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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28272/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28272/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MARINGOLO ARES AYMO e dall'avv. LOGLISCI UGO ( ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. RODOLFI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere: NEL MERITO: • accertatala la verificazione dell'evento dannoso avvenuto in data 26 agosto 2021ai danni della Signora;
• dichiarare il nella persona del Sindaco p.t, con sede legale in Parte_1 Controparte_1
alla Piazza Aldo Moro n. 1, responsabile per la causazione dell'evento e per l'effetto • CP_1 condannare il nella persona del Sindaco p.t, con sede legale in alla Controparte_1 CP_1 Piazza Aldo Moro n. 1 al pagamento della somma di € 44.734,25 oppure nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito della perizia medico legale depositata dal CTU dott. oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, quelle per la consulenza medico Persona_1
pagina 1 di 13 legale di parte sia per la fase stragiudiziale che giudiziale, le spese di CTU eventualmente anticipate dall'attrice, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare alla Experta Srl con sede in Via di G. di Vittorio, 61 in Peschiera Borromeo (MI) di produrre documentazione relativa agli esiti degli accertamenti svolti per conto del ai sensi dell'art. 210 cpc” Controparte_1
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni pretesa da chiunque formulata nei confronti del
in persona del proprio Sindaco pro-tempore, in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità per l'occorso in capo al convenuto CP_1
, dichiarare comunque un concorso di colpa a carico della signora ex art. 1227
[...] Parte_1
c.c., ponendo quindi a carico del solo quota parte del risarcimento, determinato per Controparte_1 l'intero secondo giustizia, spettante all'attrice in proporzione all'acclarato concorso di colpa;
4) IN OGNI CASO: Con la vittoria delle spese e compensi professionali di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per interpello della sig.ra sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sinistro occorso alla sig.ra in Parte_1 Parte_1 data 26.08.2021 è avvenuto di giorno, alle ore 16:00 circa, in assenza precipitazioni, in condizioni di visibilità ottima.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. o Controparte_1
2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 26.8.2021 a . CP_1
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 26.8.2021, intorno alle ore 16.00, stava facendo una passeggiata nel parco che costeggia via Zandonai a;
CP_1
pagina 2 di 13 - che, in tale circostanza, è caduta rovinosamente a terra, dopo aver appoggiato il piede su una piastrella, “che, apparentemente integra, era invero rotta e che, con la pressione del piede, basculava facendole perdere l'equilibrio”;
- che a seguito della caduta è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Garbagnate
Milanese, ove le è stata diagnosticata “frattura scomposta articolare dell'epifisi distale del radio bilaterale”, nonché trauma cranio-facciale, con conseguente lungo periodo di riabilitazione;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 13 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 45;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito ed in via principale, il ha Controparte_1
domandato il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito non solo la mancata prova del fatto storico, ma anche del nesso eziologico tra la caduta dell'attrice e la pavimentazione stradale, nonché la sussistenza dell'insidia della res causa dell'evento lesivo. Il ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, la richiesta Controparte_1
di personalizzazione del danno, tenuto conto che la parte attrice non ha allegato circostanze peculiari tali da giustificare un aumento ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto a titolo di danno biologico
(cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Alla prima udienza, il Giudice ha assegnato alle parti termine stipulare convenzione di negoziazione assistita, in specie obbligatoria ex art. 3 legge n. 162/2014 alla luce del valore della domanda formulata dalla parte attrice, differendo l'udienza al 30.5.2023, poi anticipata al 21.3.2023; alla predetta udienza il
Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente, mediante escussione di due testimoni, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al dott. Persona_1
pagina 3 di 13 Il Giudice ha fissato l'udienza del 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 29.11.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la caduta è stata causata da una mattonella basculante sita nel parco vicino a via Zanadoni nel Comune di
. CP_1
Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
pagina 4 di 13 Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente, e peraltro non contestato, il rapporto di custodia tra il e la cosa che ha dato luogo all'evento Controparte_1 lesivo. Infatti, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai pagina 5 di 13 sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/2011).
Parte attrice ha inoltre dimostrato il fatto storico, nonché il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa del res.
L'attrice ha, infatti, descritto lo stato dei luoghi, precisando di essere caduta dopo aver appoggiato il piede “su un piastrella che, apparentemente integra, era invero rotta e che, con la pressione del piede, basculava facendole perdere l'equilibrio”, mentre stava passeggiando all'interno del parco adiacente a via Zanadoni nel Comune di (cfr. atto di citazione). CP_1
Inoltre dal doc. 2 e dalla videoripresa denominata video.zip, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c., si evince la presenza di una piastrella crepata con un piano di calpestio irregolare e dalla visione dal filmato emerge chiaramente che, appoggiando un piede sulla predetta mattonella, questa oscilla, abbassandosi da una parte e rialzandosi dall'altra, determinando così il pericolo di inciampo con l'altro piede (non ancora appoggiato sulla piastrella) e in ogni caso di perdere stabilità ed equilibrio a causa del movimento della stessa.
La prospettazione di parte attrice ha trovato conferma nell'istruttoria orale.
In particolare, possono essere poste a fondamento della presente vertenza, in quanto prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, le testimonianze dei testi e Testimone_1 Tes_2
. Con riferimento alla deposizione resa da quest'ultimo va disattesa l'eccezione di incapacità a
[...]
testimoniare del menzionato teste, proposta dalla parte convenuta, in quanto marito dell'attrice in regime di comunione dei beni. Sul punto si aderisce all'orientamento espresso della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale,
pagina 6 di 13 trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è ipotizzabile solo ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà, o nella disponibilità, esclusiva di uno dei coniugi;
sicché, in presenza dell'accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 09/02/2005). Nel caso di specie, non sono emersi elementi per escludere l'incapacità del coniuge della parte attrice, chiamato a riferire circostanze inerenti la dinamica e la causa della caduta della parte attrice in qualità di teste oculare, sì che l'eccezione della convenuta si reputa priva di pregio.
Ciò premesso si osserva che il teste , che stava passeggiando nel parco insieme all'attrice, Testimone_2
pur avendo dapprima riferito di non poter indicare la causa della caduta della moglie, ha in seguito affermato: “quando è venuta l'ambulanza abbiamo guardato e ci siamo accorti che c'era questa piastrella rotta. La piastrella era sul percorso di mia moglie era dove era passata mia moglie. Io però non ho visto se mia moglie è inciampata nella piastrella. La piastrella rotta la abbiamo vista dopo.
Mentre passeggiavamo camminavamo affiancati” (cfr. verbale di udienza del 19.9.2023). Orbene, si osserva che il teste non è stato in grado di riferire la causa della caduta della moglie, ma, al contempo, ha affermato che stava camminando proprio sulla traiettoria in cui si trovava la Parte_1
piastrella rotta e basculante. Il mero fatto che il testimone, peraltro un signore anziano e ragionevolmente preoccupato al momento del sinistro occorso alla moglie, non sia stato in grado di riferire la precisa dinamica della caduta, non integra un elemento sufficiente per escludere la prova del fatto storico;
del resto, il teste, intento anch'egli a camminare, difficilmente avrebbe potuto rendersi conto che la moglie è inciampata nella piastrella sollevata, potendosi presumibilmente avvedere dell'irregolarità del manto stradale solamente in un momento successivo alla caduta e, di conseguenza, ricollegare l'evento lesivo proprio alla presenza della predetta irregolarità. Infatti, ha Testimone_2
riferito di essersi accorto della presenza della mattonella pericolante nel momento in cui sono giunti i sanitari, confermando, in sede di deposizione orale, che la moglie stava camminando proprio su quella traiettoria, mentre lui si trovava al suo fianco. Proprio la presenza della piastrella basculante sul pagina 7 di 13 percorso di , così come confermato da , consente di ritenere provato, in Parte_1 Testimone_2 via presuntiva che l'attrice sia caduta a causa dell'irregolarità della mattonella. Del resto, il fatto che il teste abbia dichiarato di non aver percepito immediatamente la causa della caduta, ma di essersi avveduto dell'anomalia solo in un secondo momento conferma la sua attendibilità.
Peraltro depongono in tal senso anche le lesioni riportate dall'attrice: la frattura di entrambi i polsi e il trauma cranio-facciali sono del tutto compatibili con una caduta da inciampo e perdita di equilibrio, considerato che l'attrice, non appena ha avuto la percezione di cadere, ha cercato di proteggersi appoggiando entrambi gli arti a terra;
non essendo riuscita, è presumibilmente caduta in avanti, rovinando al suolo con entrambe le mani e la faccia.
Si reputa pertanto provato tanto il fatto storico, quanto il nesso di causalità. L'attrice ha, infatti, dimostrato la presenza di una mattonella pericolante (cfr. verbale di udienza del 19.9.2023, teste
: “Il video che mi si mostra lo ho fatto io. Nel video si vede mio padre che cammina Testimone_1 sopra la piastrella rotta”), circostanza confermata nel corso dell'istruttoria orale dai testi e Tes_2
. Pertanto, tenuto conto che risulta provato che l'attrice stava camminando proprio in Testimone_1
corrispondenza della piastrella basculante, alla luce del compendio probatorio in atti, si può ragionevolmente presumere che sia caduta a causa di essa. A tal proposito si osserva Parte_1
che la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese affermato che è possibile procedere all'accertamento del rapporto di causalità anche tramite presunzioni ex art. 2727 c.c. dalle quali si possa risalire, da un fatto noto (nel caso di specie, la presenza di una mattonella basculante sulla traiettoria di
), ad uno ignoto (la causa della caduta) (cfr. Cass. civ. 9140/2013 e Cass. civ. Parte_1
35146/2021).
Raggiunta la prova della caduta, derivante eziologicamente dalla cosa in custodia, si reputa che
[...]
abbia dimostrato altresì la sussistenza della pericolosità intrinseca della res oggetto della Parte_1
presente vertenza. La danneggiata non può aver avuto percezione alcuna del pericolo sino al momento in cui ha appoggiato il piede sopra la piastrella basculante, sì che essa deve ritenersi pacificamente pericolo occulto. Dalle rappresentazioni fotografiche versate in atti, infatti, la mattonella appariva solamente crepata, ma non si poteva evincere in alcun modo l'oscillazione della stessa prima dell'appoggio del piede su di essa, risultando pertanto un pericolo imprevedibile. Del resto, si tratta di una piastrella sita all'interno di un parco pubblico e di conseguenza accessibile ai pedoni, sì che non pagina 8 di 13 sussistono elementi per ravvisare in capo all'attrice alcun comportamento imprudente nel transitare a piedi nell'area indicata. Tenuto conto che la caduta è avvenuta all'interno di un parco ove presumibilmente sono soliti passeggiare i cittadini, il convenuto avrebbe dovuto esercitare CP_1 correttamente e diligentemente i suoi doveri di custodia e di manutenzione. Infatti, anche ove l'attrice si fosse avveduta della presenza della mattonella crepata, non avrebbe comunque potuto prevedere una sua oscillazione, sì che nessun comportamento disattento o imprudente può essere ravvisato in capo a
. Parte_1
Alla luce di tutto quanto esposto, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto sopra riportati e delle emergenze istruttorie, nonché facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, in riferimento al danno patito dall'attrice, una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. a carico del Controparte_1
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione del danno.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
pagina 9 di 13 utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1
della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato ““Trauma cranio-facciale. Frattura polso dx e sx”, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, parziale al 75% di
30 giorni, di giorni 30 al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25% con sofferenza medio-elevata;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 11% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di grado medio-lieve;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 602,00, oltre a spese medico legali nella misura di euro 610,00 (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (79 anni) e dell'entità di questi ultimi (11%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 33.786,00, di cui euro
23.286,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.500,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 140,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza fisica e psichica.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali
pagina 11 di 13 circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie si è infatti limitata ad allegare la sussistenza in maniera del tutto Parte_1
generica una sofferenza per i postumi riportati a seguito del sinistro, senza tuttavia dedurre o documentare la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico. Nessuna somma può quindi essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno.
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo è pari ad euro 33.786,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 26.8.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (26.8.2021) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 1.212,00 (cfr. consulenza medico legale: spese mediche euro 602,00 e spese per relazione medico legale euro 610,00).
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
1.212,00, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la pagina 12 di 13 devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che il deve Controparte_1
essere condannato a rifondere quelle sostenute da . Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva del nella causazione della caduta per cui è Controparte_1
causa occorsa a in data 26.8.2021; Parte_1
2. condanna il a risarcire all'attrice i danni patrimoniali e non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano in euro 1.212,00 ed in euro 33.786,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. condanna il a rifondere in favore di le spese di lite da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, euro 702,00 per le spese di ctp ed euro 545,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Milano, 14.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28272/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MARINGOLO ARES AYMO e dall'avv. LOGLISCI UGO ( ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. RODOLFI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere: NEL MERITO: • accertatala la verificazione dell'evento dannoso avvenuto in data 26 agosto 2021ai danni della Signora;
• dichiarare il nella persona del Sindaco p.t, con sede legale in Parte_1 Controparte_1
alla Piazza Aldo Moro n. 1, responsabile per la causazione dell'evento e per l'effetto • CP_1 condannare il nella persona del Sindaco p.t, con sede legale in alla Controparte_1 CP_1 Piazza Aldo Moro n. 1 al pagamento della somma di € 44.734,25 oppure nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito della perizia medico legale depositata dal CTU dott. oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, quelle per la consulenza medico Persona_1
pagina 1 di 13 legale di parte sia per la fase stragiudiziale che giudiziale, le spese di CTU eventualmente anticipate dall'attrice, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare alla Experta Srl con sede in Via di G. di Vittorio, 61 in Peschiera Borromeo (MI) di produrre documentazione relativa agli esiti degli accertamenti svolti per conto del ai sensi dell'art. 210 cpc” Controparte_1
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni pretesa da chiunque formulata nei confronti del
in persona del proprio Sindaco pro-tempore, in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità per l'occorso in capo al convenuto CP_1
, dichiarare comunque un concorso di colpa a carico della signora ex art. 1227
[...] Parte_1
c.c., ponendo quindi a carico del solo quota parte del risarcimento, determinato per Controparte_1 l'intero secondo giustizia, spettante all'attrice in proporzione all'acclarato concorso di colpa;
4) IN OGNI CASO: Con la vittoria delle spese e compensi professionali di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per interpello della sig.ra sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sinistro occorso alla sig.ra in Parte_1 Parte_1 data 26.08.2021 è avvenuto di giorno, alle ore 16:00 circa, in assenza precipitazioni, in condizioni di visibilità ottima.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. o Controparte_1
2043 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 26.8.2021 a . CP_1
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 26.8.2021, intorno alle ore 16.00, stava facendo una passeggiata nel parco che costeggia via Zandonai a;
CP_1
pagina 2 di 13 - che, in tale circostanza, è caduta rovinosamente a terra, dopo aver appoggiato il piede su una piastrella, “che, apparentemente integra, era invero rotta e che, con la pressione del piede, basculava facendole perdere l'equilibrio”;
- che a seguito della caduta è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Garbagnate
Milanese, ove le è stata diagnosticata “frattura scomposta articolare dell'epifisi distale del radio bilaterale”, nonché trauma cranio-facciale, con conseguente lungo periodo di riabilitazione;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 13 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 45;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito ed in via principale, il ha Controparte_1
domandato il rigetto delle domande ex adverso formulate e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. In particolare, l'ente convenuto ha eccepito non solo la mancata prova del fatto storico, ma anche del nesso eziologico tra la caduta dell'attrice e la pavimentazione stradale, nonché la sussistenza dell'insidia della res causa dell'evento lesivo. Il ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, la richiesta Controparte_1
di personalizzazione del danno, tenuto conto che la parte attrice non ha allegato circostanze peculiari tali da giustificare un aumento ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto a titolo di danno biologico
(cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Alla prima udienza, il Giudice ha assegnato alle parti termine stipulare convenzione di negoziazione assistita, in specie obbligatoria ex art. 3 legge n. 162/2014 alla luce del valore della domanda formulata dalla parte attrice, differendo l'udienza al 30.5.2023, poi anticipata al 21.3.2023; alla predetta udienza il
Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente, mediante escussione di due testimoni, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al dott. Persona_1
pagina 3 di 13 Il Giudice ha fissato l'udienza del 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 29.11.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la caduta è stata causata da una mattonella basculante sita nel parco vicino a via Zanadoni nel Comune di
. CP_1
Quanto alla domanda proposta ex art. 2051 c.c., occorre premettere che la norma integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
pagina 4 di 13 Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente, e peraltro non contestato, il rapporto di custodia tra il e la cosa che ha dato luogo all'evento Controparte_1 lesivo. Infatti, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai pagina 5 di 13 sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/2011).
Parte attrice ha inoltre dimostrato il fatto storico, nonché il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa del res.
L'attrice ha, infatti, descritto lo stato dei luoghi, precisando di essere caduta dopo aver appoggiato il piede “su un piastrella che, apparentemente integra, era invero rotta e che, con la pressione del piede, basculava facendole perdere l'equilibrio”, mentre stava passeggiando all'interno del parco adiacente a via Zanadoni nel Comune di (cfr. atto di citazione). CP_1
Inoltre dal doc. 2 e dalla videoripresa denominata video.zip, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c., si evince la presenza di una piastrella crepata con un piano di calpestio irregolare e dalla visione dal filmato emerge chiaramente che, appoggiando un piede sulla predetta mattonella, questa oscilla, abbassandosi da una parte e rialzandosi dall'altra, determinando così il pericolo di inciampo con l'altro piede (non ancora appoggiato sulla piastrella) e in ogni caso di perdere stabilità ed equilibrio a causa del movimento della stessa.
La prospettazione di parte attrice ha trovato conferma nell'istruttoria orale.
In particolare, possono essere poste a fondamento della presente vertenza, in quanto prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, le testimonianze dei testi e Testimone_1 Tes_2
. Con riferimento alla deposizione resa da quest'ultimo va disattesa l'eccezione di incapacità a
[...]
testimoniare del menzionato teste, proposta dalla parte convenuta, in quanto marito dell'attrice in regime di comunione dei beni. Sul punto si aderisce all'orientamento espresso della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale,
pagina 6 di 13 trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è ipotizzabile solo ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà, o nella disponibilità, esclusiva di uno dei coniugi;
sicché, in presenza dell'accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 09/02/2005). Nel caso di specie, non sono emersi elementi per escludere l'incapacità del coniuge della parte attrice, chiamato a riferire circostanze inerenti la dinamica e la causa della caduta della parte attrice in qualità di teste oculare, sì che l'eccezione della convenuta si reputa priva di pregio.
Ciò premesso si osserva che il teste , che stava passeggiando nel parco insieme all'attrice, Testimone_2
pur avendo dapprima riferito di non poter indicare la causa della caduta della moglie, ha in seguito affermato: “quando è venuta l'ambulanza abbiamo guardato e ci siamo accorti che c'era questa piastrella rotta. La piastrella era sul percorso di mia moglie era dove era passata mia moglie. Io però non ho visto se mia moglie è inciampata nella piastrella. La piastrella rotta la abbiamo vista dopo.
Mentre passeggiavamo camminavamo affiancati” (cfr. verbale di udienza del 19.9.2023). Orbene, si osserva che il teste non è stato in grado di riferire la causa della caduta della moglie, ma, al contempo, ha affermato che stava camminando proprio sulla traiettoria in cui si trovava la Parte_1
piastrella rotta e basculante. Il mero fatto che il testimone, peraltro un signore anziano e ragionevolmente preoccupato al momento del sinistro occorso alla moglie, non sia stato in grado di riferire la precisa dinamica della caduta, non integra un elemento sufficiente per escludere la prova del fatto storico;
del resto, il teste, intento anch'egli a camminare, difficilmente avrebbe potuto rendersi conto che la moglie è inciampata nella piastrella sollevata, potendosi presumibilmente avvedere dell'irregolarità del manto stradale solamente in un momento successivo alla caduta e, di conseguenza, ricollegare l'evento lesivo proprio alla presenza della predetta irregolarità. Infatti, ha Testimone_2
riferito di essersi accorto della presenza della mattonella pericolante nel momento in cui sono giunti i sanitari, confermando, in sede di deposizione orale, che la moglie stava camminando proprio su quella traiettoria, mentre lui si trovava al suo fianco. Proprio la presenza della piastrella basculante sul pagina 7 di 13 percorso di , così come confermato da , consente di ritenere provato, in Parte_1 Testimone_2 via presuntiva che l'attrice sia caduta a causa dell'irregolarità della mattonella. Del resto, il fatto che il teste abbia dichiarato di non aver percepito immediatamente la causa della caduta, ma di essersi avveduto dell'anomalia solo in un secondo momento conferma la sua attendibilità.
Peraltro depongono in tal senso anche le lesioni riportate dall'attrice: la frattura di entrambi i polsi e il trauma cranio-facciali sono del tutto compatibili con una caduta da inciampo e perdita di equilibrio, considerato che l'attrice, non appena ha avuto la percezione di cadere, ha cercato di proteggersi appoggiando entrambi gli arti a terra;
non essendo riuscita, è presumibilmente caduta in avanti, rovinando al suolo con entrambe le mani e la faccia.
Si reputa pertanto provato tanto il fatto storico, quanto il nesso di causalità. L'attrice ha, infatti, dimostrato la presenza di una mattonella pericolante (cfr. verbale di udienza del 19.9.2023, teste
: “Il video che mi si mostra lo ho fatto io. Nel video si vede mio padre che cammina Testimone_1 sopra la piastrella rotta”), circostanza confermata nel corso dell'istruttoria orale dai testi e Tes_2
. Pertanto, tenuto conto che risulta provato che l'attrice stava camminando proprio in Testimone_1
corrispondenza della piastrella basculante, alla luce del compendio probatorio in atti, si può ragionevolmente presumere che sia caduta a causa di essa. A tal proposito si osserva Parte_1
che la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese affermato che è possibile procedere all'accertamento del rapporto di causalità anche tramite presunzioni ex art. 2727 c.c. dalle quali si possa risalire, da un fatto noto (nel caso di specie, la presenza di una mattonella basculante sulla traiettoria di
), ad uno ignoto (la causa della caduta) (cfr. Cass. civ. 9140/2013 e Cass. civ. Parte_1
35146/2021).
Raggiunta la prova della caduta, derivante eziologicamente dalla cosa in custodia, si reputa che
[...]
abbia dimostrato altresì la sussistenza della pericolosità intrinseca della res oggetto della Parte_1
presente vertenza. La danneggiata non può aver avuto percezione alcuna del pericolo sino al momento in cui ha appoggiato il piede sopra la piastrella basculante, sì che essa deve ritenersi pacificamente pericolo occulto. Dalle rappresentazioni fotografiche versate in atti, infatti, la mattonella appariva solamente crepata, ma non si poteva evincere in alcun modo l'oscillazione della stessa prima dell'appoggio del piede su di essa, risultando pertanto un pericolo imprevedibile. Del resto, si tratta di una piastrella sita all'interno di un parco pubblico e di conseguenza accessibile ai pedoni, sì che non pagina 8 di 13 sussistono elementi per ravvisare in capo all'attrice alcun comportamento imprudente nel transitare a piedi nell'area indicata. Tenuto conto che la caduta è avvenuta all'interno di un parco ove presumibilmente sono soliti passeggiare i cittadini, il convenuto avrebbe dovuto esercitare CP_1 correttamente e diligentemente i suoi doveri di custodia e di manutenzione. Infatti, anche ove l'attrice si fosse avveduta della presenza della mattonella crepata, non avrebbe comunque potuto prevedere una sua oscillazione, sì che nessun comportamento disattento o imprudente può essere ravvisato in capo a
. Parte_1
Alla luce di tutto quanto esposto, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto sopra riportati e delle emergenze istruttorie, nonché facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, in riferimento al danno patito dall'attrice, una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. a carico del Controparte_1
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione del danno.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
pagina 9 di 13 utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1
della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato ““Trauma cranio-facciale. Frattura polso dx e sx”, in rapporto di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, parziale al 75% di
30 giorni, di giorni 30 al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25% con sofferenza medio-elevata;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 11% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di grado medio-lieve;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 602,00, oltre a spese medico legali nella misura di euro 610,00 (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (79 anni) e dell'entità di questi ultimi (11%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 33.786,00, di cui euro
23.286,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.500,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 140,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza fisica e psichica.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali
pagina 11 di 13 circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie si è infatti limitata ad allegare la sussistenza in maniera del tutto Parte_1
generica una sofferenza per i postumi riportati a seguito del sinistro, senza tuttavia dedurre o documentare la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico. Nessuna somma può quindi essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno.
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo è pari ad euro 33.786,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 26.8.2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (26.8.2021) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 1.212,00 (cfr. consulenza medico legale: spese mediche euro 602,00 e spese per relazione medico legale euro 610,00).
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
1.212,00, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la pagina 12 di 13 devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che il deve Controparte_1
essere condannato a rifondere quelle sostenute da . Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva del nella causazione della caduta per cui è Controparte_1
causa occorsa a in data 26.8.2021; Parte_1
2. condanna il a risarcire all'attrice i danni patrimoniali e non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano in euro 1.212,00 ed in euro 33.786,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. condanna il a rifondere in favore di le spese di lite da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, euro 702,00 per le spese di ctp ed euro 545,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Milano, 14.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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