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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
SE LI AM - Presidente
ZA NI - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nel procedimento tra i coniugi:
nato a [...] il [...] (Avv. Carlino Antonella) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Carlino Controparte_1
Antonella)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 10.12.2025
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che i coniugi, uniti in matrimonio in data 30.09.1989 a Favara, hanno chiesto la separazione consensuale;
che all'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando di volersi separare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
sentito il P.M.; visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorso sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte — provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi:
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(AG) il 20/05/1968, i quali hanno contratto matrimonio il 30.09.1989 a Favara, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Favara al n. 106, parte II, serie A dell'anno
1989;
2 OMOLOGA
Le condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Favara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Agrigento in data 11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA NI SE LI AM
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
SE LI AM - Presidente
ZA NI - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nel procedimento tra i coniugi:
nato a [...] il [...] (Avv. Carlino Antonella) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Carlino Controparte_1
Antonella)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 10.12.2025
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che i coniugi, uniti in matrimonio in data 30.09.1989 a Favara, hanno chiesto la separazione consensuale;
che all'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando di volersi separare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
sentito il P.M.; visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorso sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte — provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi:
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(AG) il 20/05/1968, i quali hanno contratto matrimonio il 30.09.1989 a Favara, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Favara al n. 106, parte II, serie A dell'anno
1989;
2 OMOLOGA
Le condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Favara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Agrigento in data 11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA NI SE LI AM
(atto firmato digitalmente)
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