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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. TO LI Presidente
dr. NT AB Giudice
dr. NT Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a NI GN (SR), in [...] Parte_1
18/10/1965, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ZI OS per mandato in atti PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a BOSCOTRECASE (NA), in [...] Controparte_1
21/03/1964, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
CA UC per mandato in atti PEC:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Sciacca R.G. n. 452/2021
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/01/2025 le parti conclude-
vano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/4/2021 ha adito Co- Parte_1
desto Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civile del ma-
trimonio contratto con . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di: “1) pronunciare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corleone tra la
sig.ra e il sig. in data 15/09/1990 e trascrit- Parte_1 Controparte_1
to nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noto al n. 00012, par-
te II, s b 190 u 01. 2) disporre a carico del sig. a titolo di manteni- CP_1
mento delle figlie il versamento mensile della somma di Euro 550.00, riva-
lutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento or-
dinario oltre al 50 % delle spese straordinarie, per le motivazioni di cui in
parte motiva;
Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori. Con vittoria
di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carat-
tere istruttorio.”
Si è costituito in giudizio chiedendo di: “PRONUNCIA- Controparte_1
RE la cessazione degli effetti civili del matrimonio 15.9.1990 e trascritto nel
registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12parte II;
2)
RIGETTARE le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente, alla richie-
- 2 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
sta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie
e , limitando l'obbligo di mantenimento, nella misura di Per_1 Per_2
Euro 100,00 mensili, in favore della figlia , nata a [...] il Persona_3
20.7.2000; 3) DISPORRE a carico della ricorrente l'obbligo di mantenimento
in favore del resistente nella misura di Euro 250,00 mensili”.
La causa è stata istruita con l'escussione del test ammesso di parte convenuta e rinviata da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/1/2025 all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti, è stata trattenuta in deci-
sione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione avvenuta il 14/5/2014 e che da tale data in poi,
non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pro-
nunziato da questo Tribunale cron n. 2153/2014 del 3/6/2014.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, at-
tinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di as-
segno divorzile svolta dal resistente e di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni avanzata invece dalla ricorrente.
Quanto alla domanda relativa all'assegno divorzile svolta dal va CP_1
- 3 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, ai sensi della L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'im-
possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il pa-
rametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determi-
nazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, in considerazione del con-
tributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex co-
niugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
(cfr Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibili-
tà di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impos-
sibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patri-
monio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esi-
stente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'en-
- 4 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
tità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass.,
Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione
civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614).
Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014,
Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero, l'accertamento del diritto all'asse-
gno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è
chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'ina-
deguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti-
ve, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giu-
dice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolez-
za (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegna-
- 5 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
mento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verifi-
care, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autorespon-
sabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole",
ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al ri-
conoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossi-
bilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniu-
ge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o auto-
nomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente me-
desimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il di-
ritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e col-
locandone i principi nel caso di specie deve concludersi in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierno resistente, non avendo gli esiti dell'istruttoria evidenziato la presenza dei presupposti ri-
chiesti dalla norma sopra citata (inadeguatezza dei mezzi o all'impossibili-
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R.G. n. 452/2021
tà di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione.
Dalle risultanze processuali è infatti emerso che il già Mare- CP_1
sciallo dei Carabinieri, è stato definitivamente destituito dal servizio per motivi disciplinari, rimando così privo di reddito per ragioni legate alla propria condotta, che ha assunto rilievo penale con conseguente applica-
zione della misura cautelare della detenzione domiciliare come pure do-
cumentato dallo stesso CP_1
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della com-
ponente assistenziale dell'assegno divorzile, ben potendo il resistente re-
perire delle occupazioni lavorative che gli consentono di avere un tenore di vita dignitoso.
Ritiene invece il Collegio che non sussistono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-
perequativa dell'assegno divorzile.
Nessuna prova, infatti, il ha fornito in ordine al contributo dallo CP_1
stesso fornita alla conduzione della vita familiare e alla formazione della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui esposto la domanda in tale senso svolta dal deve essere rigettata. CP_1
In ordine, poi, al dovere del genitore di mantenere le figlie maggiorenni la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità e di merito ha indivi-
duato taluni limiti necessari ad evitare la configurazione di un obbligo si-
ne die gravante in capo ai genitori.
Il dovere al mantenimento dei figli, invero, è sancito dall'art. 30 della
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R.G. n. 452/2021
Costituzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantene-
re, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Non vi è, infatti, alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ancorché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi sia un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamentale dell'individuo a ricevere un aiuto con-
creto nel corso della sua formazione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione.
Inoltre, con l'art. 337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Indi, è stata demandata al giudice l'individuazione, di volta in volta, dei limiti e dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto alla perce-
zione dell'assegno ad opera del figlio che ha raggiunto la maggiore età e che possiede potenziali capacità lavorative.
Sul punto, questo Tribunale, in linea con la giurisprudenza più accre-
ditata, sia di merito e di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 05/03/2018, n. 5088) ritiene che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, “raggiunge comunque una sua dimensione di vita auto-
noma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non
può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" e ciò “sulla base del
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R.G. n. 452/2021
dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere
la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perse-
guimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".
Ancora è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, an-
che laddove il figlio, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'au-
tonomia economica dai genitori, abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011;
Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogan-
do il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte,
con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del fi-
glio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancor-
ché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risul-
tava formalmente iscritto da più di otto anni).
Da ultimo, inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavo-
ro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa,
per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive
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R.G. n. 452/2021
ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una au-
tonoma collocazione lavorativa. (cfr Cass. civ. Sez. I Sent., 20/09/2023,
n. 26875)
Ritiene quindi il Collegio che la valutazione delle circostanze che giusti-
ficano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al manteni-
mento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice, necessariamente,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rap-
porto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assi-
stenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limi-
ti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di paras-
sitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabil-
mente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competen-
za professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata quindi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di compe-
tenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'oc-
cupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'a-
vente diritto.
Tanto premesso, nella specie deve osservarsi che a fronte della richie-
- 10 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
sta di revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di con-
tributo al mantenimento delle figlie svolta dal la ricorrente ha CP_1
omesso di dedurre e dimostrare i fatti posti fondamento della pretesa in questione.
Ed infatti, limitandosi a contestare genericamente la domanda ricon-
venzionale, nulla ha dedotto in ordine all'impegno profuso dalle figlie
[...]
e entrambe ultratrentenni, sia nella ricerca di un lavoro Pt_2 Per_2
adeguato alle competenze e alla qualifica dalla possedute sia in relazione al completamento in tempi ragionevoli di un percorso di studi universita-
rio che si protrae anche alcuni anni fuori corso.
Al contrario, dalla prova con il test è emerso che Persona_4
svolge attività lavorativa, sebbene in nero, e convive con Parte_3
un ragazzo.
Alla luce di quanto fin qui esposto la domanda riconvenzionale di revo-
ca dell'assegno previsto in sede di separazione consensuale in favore delle figlie maggiorenni e ed all'epoca non indipendenti eco- Per_1 Per_2
nomicamente deve essere accolta e la misura dell'assegno che il è CP_1
tenuto a versare in favore della ricorrente deve essere ride- Parte_1
terminato in € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, la cui condizione di mancata indipendenza economica non Persona_3
risulta contestata dalle parti.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
- 11 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NOTO, in data 15/09/1990, da nato a Parte_1
NI GN (SR), in data 18/10/1965, e da , Controparte_1
nata a [...], in data [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Canicattini Bagni al n. 12,
parte II serie B, dell'anno 1990;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della sola figlia da versare entro il giorno 5 Persona_3
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
rigetta la domanda di assegno divorzile svolta da Controparte_1
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pa-
gamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Sciacca, in data 16/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
- 12 - Tribunale di Sciacca
NT AB
R.G. n. 452/2021
TO LI
- 13 - Tribunale di Sciacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. TO LI Presidente
dr. NT AB Giudice
dr. NT Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a NI GN (SR), in [...] Parte_1
18/10/1965, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ZI OS per mandato in atti PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a BOSCOTRECASE (NA), in [...] Controparte_1
21/03/1964, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
CA UC per mandato in atti PEC:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Sciacca R.G. n. 452/2021
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/01/2025 le parti conclude-
vano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/4/2021 ha adito Co- Parte_1
desto Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civile del ma-
trimonio contratto con . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di: “1) pronunciare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corleone tra la
sig.ra e il sig. in data 15/09/1990 e trascrit- Parte_1 Controparte_1
to nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noto al n. 00012, par-
te II, s b 190 u 01. 2) disporre a carico del sig. a titolo di manteni- CP_1
mento delle figlie il versamento mensile della somma di Euro 550.00, riva-
lutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento or-
dinario oltre al 50 % delle spese straordinarie, per le motivazioni di cui in
parte motiva;
Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori. Con vittoria
di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carat-
tere istruttorio.”
Si è costituito in giudizio chiedendo di: “PRONUNCIA- Controparte_1
RE la cessazione degli effetti civili del matrimonio 15.9.1990 e trascritto nel
registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12parte II;
2)
RIGETTARE le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente, alla richie-
- 2 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
sta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie
e , limitando l'obbligo di mantenimento, nella misura di Per_1 Per_2
Euro 100,00 mensili, in favore della figlia , nata a [...] il Persona_3
20.7.2000; 3) DISPORRE a carico della ricorrente l'obbligo di mantenimento
in favore del resistente nella misura di Euro 250,00 mensili”.
La causa è stata istruita con l'escussione del test ammesso di parte convenuta e rinviata da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/1/2025 all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti, è stata trattenuta in deci-
sione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione avvenuta il 14/5/2014 e che da tale data in poi,
non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pro-
nunziato da questo Tribunale cron n. 2153/2014 del 3/6/2014.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, at-
tinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di as-
segno divorzile svolta dal resistente e di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni avanzata invece dalla ricorrente.
Quanto alla domanda relativa all'assegno divorzile svolta dal va CP_1
- 3 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, ai sensi della L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'im-
possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il pa-
rametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determi-
nazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, in considerazione del con-
tributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex co-
niugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
(cfr Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibili-
tà di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impos-
sibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patri-
monio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esi-
stente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'en-
- 4 - Tribunale di Sciacca
R.G. n. 452/2021
tità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass.,
Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione
civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614).
Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014,
Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero, l'accertamento del diritto all'asse-
gno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è
chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'ina-
deguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti-
ve, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giu-
dice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolez-
za (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegna-
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mento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verifi-
care, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autorespon-
sabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole",
ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al ri-
conoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossi-
bilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniu-
ge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o auto-
nomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente me-
desimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il di-
ritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e col-
locandone i principi nel caso di specie deve concludersi in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierno resistente, non avendo gli esiti dell'istruttoria evidenziato la presenza dei presupposti ri-
chiesti dalla norma sopra citata (inadeguatezza dei mezzi o all'impossibili-
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tà di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione.
Dalle risultanze processuali è infatti emerso che il già Mare- CP_1
sciallo dei Carabinieri, è stato definitivamente destituito dal servizio per motivi disciplinari, rimando così privo di reddito per ragioni legate alla propria condotta, che ha assunto rilievo penale con conseguente applica-
zione della misura cautelare della detenzione domiciliare come pure do-
cumentato dallo stesso CP_1
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della com-
ponente assistenziale dell'assegno divorzile, ben potendo il resistente re-
perire delle occupazioni lavorative che gli consentono di avere un tenore di vita dignitoso.
Ritiene invece il Collegio che non sussistono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-
perequativa dell'assegno divorzile.
Nessuna prova, infatti, il ha fornito in ordine al contributo dallo CP_1
stesso fornita alla conduzione della vita familiare e alla formazione della carriera professionale e del patrimonio dell'odierno ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui esposto la domanda in tale senso svolta dal deve essere rigettata. CP_1
In ordine, poi, al dovere del genitore di mantenere le figlie maggiorenni la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità e di merito ha indivi-
duato taluni limiti necessari ad evitare la configurazione di un obbligo si-
ne die gravante in capo ai genitori.
Il dovere al mantenimento dei figli, invero, è sancito dall'art. 30 della
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Costituzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantene-
re, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Non vi è, infatti, alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ancorché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi sia un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamentale dell'individuo a ricevere un aiuto con-
creto nel corso della sua formazione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione.
Inoltre, con l'art. 337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Indi, è stata demandata al giudice l'individuazione, di volta in volta, dei limiti e dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto alla perce-
zione dell'assegno ad opera del figlio che ha raggiunto la maggiore età e che possiede potenziali capacità lavorative.
Sul punto, questo Tribunale, in linea con la giurisprudenza più accre-
ditata, sia di merito e di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 05/03/2018, n. 5088) ritiene che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, “raggiunge comunque una sua dimensione di vita auto-
noma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non
può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" e ciò “sulla base del
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dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere
la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perse-
guimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".
Ancora è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, an-
che laddove il figlio, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'au-
tonomia economica dai genitori, abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011;
Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogan-
do il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte,
con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del fi-
glio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancor-
ché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risul-
tava formalmente iscritto da più di otto anni).
Da ultimo, inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavo-
ro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa,
per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive
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ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una au-
tonoma collocazione lavorativa. (cfr Cass. civ. Sez. I Sent., 20/09/2023,
n. 26875)
Ritiene quindi il Collegio che la valutazione delle circostanze che giusti-
ficano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al manteni-
mento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice, necessariamente,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rap-
porto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assi-
stenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limi-
ti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di paras-
sitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabil-
mente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competen-
za professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata quindi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di compe-
tenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'oc-
cupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'a-
vente diritto.
Tanto premesso, nella specie deve osservarsi che a fronte della richie-
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sta di revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di con-
tributo al mantenimento delle figlie svolta dal la ricorrente ha CP_1
omesso di dedurre e dimostrare i fatti posti fondamento della pretesa in questione.
Ed infatti, limitandosi a contestare genericamente la domanda ricon-
venzionale, nulla ha dedotto in ordine all'impegno profuso dalle figlie
[...]
e entrambe ultratrentenni, sia nella ricerca di un lavoro Pt_2 Per_2
adeguato alle competenze e alla qualifica dalla possedute sia in relazione al completamento in tempi ragionevoli di un percorso di studi universita-
rio che si protrae anche alcuni anni fuori corso.
Al contrario, dalla prova con il test è emerso che Persona_4
svolge attività lavorativa, sebbene in nero, e convive con Parte_3
un ragazzo.
Alla luce di quanto fin qui esposto la domanda riconvenzionale di revo-
ca dell'assegno previsto in sede di separazione consensuale in favore delle figlie maggiorenni e ed all'epoca non indipendenti eco- Per_1 Per_2
nomicamente deve essere accolta e la misura dell'assegno che il è CP_1
tenuto a versare in favore della ricorrente deve essere ride- Parte_1
terminato in € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, la cui condizione di mancata indipendenza economica non Persona_3
risulta contestata dalle parti.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
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Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NOTO, in data 15/09/1990, da nato a Parte_1
NI GN (SR), in data 18/10/1965, e da , Controparte_1
nata a [...], in data [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Canicattini Bagni al n. 12,
parte II serie B, dell'anno 1990;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della sola figlia da versare entro il giorno 5 Persona_3
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
rigetta la domanda di assegno divorzile svolta da Controparte_1
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pa-
gamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Sciacca, in data 16/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
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NT AB
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TO LI
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