di tecnologo di I-III livello, il cui avvio è stato provocato (e legittimato) dalla sopravvenuta adozione del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. in legge n. 159 del 20 dicembre 2019), che, all'art. 6, comma 1, ha ampliato i requisiti per la partecipazione dei dipendenti degli enti pubblici di ricerca alle procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, aggiungendo il comma 4 bis all'art. 12 del d.lgs. 25 novembre
2016, n. 218 e così prevedendo che il requisito di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) poteva essere soddisfatto non solo mediante l'inserimento nella graduatoria di una procedura concorsuale, ma anche mediante idoneità in graduatorie vigenti al
31.12.2017, ordinarie o bandite ai sensi del D.L. n. 101 del 2013, ovvero per il superamento di bandi competitivi o selezioni pubbliche;
inoltre la stessa norma, inserendo anche il comma 4-ter all'art. 12 del d.lgs. n. 218 del 2016, chiariva che il requisito di cui al comma 1, lettera c), art. 20 cit. doveva essere interpretato “nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del .”. Controparte_4
L'odierno appellante ha partecipato anche a tale procedura e tuttavia, essendo privo del requisito di precedenza previsto dalla legge, è stato collocato al n. 9 dell'elenco del personale cd. non prioritario, non venendo assunto in quanto, come esplicitato nella deliberazione di approvazione degli elenchi formati dalla commissione esaminatrice n. 12437 del 26.6.2020 e in applicazione delle richiamate previsioni di legge, le assunzioni dovevano essere effettuate “con priorità per il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017, previa adozione di apposite deliberazioni per il numero dei posti, i profili e i livelli di inquadramento definiti in coerenza con i fabbisogni di personale che saranno individuati negli atti programmatici dell' per il 2020 e 2021 e con l'indicazione della relativa CP_1
copertura finanziaria, fatte salve le risorse destinate alle altre procedure di reclutamento del personale dell ”. CP_1
A ben vedere, quindi, nella fattispecie, si è verificato proprio il caso che lo stesso appellante (pur invocando impropriamente principi espressi dal giudice amministrativo in ordine a successione di procedure “concorsuali”) ritiene l'unico che possa giustificare la scelta dell'amministrazione di non procedere a ulteriori assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie già approvate e ancora efficaci ovvero “l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura …con particolare riguardo … ai requisiti di partecipazione”.
Deve escludersi pertanto ogni profilo di discriminazione e illegittimità sollevato dalla difesa del avendo l' operato legittimamente, nel rispetto Parte_1 CP_1
della preventiva programmazione del fabbisogno di personale e della correlata preventiva individuazione delle necessarie coperture finanziarie, nonché nel rispetto dell'unico criterio di precedenza nell'assunzione previsto dall'art. 20 d.lgs.
75/2017, l'essere in servizio alla data di entrata in vigore dell'atto normativo. Né detto criterio appare contrario agli artt. 3 e 4 della Costituzione o in contrasto con la normativa comunitaria, non essendo né arbitrario né discriminatorio, ma rispondendo alla realizzazione dello scopo perseguito dal legislatore del 2017 di superamento del precariato e della riduzione dei contratti a termine, dando priorità
a quelli in corso.
7. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in complessivi € 5.500,00; dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese