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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 8279/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. ARDIZZONE ALESSIO Parte_1
e dall'avv. CONTI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in IR EL
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in IR EL
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI Parte_2
GAETANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in IR EL
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari. Compensa integralmente le spese di lite del rapporto processuale instaurato con . Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 01/08/224 - dopo che la locale
Corte di Appello aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 832/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2023 e rimesso le parti davanti al Tribunale di Palermo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
- parte ricorrente in epigrafe chiedeva: “a) Per la Mobilità 2016/2017 - dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione nell'ambito 00019 ovvero nel
Distretto di Palermo, anche in soprannumero secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda in forza del punteggio riconosciuto nella sentenza n. 1055/2020 del Tribunale di Palermo, sez. lavoro a far data dall'a. S. 2016/17; Conseguentemente condannare il ad assegnare la CP_1
ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia 0019 ovvero in subordine secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2016/2017 anche in soprannumero a far data dall'a. S. 2016/17.
b) per la mobilità 2021/2022. dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale nel Distretto di Palermo, anche in soprannumero secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda in forza del punteggio riconosciuto nella sentenza n. 1055/2020 del
Tribunale di Palermo, sez. lavoro a far data dall'a.s. 2021/22; Conseguentemente condannare il
a trasferire la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nel Distretto di Palermo, CP_1
anche in soprannumero, a far data dall'a.s. 2021/22.
c) per la mobilità 2022/2023 - rettificato il punteggio in forza della sentenza passata in giudicato, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto la precedenza ex art.13 del CCNI 2019 per cure continuative e per l'effetto disporre il trasferimento della stessa in organico di una delle sedi ricomprese nel Distretto di Palermo;
per l'effetto condannare il alla rettifica del punteggio CP_1
di mobilità nonché al trasferimento di sede presso il comune in cui la ricorrente svolge le proprie cure continuative ovvero in uno viciniore anche in soprannumero;
soltanto in via subordinata, in relazione alla procedura di assegnazione provvisoria per l'a.s.
2022/23, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto la precedenza per cure continuative e per l'effetto disporre il l'assegnazione provvisoria della stessa per l'A.S 2022/2023 secondo l'ordine di preferenza espresso anche su posto di sostegno;
per l'effetto condannare il
al trasferimento temporaneo di sede presso il comune in cui la ricorrente svolge le proprie CP_1
cure continuative ovvero in uno viciniore anche in soprannumero anche su posto di sostegno;”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, CP_1
eccependo preliminarmente il ne bis in idem in relazione alla mobilità 2016, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando. In particolare, contestava che la ricorrente avesse diritto alla precedenza per cure continuative e dedusse che per le mobilità 21/22 e 22/23 non vi fossero posti disponibili, come documentava depositando gli esiti della mobilità, deducendo in particolare, che nella prima l'unico posto era stato assegnato su spezzoni orari e la ricorrente non aveva barrato la relativa casella nella domanda, mentre nella seconda era stato assegnato a docente che aveva titolo di preferenza da CCNI.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo il rigetto del Parte_2
ricorso. Precisava che: “La domanda di mobilità del docente odierno controinteressato è stata accolta, anziché quella della ricorrente, perché ha partecipato alla procedura con la precedenza prevista dall'art. 13, punto VII del CCNI mobilità 2022, sotto la rubrica “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”, che testualmente recita “Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore”. Ed invero il docente alla data di scadenza di presentazione della Parte_2
domanda di mobilità per l'a.s. 2022/2023, era in carica nel Governo Regionale per la Sicilia essendo stato nominato Assessore alle Autonomie Locali in data 04.10.2021 e cessato dall'incarico in data 03.10.2022 (all'uopo si produce unitamente al presente ricorso il decreto di nomina già allegato alla domanda di trasferimento)”. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente hanno dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio “stante: a) l'avvenuto trasferimento interprovinciale nell'ambito dell'ultima procedura di mobilità 2025/26 presso l'IIS Stenio di Termini IM (cfr allegata mail - 1); b) il riconoscimento integrale del punteggio nell'ultima procedura di mobilità da parte del MIM At di IA (cfr allegata lettera notifica - 2).
Ne deriva quindi che l'eventuale accoglimento delle domande introduttive non determinerebbe concretamente alcun vantaggio ulteriore rispetto a quanto già ottenuto a seguito degli esiti della procedura di mobilità”.
Orbene, stante la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla pronuncia nel merito della domanda, essendo venuta meno venuta meno ogni ragione di contesa tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti od ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione pur continuando formalmente ad esistere una situazione di contrasto (Cass. 2063/2014; Cass. 16150/2010; Cass.,
Cass. 23289/2007; S.U., 24662/2006; Cass. 11931/2006; Cass. 13969/2004; Cass.
12844/2003; Cass. 11038/2002); inoltre, il rilievo può essere effettuato anche dal giudice d'ufficio (Cass. 1950/2003) ed è dichiarato con sentenza.
Quanto alla soccombenza virtuale essa va accertata in capo al , atteso che questo, pacificamente, in alcune delle procedure di mobilità impugnate con il presente ricorso non aveva riconosciuto alla ricorrente il corretto punteggio – neppure a seguito della sentenza in atti n. 1055/2020 di questo Tribunale Sezione
Lavoro, passata in giudicato -, sicché aveva determinato la proposizione del ricorso da parte della ricorrente, cui detto punteggio veniva riconosciuto in sede di procedura di mobilità 25-26, che ha determinato – avendo al ricorrente ottenuto il movimento richiesto - la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite di parte ricorrente vanno, quindi, poste a carico del , come liquidate e distratte in parte dispositiva.
Le spese di lite vanno invece integralmente compensate in relazione al rapporto processuale instaurato con lo atteso che nessun accertamento Parte_2
è stato operato in merito al fatto che il predetto potesse effettivamente vantare un titolo di preferenza tale da essere preferito alla ricorrente, ove fosse stato attribuito a quest'ultima dal il corretto (di gran lunga superiore) punteggio dalla stessa posseduto in seguito alla precedente sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 8279/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. ARDIZZONE ALESSIO Parte_1
e dall'avv. CONTI CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in IR EL
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in IR EL
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI Parte_2
GAETANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in IR EL
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari. Compensa integralmente le spese di lite del rapporto processuale instaurato con . Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 01/08/224 - dopo che la locale
Corte di Appello aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 832/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2023 e rimesso le parti davanti al Tribunale di Palermo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
- parte ricorrente in epigrafe chiedeva: “a) Per la Mobilità 2016/2017 - dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione nell'ambito 00019 ovvero nel
Distretto di Palermo, anche in soprannumero secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda in forza del punteggio riconosciuto nella sentenza n. 1055/2020 del Tribunale di Palermo, sez. lavoro a far data dall'a. S. 2016/17; Conseguentemente condannare il ad assegnare la CP_1
ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia 0019 ovvero in subordine secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2016/2017 anche in soprannumero a far data dall'a. S. 2016/17.
b) per la mobilità 2021/2022. dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale nel Distretto di Palermo, anche in soprannumero secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda in forza del punteggio riconosciuto nella sentenza n. 1055/2020 del
Tribunale di Palermo, sez. lavoro a far data dall'a.s. 2021/22; Conseguentemente condannare il
a trasferire la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nel Distretto di Palermo, CP_1
anche in soprannumero, a far data dall'a.s. 2021/22.
c) per la mobilità 2022/2023 - rettificato il punteggio in forza della sentenza passata in giudicato, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto la precedenza ex art.13 del CCNI 2019 per cure continuative e per l'effetto disporre il trasferimento della stessa in organico di una delle sedi ricomprese nel Distretto di Palermo;
per l'effetto condannare il alla rettifica del punteggio CP_1
di mobilità nonché al trasferimento di sede presso il comune in cui la ricorrente svolge le proprie cure continuative ovvero in uno viciniore anche in soprannumero;
soltanto in via subordinata, in relazione alla procedura di assegnazione provvisoria per l'a.s.
2022/23, accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto la precedenza per cure continuative e per l'effetto disporre il l'assegnazione provvisoria della stessa per l'A.S 2022/2023 secondo l'ordine di preferenza espresso anche su posto di sostegno;
per l'effetto condannare il
al trasferimento temporaneo di sede presso il comune in cui la ricorrente svolge le proprie CP_1
cure continuative ovvero in uno viciniore anche in soprannumero anche su posto di sostegno;”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, CP_1
eccependo preliminarmente il ne bis in idem in relazione alla mobilità 2016, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando. In particolare, contestava che la ricorrente avesse diritto alla precedenza per cure continuative e dedusse che per le mobilità 21/22 e 22/23 non vi fossero posti disponibili, come documentava depositando gli esiti della mobilità, deducendo in particolare, che nella prima l'unico posto era stato assegnato su spezzoni orari e la ricorrente non aveva barrato la relativa casella nella domanda, mentre nella seconda era stato assegnato a docente che aveva titolo di preferenza da CCNI.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo il rigetto del Parte_2
ricorso. Precisava che: “La domanda di mobilità del docente odierno controinteressato è stata accolta, anziché quella della ricorrente, perché ha partecipato alla procedura con la precedenza prevista dall'art. 13, punto VII del CCNI mobilità 2022, sotto la rubrica “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”, che testualmente recita “Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore”. Ed invero il docente alla data di scadenza di presentazione della Parte_2
domanda di mobilità per l'a.s. 2022/2023, era in carica nel Governo Regionale per la Sicilia essendo stato nominato Assessore alle Autonomie Locali in data 04.10.2021 e cessato dall'incarico in data 03.10.2022 (all'uopo si produce unitamente al presente ricorso il decreto di nomina già allegato alla domanda di trasferimento)”. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente hanno dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio “stante: a) l'avvenuto trasferimento interprovinciale nell'ambito dell'ultima procedura di mobilità 2025/26 presso l'IIS Stenio di Termini IM (cfr allegata mail - 1); b) il riconoscimento integrale del punteggio nell'ultima procedura di mobilità da parte del MIM At di IA (cfr allegata lettera notifica - 2).
Ne deriva quindi che l'eventuale accoglimento delle domande introduttive non determinerebbe concretamente alcun vantaggio ulteriore rispetto a quanto già ottenuto a seguito degli esiti della procedura di mobilità”.
Orbene, stante la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla pronuncia nel merito della domanda, essendo venuta meno venuta meno ogni ragione di contesa tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti od ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione pur continuando formalmente ad esistere una situazione di contrasto (Cass. 2063/2014; Cass. 16150/2010; Cass.,
Cass. 23289/2007; S.U., 24662/2006; Cass. 11931/2006; Cass. 13969/2004; Cass.
12844/2003; Cass. 11038/2002); inoltre, il rilievo può essere effettuato anche dal giudice d'ufficio (Cass. 1950/2003) ed è dichiarato con sentenza.
Quanto alla soccombenza virtuale essa va accertata in capo al , atteso che questo, pacificamente, in alcune delle procedure di mobilità impugnate con il presente ricorso non aveva riconosciuto alla ricorrente il corretto punteggio – neppure a seguito della sentenza in atti n. 1055/2020 di questo Tribunale Sezione
Lavoro, passata in giudicato -, sicché aveva determinato la proposizione del ricorso da parte della ricorrente, cui detto punteggio veniva riconosciuto in sede di procedura di mobilità 25-26, che ha determinato – avendo al ricorrente ottenuto il movimento richiesto - la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite di parte ricorrente vanno, quindi, poste a carico del , come liquidate e distratte in parte dispositiva.
Le spese di lite vanno invece integralmente compensate in relazione al rapporto processuale instaurato con lo atteso che nessun accertamento Parte_2
è stato operato in merito al fatto che il predetto potesse effettivamente vantare un titolo di preferenza tale da essere preferito alla ricorrente, ove fosse stato attribuito a quest'ultima dal il corretto (di gran lunga superiore) punteggio dalla stessa posseduto in seguito alla precedente sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino