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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6680/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 5/12/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l' Parte_1
l'avv. MARAZZA TOMMASINA ha concluso
[...] come da nota depositata in data 14.11.2025 per l'avv. SALVIGNI SANDRA ha concluso come da Controparte_1 nota depositata in data 18.11.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:48 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6680/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6680/2021 R.G. promossa da: tra
Parte_1
(p.i. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 vicepresidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZA TOMMASINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Priverno (LT), Via G. di Vittorio n. 2, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
attore convenuto in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. SALVIGNI SANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Viale dello Statuto n. 24, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto attore in via riconvenzionale
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il
[...] signor al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata l'occupazione sine titulo da parte del sig. dei terreni di cui al foglio 12 part. 9 e 14, condannarlo Controparte_1 al rilascio del fondo meglio descritto in premessa, detenuto in modo asseritamene illecito ed al risarcimento di tutti i danni cagionati dalla abusiva occupazione dei cespiti in parola, quantificati in
€ 2.800,00 o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia o accertata a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese.”.
A fondamento della propria domanda, l'attore, premettendo di essere proprietario, - per essere lo stesso subentrato alla Prebenda Parrocchiale di Sant'Erasmo in Bassiano, in virtù della L. 222/85 -, di terreni siti nel Comune di Sermoneta (LT), catastalmente censiti al foglio 12, mapp. 9 e 14, ha dedotto di aver concesso in affitto i predetti al sig. n.q. di titolare dell'azienda Persona_1
“Terra Madre”, rispettivamente con contratto dell'11.11.2018 con durata di anni 15 dalla predetta data sino al 10.11.2033, nonché con contratto dell'11.11.2019 con durata di anni 15 dalla predetta data sino al 10.11.2034 (si vedano all.ti citazione), contestando, dunque, il diritto di usucapione vantato dall'odierna parte convenuta sui predetti cespiti.
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9/05/2022, contestando la ricostruzione attorea, evidenziando come, già prima di lui, il proprio padre, avesse esercitato il possesso Persona_2 sui predetti terreni in modo pubblico, pacifico, esclusivo, ininterrotto ed incontrastato sin dal 1988, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda proposta dall' Parte_1
per violazione dell'art.5 del Dlgs.n.28/2010 trattandosi di mediazione
[...] obbligatoria;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art 163cpc non essendo stata allegata all'atto notificato la procura alle liti;
nel merito rigettare le domande proposte dall' perché infondate in fatto e in diritto oltre che pretestuose, nonché generiche con Pt_1 particolare riferimento a quella di risarcimento danni;
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto dichiarando ed accertando che il terreno contraddistinto al catasto terreni del Comune di Bassiano foglio 12 part.9 di are 3.72.30 seminativo con rendita domenicale di Euro
192,28 e reddito agrario di Euro 221,12 e quello al foglio 12 part. 14 di are 2.23.60 seminativo con reddito domenicale di Euro 115,48 e agrario di Euro 132,80 sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo per averli usucapiti avendone avuto e continuando ad averne il possesso ininterrotto, ultraventennale pacifico, pubblico e indisturbato, ordinando al Conservatore del R.R.I.I.di Latina la trascrizione dell'emananda sentenza a suo favore con esclusione della responsabilità del
Conservatore. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, denegata la chiamata in causa del terzo di Sermoneta richiesta dall'attore, concessi i termini ex art. 183, co. 6, Controparte_2 c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea di rilascio dei terreni in commento è fondata e merita, pertanto, accoglimento, mentre è da ritenersi infondata la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da parte convenuta che, per l'effetto, andrà respinta.
Ai fini che qui occorrono giova rammentare che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda di natura personale, nella quale è sussumibile l'odierna fattispecie, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova
(Cass. civ., sez. II., 19/02/2002, n. 2392), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2092).
Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.) che, alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 c.c.), incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe, invece, al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio vd. ex plurimis
Cass. n. 4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n. 26003.2010; Cass. n. 1929/2009; Cass. n. 11774/2006; Cass. n.
23086/2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio
o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass.
n. 13605/2000).
Orbene, la domanda di usucapione eccepita in via riconvenzionale dal convenuto non può trovare accoglimento non avendo questi fornito esaustiva dimostrazione dell'onus probandi sul medesimo incombente.
Secondo il costante e risalente indirizzo di legittimità, ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. civ., sez. II, sent.
4.2.1967, n. 326; Cassazione civile sez. II, 09/08/2001, n.11000).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata nel corso del giudizio, è emerso che i terreni usucapendi risultino essere di proprietà dell'Istituto attore, il quale ha fornito prova circa la titolarità del diritto in capo allo stesso e, prima di esso, alla Prebenda Parrocchiale di Sant'Erasmo in Bassiano, relativamente ai terreni oggetto di causa, per subentro ex lege a quest'ultimo (si veda, all.ti seconda memoria istruttoria).
In particolare, la proprietà è stata acquisita in virtù della Legge n. 222/85 (“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”), che ha determinato l'estinzione dei benefici parrocchiali e il subentro degli Istituti Diocesani per il
Sostentamento del Clero in tutti i rapporti attivi e passivi delle Parrocchie, inclusa la Prebenda
Parrocchiale di Sant'Erasmo in Bassiano, diventando pertanto proprietario dei terreni di cui trattasi.
L'asserito possesso ultraventennale vantato dall'odierna parte convenuta si pone in contrasto con la copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'attore e, segnatamente, i contratti di affitto tramite cui quest'ultimo e, prima di esso, la Prebenda Parrocchiale di Sant' Erasmo in Bassiano, in qualità di proprietari, avevano concesso in affitto i terreni di cui al foglio 12, particelle n. 9 e n. 14 a terzi, già dal 1934 e dal 1948 (v. allegati 2, 3, 8, 11, 12, 16, 20, 26, 30, 31, 33, 34).
Nello specifico, dalla dichiarazione del sig. del 24.01.2011 (all. 11), emerge Parte_2 che il terreno di cui al foglio 12 part. 14, dal medesimo condotto in affitto fino al 2003 (all. 31), era stato, a sua volta, condotto in affitto dai di lui danti causa, sigg. e , dal Persona_3 Per_4
1948, medesimi soggetti che, nell'anno 1992, avevano formulato proposta di acquisto sempre all' (all. 25), per la particella 9, fg. 12 che conducevano in affitto dal 1948 (si veda, Parte_1 all. 12).
La valenza dirimente della documentazione dianzi esaminata comporta, dunque, l'esclusione in nuce da parte dell'odierna convenuta del corpus possessionis e, consequenzialmente, dell'animus possidendi, da cui è derivato il mancato ingresso della prova orale articolata dal patrocinio della parte convenuta.
La domanda riconvenzionale di usucapione va, pertanto, respinta per non essere la stessa provata e, per l'effetto, acclarata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto dei terreni siti in Sermoneta
(LT), catastalmente censiti al C.T. al foglio 12 part. 9 e 14, quest'ultimo andrà condannato al loro rilascio in favore dell'Ente attore.
Va, infine, respinta per difetto di prova la domanda attorea avente ad oggetto la richiesta risarcitoria per il ristoro di asseriti danni derivanti dall'illegittima occupazione dei beni oggetto di domanda.
Ciò posto, questo giudice non ignora il principio giurisprudenziale enucleato, in più occasioni dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, ben potendo, in tale ipotesi, la determinazione del risarcimento del danno essere operata dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato» (si vedano ex multis, Cass. 6-11-2008 n. 26610; Cass. 11-2-2008 n. 3251; Cass.
8-5-2006 n. 10498; Cass. 18-1- 2006 n. 827; Cass. 29-1-2003 n. 1294; Cass. 5-11-2001 n. 13630).
I Giudici di Piazza Cavour hanno, purtuttavia, precisato che «l'esistenza di un danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale» (v. Cassazione civile sez. II, 07/08/2012, n.14222), il che comporta che siffatto principio vada adeguato con il più recente indirizzo ermeneutico che “ritiene comunque necessario l'assolvimento da parte del danneggiato, quantomeno, di un onere di
“allegazione” delle situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del danno c.d. conseguenza” (v.
Tribunale Roma sez. VI, 15/01/2018, n.1320; Cassazione civile sez. III, 27/07/2015, n.15757).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto neppure in minima parte a predetto onere, omettendo altresì formulazione di istanze istruttorie sul punto nei propri scritti.
A tale riguardo, Cass. civ. sez. VI, ordinanza n.25898 del 15.12.2016 ha precisato che “il danno in re ipsa nelle occupazioni senza titolo va inteso in senso descrittivo, di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, tale che “non fa comunque venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, ed anche di provare il fatto base da cui il pregiudizio discende”, ovvero il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (es. locazione)”.
Nel caso di specie, peraltro, i terreni per cui l'odierno attore ha chiesto il risarcimento del danno erano stati fatti oggetto di appositi contratti di affitto con il sig. sicché, se del caso, sarebbe stato Per_1 quest'ultimo semmai a lamentare il mancato godimento dei cespiti in parola per abusiva occupazione da parte del convenuto.
L'attore non può, invero, reclamare alcun danno, posto che i beni per cui è causa erano già stati messi a reddito, di talché riconoscere la voce di risarcimento oggetto di domanda costituirebbe una chiara locupletazione.
Conclusivamente, la domanda di risarcimento del danno va respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933).
Nel caso di specie, il parziale accoglimento della domanda attorea fa ritenere sussistenti i presupposti dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare nella misura della metà le spese della presente procedura.
La restante metà viene liquidata secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 (parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria, attesa la minima difficoltà del presente giudizio e per il tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea di rilascio, accertata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto, condanna quest'ultimo al rilascio immediato in favore dell'attore dei terreni siti in Sermoneta (LT), catastalmente censiti al C.T. al foglio 12 part. 9 e 14, liberi da persone, anche interposte, e cose;
b) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore;
d) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna il convenuto a rifondere all'attore la restante metà che liquida in euro 68,00 per esborsi ed euro 1.063,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini