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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 601/2023 R.G. promossa da
- (P. IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Misterbianco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giovanni Barbera, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Pola n. 11
APPELLANTE
CONTRO
- .F. Controparte_1
), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso, per P.IVA_2
procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Magra, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Ala n. 61
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1179/2023 pubblicata il 14.3.2023, resa nel procedimento n. 1628/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte opponente, revocava il decreto ingiuntivo n. 5365/2016 del 24.11.2016 emesso dal Tribunale di Catania a favore di condannava quest'ultima all'esecuzione delle Parte_1
opere indicate in parte motiva, alle pagine da 7 ad 11 della sentenza, in sintesi di seguito elencate:
1) NP 1 Rimozione della guaina su tutto il camminamento della copertura ..mq 182;
2) 21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
3) 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione per mq 148 mq;
4) NP 2 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, con giunti e risvolti di raccordo con le pareti su tutto il camminamento mq 182 mq
5) 12.1.6 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana dello spessore minimo di 4 mm, con giunti sovrapposti avendo cura di risvoltarla almeno sotto la prima fila di tegole per tutte le falde, su tutto il camminamento mq 182;
6) 21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo,
compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto, su tutto il parapetto interno Sud ed Est mq
25,30;
7) NP 3 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, a regola d'arte, avendo cura di ricoprire la parte di guaina risvoltata sul parapetto
...parapetto interno Sud ed Est mq 20,30;
8) 9.1.9 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina adeguata su pareti verticali od orizzontali, compresi spigoli e angoli, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, parapetto interno Sud ed Est mq 20,30;
9) 11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca.
A regola d'arte sul parapetto interno Sud ed Est. 20,30 mq;
2 13) 11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. 3 mq;
14) 26.1.1 Ponteggio in elementi portanti metallici, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, tutto compreso, facciata Ovest. 390 mq;
15) 26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici, tutto compreso, Facciata Ovest. 390 mq;
16) 26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base ..Facciata Ovest.. 390 mq;
17) 11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca, a perfetta regola d'arte comprese le fasce marcapiano, 70,20 mq;
22) NP 5 Sistemazione comignolo sopra appartamento ultimo piano scala A;
23 NP 6 Sigillatura fori nelle pareti dei corpi scala A e B;
24) NP 7 Sigillatura della scala che circonda il corpo scala B, ritinteggiare le parti della facciata ed i frontalini non rifiniti bene (pag. 28 relazione ndr) compreso angolo nord-est. Riparazione delle scossaline a p. 30 poste sulla testa dei parapetti;
37) 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
tutto compreso, escluso il trasporto a rifiuto, parete interna dei parapetti Nord ed
Ovest per un'altezza di 30 cm per risvoltare la guaina. Per 19,38 mq x 3 cm;
38) 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, a perfetta regola d'arte...parete interna dei parapetti
Nord ed Ovest per un'altezza di 30 cm 19,38 mq;
39) NP 3 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, tutto compreso, a perfetta regola d'arte, con rete reggi intonaco,...parete interna dei parapetti Nord ed Ovest per un'altezza di 30 cm …51,68 mq;
3 40) 11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca, a perfetta regola d'arte. Parete interna dei parapetti Nord ed Ovest.
51,68 mq.
41) NP 9 Stuccatura e tinteggiatura della porzione di intradosso della mantovana
Nord oggetto di infiltrazioni.
La sentenza impugnata subordinava il pagamento, a carico del , CP_1
dell'importo, non contestato, di €. 39.074,00 (detratti eventuali acconti corrisposti a seguito della parziale esecutorietà concessa), alla previa esecuzione dei detti lavori.
Inoltre, la sentenza condannava la al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate. CP_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 2.5.2023. Parte_1
Si è costituito in giudizio il ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello, spese vinte.
Nel corso di questo grado di lite è stata disposta integrazione di CTU con diverso ausiliario. Infine, all'udienza del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi si esaminano congiuntamente, seguendo il ragionamento sistematico che ha adottato la Corte nel formulare i quesiti al CTU, atteso il collegamento funzionale esistente tra le lavorazioni oggetto di mende nelle tre censure dette.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'impresa all'esecuzione del rifacimento della guaina impermeabilizzante lungo l'intero camminamento perimetrale sul tetto dell'edificio,
4 con applicazione del risvolto della guaina almeno sotto la prima fila di tegole (voci di lavoro da 1 a 9 elencate a pag.17-20 della CTU).
Deduce SOGECO che il progettista previde il rappezzamento del vecchio manto impermeabile in bitume (N.P. 13 del Capitolato), la posa di massetto in malta elastica bicomponente sull'intera superficie del camminamento (N.P. 14 Capitolato), la posa, per tutta la superficie del camminamento, di membrana composita costituita da uno strato superiore di guaina ardesiata e da uno inferiore di emulsione bituminosa (N.P.
15), la posa, a protezione della linea di contatto della guaina bituminosa tra il piano di calpestio e il parapetto interno, di scossalina metallica (N.P. 16 Cpitolato). Poiché
il manto di tegole di Marsiglia risulta murato e non sostenuto da pannelli od arcarecci, non è stato previsto lo smantellamento delle tegole necessario ad inserire la guaina impermeabile ed il DL non ha modificato la previsione del computo metrico esecutivo nè ha prescritto una lavorazione diversa, ma ha contabilizzato le opere per come progettate dall'ing. . CP_2
Tanto premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale, alle pagine 7-9 recepisce pedissequamente, riproducendone i gravi errori tecnici (e commettendo, a sua volta, violazione dell'art.1668 del c.c.), le opinioni del CTU ing. in ordine Persona_1
alle modalità di realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione sul camminamento perimetrale (guaine impermeabilizzanti risvoltate “almeno sotto la prima fila di tegole per tutte le falde” (cfr. pagg.18 e 19, voci di lavoro nn.4 e 5).
Sostiene ancora l'appellante che il CTU ha commesso un grave errore in quanto non ha tenuto conto della effettiva realizzazione dell'impermeabilizzazione del camminamento. Prosegue nel senso che il rappezzamento della guaina Pt_1
ardesiata esistente era previsto nel progetto dell'ing. (n° 11 voce NP 13 a CP_2
pagina 7) quindi, eventualmente, si tratta di un errore progettuale. Inoltre il CTU non ha tenuto conto che sopra il rappezzamento della vecchia guaina bituminosa (NP 13)
è stata realizzata una spianata di malta elastica bicomponente per tutta la superficie
5 (NP 14) e sono stati posati due nuovi strati impermeabilizzanti, quello sottostante di guaina bituminosa, applicata su bitume liquido, e quello superiore di ardesiata.
Tutto ciò è stato esposto con le osservazioni del CTP ing. già nel corso delle Per_2
operazioni peritali e successivamente reiterate con le deduzioni all'udienza del
21.5.2019 e risulta sul Libretto delle Misure compilato dal D.L., in atti (doc.5
memoria ex art.183 n.2), alle pagine 2 e 17 e 18, NP 14 impermeabilizzazione (NP
15) del Capitolato (due nuovi strati impermeabilizzanti).
Sempre deduce che i lavori sopra riferiti sono i medesimi contabilizzati Parte_1
nel S.A.L. n.8, alla voce NP 15 (“Fornitura e posa di impermeabilizzazione”), che il
CTU si è ostinato ad interpretare in negativo, come non eseguiti. Il CTU ha reiterato l'errore nella relazione integrativa (richiamo del 14.9.2019, pag.50) assumendo che il nuovo strato di guaina ardesiata sarebbe stata posata direttamente sul preesistente strato di bitume rappezzato (p.11 della relazione).
Inoltre, né il CTU né il Tribunale hanno tenuto conto che il tetto a falde era costituito da tegole di Marsiglia cementate al solaio tramite malta e tra loro solidarizzate: per risvoltare la guaina sotto la prima fila sarebbe stato necessario smantellare tutto.
sostiene altresì che il rimedio indicato dal CTU poteva essere sostituito Pt_1
con altro più agevole ed economico, cioè mediante ulteriori fori di “troppo pieno”
lungo il muretto esterno della gronda, da praticare ad una quota inferiore rispetto a quella della prima fila di tegole, in modo da riversare verso l'esterno l'acqua meteorica.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato la , ex art.1668 del c.c., ad eseguire ex novo Pt_1
la detta impermeabilizzazione del camminamento utilizzando una guaina con flessibilità a freddo di almeno - 20°.
Sostiene l'appellante che, sempre tra le prime nove voci di lavori di cui sopra, il
CTU ha prescritto la posa in opera di un particolare tipo di guaina (con flessibilità a
6 freddo non inferiore a - 20°, diversa e più onerosa rispetto a quella prevista nel contratto, senza motivare l'inidoneità di quella prevista.
Solo nella relazione integrativa, prosegue , il CTU giustificava la Pt_1
previsione con una durata maggiore di tale guaina dimenticando che egli avrebbe dovuto valutare vizi e ripristini secondo quanto previsto in contratto e non altro.
Per di più, sostiene l'appellante, è violata la regola per cui il rimedio ex art.1668 c.c. non può condurre al risultato di far conseguire al committente una res diversa e qualitativamente migliore da quella originaria, senza che questo risultato sia previsto dalle originarie previsioni del contratto d'appalto.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'impresa a rimuovere, a propria cura e spese, la scossalina in lamiera dai camminamenti e dal parapetto, contemplata tra le lavorazioni commesse in appalto dal , giudicata “inutile” dal CTU. CP_1
Sostiene l'appellante che tra le lavorazioni che il progettista del , ing. CP_1
, aveva previsto per l'impermeabilizzazione del camminamento e del suo CP_2
parapetto, v'erano la posa in opera di scossaline in lamiera, da porre sulla sommità del muretto e lungo gli spigoli interno ed esterno del camminamento, per proteggere gli angoli della guaina dagli insulti meccanici e dalle avversità meteoriche. Il CTU
, formulando un parere opinabile le ha giudicate “inutili” e ne ha previsto Per_1
la rimozione e il trasporto a rifiuto, a cura e spese della società appaltatrice.
Prosegue che detta lavorazione poteva essere rimossa se realizzata in Pt_1
modo difforme dalle modalità previste in progetto o imposte dalle regole tecniche,
tali da renderle inidonee alla funzione attesa.
I sopra illustrati motivi, osserva la Corte, sono parzialmente fondati.
Osserva invero la Corte che il CTU ing. , a pagina 24 e seguenti della Per_3
relazione datata 3.4.2025, in relazione allo scollamento della guaina ardesiata, afferma che la stessa è stata posata a regola d'arte e che i residuali scollamenti
7 accertati possono dipendere da cattiva posa ma anche l'esito della soggezione agli agenti atmosferici e quindi alle attività di normale manutenzione, non effettuata.
Quanto al risvolto della guaina al di sotto della prima fila di tegole, il CTU sostiene che la metodica non è, in ipotesi, di agevole realizzazione, che non è prevista nei contratti. Prosegue il CTU nel senso che l'utilità e/o l'inutilità di tale specifica modalità posa in opera dipende anche dallo stato dei luoghi sottostante la copertura e comunque deduce nel senso che la metodica in concreto adoperata è conforme alla regola d'arte, tanto è vero che il D.L. nulla ha obiettato durante l'esecuzione dei lavori. Il CTU conclude nel senso della non necessità di detto risvolto.
Alle pagine 27/28 della relazione il CTU tratta quindi della posa delle scossaline, ne rileva i vizi e descrive le lavorazioni necessarie a ricostituirne la piena funzionalità
indicando una spesa di complessivi euro 1.100,00.
A pagina 29, punto 2) dei quesiti, il CTU, tenuto conto di quanto argomentato nelle premesse e nella risposta al quesito n. 1 esclude la necessità di demolire e riposare tutto il materiale (c.d stratificazione) sottostante la guaina ardesiata.
Sempre a p. 29, al punto 3) dei quesiti, l'ing. risponde nel senso che il Per_3
risvolto della guaina esistente su tutti i parapetti, alto 15 cm., è più che sufficiente a prevenire le infiltrazioni nelle parti murarie di interesse in ordinarie condizioni di esercizio dei pluviali.
A pagina 30 l'ausiliario risponde al quesito n. 4, relativo al mancato utilizzo della guaina con resistenza di - 20° e precisa che non vi è alcuna necessità di sostituirle quella utilizzata in quanto pienamente conforme alle regole dell'arte. Inoltre il CTU deduce che sui luoghi non si verificano temperature inferiori ai 20°.
Alle pagine 30/31 il CTU risponde al quesito relativo alla previsione di scossalina sotto il tegolato, e cioè se nella parte inferiore dei parapetti era prevista e se essa sia necessaria a rendere i lavori a regola d'arte e conferma che la stessa era prevista alla
8 voce NP16 del computo metrico al fine di garantire la protezione del bordo di attacco e del filo di piega della guaina impermeabilizzante, come da regole dell'arte.
Alla luce di siffatte risultanze peritali la Corte conclude nel senso che i primi tre motivi devono essere accolti ad eccezione della rilevata necessità di risistemare e/o più adeguatamente posare in opera la scossalina.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'Impresa a ritinteggiare le pareti della facciata e a ripristinare e/o ritinteggiare a regola d'arte i frontalini non rifiniti bene (pag.10 sentenza).
ostiene che la relazione del CTU, seguita dal decidente, non ha indicato Parte_1
i frontalini male eseguiti, peraltro dopo avere istallato i ponteggi sulla facciata Sud,
facciata che lo stesso CTU e poi il Tribunale (pag.11 della sentenza impugnata)
hanno escluso dai lavori da compiere. Invero, nel condominio in Controparte_1
3 i frontalini dei balconi, come i sotto ballatoi, sono soggetti a rapidissimo degrado,
[...]
nonostante le migliori lavorazioni che vi si possono eseguire: e ciò perché, come persino il CTU ha constatato (pag.31 e 40-41 della relazione), a proposito Per_1
dell'ammaloramento della pitturazione dei frontalini, che manca del tutto l'impermeabilizzazione dell'impiantito dei balconi, che, per scelta del condominio e dei singoli condomini, non è stata commessa in appalto.
Prosegue l'appellante nel senso che finché non si provvede all'impermeabilizzazione del ballatoio, la tinteggiatura del frontalino, benché correttamente eseguita, si degraderà in pochissimo tempo. Il CTU, con analisi superficiale, perplessa e confusionaria, ha concluso che “verosimilmente alcuni frontalini non sono stati eseguiti a regola d'arte”, senza nemmeno dire quali, e senza indagare, come avrebbe dovuto, se le difformità rilevate dipendessero dal perdurare di infiltrazioni d'acqua dai soprastanti ballatoi da inadempimenti dell'appaltatrice. In definitiva, gli
9 accertamenti tecnici e la relazione del CTU non consentirebbero di dimostrare che i frontalini dei ballatoi non siano stati realizzati a regola d'arte.
Analogo rilievo, prosegue , vale per le parti di facciata con differenze di Pt_1
colore, in quanto il non intese procedere all'integrale rifacimento delle CP_1
facciate, bensì alla sola ripresa di quelle porzioni (20%) che presentavano distacchi di intonaco e tali parti sono state eseguite in conformità alle regole dell'arte.
Il CTU, prosegue ancora l'appellante, ha rilevato alterazioni di colore sulla facciata ma senza precisare in quale parte e per quale quantità, senza eseguire alcun sondaggio e senza precisare se le alterazioni riguardassero le parti risanate o piuttosto se dipendessero dal degrado di quelle non risanate o, ancora, se esse fossero la naturale e prevedibile conseguenza del fatto che il supporto di applicazione della pittura fosse diverso (intonaco vecchio e risanato), ma queste alterazioni non possono essere qualificate come vizi o difformità.
Per di più, non precisando, in modo oggettivo, su quali porzioni della facciata debba essere eseguita la ripresa (ad esempio, con un disegno planimetrico dei prospetti), la sentenza che ordina l'esecuzione di tali lavori non è eseguibile.
Il motivo, osserva la Corte, è fondato.
A pagina 31 della sua relazione il CTU sostiene che, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori, non si ravvisano vizi che rendono necessaria la ritinteggiatura dei prospetti.
Prosegue l'ing. nel senso che la manutenzione dei prospetti aveva previsto Per_3
interventi parziali e, anche se la tinteggiatura è stata eseguita sull'intera superficie, è normalmente prevedibile qualche disuniformità cromatica o qualche rigonfiamento e/o distacco.
Quanto ai frontalini, il CTU ribadisce che la mancata previsione dell'intero asporto e del rifacimento della pavimentazione e dei marmi di coronamento non consente di garantire che si presentino analoghi ammaloramenti e fessurazioni nelle parti non
10 interessate dagli interventi manutentive e, alla stessa stregua, con riferimento ad ogni superficie analoga.
Con il quinto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'impresa alla sistemazione del comignolo di proprietà di terzi sul tetto condominiale (voce 22 del computo metrico del CTU).
I presunti vizi che riguardano tale manufatto sono stati allegati solo nel corso delle operazioni peritali, su iniziativa del CTU, e non erano stati dedotti negli atti processuali: quindi la società appaltatrice non è stata posta in condizione di prendere posizione, come rilevato sia al CTU (pag.10 osservazioni ing. , punto n.5), Per_2
quanto al Giudice (osservazioni del 26.9.2019).
In ogni caso, come documentato dalle foto 51 e 52, il comignolo non è un manufatto condominiale, ma serve all'uso esclusivo dell'unità immobiliare all'ultimo piano dell'edificio, con la quale è collegato (foto 52 allegata alla Relazione).
Neppure risulta che il proprietario dell'immobile abbia lamentato danni e reclamato il loro risarcimento e quindi si perverrebbe ad una ingiusta locupletazione per il
Condominio.
Il motivo, osserva la Corte, è fondato.
Alle pagine 32 e 33 della relazione l'ing. specifica che le falde tegolate Per_3
sono state revisionate correttamente, in conformità alle previsioni contrattuali, in ogni loro elemento e prosegue nel riferire di non avere riscontrato la presenza di alcun comignolo e nessuna indicazione ha ricevuto, in sede di operazioni peritali, circa infiltrazioni che interessano l'ultimo piano dell'edificio, né la perizia di parte fa cenno a siffatta circostanza.
Con il sesto motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza del Parte_1
primo giudice laddove ha condannato alla demolizione e rifacimento Parte_1
dell'intonaco lungo la parete interna del parapetto del camminamento perimetrale
11 con riposizionamento della guaina sotto l'intonaco (voci nn. 37-41 Capitolato nella relazione del CTU).
Siffatto motivo concerne i parapetti interni dei prospetti esposti a nord ed ovest,
come si legge espressamente a p. 41 della relazione integrativa di CTU datata
30.9.2019.
Detto vizio, a mente della società appellante, deriva dalle personali opinioni del CTU
, che ritiene opportuno sostituire le scossaline in origine previste mediante Per_1
la copertura con un consistente strato di intonaco. Inoltre, le scossaline sono in realtà più efficaci dell'intonacatura nel proteggere i lembi della guaina impermeabilizzante dall'esposizione diretta degli agenti atmosferici sollecitazioni meccaniche dovute anche al calpestamento, per cui le personali opinioni del CTU non costituiscono regole dell'arte.
Anche il sesto motivo di appello è fondato.
Osserva la Corte che alle pagine 33 e 34 il CTU esamina, al punto 8), il quesito al riguardo posto dal Collegio e precisa che la demolizione ed il rifacimento dell'intonaco nella parte interna dei parapetti, finalizzata ad una diversa collocazione della guaina in posa sotto intonaco, sarebbe errata e comporterebbe il precoce deterioramento di quest'ultimo se non accoppiato ad una zoccolatura. Comunque, conclude il CTU, le modalità di realizzazione adottate sono rispondenti alla buona regola dell'arte.
Con il settimo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato la al rifacimento di n. 37 sotto ballatoi. Parte_1
Sostiene l'appellante che, per quanto questa voce non sia ricompresa tra quelle elencate in sentenza, può ritenersi che il Tribunale l'abbia voluta contemplare avuto riguardo ai due passaggi motivazionali alle pagine 7 (con la ritrascrizione delle pagine che il CTU dedica ai sotto ballatoi) e 12 (con le osservazioni riguardanti le difese della società appellante in ordine al rifacimento dei sotto ballatoi medesimi).
12 Al riguardo era stato già dedotto in primo grado (osservazioni del CTP ing. ) Per_2
e risultava peraltro documentalmente (nota del Direttore dei Lavori dell'1.10.2016) che nell'esecuzione dei frontalini si erano distaccate spontaneamente per autodemolizione più parti dell'intonaco e della malta, decoese a causa del marciume dei ferri d'armatura e la veva richiesto al il pagamento delle opere Pt_2 CP_1
necessarie al loro rifacimento, quantificate in € 17.020,00, senza tuttavia essere autorizzato a tale spesa. Era stato inoltre precisato che tutti i ripristini delle parti crollate erano stati effettuati solo quali rattoppi, per ricostruire il frontalino e senza la ricostruzione rifinita del sotto ballatoio: l'impresa non ne aveva mandato seppure il
D.L. l'avesse proposto all'assemblea condominiale. È stata quindi una scelta del
Condominio, e non dell'Impresa, eseguire i lavori senza ripristino integrale dei sotto ballatoi, e l'impresa li ha eseguiti solo per portare a termine il lavoro
(contrattualizzato) sui frontalini, per scongiurare ulteriori crolli e lasciare i manufatti in sicurezza. In questo senso va interpretata la nota della D.L. dell'1.10.2016.
Dai certificati di pagamento e dal libretto delle misure, non consultati né dal CTU né dal Tribunale, risulta che all'impresa non sono mai stati pagati i ripristini degli interi sotto ballatoi, comparendo solo le voci di ripristino delle mantovane. Quindi per opere non oggetto di contratto non si può richiedere l'osservanza della regola.
Anche il settimo motivo, osserva la Corte, è fondato.
Il CTU, alle pagine 34 e 35 risponde, al punto 9) dei quesiti posti, relativo proprio all'esecuzione dei sotto ballatoi conformemente o meno alla regola dell'arte.
Specifica l'ausiliario che, in realtà, siffatta prestazione non è stata affatto eseguita ma si è provveduto esclusivamente ad interventi localizzati di ripristino finalizzati al rifacimento dei frontalini: nessun ballatoio è stato integralmente rifatto, come peraltro emerge dalla CTU del primo grado, in quanto siffatto intervento non era contrattualmente previsto.
13 Prosegue il CTU nel senso che la lettera del D.L. dell'1.10.2016 non può costituire un'integrazione alle convenzioni tra le parti (non vi è approvazione condominiale) né risulta alcuna annotazione di siffatti lavori nel libretto delle misure: in ogni caso il
CTU assicura che nessun rifacimento integrale è stato eseguito, mentre dalle foto emerge la natura parziale e localizzata degli interventi. Fermo restando, precisa ancora il CTU, che il mancato rifacimento di pavimentazioni e marmi di coronamento ha comportato e comporterà ulteriore progressivo ammaloramento dei sotto ballatoi.
L'intervento parziale, neppure contabilizzato, è stato effettuato per consentire la prosecuzione dei lavori contrattualmente previsti.
Dunque, anche il settimo motivo di appello si deve accogliere.
Con l'ottavo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato al rifacimento dello spigolo Nord-Est, oggetto Parte_1
del contratto del 21.9.2015.
L'appellante sostiene che il CTU asserisce in modo apodittico che le “troppe” microlesioni e microfessurazioni sullo spigolo Nord-est dell'edificio siano dovute al mancato rispetto delle regole dell'arte nel corso delle lavorazioni. Il CTU ha eluso ogni risposta alle difese in giudizio e alle osservazioni del CTP dell'impresa che evidenziavano come tali microlesioni riguardavano solo lo strato superficiale dell'intonaco, come fossero stati impiegati tutti i materiali e tutte le lavorazioni imposte per conseguire un lavoro a perfetta regola d'arte e che suggerivano come le riscontrate microlesioni fossero da ricondurre a normali assestamenti dei materiali dopo due anni dalla conclusione dei lavori.
Il motivo è in parte fondato come di seguito si precisa.
Osserva la Corte che alle pagine 36 e 37 della relazione il CTU risponde al punto 10
dei quesiti ed afferma che sono presenti solo delle microcavillature nello strato superficiale, senza rigonfiamenti, degradi né espulsione delle malte di riempimento,
14 ma che incidono sul fattore estetico e possono determinare un più veloce manifestarsi del degrado dell'intonaco.
Il CTU conclude nel senso che non si deve proporre alcun intervento di demolizione integrale e ricostruzione del cantonale di nord/est ma occorre ripristinarne la finitura superficiale eliminando le micro cavillature e così garantire la completa uniformità
della finitura. Siffatte opere sono quindi quantificate dal CTU, con specificazione delle lavorazioni necessarie ed un costo complessivo di euro 3.556,00.
Infine il CTU, alle pagine da 38 a 41 della relazione risponde puntualmente alle osservazioni del CTP del e conferma integralmente le risultanze CP_1
rassegnate al precedente paragrafo 3.1 per ciascuno dei diversi aspetti indicati nel mandato ricevuto dalla Corte, la quale ritiene la relazione approfondita, chiara, ben motivata, anche nelle repliche al CTP, prive di mende logiche e quindi condivisibile nel suo complesso.
Conclusivamente, in coerenza con i principi di giurisprudenza, e limitatamente a quanto più sopra precisato, corre obbligo constatare che in tema di responsabilità
dell'appaltatore, gli artt. 1667,1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione,
cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta (Cass., II, 18/12/2024, n. 33034; in termini Cass., II,
20/03/2012, n. 4446).
*****
Rimangono da regolare le spese di lite dei due gradi di lite: attesi gli esiti del giudizio la Corte, tenuto conto della parziale soccombenza di ritiene Parte_1
15 equo compensare le spese dei due gradi di lite nella misura di tre quarti e condannare a pagare al , Parte_1 Controparte_1
il rimanente quarto.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, nella predetta misura, in complessivi euro 2.042,25 di cui euro 138,00 per esborsi, euro 425,50 per la fase di studio, euro 301,00 per quella introduttiva, euro 451,50 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 726,25 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 2.497,75 di cui, euro 514,50 per la fase di studio, euro 354,50 per quella introduttiva, euro 761,25 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 867,50
per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU per intero a carico di Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 601/2023 R.G., resa nel procedimento n. 1628/2017 R.G., accoglie in parte, come in parte motiva specificato, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n. 1179/2023 pubblicata il 14.3.2023 e, in parziale riforma della sentenza impugnata così dispone:
1) accerta e dichiara l'esistenza di vizi e/o difetti nell'esecuzione dei lavori commissionati dal e Controparte_1
realizzati dalla specificati nella parte motiva relativa ai primi tre ed Parte_1
all'ottavo motivi d'appello;
16 2) per l'effetto condanna ad eseguire i seguenti lavori: a) la Parte_1
risistemazione e/o la più adeguata posa in opera della scossalina, come si legge nella parte motiva di questa sentenza relativa ai primi tre motivi di appello, spesa di euro
1.100,00, come indicato alle pagg. 27 e 28 CTU;
b) l'eliminazione delle microcavillature nello spigolo nord-est del fabbricato al fine di garantire la completa uniformità della finitura come si legge nella parte motiva di questa sentenza relativa all'ottavo motivo di appello, costo di euro 3.556,00, come indicato alle pagg. 36/37 della CTU;
3) subordina all'esecuzione dei lavori di cui al superiore punto 2) da parte di il pagamento, a favore della stessa ed a carico del Parte_1 [...]
, dell'importo non contestato di €. 39.074,00 Controparte_1
(detratti eventuali acconti corrisposti a seguito della parziale esecutorietà concessa);
4) compensa le spese dei due gradi nella misura di tre quarti e condanna Parte_1
[... a pagare al il rimanente Controparte_1
quarto, quantificato in complessivi euro 2.042,25 per il primo grado e complessivi euro 2.607,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA
come per legge per entrambi i gradi;
5) spese delle CC.TT.UU. dei due gradi, per intero, a carico di Parte_1
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 601/2023 R.G. promossa da
- (P. IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Misterbianco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giovanni Barbera, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Pola n. 11
APPELLANTE
CONTRO
- .F. Controparte_1
), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso, per P.IVA_2
procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Magra, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Ala n. 61
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1179/2023 pubblicata il 14.3.2023, resa nel procedimento n. 1628/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte opponente, revocava il decreto ingiuntivo n. 5365/2016 del 24.11.2016 emesso dal Tribunale di Catania a favore di condannava quest'ultima all'esecuzione delle Parte_1
opere indicate in parte motiva, alle pagine da 7 ad 11 della sentenza, in sintesi di seguito elencate:
1) NP 1 Rimozione della guaina su tutto il camminamento della copertura ..mq 182;
2) 21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
3) 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione per mq 148 mq;
4) NP 2 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, con giunti e risvolti di raccordo con le pareti su tutto il camminamento mq 182 mq
5) 12.1.6 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana dello spessore minimo di 4 mm, con giunti sovrapposti avendo cura di risvoltarla almeno sotto la prima fila di tegole per tutte le falde, su tutto il camminamento mq 182;
6) 21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo,
compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto, su tutto il parapetto interno Sud ed Est mq
25,30;
7) NP 3 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, a regola d'arte, avendo cura di ricoprire la parte di guaina risvoltata sul parapetto
...parapetto interno Sud ed Est mq 20,30;
8) 9.1.9 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina adeguata su pareti verticali od orizzontali, compresi spigoli e angoli, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, parapetto interno Sud ed Est mq 20,30;
9) 11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca.
A regola d'arte sul parapetto interno Sud ed Est. 20,30 mq;
2 13) 11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. 3 mq;
14) 26.1.1 Ponteggio in elementi portanti metallici, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, tutto compreso, facciata Ovest. 390 mq;
15) 26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici, tutto compreso, Facciata Ovest. 390 mq;
16) 26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base ..Facciata Ovest.. 390 mq;
17) 11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca, a perfetta regola d'arte comprese le fasce marcapiano, 70,20 mq;
22) NP 5 Sistemazione comignolo sopra appartamento ultimo piano scala A;
23 NP 6 Sigillatura fori nelle pareti dei corpi scala A e B;
24) NP 7 Sigillatura della scala che circonda il corpo scala B, ritinteggiare le parti della facciata ed i frontalini non rifiniti bene (pag. 28 relazione ndr) compreso angolo nord-est. Riparazione delle scossaline a p. 30 poste sulla testa dei parapetti;
37) 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
tutto compreso, escluso il trasporto a rifiuto, parete interna dei parapetti Nord ed
Ovest per un'altezza di 30 cm per risvoltare la guaina. Per 19,38 mq x 3 cm;
38) 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, a perfetta regola d'arte...parete interna dei parapetti
Nord ed Ovest per un'altezza di 30 cm 19,38 mq;
39) NP 3 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, tutto compreso, a perfetta regola d'arte, con rete reggi intonaco,...parete interna dei parapetti Nord ed Ovest per un'altezza di 30 cm …51,68 mq;
3 40) 11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca, a perfetta regola d'arte. Parete interna dei parapetti Nord ed Ovest.
51,68 mq.
41) NP 9 Stuccatura e tinteggiatura della porzione di intradosso della mantovana
Nord oggetto di infiltrazioni.
La sentenza impugnata subordinava il pagamento, a carico del , CP_1
dell'importo, non contestato, di €. 39.074,00 (detratti eventuali acconti corrisposti a seguito della parziale esecutorietà concessa), alla previa esecuzione dei detti lavori.
Inoltre, la sentenza condannava la al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate. CP_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 2.5.2023. Parte_1
Si è costituito in giudizio il ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello, spese vinte.
Nel corso di questo grado di lite è stata disposta integrazione di CTU con diverso ausiliario. Infine, all'udienza del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi si esaminano congiuntamente, seguendo il ragionamento sistematico che ha adottato la Corte nel formulare i quesiti al CTU, atteso il collegamento funzionale esistente tra le lavorazioni oggetto di mende nelle tre censure dette.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'impresa all'esecuzione del rifacimento della guaina impermeabilizzante lungo l'intero camminamento perimetrale sul tetto dell'edificio,
4 con applicazione del risvolto della guaina almeno sotto la prima fila di tegole (voci di lavoro da 1 a 9 elencate a pag.17-20 della CTU).
Deduce SOGECO che il progettista previde il rappezzamento del vecchio manto impermeabile in bitume (N.P. 13 del Capitolato), la posa di massetto in malta elastica bicomponente sull'intera superficie del camminamento (N.P. 14 Capitolato), la posa, per tutta la superficie del camminamento, di membrana composita costituita da uno strato superiore di guaina ardesiata e da uno inferiore di emulsione bituminosa (N.P.
15), la posa, a protezione della linea di contatto della guaina bituminosa tra il piano di calpestio e il parapetto interno, di scossalina metallica (N.P. 16 Cpitolato). Poiché
il manto di tegole di Marsiglia risulta murato e non sostenuto da pannelli od arcarecci, non è stato previsto lo smantellamento delle tegole necessario ad inserire la guaina impermeabile ed il DL non ha modificato la previsione del computo metrico esecutivo nè ha prescritto una lavorazione diversa, ma ha contabilizzato le opere per come progettate dall'ing. . CP_2
Tanto premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale, alle pagine 7-9 recepisce pedissequamente, riproducendone i gravi errori tecnici (e commettendo, a sua volta, violazione dell'art.1668 del c.c.), le opinioni del CTU ing. in ordine Persona_1
alle modalità di realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione sul camminamento perimetrale (guaine impermeabilizzanti risvoltate “almeno sotto la prima fila di tegole per tutte le falde” (cfr. pagg.18 e 19, voci di lavoro nn.4 e 5).
Sostiene ancora l'appellante che il CTU ha commesso un grave errore in quanto non ha tenuto conto della effettiva realizzazione dell'impermeabilizzazione del camminamento. Prosegue nel senso che il rappezzamento della guaina Pt_1
ardesiata esistente era previsto nel progetto dell'ing. (n° 11 voce NP 13 a CP_2
pagina 7) quindi, eventualmente, si tratta di un errore progettuale. Inoltre il CTU non ha tenuto conto che sopra il rappezzamento della vecchia guaina bituminosa (NP 13)
è stata realizzata una spianata di malta elastica bicomponente per tutta la superficie
5 (NP 14) e sono stati posati due nuovi strati impermeabilizzanti, quello sottostante di guaina bituminosa, applicata su bitume liquido, e quello superiore di ardesiata.
Tutto ciò è stato esposto con le osservazioni del CTP ing. già nel corso delle Per_2
operazioni peritali e successivamente reiterate con le deduzioni all'udienza del
21.5.2019 e risulta sul Libretto delle Misure compilato dal D.L., in atti (doc.5
memoria ex art.183 n.2), alle pagine 2 e 17 e 18, NP 14 impermeabilizzazione (NP
15) del Capitolato (due nuovi strati impermeabilizzanti).
Sempre deduce che i lavori sopra riferiti sono i medesimi contabilizzati Parte_1
nel S.A.L. n.8, alla voce NP 15 (“Fornitura e posa di impermeabilizzazione”), che il
CTU si è ostinato ad interpretare in negativo, come non eseguiti. Il CTU ha reiterato l'errore nella relazione integrativa (richiamo del 14.9.2019, pag.50) assumendo che il nuovo strato di guaina ardesiata sarebbe stata posata direttamente sul preesistente strato di bitume rappezzato (p.11 della relazione).
Inoltre, né il CTU né il Tribunale hanno tenuto conto che il tetto a falde era costituito da tegole di Marsiglia cementate al solaio tramite malta e tra loro solidarizzate: per risvoltare la guaina sotto la prima fila sarebbe stato necessario smantellare tutto.
sostiene altresì che il rimedio indicato dal CTU poteva essere sostituito Pt_1
con altro più agevole ed economico, cioè mediante ulteriori fori di “troppo pieno”
lungo il muretto esterno della gronda, da praticare ad una quota inferiore rispetto a quella della prima fila di tegole, in modo da riversare verso l'esterno l'acqua meteorica.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato la , ex art.1668 del c.c., ad eseguire ex novo Pt_1
la detta impermeabilizzazione del camminamento utilizzando una guaina con flessibilità a freddo di almeno - 20°.
Sostiene l'appellante che, sempre tra le prime nove voci di lavori di cui sopra, il
CTU ha prescritto la posa in opera di un particolare tipo di guaina (con flessibilità a
6 freddo non inferiore a - 20°, diversa e più onerosa rispetto a quella prevista nel contratto, senza motivare l'inidoneità di quella prevista.
Solo nella relazione integrativa, prosegue , il CTU giustificava la Pt_1
previsione con una durata maggiore di tale guaina dimenticando che egli avrebbe dovuto valutare vizi e ripristini secondo quanto previsto in contratto e non altro.
Per di più, sostiene l'appellante, è violata la regola per cui il rimedio ex art.1668 c.c. non può condurre al risultato di far conseguire al committente una res diversa e qualitativamente migliore da quella originaria, senza che questo risultato sia previsto dalle originarie previsioni del contratto d'appalto.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'impresa a rimuovere, a propria cura e spese, la scossalina in lamiera dai camminamenti e dal parapetto, contemplata tra le lavorazioni commesse in appalto dal , giudicata “inutile” dal CTU. CP_1
Sostiene l'appellante che tra le lavorazioni che il progettista del , ing. CP_1
, aveva previsto per l'impermeabilizzazione del camminamento e del suo CP_2
parapetto, v'erano la posa in opera di scossaline in lamiera, da porre sulla sommità del muretto e lungo gli spigoli interno ed esterno del camminamento, per proteggere gli angoli della guaina dagli insulti meccanici e dalle avversità meteoriche. Il CTU
, formulando un parere opinabile le ha giudicate “inutili” e ne ha previsto Per_1
la rimozione e il trasporto a rifiuto, a cura e spese della società appaltatrice.
Prosegue che detta lavorazione poteva essere rimossa se realizzata in Pt_1
modo difforme dalle modalità previste in progetto o imposte dalle regole tecniche,
tali da renderle inidonee alla funzione attesa.
I sopra illustrati motivi, osserva la Corte, sono parzialmente fondati.
Osserva invero la Corte che il CTU ing. , a pagina 24 e seguenti della Per_3
relazione datata 3.4.2025, in relazione allo scollamento della guaina ardesiata, afferma che la stessa è stata posata a regola d'arte e che i residuali scollamenti
7 accertati possono dipendere da cattiva posa ma anche l'esito della soggezione agli agenti atmosferici e quindi alle attività di normale manutenzione, non effettuata.
Quanto al risvolto della guaina al di sotto della prima fila di tegole, il CTU sostiene che la metodica non è, in ipotesi, di agevole realizzazione, che non è prevista nei contratti. Prosegue il CTU nel senso che l'utilità e/o l'inutilità di tale specifica modalità posa in opera dipende anche dallo stato dei luoghi sottostante la copertura e comunque deduce nel senso che la metodica in concreto adoperata è conforme alla regola d'arte, tanto è vero che il D.L. nulla ha obiettato durante l'esecuzione dei lavori. Il CTU conclude nel senso della non necessità di detto risvolto.
Alle pagine 27/28 della relazione il CTU tratta quindi della posa delle scossaline, ne rileva i vizi e descrive le lavorazioni necessarie a ricostituirne la piena funzionalità
indicando una spesa di complessivi euro 1.100,00.
A pagina 29, punto 2) dei quesiti, il CTU, tenuto conto di quanto argomentato nelle premesse e nella risposta al quesito n. 1 esclude la necessità di demolire e riposare tutto il materiale (c.d stratificazione) sottostante la guaina ardesiata.
Sempre a p. 29, al punto 3) dei quesiti, l'ing. risponde nel senso che il Per_3
risvolto della guaina esistente su tutti i parapetti, alto 15 cm., è più che sufficiente a prevenire le infiltrazioni nelle parti murarie di interesse in ordinarie condizioni di esercizio dei pluviali.
A pagina 30 l'ausiliario risponde al quesito n. 4, relativo al mancato utilizzo della guaina con resistenza di - 20° e precisa che non vi è alcuna necessità di sostituirle quella utilizzata in quanto pienamente conforme alle regole dell'arte. Inoltre il CTU deduce che sui luoghi non si verificano temperature inferiori ai 20°.
Alle pagine 30/31 il CTU risponde al quesito relativo alla previsione di scossalina sotto il tegolato, e cioè se nella parte inferiore dei parapetti era prevista e se essa sia necessaria a rendere i lavori a regola d'arte e conferma che la stessa era prevista alla
8 voce NP16 del computo metrico al fine di garantire la protezione del bordo di attacco e del filo di piega della guaina impermeabilizzante, come da regole dell'arte.
Alla luce di siffatte risultanze peritali la Corte conclude nel senso che i primi tre motivi devono essere accolti ad eccezione della rilevata necessità di risistemare e/o più adeguatamente posare in opera la scossalina.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'Impresa a ritinteggiare le pareti della facciata e a ripristinare e/o ritinteggiare a regola d'arte i frontalini non rifiniti bene (pag.10 sentenza).
ostiene che la relazione del CTU, seguita dal decidente, non ha indicato Parte_1
i frontalini male eseguiti, peraltro dopo avere istallato i ponteggi sulla facciata Sud,
facciata che lo stesso CTU e poi il Tribunale (pag.11 della sentenza impugnata)
hanno escluso dai lavori da compiere. Invero, nel condominio in Controparte_1
3 i frontalini dei balconi, come i sotto ballatoi, sono soggetti a rapidissimo degrado,
[...]
nonostante le migliori lavorazioni che vi si possono eseguire: e ciò perché, come persino il CTU ha constatato (pag.31 e 40-41 della relazione), a proposito Per_1
dell'ammaloramento della pitturazione dei frontalini, che manca del tutto l'impermeabilizzazione dell'impiantito dei balconi, che, per scelta del condominio e dei singoli condomini, non è stata commessa in appalto.
Prosegue l'appellante nel senso che finché non si provvede all'impermeabilizzazione del ballatoio, la tinteggiatura del frontalino, benché correttamente eseguita, si degraderà in pochissimo tempo. Il CTU, con analisi superficiale, perplessa e confusionaria, ha concluso che “verosimilmente alcuni frontalini non sono stati eseguiti a regola d'arte”, senza nemmeno dire quali, e senza indagare, come avrebbe dovuto, se le difformità rilevate dipendessero dal perdurare di infiltrazioni d'acqua dai soprastanti ballatoi da inadempimenti dell'appaltatrice. In definitiva, gli
9 accertamenti tecnici e la relazione del CTU non consentirebbero di dimostrare che i frontalini dei ballatoi non siano stati realizzati a regola d'arte.
Analogo rilievo, prosegue , vale per le parti di facciata con differenze di Pt_1
colore, in quanto il non intese procedere all'integrale rifacimento delle CP_1
facciate, bensì alla sola ripresa di quelle porzioni (20%) che presentavano distacchi di intonaco e tali parti sono state eseguite in conformità alle regole dell'arte.
Il CTU, prosegue ancora l'appellante, ha rilevato alterazioni di colore sulla facciata ma senza precisare in quale parte e per quale quantità, senza eseguire alcun sondaggio e senza precisare se le alterazioni riguardassero le parti risanate o piuttosto se dipendessero dal degrado di quelle non risanate o, ancora, se esse fossero la naturale e prevedibile conseguenza del fatto che il supporto di applicazione della pittura fosse diverso (intonaco vecchio e risanato), ma queste alterazioni non possono essere qualificate come vizi o difformità.
Per di più, non precisando, in modo oggettivo, su quali porzioni della facciata debba essere eseguita la ripresa (ad esempio, con un disegno planimetrico dei prospetti), la sentenza che ordina l'esecuzione di tali lavori non è eseguibile.
Il motivo, osserva la Corte, è fondato.
A pagina 31 della sua relazione il CTU sostiene che, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori, non si ravvisano vizi che rendono necessaria la ritinteggiatura dei prospetti.
Prosegue l'ing. nel senso che la manutenzione dei prospetti aveva previsto Per_3
interventi parziali e, anche se la tinteggiatura è stata eseguita sull'intera superficie, è normalmente prevedibile qualche disuniformità cromatica o qualche rigonfiamento e/o distacco.
Quanto ai frontalini, il CTU ribadisce che la mancata previsione dell'intero asporto e del rifacimento della pavimentazione e dei marmi di coronamento non consente di garantire che si presentino analoghi ammaloramenti e fessurazioni nelle parti non
10 interessate dagli interventi manutentive e, alla stessa stregua, con riferimento ad ogni superficie analoga.
Con il quinto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato l'impresa alla sistemazione del comignolo di proprietà di terzi sul tetto condominiale (voce 22 del computo metrico del CTU).
I presunti vizi che riguardano tale manufatto sono stati allegati solo nel corso delle operazioni peritali, su iniziativa del CTU, e non erano stati dedotti negli atti processuali: quindi la società appaltatrice non è stata posta in condizione di prendere posizione, come rilevato sia al CTU (pag.10 osservazioni ing. , punto n.5), Per_2
quanto al Giudice (osservazioni del 26.9.2019).
In ogni caso, come documentato dalle foto 51 e 52, il comignolo non è un manufatto condominiale, ma serve all'uso esclusivo dell'unità immobiliare all'ultimo piano dell'edificio, con la quale è collegato (foto 52 allegata alla Relazione).
Neppure risulta che il proprietario dell'immobile abbia lamentato danni e reclamato il loro risarcimento e quindi si perverrebbe ad una ingiusta locupletazione per il
Condominio.
Il motivo, osserva la Corte, è fondato.
Alle pagine 32 e 33 della relazione l'ing. specifica che le falde tegolate Per_3
sono state revisionate correttamente, in conformità alle previsioni contrattuali, in ogni loro elemento e prosegue nel riferire di non avere riscontrato la presenza di alcun comignolo e nessuna indicazione ha ricevuto, in sede di operazioni peritali, circa infiltrazioni che interessano l'ultimo piano dell'edificio, né la perizia di parte fa cenno a siffatta circostanza.
Con il sesto motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza del Parte_1
primo giudice laddove ha condannato alla demolizione e rifacimento Parte_1
dell'intonaco lungo la parete interna del parapetto del camminamento perimetrale
11 con riposizionamento della guaina sotto l'intonaco (voci nn. 37-41 Capitolato nella relazione del CTU).
Siffatto motivo concerne i parapetti interni dei prospetti esposti a nord ed ovest,
come si legge espressamente a p. 41 della relazione integrativa di CTU datata
30.9.2019.
Detto vizio, a mente della società appellante, deriva dalle personali opinioni del CTU
, che ritiene opportuno sostituire le scossaline in origine previste mediante Per_1
la copertura con un consistente strato di intonaco. Inoltre, le scossaline sono in realtà più efficaci dell'intonacatura nel proteggere i lembi della guaina impermeabilizzante dall'esposizione diretta degli agenti atmosferici sollecitazioni meccaniche dovute anche al calpestamento, per cui le personali opinioni del CTU non costituiscono regole dell'arte.
Anche il sesto motivo di appello è fondato.
Osserva la Corte che alle pagine 33 e 34 il CTU esamina, al punto 8), il quesito al riguardo posto dal Collegio e precisa che la demolizione ed il rifacimento dell'intonaco nella parte interna dei parapetti, finalizzata ad una diversa collocazione della guaina in posa sotto intonaco, sarebbe errata e comporterebbe il precoce deterioramento di quest'ultimo se non accoppiato ad una zoccolatura. Comunque, conclude il CTU, le modalità di realizzazione adottate sono rispondenti alla buona regola dell'arte.
Con il settimo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato la al rifacimento di n. 37 sotto ballatoi. Parte_1
Sostiene l'appellante che, per quanto questa voce non sia ricompresa tra quelle elencate in sentenza, può ritenersi che il Tribunale l'abbia voluta contemplare avuto riguardo ai due passaggi motivazionali alle pagine 7 (con la ritrascrizione delle pagine che il CTU dedica ai sotto ballatoi) e 12 (con le osservazioni riguardanti le difese della società appellante in ordine al rifacimento dei sotto ballatoi medesimi).
12 Al riguardo era stato già dedotto in primo grado (osservazioni del CTP ing. ) Per_2
e risultava peraltro documentalmente (nota del Direttore dei Lavori dell'1.10.2016) che nell'esecuzione dei frontalini si erano distaccate spontaneamente per autodemolizione più parti dell'intonaco e della malta, decoese a causa del marciume dei ferri d'armatura e la veva richiesto al il pagamento delle opere Pt_2 CP_1
necessarie al loro rifacimento, quantificate in € 17.020,00, senza tuttavia essere autorizzato a tale spesa. Era stato inoltre precisato che tutti i ripristini delle parti crollate erano stati effettuati solo quali rattoppi, per ricostruire il frontalino e senza la ricostruzione rifinita del sotto ballatoio: l'impresa non ne aveva mandato seppure il
D.L. l'avesse proposto all'assemblea condominiale. È stata quindi una scelta del
Condominio, e non dell'Impresa, eseguire i lavori senza ripristino integrale dei sotto ballatoi, e l'impresa li ha eseguiti solo per portare a termine il lavoro
(contrattualizzato) sui frontalini, per scongiurare ulteriori crolli e lasciare i manufatti in sicurezza. In questo senso va interpretata la nota della D.L. dell'1.10.2016.
Dai certificati di pagamento e dal libretto delle misure, non consultati né dal CTU né dal Tribunale, risulta che all'impresa non sono mai stati pagati i ripristini degli interi sotto ballatoi, comparendo solo le voci di ripristino delle mantovane. Quindi per opere non oggetto di contratto non si può richiedere l'osservanza della regola.
Anche il settimo motivo, osserva la Corte, è fondato.
Il CTU, alle pagine 34 e 35 risponde, al punto 9) dei quesiti posti, relativo proprio all'esecuzione dei sotto ballatoi conformemente o meno alla regola dell'arte.
Specifica l'ausiliario che, in realtà, siffatta prestazione non è stata affatto eseguita ma si è provveduto esclusivamente ad interventi localizzati di ripristino finalizzati al rifacimento dei frontalini: nessun ballatoio è stato integralmente rifatto, come peraltro emerge dalla CTU del primo grado, in quanto siffatto intervento non era contrattualmente previsto.
13 Prosegue il CTU nel senso che la lettera del D.L. dell'1.10.2016 non può costituire un'integrazione alle convenzioni tra le parti (non vi è approvazione condominiale) né risulta alcuna annotazione di siffatti lavori nel libretto delle misure: in ogni caso il
CTU assicura che nessun rifacimento integrale è stato eseguito, mentre dalle foto emerge la natura parziale e localizzata degli interventi. Fermo restando, precisa ancora il CTU, che il mancato rifacimento di pavimentazioni e marmi di coronamento ha comportato e comporterà ulteriore progressivo ammaloramento dei sotto ballatoi.
L'intervento parziale, neppure contabilizzato, è stato effettuato per consentire la prosecuzione dei lavori contrattualmente previsti.
Dunque, anche il settimo motivo di appello si deve accogliere.
Con l'ottavo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato al rifacimento dello spigolo Nord-Est, oggetto Parte_1
del contratto del 21.9.2015.
L'appellante sostiene che il CTU asserisce in modo apodittico che le “troppe” microlesioni e microfessurazioni sullo spigolo Nord-est dell'edificio siano dovute al mancato rispetto delle regole dell'arte nel corso delle lavorazioni. Il CTU ha eluso ogni risposta alle difese in giudizio e alle osservazioni del CTP dell'impresa che evidenziavano come tali microlesioni riguardavano solo lo strato superficiale dell'intonaco, come fossero stati impiegati tutti i materiali e tutte le lavorazioni imposte per conseguire un lavoro a perfetta regola d'arte e che suggerivano come le riscontrate microlesioni fossero da ricondurre a normali assestamenti dei materiali dopo due anni dalla conclusione dei lavori.
Il motivo è in parte fondato come di seguito si precisa.
Osserva la Corte che alle pagine 36 e 37 della relazione il CTU risponde al punto 10
dei quesiti ed afferma che sono presenti solo delle microcavillature nello strato superficiale, senza rigonfiamenti, degradi né espulsione delle malte di riempimento,
14 ma che incidono sul fattore estetico e possono determinare un più veloce manifestarsi del degrado dell'intonaco.
Il CTU conclude nel senso che non si deve proporre alcun intervento di demolizione integrale e ricostruzione del cantonale di nord/est ma occorre ripristinarne la finitura superficiale eliminando le micro cavillature e così garantire la completa uniformità
della finitura. Siffatte opere sono quindi quantificate dal CTU, con specificazione delle lavorazioni necessarie ed un costo complessivo di euro 3.556,00.
Infine il CTU, alle pagine da 38 a 41 della relazione risponde puntualmente alle osservazioni del CTP del e conferma integralmente le risultanze CP_1
rassegnate al precedente paragrafo 3.1 per ciascuno dei diversi aspetti indicati nel mandato ricevuto dalla Corte, la quale ritiene la relazione approfondita, chiara, ben motivata, anche nelle repliche al CTP, prive di mende logiche e quindi condivisibile nel suo complesso.
Conclusivamente, in coerenza con i principi di giurisprudenza, e limitatamente a quanto più sopra precisato, corre obbligo constatare che in tema di responsabilità
dell'appaltatore, gli artt. 1667,1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione,
cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta (Cass., II, 18/12/2024, n. 33034; in termini Cass., II,
20/03/2012, n. 4446).
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Rimangono da regolare le spese di lite dei due gradi di lite: attesi gli esiti del giudizio la Corte, tenuto conto della parziale soccombenza di ritiene Parte_1
15 equo compensare le spese dei due gradi di lite nella misura di tre quarti e condannare a pagare al , Parte_1 Controparte_1
il rimanente quarto.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, nella predetta misura, in complessivi euro 2.042,25 di cui euro 138,00 per esborsi, euro 425,50 per la fase di studio, euro 301,00 per quella introduttiva, euro 451,50 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 726,25 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi euro 2.497,75 di cui, euro 514,50 per la fase di studio, euro 354,50 per quella introduttiva, euro 761,25 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 867,50
per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU per intero a carico di Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 601/2023 R.G., resa nel procedimento n. 1628/2017 R.G., accoglie in parte, come in parte motiva specificato, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n. 1179/2023 pubblicata il 14.3.2023 e, in parziale riforma della sentenza impugnata così dispone:
1) accerta e dichiara l'esistenza di vizi e/o difetti nell'esecuzione dei lavori commissionati dal e Controparte_1
realizzati dalla specificati nella parte motiva relativa ai primi tre ed Parte_1
all'ottavo motivi d'appello;
16 2) per l'effetto condanna ad eseguire i seguenti lavori: a) la Parte_1
risistemazione e/o la più adeguata posa in opera della scossalina, come si legge nella parte motiva di questa sentenza relativa ai primi tre motivi di appello, spesa di euro
1.100,00, come indicato alle pagg. 27 e 28 CTU;
b) l'eliminazione delle microcavillature nello spigolo nord-est del fabbricato al fine di garantire la completa uniformità della finitura come si legge nella parte motiva di questa sentenza relativa all'ottavo motivo di appello, costo di euro 3.556,00, come indicato alle pagg. 36/37 della CTU;
3) subordina all'esecuzione dei lavori di cui al superiore punto 2) da parte di il pagamento, a favore della stessa ed a carico del Parte_1 [...]
, dell'importo non contestato di €. 39.074,00 Controparte_1
(detratti eventuali acconti corrisposti a seguito della parziale esecutorietà concessa);
4) compensa le spese dei due gradi nella misura di tre quarti e condanna Parte_1
[... a pagare al il rimanente Controparte_1
quarto, quantificato in complessivi euro 2.042,25 per il primo grado e complessivi euro 2.607,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA
come per legge per entrambi i gradi;
5) spese delle CC.TT.UU. dei due gradi, per intero, a carico di Parte_1
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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