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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/09/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2017
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 18/9/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
pagina 1 di 9 SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTO PALMA e dell'avv. ARTURO BEVILACQUA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESCO TATA
ATTRICE
contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO FALCI, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni
Parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda e conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro, con vittoria di spese.
Parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Con atto di citazione iscritto in data 23/02/2017, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentir dichiarare la condanna dello Controparte_1 stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro avvenuto lungo la via Nicotera del predetto Comune.
In particolare, la parte attrice deduceva: che, in data 07/09/2014, camminava lungo la via Nicotera quando incappava in una piccola aiuola priva di albero;
che l'aiuola non era ben visibile in quanto piena di acqua e pagina 2 di 9 che, pertanto, essa costituiva una vera e propria insidia;
che, a causa della conseguente caduta, essa riportava lesioni personali, tali da costringerla a ricorrere alle cure del pronto soccorso presso l'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ove veniva trasportata la mattina successiva;
che le venivano refertate “fratture costali multiple 5° - 6° e 7° costa a destra con versamento pleurico omolaterale – contusione polmonare – dolore acuto da trauma”; che, pertanto, ella veniva ricoverata fino al giorno 15/09/2014, come evincibile tanto dal referto quanto dal certificato di ricovero e di dimissioni rilasciato dal presidio ospedaliero;
che, successivamente, sempre a causa delle lesioni fisiche patite in occasione del sinistro, l'attrice si sottoponeva ad una serie di visite mediche specialistiche di controllo e ad esami radiografici, che evidenziavano la persistenza di versamento pleurico a destra e delle fratture costali in via di consolidamento;
che, stabilizzatesi le lesioni con postumi di natura permanente, veniva Parte_1 dichiarata guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
che, a causa delle lesioni, l'odierna parte attrice pativa, altresì, un pregiudizio esistenziale, a fronte dei disagi e dello stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
che la responsabilità del sinistro e delle lesioni riportata da era da imputare esclusivamente al ca Parte_1 CP_2 che aveva mancato di provvedere alla dovuta manutenzione della aiuola per cui è causa;
che, dunque, la parte convenuta aveva violato gli obblighi di custodia, manutenzione e vigilanza che incombono sulla pubblica amministrazione in relazione al bene demaniale di cui la stessa risulta titolare;
che, in ogni caso, il era incorso in una violazione Controparte_1 del generale principio del neminem laedere, attesa la sussistenza dei requisiti integranti insidia e trabocchetto che hanno determinato il sinistro per cui è causa;
che, infine, era stata elaborata una relazione medica di parte con quantificazione dei danni sofferti dall'attrice pari ad € 13.478,18.
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte attrice perché l'adito Tribunale volesse accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del _1
, in persona del p.t., ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine,
[...] CP_3 ex art. 2043 c.c. ovvero di entrambe in concorso tra loro;
per l'effetto, pagina 3 di 9 condannare il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro, quantificati in complessivi € 13.478,18, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08/06/2017, si costituiva in giudizio il , contestando in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione attorea e concludendo per il rigetto della domanda di parte attrice.
In particolare, la parte convenuta eccepiva: che, in via preliminare, l'atto di citazione era nullo per l'assoluta incertezza dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
che, nel merito, la domanda era infondata data la mancanza di segnalazioni del sinistro da parte dell'odierna attrice alla Polizia
Municipale del Comune di;
che, da sopralluogo effettuato nel punto _1 in cui l'attrice riferiva, dopo ben due mesi, che si era verificato l'evento, si prendeva atto che sul posto vi era la presenza di terra nell'aiuola allo stesso livello della pavimentazione;
che, pertanto, non era presente alcun dislivello tale da poter costituire insidia, trabocchetto o pericolo occulto, ove, tra l'altro, era installata buona illuminazione;
che derivava una presunzione di infondatezza del fatto allegato dall'attrice dall'assenza di rilievi ufficiali e dal mancato accesso, nell'immediatezza del fatto, al presidio ospedaliero;
che, in ogni caso, la presunta situazione di pericolo poteva essere ampiamente prevista e, dunque, l'attrice avrebbe potuto evitare l'impatto con l'aiuola ponendo in essere un comportamento diligente;
che risultava infondata, altresì, la quantificazione del danno operata dalla parte attrice, atteso che la relazione medico legale non costituisce idoneo mezzo di prova trattandosi di documentazione di parte e non assunta in contraddittorio.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in subordine, rigettare la domanda principale in quanto generica e infondata in fatto e in diritto, nonché, in ulteriore subordine, dichiarare l'attrice unica responsabile nella verificazione dell'evento, verificatosi, invece, per caso fortuito, con totale esonero della responsabilità del convenuto ovvero dichiarare il concorso di pagina 4 di 9 colpa dell'attrice, con conseguente riduzione del risarcimento in misura percentuale al grado di colpa, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e mutato più volte il magistrato, la causa veniva istruita mediante espletamento della prova testimoniale.
All'esito dell'udienza del 27/2/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti del Comune di , a seguito Parte_1 _1 delle lesioni riportate in occasione di un sinistro occorsole.
Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra una classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La res deve essere idonea a produrre lesioni a cose o persone e deve trovarsi nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. In presenza di tali condizioni, si configura un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua.
La detta presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, dalla dimostrazione che il danno si sia verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Discende da quanto detto che grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la pagina 5 di 9 prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Con riferimento specifico alla prova del nesso di causa tra la cosa ed il danno, la Suprema Corte ha avuto modo, a più riprese, di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale che il danno possa considerarsi compiutamente provato. Per contro, qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard -rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez.
III, 13/03/2013, n. 6306).
In altri termini, muovendo dal presupposto per cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e considerando che, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, nei casi, però, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del pagina 6 di 9 danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/02/2013, n. 2660).
Ebbene, applicando i principi giuridici sopra richiamati al caso in esame, non risulta assolto l'onere probatorio in ordine all'obiettiva situazione di pericolosità necessaria ai fini della configurazione di responsabilità in capo al , odierno convenuto. Controparte_1
Invero, per quanto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, Tes_1
e abbiano confermato l'accaduto in relazione al sinistro e, Tes_2 dunque, alla caduta di tuttavia, le risultanze delle prove Parte_1 testimoniali non forniscono alcun elemento utile in merito alla inevitabilità del danno. A tal proposito, va osservato che, ai fini della configurazione di responsabilità in capo all'ente, custode del bene, non è sufficiente una semplice constatazione della difficoltà o della non prevedibilità della caduta. Piuttosto, occorre provare che la caduta fosse inevitabile, ossia che il danno non potesse essere in alcun modo evitato dall'odierna parte attrice.
Sulla base di quanto esposto, non può ritenersi adeguatamente raggiunta la prova del nesso causale richiesta all'attrice.
Ed invero, avrebbe ben potuto evitare il tratto di strada Parte_1 dove erano collocati gli alberi, optando per la parte adiacente all'aiuola, ove le condizioni del terreno risultavano più sicure.
Dalle foto depositate in atti dalla stessa parte attrice, infatti, si evince, innanzitutto, la presenza di una strada particolarmente ampia, ove era possibile liberamente camminare, senza necessità di percorrere proprio il tratto caratterizzato, peraltro, da una fila di alberi, insistenti su piccole aiuole, come sovente accade nei centri urbani e, in secondo luogo, la perfetta e completa visibilità dell'aiuola in questione, sia in considerazione delle sue dimensioni, sia alla luce del fatto che la stessa risultava posizionata al margine della strada, a prosecuzione di quella che appare essere una fila di aiuole con alberi. Inoltre, la circostanza che fosse pagina 7 di 9 presente dell'acqua, come dedotto dall'attrice, a ben vedere, avrebbe dovuto comportare l'uso, in capo alla stessa, di una maggiore attenzione, anche in considerazione del fatto che, per quanto potesse non risultare perfettamente visibile il tronco tagliato nell'aiuola in questione, in ogni caso, quest'ultima restava ben visibile, proprio alla luce delle sue non ridotte dimensioni.
La scelta di percorrere la parte del marciapiede caratterizzata dalla presenza di alberi e da un terreno potenzialmente scivoloso, ricoperto da un velo d'acqua, configura, pertanto, un comportamento poco accorto posto in essere dalla parte attrice, la quale non si è avveduta della presenza dell'aiuola, pur non difficilmente visibile. Tale circostanza ha comportato un rischio facilmente evitabile.
Dunque, la condotta della parte attrice risulta essere caratterizzata da una certa imprudenza e da una mancanza di attenzione nella valutazione delle condizioni e della conformazione della strada, circostanze che, purtroppo, hanno contribuito all'incidente, ma che non sono in alcun modo imputabili alla responsabilità dell'ente custode.
La condotta dell'attrice, dunque, si inserisce nella concatenazione causale degli eventi narrati ed è idonea ad interrompere il nesso tra l'accadimento sinistroso e le conseguenze pregiudizievoli da esso generate, giacché se l'attrice avesse prestato la opportuna attenzione, peraltro dovuta in misura maggiore alla luce della presenza di acqua sul suolo, sulla conformazione della strada e sulle relative condizioni, ella si sarebbe avveduta della presenza dell'aiuola e non sarebbe ivi inciampata, con conseguente rigetto della domanda articolata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa difficoltà delle questioni trattate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, per _1 compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Vallo della Lucania, 29/9/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 18/9/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
pagina 1 di 9 SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTO PALMA e dell'avv. ARTURO BEVILACQUA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESCO TATA
ATTRICE
contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO FALCI, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni
Parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda e conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro, con vittoria di spese.
Parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Con atto di citazione iscritto in data 23/02/2017, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentir dichiarare la condanna dello Controparte_1 stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro avvenuto lungo la via Nicotera del predetto Comune.
In particolare, la parte attrice deduceva: che, in data 07/09/2014, camminava lungo la via Nicotera quando incappava in una piccola aiuola priva di albero;
che l'aiuola non era ben visibile in quanto piena di acqua e pagina 2 di 9 che, pertanto, essa costituiva una vera e propria insidia;
che, a causa della conseguente caduta, essa riportava lesioni personali, tali da costringerla a ricorrere alle cure del pronto soccorso presso l'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ove veniva trasportata la mattina successiva;
che le venivano refertate “fratture costali multiple 5° - 6° e 7° costa a destra con versamento pleurico omolaterale – contusione polmonare – dolore acuto da trauma”; che, pertanto, ella veniva ricoverata fino al giorno 15/09/2014, come evincibile tanto dal referto quanto dal certificato di ricovero e di dimissioni rilasciato dal presidio ospedaliero;
che, successivamente, sempre a causa delle lesioni fisiche patite in occasione del sinistro, l'attrice si sottoponeva ad una serie di visite mediche specialistiche di controllo e ad esami radiografici, che evidenziavano la persistenza di versamento pleurico a destra e delle fratture costali in via di consolidamento;
che, stabilizzatesi le lesioni con postumi di natura permanente, veniva Parte_1 dichiarata guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
che, a causa delle lesioni, l'odierna parte attrice pativa, altresì, un pregiudizio esistenziale, a fronte dei disagi e dello stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
che la responsabilità del sinistro e delle lesioni riportata da era da imputare esclusivamente al ca Parte_1 CP_2 che aveva mancato di provvedere alla dovuta manutenzione della aiuola per cui è causa;
che, dunque, la parte convenuta aveva violato gli obblighi di custodia, manutenzione e vigilanza che incombono sulla pubblica amministrazione in relazione al bene demaniale di cui la stessa risulta titolare;
che, in ogni caso, il era incorso in una violazione Controparte_1 del generale principio del neminem laedere, attesa la sussistenza dei requisiti integranti insidia e trabocchetto che hanno determinato il sinistro per cui è causa;
che, infine, era stata elaborata una relazione medica di parte con quantificazione dei danni sofferti dall'attrice pari ad € 13.478,18.
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte attrice perché l'adito Tribunale volesse accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del _1
, in persona del p.t., ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine,
[...] CP_3 ex art. 2043 c.c. ovvero di entrambe in concorso tra loro;
per l'effetto, pagina 3 di 9 condannare il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro, quantificati in complessivi € 13.478,18, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08/06/2017, si costituiva in giudizio il , contestando in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione attorea e concludendo per il rigetto della domanda di parte attrice.
In particolare, la parte convenuta eccepiva: che, in via preliminare, l'atto di citazione era nullo per l'assoluta incertezza dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
che, nel merito, la domanda era infondata data la mancanza di segnalazioni del sinistro da parte dell'odierna attrice alla Polizia
Municipale del Comune di;
che, da sopralluogo effettuato nel punto _1 in cui l'attrice riferiva, dopo ben due mesi, che si era verificato l'evento, si prendeva atto che sul posto vi era la presenza di terra nell'aiuola allo stesso livello della pavimentazione;
che, pertanto, non era presente alcun dislivello tale da poter costituire insidia, trabocchetto o pericolo occulto, ove, tra l'altro, era installata buona illuminazione;
che derivava una presunzione di infondatezza del fatto allegato dall'attrice dall'assenza di rilievi ufficiali e dal mancato accesso, nell'immediatezza del fatto, al presidio ospedaliero;
che, in ogni caso, la presunta situazione di pericolo poteva essere ampiamente prevista e, dunque, l'attrice avrebbe potuto evitare l'impatto con l'aiuola ponendo in essere un comportamento diligente;
che risultava infondata, altresì, la quantificazione del danno operata dalla parte attrice, atteso che la relazione medico legale non costituisce idoneo mezzo di prova trattandosi di documentazione di parte e non assunta in contraddittorio.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in subordine, rigettare la domanda principale in quanto generica e infondata in fatto e in diritto, nonché, in ulteriore subordine, dichiarare l'attrice unica responsabile nella verificazione dell'evento, verificatosi, invece, per caso fortuito, con totale esonero della responsabilità del convenuto ovvero dichiarare il concorso di pagina 4 di 9 colpa dell'attrice, con conseguente riduzione del risarcimento in misura percentuale al grado di colpa, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e mutato più volte il magistrato, la causa veniva istruita mediante espletamento della prova testimoniale.
All'esito dell'udienza del 27/2/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti del Comune di , a seguito Parte_1 _1 delle lesioni riportate in occasione di un sinistro occorsole.
Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra una classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La res deve essere idonea a produrre lesioni a cose o persone e deve trovarsi nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. In presenza di tali condizioni, si configura un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua.
La detta presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, dalla dimostrazione che il danno si sia verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Discende da quanto detto che grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la pagina 5 di 9 prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Con riferimento specifico alla prova del nesso di causa tra la cosa ed il danno, la Suprema Corte ha avuto modo, a più riprese, di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale che il danno possa considerarsi compiutamente provato. Per contro, qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard -rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez.
III, 13/03/2013, n. 6306).
In altri termini, muovendo dal presupposto per cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e considerando che, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, nei casi, però, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del pagina 6 di 9 danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/02/2013, n. 2660).
Ebbene, applicando i principi giuridici sopra richiamati al caso in esame, non risulta assolto l'onere probatorio in ordine all'obiettiva situazione di pericolosità necessaria ai fini della configurazione di responsabilità in capo al , odierno convenuto. Controparte_1
Invero, per quanto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, Tes_1
e abbiano confermato l'accaduto in relazione al sinistro e, Tes_2 dunque, alla caduta di tuttavia, le risultanze delle prove Parte_1 testimoniali non forniscono alcun elemento utile in merito alla inevitabilità del danno. A tal proposito, va osservato che, ai fini della configurazione di responsabilità in capo all'ente, custode del bene, non è sufficiente una semplice constatazione della difficoltà o della non prevedibilità della caduta. Piuttosto, occorre provare che la caduta fosse inevitabile, ossia che il danno non potesse essere in alcun modo evitato dall'odierna parte attrice.
Sulla base di quanto esposto, non può ritenersi adeguatamente raggiunta la prova del nesso causale richiesta all'attrice.
Ed invero, avrebbe ben potuto evitare il tratto di strada Parte_1 dove erano collocati gli alberi, optando per la parte adiacente all'aiuola, ove le condizioni del terreno risultavano più sicure.
Dalle foto depositate in atti dalla stessa parte attrice, infatti, si evince, innanzitutto, la presenza di una strada particolarmente ampia, ove era possibile liberamente camminare, senza necessità di percorrere proprio il tratto caratterizzato, peraltro, da una fila di alberi, insistenti su piccole aiuole, come sovente accade nei centri urbani e, in secondo luogo, la perfetta e completa visibilità dell'aiuola in questione, sia in considerazione delle sue dimensioni, sia alla luce del fatto che la stessa risultava posizionata al margine della strada, a prosecuzione di quella che appare essere una fila di aiuole con alberi. Inoltre, la circostanza che fosse pagina 7 di 9 presente dell'acqua, come dedotto dall'attrice, a ben vedere, avrebbe dovuto comportare l'uso, in capo alla stessa, di una maggiore attenzione, anche in considerazione del fatto che, per quanto potesse non risultare perfettamente visibile il tronco tagliato nell'aiuola in questione, in ogni caso, quest'ultima restava ben visibile, proprio alla luce delle sue non ridotte dimensioni.
La scelta di percorrere la parte del marciapiede caratterizzata dalla presenza di alberi e da un terreno potenzialmente scivoloso, ricoperto da un velo d'acqua, configura, pertanto, un comportamento poco accorto posto in essere dalla parte attrice, la quale non si è avveduta della presenza dell'aiuola, pur non difficilmente visibile. Tale circostanza ha comportato un rischio facilmente evitabile.
Dunque, la condotta della parte attrice risulta essere caratterizzata da una certa imprudenza e da una mancanza di attenzione nella valutazione delle condizioni e della conformazione della strada, circostanze che, purtroppo, hanno contribuito all'incidente, ma che non sono in alcun modo imputabili alla responsabilità dell'ente custode.
La condotta dell'attrice, dunque, si inserisce nella concatenazione causale degli eventi narrati ed è idonea ad interrompere il nesso tra l'accadimento sinistroso e le conseguenze pregiudizievoli da esso generate, giacché se l'attrice avesse prestato la opportuna attenzione, peraltro dovuta in misura maggiore alla luce della presenza di acqua sul suolo, sulla conformazione della strada e sulle relative condizioni, ella si sarebbe avveduta della presenza dell'aiuola e non sarebbe ivi inciampata, con conseguente rigetto della domanda articolata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa difficoltà delle questioni trattate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, per _1 compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Vallo della Lucania, 29/9/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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