Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 94/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...] (avv.ti Cristina Rimondi e Andrea Fornasari)
e
TRIBES PIERRE-ALEXANDRE, , (C.F. , nato a [...]_3 C.F._2
Villeurbanne (FR) il 19/04/1977, residente a [...] (avv.ti Cristina Rimondi e
Andrea Fornasari)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Cervia (RA) il 31/07/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 11, Parte II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Cervia (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato Persona_1
presso la madre nel domicilio sito in Cervia, via Teti n.
2. Le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio verranno prese congiuntamente dai genitori, mentre le decisioni urgenti verranno prese dalla madre considerando la distanza della sede lavorativa del padre;
2) La casa familiare sita a Cervia in via Teti n. 2, di proprietà della Sig.ra Parte_1
viene assegnata alla stessa la quale continuerà ad abitarla insieme al figlio minore Persona_1
3) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 3.000,00 Per_1
mensili, somma che sarà versata alla Sig.ra sul C.C. con IBAN Parte_1
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Il Sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese relative al figlio minore secondo le “Linee Per_1
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra il Sig. verserà alla Parte_1 Per_1 stessa la somma di € 2.000,00, somma che sarà versata anticipatamente sul C.C. con IBAN
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) Modalità di visita del minore da parte del padre: il padre potrà vedere il figlio quando Persona_1
lo desidera durante i giorni di permanenza in Italia, previo accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
Si prevede che il Sig. Tribes, in assenza di diversi accordi presi con la madre, potrà trascorrere insieme al figlio:
- 2 settimane durante le vacanze estive;
- 1 settimana a Natale.”
Così deciso il 25.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi