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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/06/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1659 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per le parti ricorrenti dall'avv. BROGGI NICOLETTA
per le altre parti nessuno
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 5 N. R.G. 1659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il LE, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1659/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
) rappresentati e difesi dall'avv. BROGGI NICOLETTA presso il cui
[...] C.F._3
studio è elettivamente domiciliato in giusta procura in atti;
ricorrente contro appresentato e difeso dall'avv. LAURA CAPECCI;
Controparte_1
resistente
Controparte_2
- nella persona del Controparte_3
Conservatore dei Registri Immobiliari;
resistenti contumaci
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti adivano l'intestato LE spiegando che “in data 6.8.2004 la società
[...]
con sede in Roma Piazzale Caduti della Montagnola Parte_4
codice fiscale Partita Iva a ministero dell'avv. Enrico Paracciani citava in giudizio P.IVA_1
nato a [...] il [...] dinanzi all'allora LE di San Controparte_4
Benedetto del Tronto rassegando le seguenti conclusioni “Piaccia al Giudice del LE adito- contrariis reiectis dichiarare e riconoscere che il convenuto è tenuto, nei confronti Controparte_4
della concludente, a tramutare i atto pubblico il trasferimento della proprietà e del possesso dei diritti pari a 4/9 dell'edificio in San Benedetto del Tronto Via Risorgimento NN. 39/41 meglio descritto in appresso, giusto il contratto di vendita con scrittura privata del 7.3.2004, all'uopo riconoscendo che
pagina 2 di 5 parte del prezzo della compravendita deve essere corrisposto al venditore mediante la vendita futura al medesimo della porzione di immobile sito in San Benedetto del Tronto Via Gino Moretti 55 non appena questa sarà ristrutturata a cura e spese del concludente, come espressamente convenuto col preliminare di compravendita del 7.3.2004. E tali riconoscimenti premessi e tenuti fermi, pronunciare sentenza che tenga luogo dell'atto pubblico di compravendita dei diritti spettanti al convenuto sul segunete immobile: Diritti di proprietà per 4/9 unità immobiliare nel Comune di San Benedetto del
Tronto catasto Fabbricati foglio 21 particella 1139 sub 1 cat C/1 class---, metri quadrati 130 RC
6.237,25 Via Risorgimento N. 43/46 Piano T foglio 21, particella 1139 sub 2 cat A/2 classe 5 vani 13
RC € 1477,07, P.T. 1-2-3 Via Risorgimento n. 45 confinante a Sud con Via Risorgimento a Est
Proprietà Melchiorri a Ovest proprietà salvi altri etc…con ordine all' – Per_1 Controparte_3
Ufficio di , Conservatoria dei RR II di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da CP_3
ogni responsabilità al riguardo;
e all' di volturare i suddetti diritti a nome della Organizzazione_1
concludente dando al riguardo ogni ulteriore idoneo provvedimento , in particolare dichiarando che il trasferimento dei diritti de quibus beneficia delle agevolazioni fiscali di cui all'art 5 L. 22.4.85 N 168 trattandosi di acquisto finalizzato alla ristrutturazione di immobile ricadente in zona di recupero del
Centro di San Benedetto del Tronto coerente con le disposizioni della L.
5.8.1978 N. 457 come da apposita attestazione del Dirigente Assetto del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto in data 15.7.04…..” La predetta domanda giudiziale veniva trascritta in data 9.8.20004 con nota di trascrizione reg gen 8254 reg part 4971 per la quota di 4/9 di proprietà di sull' Controparte_4
immobile sito in Via Risorgimento 43/46 foglio 21 particella 1139 sub 1 sub 2 ed il giudizio veniva iscritto al n 377/2004 del LE di Ascoli Piceno Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto.
Aggiungevano che, tuttavia, in data 11.10.2010 il giudizio – nelle more migrato presso il LE di
Ascoli Piceno a seguito della soppressione della sede distaccata di San Benedetto del Tronto - si interrompeva per il decesso del convenuto e veniva riassunto in data 11.2.2011 nei Controparte_4
confronti degli eredi , che, tuttavia, Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_2
non si costituivano in giudizio.
In data 18.12.2013 il giudizio veniva dichiarato estinto per inattività delle parti ai sensi dell'art 309 cpc ma, trovandosi il fascicolo nell'archivio dell'intestato LE (come noto interdetto a causa della contaminazione da amianto), “non è possibile avere contezza se sia stato emesso provvedimento di estinzione per inattività delle parti e se vi sia stato ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta ai sensi dell'art 2688 c 2 cc.”.
Pertanto, avendo gli attori – in qualità di eredi di - interesse alla cancellazione della Controparte_4 domanda giudiziale a seguito dell'estinzione del citato giudizio, chiedevano al LE “accertato e
pagina 3 di 5 dichiarato in via incidentale che in data 18.12.2013 si è estinto ex art 309 cpc il giudizio iscritto al n.
700377/2004 del LE di Ascoli Piceno (già n. 377/2004 della soppressa sezione distaccata di San
Benedetto del Tronto) e che la causa non è stata riassunta - ordinare alla Controparte_3
di Ascoli Piceno – Territorio in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari la
[...]
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.8.2004 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reg Gen. N. 8254 Reg Part n. 4971 del CP_3
9.8.2004 sulla quota di 4/9 dell'immobile sito in Via Risorgimento già censito al foglio21 particella
1139 sub 1 e sub 2 ora censito al foglio 21 Particella 1139 sub 2 sub 3 sub 4 sub 5 sub 6 sub 7, con esonero del Conservatore da ogni Responsabilità” con compensazione delle spese di giudizio in caso di non opposizione delle parti convenute.
Si costituiva in giudizio il comproprietario non opponendosi alla richiesta delle parti Controparte_1
ricorrente mentre nessuno si costituiva per le altre parti.
Pertanto, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, era fissata l'odierna udienza per la discussione – udienza poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e, all'esito della camera di consiglio, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
La domanda andrà accolta.
Sulla legittimazione ad agire degli odierni attori non può sorgere alcun dubbio posto che gli stessi hanno dimostrato di essere legittimi eredi di (all. 6-7-8-9 fascicolo parte ricorrente). Controparte_4
Allo stesso modo risulta, da un lato, la trascrizione della domanda giudiziale in data 9.8.20004 con nota di trascrizione reg gen 8254 reg part 4971 per la quota di 4/9 di proprietà del de cuius Controparte_4 sull' immobile sito in Via Risorgimento 43/46 foglio 21 particella 1139 sub 1 sub 2 (All. 2 fascicolo ricorrenti) e dall'altro, l'avvenuta estinzione del giudizio che aveva dato luogo alla predetta trascrizione
(all.
3-4 fascicolo ricorrenti).
Ciò posto, l'art 2668 cc prevede che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni (2654) si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate (2883, 2888; 113 att.) ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (324, 586, 683 c.p.c.). Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (306, 307, 562, 683 c.p.c.;
172 att. c.p.c.)”.
A fronte della comprovata estinzione del giudizio, dunque, consegue la necessità di ordinare in questa sede, la cancellazione della domanda giudiziale.
In considerazione dell'assenza di qualunque opposizione frapposta dalle parti convenute e tenuto conto della natura necessitata del presente procedimento, le spese di lite andranno integralmente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il LE di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1659 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto ordina alla Controparte_5
in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione
[...]
della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.8.2004 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reg Gen. N. 8254 Reg Part n. 4971 del 9.8.2004 sulla CP_3 quota di 4/9 dell'immobile sito in Via Risorgimento già censito al foglio21 particella 1139 sub
1 e sub 2 ora censito al foglio 21 Particella 1139 sub 2 sub 3 sub 4 sub 5 sub 6 sub 7, con esonero del Conservatore da ogni Responsabilità;
- Compensa le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 7 giugno 2024
Il Giudice
Enza Foti
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TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per le parti ricorrenti dall'avv. BROGGI NICOLETTA
per le altre parti nessuno
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 5 N. R.G. 1659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il LE, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1659/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
) rappresentati e difesi dall'avv. BROGGI NICOLETTA presso il cui
[...] C.F._3
studio è elettivamente domiciliato in giusta procura in atti;
ricorrente contro appresentato e difeso dall'avv. LAURA CAPECCI;
Controparte_1
resistente
Controparte_2
- nella persona del Controparte_3
Conservatore dei Registri Immobiliari;
resistenti contumaci
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti adivano l'intestato LE spiegando che “in data 6.8.2004 la società
[...]
con sede in Roma Piazzale Caduti della Montagnola Parte_4
codice fiscale Partita Iva a ministero dell'avv. Enrico Paracciani citava in giudizio P.IVA_1
nato a [...] il [...] dinanzi all'allora LE di San Controparte_4
Benedetto del Tronto rassegando le seguenti conclusioni “Piaccia al Giudice del LE adito- contrariis reiectis dichiarare e riconoscere che il convenuto è tenuto, nei confronti Controparte_4
della concludente, a tramutare i atto pubblico il trasferimento della proprietà e del possesso dei diritti pari a 4/9 dell'edificio in San Benedetto del Tronto Via Risorgimento NN. 39/41 meglio descritto in appresso, giusto il contratto di vendita con scrittura privata del 7.3.2004, all'uopo riconoscendo che
pagina 2 di 5 parte del prezzo della compravendita deve essere corrisposto al venditore mediante la vendita futura al medesimo della porzione di immobile sito in San Benedetto del Tronto Via Gino Moretti 55 non appena questa sarà ristrutturata a cura e spese del concludente, come espressamente convenuto col preliminare di compravendita del 7.3.2004. E tali riconoscimenti premessi e tenuti fermi, pronunciare sentenza che tenga luogo dell'atto pubblico di compravendita dei diritti spettanti al convenuto sul segunete immobile: Diritti di proprietà per 4/9 unità immobiliare nel Comune di San Benedetto del
Tronto catasto Fabbricati foglio 21 particella 1139 sub 1 cat C/1 class---, metri quadrati 130 RC
6.237,25 Via Risorgimento N. 43/46 Piano T foglio 21, particella 1139 sub 2 cat A/2 classe 5 vani 13
RC € 1477,07, P.T. 1-2-3 Via Risorgimento n. 45 confinante a Sud con Via Risorgimento a Est
Proprietà Melchiorri a Ovest proprietà salvi altri etc…con ordine all' – Per_1 Controparte_3
Ufficio di , Conservatoria dei RR II di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da CP_3
ogni responsabilità al riguardo;
e all' di volturare i suddetti diritti a nome della Organizzazione_1
concludente dando al riguardo ogni ulteriore idoneo provvedimento , in particolare dichiarando che il trasferimento dei diritti de quibus beneficia delle agevolazioni fiscali di cui all'art 5 L. 22.4.85 N 168 trattandosi di acquisto finalizzato alla ristrutturazione di immobile ricadente in zona di recupero del
Centro di San Benedetto del Tronto coerente con le disposizioni della L.
5.8.1978 N. 457 come da apposita attestazione del Dirigente Assetto del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto in data 15.7.04…..” La predetta domanda giudiziale veniva trascritta in data 9.8.20004 con nota di trascrizione reg gen 8254 reg part 4971 per la quota di 4/9 di proprietà di sull' Controparte_4
immobile sito in Via Risorgimento 43/46 foglio 21 particella 1139 sub 1 sub 2 ed il giudizio veniva iscritto al n 377/2004 del LE di Ascoli Piceno Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto.
Aggiungevano che, tuttavia, in data 11.10.2010 il giudizio – nelle more migrato presso il LE di
Ascoli Piceno a seguito della soppressione della sede distaccata di San Benedetto del Tronto - si interrompeva per il decesso del convenuto e veniva riassunto in data 11.2.2011 nei Controparte_4
confronti degli eredi , che, tuttavia, Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_2
non si costituivano in giudizio.
In data 18.12.2013 il giudizio veniva dichiarato estinto per inattività delle parti ai sensi dell'art 309 cpc ma, trovandosi il fascicolo nell'archivio dell'intestato LE (come noto interdetto a causa della contaminazione da amianto), “non è possibile avere contezza se sia stato emesso provvedimento di estinzione per inattività delle parti e se vi sia stato ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta ai sensi dell'art 2688 c 2 cc.”.
Pertanto, avendo gli attori – in qualità di eredi di - interesse alla cancellazione della Controparte_4 domanda giudiziale a seguito dell'estinzione del citato giudizio, chiedevano al LE “accertato e
pagina 3 di 5 dichiarato in via incidentale che in data 18.12.2013 si è estinto ex art 309 cpc il giudizio iscritto al n.
700377/2004 del LE di Ascoli Piceno (già n. 377/2004 della soppressa sezione distaccata di San
Benedetto del Tronto) e che la causa non è stata riassunta - ordinare alla Controparte_3
di Ascoli Piceno – Territorio in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari la
[...]
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.8.2004 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reg Gen. N. 8254 Reg Part n. 4971 del CP_3
9.8.2004 sulla quota di 4/9 dell'immobile sito in Via Risorgimento già censito al foglio21 particella
1139 sub 1 e sub 2 ora censito al foglio 21 Particella 1139 sub 2 sub 3 sub 4 sub 5 sub 6 sub 7, con esonero del Conservatore da ogni Responsabilità” con compensazione delle spese di giudizio in caso di non opposizione delle parti convenute.
Si costituiva in giudizio il comproprietario non opponendosi alla richiesta delle parti Controparte_1
ricorrente mentre nessuno si costituiva per le altre parti.
Pertanto, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, era fissata l'odierna udienza per la discussione – udienza poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e, all'esito della camera di consiglio, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
La domanda andrà accolta.
Sulla legittimazione ad agire degli odierni attori non può sorgere alcun dubbio posto che gli stessi hanno dimostrato di essere legittimi eredi di (all. 6-7-8-9 fascicolo parte ricorrente). Controparte_4
Allo stesso modo risulta, da un lato, la trascrizione della domanda giudiziale in data 9.8.20004 con nota di trascrizione reg gen 8254 reg part 4971 per la quota di 4/9 di proprietà del de cuius Controparte_4 sull' immobile sito in Via Risorgimento 43/46 foglio 21 particella 1139 sub 1 sub 2 (All. 2 fascicolo ricorrenti) e dall'altro, l'avvenuta estinzione del giudizio che aveva dato luogo alla predetta trascrizione
(all.
3-4 fascicolo ricorrenti).
Ciò posto, l'art 2668 cc prevede che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni (2654) si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate (2883, 2888; 113 att.) ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (324, 586, 683 c.p.c.). Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (306, 307, 562, 683 c.p.c.;
172 att. c.p.c.)”.
A fronte della comprovata estinzione del giudizio, dunque, consegue la necessità di ordinare in questa sede, la cancellazione della domanda giudiziale.
In considerazione dell'assenza di qualunque opposizione frapposta dalle parti convenute e tenuto conto della natura necessitata del presente procedimento, le spese di lite andranno integralmente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il LE di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1659 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto ordina alla Controparte_5
in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione
[...]
della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.8.2004 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reg Gen. N. 8254 Reg Part n. 4971 del 9.8.2004 sulla CP_3 quota di 4/9 dell'immobile sito in Via Risorgimento già censito al foglio21 particella 1139 sub
1 e sub 2 ora censito al foglio 21 Particella 1139 sub 2 sub 3 sub 4 sub 5 sub 6 sub 7, con esonero del Conservatore da ogni Responsabilità;
- Compensa le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 7 giugno 2024
Il Giudice
Enza Foti
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