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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1564/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
AL RA AL, LA
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4541/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Libero Consorzio Comunale Di Siracusa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 723/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2628 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.1, con sentenza emessa il 13.1.2023 ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l. avverso avviso di accertamento in rettifica e liquidazione tributo speciale smaltimento rifiuti anno 2016, notificatole dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Con l'atto impositivo l'Ente siracusano avrebbe accertato un maggiore tributo, frutto dall'applicazione della tariffa nella misura massima, relativo ai rifiuti transitati dagli stabilimenti della detta società, rilevando che quelli in uscita e smaltiti in discarica, limitatamente ai codici EER 19.05.01 EER 19.12.12, avrebbero dovuto considerarsi rifiuti urbani e non rifiuti speciali, e quindi non suscettibili dell'applicazione della tariffa nella misura premiale.
La Corte adita ha rilevato l'illegittimità dell'atto accertativo in quanto frutto di una mera valutazione soggettiva e burocratica, comprovata dalle verifiche e sopralluoghi effettuati nel novembre del 2015 da accertatori del medesimo Ente siracusano, nonché dalle verifiche espletate dalla città metropolitana di Catania di concerto con lo stesso Libero Consorzio il 16-17-28 maggio del 2019, e che avevano accertato la composizione in uscita dagli impianti modificata e tale da qualificarsi come rifiuti speciali.
Circostanze queste, peraltro, corroborate dalla consulenza di parte giurata, nonché dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 13.4.2017 n.85 che ha statuito l'aliquota ridotta al 20% del tributo speciale per gli
“scarti e sovvalli”.
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa con atto del 6.10.2023 ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha riportato testualmente la sentenza impugnata;
ha contestato la sentenza della Corte Costituzionale
n.85/2017 della quale ne ha riportato il testo, così come della decisione del Consiglio di Stato n.5242/2014; ha contestato formalmente la relazione di parte giurata, attraverso la riproduzione del verbale di accertamento del 19.9.2019 e per l'effetto ha insistito nella riforma della sentenza appellata.
La Resistente_1 spa con sue controdeduzioni del 21.11.2023 ha contestato l'avverso gravame del quale ha chiesto il rigetto. Ha evidenziato la sua aspecificità rispetto alla sentenza impugnata, sulla quale le censure proposte apparivano inconferenti, essendosi l'appellante limitato ad una riproduzione documentale di atti e sentenze, scevra di critiche motivate rispetto all'atto impugnato.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, l'appellante al di là di una ricostruzione normativa e giurisprudenziale afferenti, in parte, allo smaltimento dei rifiuti, ha omesso di affrontare la vera motivazione della sentenza impugnata. Il primo
Giudicante ha, ovviamente, valorizzato gli aspetti reali e fattuali della vicenda che sono derivati da atti documentali, che si sono posti in netto contrasto con l'avviso di rettifica.
In primo Luogo si è posto in rilievo che nel novembre del 2015, sono stati eseguiti ben otto sopralluoghi presso gli stabilimenti dell'appellante da parte di accertatori dello stesso Libero Consorzio, che non hanno dato luogo ad alcun rilievo negativo circa la corretta classificazione dei rifiuti da parte della Resistente_1, e di conseguenza all'applicazione del tributo speciale.
Altrettanto viene affermato con gli analoghi controlli e verifiche esperite da accertatori della Citta Metropolitana di Catania, di concerto con il Libero Consorzio di Siracusa, nei giorni 16-17-28 maggio2019 (appena 4 mesi prima del 19.9.2019) e che sono stati riportati in sentenza (v.pag.3)
Peraltro, stralcio del relativo verbale è stato fotocopiato a pag.9 delle controdeduzioni e laddove si legge quanto segue:
“Relativamente alla corretta classificazione (urbani o speciali) dei rifiuti trattati nell'impianto TMB in uscita dal sopravaglio (codice EER 19.12.12) e dalla sezione di biostabilizzazione (codice EER 19.05.01 e EER 19.05.03), nel corso degli accertamenti si è proceduto all'effettuazione di una Indagine merceologica dei rifiuti all'ingresso dell'impianto di separazione secco-umido e all'effettuazione di una indagine merceologica all'uscita di detto impianto, al fine di verificare se il rifiuto secco che andrà in discarica ha caratteristiche diverse dal rifiuto in ingresso all'impianto TMB, mentre per il rifiuto umido all'uscita dell'impianto di biostabilizzazione si è verificato l'indice respirometrico.
Dalle suddette verifiche si è accertato quanto segue:
· La frazione secca separata meccanicamente ha una composizione tale che si può affermare che il rifiuto ha subito un trattamento che ne ha cambiato la composizione.
· La frazione umida separata meccanicamente ed avviata alla biostabilizzazione ha un indice respirometrico medio (media effettuata su due misurazioni) inferiore a mille.
· In entrambi i casi, pertanto, si può ritenere corretta l'applicazione dell'aliquota di tributo speciale per lo smaltimento in discarica prevista per i rifiuti speciali.
Si chiede al Libero Consorzio Comunale di Siracusa di inoltrare la presente ai Comuni del proprio territorio. F.to il Dirigente del Servizio Dott.Ing.Nominativo_2”
Ebbene, tali atti incontestati sono da ritenersi anche per questo Collegio dirimenti e decisivi, pur prescindendo dalla consulenza di parte giurata che appare anch'essa non adeguatamente contestata, se non attraverso la riproduzione di parte dell'avviso di rettifica impugnato. Sul punto, peraltro, l'appellata ha dedotto di aver avanzato nel primo giudizio richiesta di CTU.
Quindi, la sentenza impugnata è condivisa da questa Corte, e per quanto non detto sopra, deve qui intendersi riportata quale parte motiva. Assorbiti i residui motivi.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Gli aspetti controversi delle questioni, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
AL, 16.12.2026
AF AL GN GE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
AL RA AL, LA
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4541/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Libero Consorzio Comunale Di Siracusa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 723/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2628 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.1, con sentenza emessa il 13.1.2023 ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l. avverso avviso di accertamento in rettifica e liquidazione tributo speciale smaltimento rifiuti anno 2016, notificatole dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Con l'atto impositivo l'Ente siracusano avrebbe accertato un maggiore tributo, frutto dall'applicazione della tariffa nella misura massima, relativo ai rifiuti transitati dagli stabilimenti della detta società, rilevando che quelli in uscita e smaltiti in discarica, limitatamente ai codici EER 19.05.01 EER 19.12.12, avrebbero dovuto considerarsi rifiuti urbani e non rifiuti speciali, e quindi non suscettibili dell'applicazione della tariffa nella misura premiale.
La Corte adita ha rilevato l'illegittimità dell'atto accertativo in quanto frutto di una mera valutazione soggettiva e burocratica, comprovata dalle verifiche e sopralluoghi effettuati nel novembre del 2015 da accertatori del medesimo Ente siracusano, nonché dalle verifiche espletate dalla città metropolitana di Catania di concerto con lo stesso Libero Consorzio il 16-17-28 maggio del 2019, e che avevano accertato la composizione in uscita dagli impianti modificata e tale da qualificarsi come rifiuti speciali.
Circostanze queste, peraltro, corroborate dalla consulenza di parte giurata, nonché dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 13.4.2017 n.85 che ha statuito l'aliquota ridotta al 20% del tributo speciale per gli
“scarti e sovvalli”.
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa con atto del 6.10.2023 ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha riportato testualmente la sentenza impugnata;
ha contestato la sentenza della Corte Costituzionale
n.85/2017 della quale ne ha riportato il testo, così come della decisione del Consiglio di Stato n.5242/2014; ha contestato formalmente la relazione di parte giurata, attraverso la riproduzione del verbale di accertamento del 19.9.2019 e per l'effetto ha insistito nella riforma della sentenza appellata.
La Resistente_1 spa con sue controdeduzioni del 21.11.2023 ha contestato l'avverso gravame del quale ha chiesto il rigetto. Ha evidenziato la sua aspecificità rispetto alla sentenza impugnata, sulla quale le censure proposte apparivano inconferenti, essendosi l'appellante limitato ad una riproduzione documentale di atti e sentenze, scevra di critiche motivate rispetto all'atto impugnato.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, l'appellante al di là di una ricostruzione normativa e giurisprudenziale afferenti, in parte, allo smaltimento dei rifiuti, ha omesso di affrontare la vera motivazione della sentenza impugnata. Il primo
Giudicante ha, ovviamente, valorizzato gli aspetti reali e fattuali della vicenda che sono derivati da atti documentali, che si sono posti in netto contrasto con l'avviso di rettifica.
In primo Luogo si è posto in rilievo che nel novembre del 2015, sono stati eseguiti ben otto sopralluoghi presso gli stabilimenti dell'appellante da parte di accertatori dello stesso Libero Consorzio, che non hanno dato luogo ad alcun rilievo negativo circa la corretta classificazione dei rifiuti da parte della Resistente_1, e di conseguenza all'applicazione del tributo speciale.
Altrettanto viene affermato con gli analoghi controlli e verifiche esperite da accertatori della Citta Metropolitana di Catania, di concerto con il Libero Consorzio di Siracusa, nei giorni 16-17-28 maggio2019 (appena 4 mesi prima del 19.9.2019) e che sono stati riportati in sentenza (v.pag.3)
Peraltro, stralcio del relativo verbale è stato fotocopiato a pag.9 delle controdeduzioni e laddove si legge quanto segue:
“Relativamente alla corretta classificazione (urbani o speciali) dei rifiuti trattati nell'impianto TMB in uscita dal sopravaglio (codice EER 19.12.12) e dalla sezione di biostabilizzazione (codice EER 19.05.01 e EER 19.05.03), nel corso degli accertamenti si è proceduto all'effettuazione di una Indagine merceologica dei rifiuti all'ingresso dell'impianto di separazione secco-umido e all'effettuazione di una indagine merceologica all'uscita di detto impianto, al fine di verificare se il rifiuto secco che andrà in discarica ha caratteristiche diverse dal rifiuto in ingresso all'impianto TMB, mentre per il rifiuto umido all'uscita dell'impianto di biostabilizzazione si è verificato l'indice respirometrico.
Dalle suddette verifiche si è accertato quanto segue:
· La frazione secca separata meccanicamente ha una composizione tale che si può affermare che il rifiuto ha subito un trattamento che ne ha cambiato la composizione.
· La frazione umida separata meccanicamente ed avviata alla biostabilizzazione ha un indice respirometrico medio (media effettuata su due misurazioni) inferiore a mille.
· In entrambi i casi, pertanto, si può ritenere corretta l'applicazione dell'aliquota di tributo speciale per lo smaltimento in discarica prevista per i rifiuti speciali.
Si chiede al Libero Consorzio Comunale di Siracusa di inoltrare la presente ai Comuni del proprio territorio. F.to il Dirigente del Servizio Dott.Ing.Nominativo_2”
Ebbene, tali atti incontestati sono da ritenersi anche per questo Collegio dirimenti e decisivi, pur prescindendo dalla consulenza di parte giurata che appare anch'essa non adeguatamente contestata, se non attraverso la riproduzione di parte dell'avviso di rettifica impugnato. Sul punto, peraltro, l'appellata ha dedotto di aver avanzato nel primo giudizio richiesta di CTU.
Quindi, la sentenza impugnata è condivisa da questa Corte, e per quanto non detto sopra, deve qui intendersi riportata quale parte motiva. Assorbiti i residui motivi.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Gli aspetti controversi delle questioni, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
AL, 16.12.2026
AF AL GN GE