TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3132/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. CESARONI CESARE ha concluso come Parte_1 Parte_2
da nota depositata in data 11/04/2025 per e, per essa, quale mandataria, quale CP_1 Controparte_2 procuratrice speciale di l'avv. LUDINI ELIO non ha depositato nota Controparte_3
cartolare
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:46 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3132/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3132/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CESARONI CESARE ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Medaglie d'Oro n. 8, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in allegato alla costituzione di nuovo difensore depositata il 3.11.2022; attori contro
(c.f. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
quale procuratrice speciale di rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3
LUDINI ELIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma (RM), Via Alberico II, 33, nonché all'indirizzo pec: in virtù di procura alle liti telematicamente Email_1
depositata in atti;
convenuta
OGGETTO: merito esecuzione ex art. 616 c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/6/2022, i signori e Parte_1
convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Parte_2 CP_1
e, per essa, quale mandataria, quale procuratrice speciale di
[...] Controparte_2
hanno introdotto il giudizio merito avverso l'opposizione a Controparte_3 pignoramento immobiliare, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'esecuzione in danno dei ricorrenti opponenti, stante il gravissimo ed irreparabile danno subito e subendo dagli stessi e la evidente sussistenza di gravi motivi;
- nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, la nullità e/o inefficacia, e/o illegittimità dell'atto di pignoramento immobiliare impugnato e della procedura esecutiva tutta;
- in ogni caso, accertata
l'illegittimità della procedura esecutiva avviata in danno dei ricorrenti opponenti, dichiarare la non debenza delle somme richieste e dichiarare nullo e senza effetto l'impugnato pignoramento per le ragioni di cui in narrativa, nonché dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o comunque
l'illegittimità di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
-nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. dell'odierna resistente opposta, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
e subiti dagli odierni ricorrenti opponenti che si quantificano in € 10.000,00 (diecimila euro/00) od altrimenti nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La convenuta e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
quale procuratrice speciale della costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_3
di costituzione e risposta depositata il 7/11/2022, contestando la ricostruzione avversaria, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare, rigettare, per le causali di cui al presente atto, la richiesta di sospensione della procedura esecutiva intrapresa, con ogni conseguente statuizione;
- In via principale, rigettare integralmente la domanda di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del pignoramento immobiliare impugnato e della procedura esecutiva, per le motivazioni rassegnate, così come la richiesta di nullità e/o illegittimità degli atti presupposti, consequenziali e sottesi;
- Sempre in via principale, rigettare la domanda di Euro 10.000,00 per responsabilità temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della presente opposizione.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Le odierne parti attrici hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione avviata da cessionaria del credito vantato da sulla base del contratto di mutuo Controparte_1 CP_4
fondiario del 26.7.2007, avente ad oggetto gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Latina, foglio 118, part. 1076, sub 13 e 5, lamentando l'impignorabilità del suddetto compendio immobiliare, in quanto abitazione principale dei predetti debitori, in forza del disposto di cui all'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020, - stante la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9/3/2020 sino al 15/4/2020, oltre alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, con slittamento, ove il decorso del termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, alla fine di detto periodo -, nonché dell'art. 76, co. 1,
D.P.R. 602/1973 («Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1»).
Lamentavano altresì un'asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e, in particolare, del dovere di trasparenza bancaria ex artt. 117 e 118 TUB, stante l'incertezza del credito preteso della CP_4
Ciò posto, come condivisibilmente statuito dal G.E. (cfr. ordinanza 7.4.2022 Rg. 160-1/2021) che aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Quanto, invero, al profilo della dedotta impignorabilità del bene, si consta come non siano ravvisabili nel nostro ordinamento norme che escludano in assoluto la pignorabilità dei beni costituenti l'abitazione principale dei debitori.
A tale proposito, l'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 si limitava a prevedere una sospensione dei termini processuali, in riferimento ad un periodo antecedente di oltre un anno rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 20.5.2021, mentre l'art. 76, co. 1, D.P.R. 602/1973 è una norma che riguarda esclusivamente le procedure esecutive attivate su impulso dell'agente della riscossione.
Di norma, la prima casa è totalmente pignorabile, ogni qualvolta il debito sia di natura privata, qual
è quello nel caso di specie, essendo il creditore un istituto bancario o finanziario concedente un mutuo alla parte debitrice, mentre la prima casa è di norma tutelata se il debito risulta essere nei confronti dell' ancorché anche in quest'ultimo caso vi siano delle Controparte_5
limitazioni.
Privo di pregio e particolarmente generico poi il secondo motivo di doglianza circa la violazione delle norme di trasparenza bancaria, in ragione del confronto tra l'importo risultante dall'estratto conto al
31.12.2014 (pari ad euro 199.767,41) e quello quantificato nell'atto di precetto (pari ad euro
194.686,80), a detta degli opponenti di poco differente nonostante il decorso del lasso di tempo di sei anni, «in quanto si tratta di una circostanza che, oltre a non essere necessariamente indicativa della scarsa trasparenza della creditrice in quanto ben potrebbe derivare da pagamenti eseguiti nelle more
e imputati agli interessi…non essendo nemmeno posta in discussione la debenza di dette somme»
(vd. ordinanza G.E. cit. supra).
Predetta eccezione risulta oltre che generica e spuria di documentazione a conforto, anche infondata, posto che l'azione coattiva è stata incardinata dall'odierna parte creditrice sulla scorta degli importi medio tempore versati dagli esecutati secondo il calcolo di aggiornamento del credito che tiene conto anche degli interessi maturati (vd. all. comparsa).
Il credito portato nell'atto di precetto e nel pignoramento non risulta poi essere stato fatto oggetto di specifica contestazione.
Risulta, dunque, inammissibile la richiesta attorea di rimessione della causa in istruttoria, posta la natura generica ed esplorativa delle richieste ex art. 210 c.p.c. di esibizione e deposito di tutti i contratti in originale, o in subordine, della copia di mutuo e di conto corrente, relativi ai rapporti per cui è causa, e la produzione integrale degli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e delle comunicazioni periodiche alla clientela a far data dalla data di inizio dei singoli rapporti, nonché il completo rendiconto dei rapporti stessi, così come la richiesta di c.t.u. contabile al fine di vagliare un'eventuale usura bancaria giammai dedotta prima, così come tardiva la documentazione (c.t.p.) allegata soltanto alle note conclusive (dep. 11.4.25) in vista dell'odierna udienza.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va integralmente rigettata per essere la stessa priva di fondamento.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. CESARONI CESARE ha concluso come Parte_1 Parte_2
da nota depositata in data 11/04/2025 per e, per essa, quale mandataria, quale CP_1 Controparte_2 procuratrice speciale di l'avv. LUDINI ELIO non ha depositato nota Controparte_3
cartolare
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:46 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3132/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3132/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CESARONI CESARE ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Medaglie d'Oro n. 8, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in allegato alla costituzione di nuovo difensore depositata il 3.11.2022; attori contro
(c.f. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
quale procuratrice speciale di rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3
LUDINI ELIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma (RM), Via Alberico II, 33, nonché all'indirizzo pec: in virtù di procura alle liti telematicamente Email_1
depositata in atti;
convenuta
OGGETTO: merito esecuzione ex art. 616 c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/6/2022, i signori e Parte_1
convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Parte_2 CP_1
e, per essa, quale mandataria, quale procuratrice speciale di
[...] Controparte_2
hanno introdotto il giudizio merito avverso l'opposizione a Controparte_3 pignoramento immobiliare, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'esecuzione in danno dei ricorrenti opponenti, stante il gravissimo ed irreparabile danno subito e subendo dagli stessi e la evidente sussistenza di gravi motivi;
- nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, la nullità e/o inefficacia, e/o illegittimità dell'atto di pignoramento immobiliare impugnato e della procedura esecutiva tutta;
- in ogni caso, accertata
l'illegittimità della procedura esecutiva avviata in danno dei ricorrenti opponenti, dichiarare la non debenza delle somme richieste e dichiarare nullo e senza effetto l'impugnato pignoramento per le ragioni di cui in narrativa, nonché dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o comunque
l'illegittimità di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
-nel merito ed in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. dell'odierna resistente opposta, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
e subiti dagli odierni ricorrenti opponenti che si quantificano in € 10.000,00 (diecimila euro/00) od altrimenti nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La convenuta e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
quale procuratrice speciale della costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_3
di costituzione e risposta depositata il 7/11/2022, contestando la ricostruzione avversaria, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare, rigettare, per le causali di cui al presente atto, la richiesta di sospensione della procedura esecutiva intrapresa, con ogni conseguente statuizione;
- In via principale, rigettare integralmente la domanda di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del pignoramento immobiliare impugnato e della procedura esecutiva, per le motivazioni rassegnate, così come la richiesta di nullità e/o illegittimità degli atti presupposti, consequenziali e sottesi;
- Sempre in via principale, rigettare la domanda di Euro 10.000,00 per responsabilità temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della presente opposizione.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Le odierne parti attrici hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione avviata da cessionaria del credito vantato da sulla base del contratto di mutuo Controparte_1 CP_4
fondiario del 26.7.2007, avente ad oggetto gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Latina, foglio 118, part. 1076, sub 13 e 5, lamentando l'impignorabilità del suddetto compendio immobiliare, in quanto abitazione principale dei predetti debitori, in forza del disposto di cui all'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020, - stante la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9/3/2020 sino al 15/4/2020, oltre alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, con slittamento, ove il decorso del termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, alla fine di detto periodo -, nonché dell'art. 76, co. 1,
D.P.R. 602/1973 («Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1»).
Lamentavano altresì un'asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e, in particolare, del dovere di trasparenza bancaria ex artt. 117 e 118 TUB, stante l'incertezza del credito preteso della CP_4
Ciò posto, come condivisibilmente statuito dal G.E. (cfr. ordinanza 7.4.2022 Rg. 160-1/2021) che aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Quanto, invero, al profilo della dedotta impignorabilità del bene, si consta come non siano ravvisabili nel nostro ordinamento norme che escludano in assoluto la pignorabilità dei beni costituenti l'abitazione principale dei debitori.
A tale proposito, l'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 si limitava a prevedere una sospensione dei termini processuali, in riferimento ad un periodo antecedente di oltre un anno rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 20.5.2021, mentre l'art. 76, co. 1, D.P.R. 602/1973 è una norma che riguarda esclusivamente le procedure esecutive attivate su impulso dell'agente della riscossione.
Di norma, la prima casa è totalmente pignorabile, ogni qualvolta il debito sia di natura privata, qual
è quello nel caso di specie, essendo il creditore un istituto bancario o finanziario concedente un mutuo alla parte debitrice, mentre la prima casa è di norma tutelata se il debito risulta essere nei confronti dell' ancorché anche in quest'ultimo caso vi siano delle Controparte_5
limitazioni.
Privo di pregio e particolarmente generico poi il secondo motivo di doglianza circa la violazione delle norme di trasparenza bancaria, in ragione del confronto tra l'importo risultante dall'estratto conto al
31.12.2014 (pari ad euro 199.767,41) e quello quantificato nell'atto di precetto (pari ad euro
194.686,80), a detta degli opponenti di poco differente nonostante il decorso del lasso di tempo di sei anni, «in quanto si tratta di una circostanza che, oltre a non essere necessariamente indicativa della scarsa trasparenza della creditrice in quanto ben potrebbe derivare da pagamenti eseguiti nelle more
e imputati agli interessi…non essendo nemmeno posta in discussione la debenza di dette somme»
(vd. ordinanza G.E. cit. supra).
Predetta eccezione risulta oltre che generica e spuria di documentazione a conforto, anche infondata, posto che l'azione coattiva è stata incardinata dall'odierna parte creditrice sulla scorta degli importi medio tempore versati dagli esecutati secondo il calcolo di aggiornamento del credito che tiene conto anche degli interessi maturati (vd. all. comparsa).
Il credito portato nell'atto di precetto e nel pignoramento non risulta poi essere stato fatto oggetto di specifica contestazione.
Risulta, dunque, inammissibile la richiesta attorea di rimessione della causa in istruttoria, posta la natura generica ed esplorativa delle richieste ex art. 210 c.p.c. di esibizione e deposito di tutti i contratti in originale, o in subordine, della copia di mutuo e di conto corrente, relativi ai rapporti per cui è causa, e la produzione integrale degli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e delle comunicazioni periodiche alla clientela a far data dalla data di inizio dei singoli rapporti, nonché il completo rendiconto dei rapporti stessi, così come la richiesta di c.t.u. contabile al fine di vagliare un'eventuale usura bancaria giammai dedotta prima, così come tardiva la documentazione (c.t.p.) allegata soltanto alle note conclusive (dep. 11.4.25) in vista dell'odierna udienza.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va integralmente rigettata per essere la stessa priva di fondamento.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini