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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9865 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 1 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG 17052/24, e avente ad oggetto “Comodato di immobili urbani” e vertente
TRA
Sig.ra elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Scirè 15, presso lo Studio dell'Avv. Luciano Cucculelli, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
Sig.ra Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 18 aprile 2024, la
Sig.ra esponeva di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento sito in Roma, Via IC TT 78, acquistato in data 26 novembre 2014 e concesso in comodato d'uso gratuito, in data 17 aprile 2023, alla Sig.ra Parte_2
Rilevava la ricorrente che l'accordo di comodato si era perfezionato senza termini di rilascio, attesa la situazione di emergenza abitativa di controparte, che si era immessa nel possesso dell'immobile in data 17 aprile 2023.
Rilevava che, atteso il mancato pagamento degli oneri condominiali e le spese da parte della resistente, oltre che la sua irreperibilità, aveva invitato la stessa al rilascio del bene, senza alcun riscontro.
Concludeva richiedendo ordinarsi a controparte il rilascio dell'appartamento oggetto di accordo.
Non si costituiva la resistente, nonostante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 1 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia della resistente, che non si è costituita nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò si deve evidenziare che parte ricorrente ha dedotto di aver concesso l'immobile di sua proprietà, sito in Roma, Via IC
TT 78, in comodato d'uso gratuito alla resistente, senza termini di rilascio e considerata la situazione di emergenza abitativa della stessa.
Le dette deduzioni non sono state contestate dalla resistente, che non si è costituita in giudizio.
Ora, come noto, l'art. 1810 c.c. prevede che, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Nel caso di specie, per come evidenziato, nel contratto di comodato stipulato fra le parti del presente giudizio nessun termine di durata veniva apposto all'accordo, avendo parte ricorrente evidenziato che il contratto si perfezionava senza l'indicazione di termini per il rilascio dell'immobile e, quindi, senza determinazione di durata.
A ciò deve aggiungersi che, con comunicazione in data 23 novembre
2023, la ricorrente richiedeva a controparte il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose.
Deve quindi ritenersi che, a fronte delle pattuizioni contrattuali intervenute e del contenuto della comunicazione del 23 novembre
2023, tenuto conto della richiesta della comodante, odierna ricorrente, parte resistente sia tenuta alla restituzione dell'immobile oggetto di accordo.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito che, la figura del "precario" ovvero del "comodato precario" (art.1810 cod. civ.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare "ad nutum" mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore
"sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario. (C.C.
5987/00).
Peraltro, a fronte di ciò, nessuna specifica e tempestiva contestazione risulta formulata da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio.
A ciò consegue che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta e parte resistente debba quindi essere condannata a rilasciare l'unità immobiliare oggetto di giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara la contumacia della resistente;
condanna la resistente al rilascio dell'immobile sito in Roma, Via
IC TT 78, oggetto del presente giudizio;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio e euro 700,00 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.
Roma, 1 luglio 2025
IL GIUDICE