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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1360/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola unitamente ai quali elett. dom. in Castellammare di Stabia alla via Amato n. 7
RICORRENTE
E
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappr. e dif, come in atti, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari CP_2
con cui elett. dom. in alla via Ceccano n. 26 CP_3 CP_4 CP_1
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.02.2019, il ricorrente, esponeva di essere docente precario, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto in quanto in possesso di titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento AC77, ma non dell'abilitazione all'insegnamento; di avere svolto attività didattica nella scuola statale in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2012/2013 all'a.s.
2018/2019; che le funzioni svolte nel corso degli anni erano in tutto equivalenti a quelle svolte dai docenti abilitati;
che non gli erano state riconosciute né la progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo dai CCNL del comparto scuola succedutisi nel tempo, né la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione ai periodi di servizio svolti con contratti di supplenza temporanea, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito con direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare il suo diritto: “1) alla collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitato all'insegnamento, con riferimento alle classi di concorso, istituzioni scolastiche e province di interesse;
2) al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL
Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
3) alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016-2018, e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad adempiere gli oneri scaturenti dal riconoscimento dei benefici di cui ai punti 1, 2, 3. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Con il ricorso introduttivo il ricorrente avanza tre distinte domande, fondate su autonomi presupposti, che devono essere partitamente esaminate.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto del docente precario all'inserimento nella
II fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitato all'insegnamento non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (“Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”), è previsto che “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Pertanto, condizione per l'insorgenza del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto è il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento”, che è conseguibile tramite il positivo superamento dei percorsi formativi abilitanti previsti dal legislatore, o mediante
“specifica idoneità a concorso” per la classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o istituto, e quindi a seguito del positivo superamento delle prove concorsuali.
Coerentemente, il D.M. 374/2017 ha disposto che hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che siano in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e
D.D.G. n. 107/2016), o ancora di uno dei titoli di abilitazione specificamente indicati dall'art. 2, comma 1, lett. A dello stesso D.M..
È del tutto pacifico che il ricorrente non sia in possesso né di abilitazione né di idoneità concorsuale, ma della sola laurea, che costituisce titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
L'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto e ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4, comma 2 della l. 19 novembre 1990 n. 341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea. In via transitoria, con l'art. 402 del d.lgs. 297/94 si è quindi previsto che “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del
[...]
, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di Controparte_5 discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”.
Successivamente, il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 ha ridisciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con tale D.M. – che afferma che la formazione iniziale è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente – sono stati individuati, ai fini dell'acquisizione delle competenze richieste, diversi percorsi formativi, articolati diversamente nel caso in cui l'insegnamento riguardi la scuola dell'infanzia e primaria, nel qual caso occorre un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso, ovvero quella secondaria di primo e secondo grado, nel qual caso occorrono un corso di laurea magistrale biennale e un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati poi ridefiniti, per ciascuna classe di concorso, dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che all'art. 3, comma 2 ha previsto che “Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento…”.
Infine è intervenuto d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante norme sul “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, che ha ulteriormente innovato il sistema di assunzione degli insegnanti prevedendo che si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni, i cui vincitori sono ammessi a un percorso di formazione iniziale, superato positivamente il quale si viene immessi in ruolo.
Il percorso annuale di formazione iniziale e prova ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti “a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica” (art. 2, comma 4).
Alla stregua del quadro normativo attualmente vigente, e secondo un'impostazione seguita ormai da circa un trentennio, la possibilità di prestare servizio come insegnante di ruolo nella scuola statale è subordinata al possesso di un'apposita abilitazione, che consegue alla conclusione di specifici percorsi formativi, variamente configurati dal legislatore nel corso degli anni, finalizzati all'acquisizione delle competenze – ulteriori rispetto alla conoscenza sostanziale della materia, assicurata dal possesso del titolo di studio specifico – necessarie per svolgere l'attività didattica.
I docenti della scuola statale – per quanto liberi nell'esercizio dell'attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia – sono pur sempre dipendenti dello Stato, legati a quest'ultimo dagli obblighi di fedeltà, di collaborazione e anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Nei confronti di tali soggetti, l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio dell'attività va dunque effettuato in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 97 Cost. Rientra, quindi, nella discrezionalità legislativa disciplinare i suddetti requisiti e le modalità di verifica degli stessi, nel rispetto del principio del pubblico concorso, nonché di quelli di imparzialità e buon andamento.
Le medesime considerazioni valgono anche per i docenti supplenti, atteso che il supplente, anche se temporaneo, è da considerare impiegato dello Stato al pari del docente di ruolo;
infatti l'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante lo pone in un rapporto con lo Stato da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico impiego. Il supplente è tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti (cfr. Corte cost., sent. n. 77/1964).
Non è quindi revocabile in dubbio che sia facoltà del legislatore disciplinare i requisiti per l'accesso a incarichi di supplenza, in maniera sovrapponibile o anche eventualmente diversa rispetto alla disciplina dell'accesso al ruolo, in considerazione delle diverse esigenze del sistema scolastico e purché in maniera rispettosa dei principi di cui all'art. 97 Cost..
Tanto è stato fatto con il D.M. 13 giugno 2007, che prevede che la graduatoria da cui attingere per il conferimento degli incarichi a tempo determinato sia suddivisa in tre fasce e che alle stesse si ricorra in ordine successivo: il che comporta che abbiano priorità nell'accesso agli incarichi gli inclusi nella I fascia, cioè coloro i quali sono inclusi nelle GAE;
in mancanza, gli incarichi vengono conferiti attingendo alla II fascia, in cui sono presenti aspiranti forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso, e infine alla III fascia, in cui figurano gli aspiranti privi di abilitazione, ma forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Dunque, gli incarichi di supplenza possono essere conferiti anche a soggetti privi dell'abilitazione
(indispensabile, come visto, per l'accesso ai ruoli), ma in via recessiva, per coprire posti che non sia stato possibile coprire tramite aspiranti abilitati.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto all'accesso nella II fascia deducendo di avere acquisito una sorta di “abilitazione sul campo” per effetto dell'attività di insegnamento prestata.
La tesi non è condivisibile.
Per un verso, va ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere agli aspiranti al conferimento di incarichi a tempo determinato il possesso di un titolo di abilitazione, o prevedere che gli stessi prevalgano, nell'accesso ai suddetti incarichi, rispetto ai soggetti – quale è il ricorrente
– in possesso del solo titolo di studio valido per l'insegnamento.
Rientra, del pari, nella discrezionalità del legislatore strutturare i percorsi formativi che consentono di conseguire il titolo abilitante, e ai quali non è – all'evidenza – equiparabile la sola esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di insegnamento.
Per altro verso, non sussiste alcun diritto soggettivo degli aspiranti né al conseguimento dell'abilitazione, né all'attivazione di percorsi finalizzati al conseguimento di detta abilitazione, né all'accesso agli incarichi di supplenza in condizioni di parità con gli aspiranti forniti di abilitazione anziché in via subordinata;
in altri termini, l'esclusione del ricorrente dalla II fascia non contrasta con alcuna norma di rango legislativo o costituzionale.
Al contrario, il D.M. 374/2017 è pienamente coerente con la normativa primaria attualmente vigente.
Infine, nessuna irragionevole disparità di trattamento è ravvisabile fra i soggetti che – come il ricorrente – siano privi di abilitazione e i soggetti contemplati dal n. 10 dell'art. 2, comma 1, lett. A del D.M. 374/2017 (ovvero gli aspiranti in possesso di “idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi Controparte_6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio
2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni”, ai quali
è consentito l'accesso alla II fascia delle graduatorie), tenuto conto che le rispettive posizioni non sono assimilabili.
Ed invero, gli aspiranti contemplati dal n. 10 sono soggetti che, al pari di quelli a cui si riferiscono i numeri da 1 a 9, sono titolari di abilitazione o idoneità all'insegnamento, sebbene conseguita all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi della normativa vigente;
sicché la norma, lungi dal consentire l'accesso alla II fascia delle graduatorie a soggetti non in possesso degli specifici requisiti richiesti in generale per l'inclusione, non fa che estenderlo, conformemente alla normativa eurounitaria, a coloro i quali abbiano conseguito tali requisiti all'estero, con l'ulteriore condizione dell'avvenuto riconoscimento da parte del . Del tutto coerentemente, invece, il D.M. prevede CP_7 poi che “i titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia”.
Per tutte le ragioni che precedono, considerato che la parte ricorrente non è in possesso di alcun titolo di abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso richieste, e che siffatto titolo costituisce un presupposto indefettibile per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, la domanda, sotto tale profilo, va respinta.
Va a questo punto esaminata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei vari rapporti di lavoro a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e, quindi, con la medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica.
Tale domanda merita accoglimento in applicazione diretta del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE che ha recepito l'accordo quadro tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP) e
Confederazione europea dei sindacati (CES) – del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato.
Non può, invece, trovare applicazione, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 53 L. n.
312/1980.
Sul punto è opportuno, sia pure sinteticamente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 53 della L. n. 312/1980, rubricato “ Personale non di ruolo” disciplina il trattamento retributivo del personale non di ruolo e, per quanto qui rileva, al primo comma sancisce che “ per
l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”; al terzo comma che" al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio iniziale …”; al quarto comma che” ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo....".
La disposizione, quindi, riconosce aumenti stipendiali anche a personale non di ruolo, da un lato, alla categoria dei docenti incaricati a tempo indeterminato, istituita formalmente con la legge 13 giugno 1969, n. 282, e con l'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, ma poi soppressa definitivamente dall'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 e dal successivo art. 15, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e, dall'altro, alla categoria autonoma e peculiare costituita dagli insegnanti di religione.
Ebbene, come sapientemente evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 146 e n. 215 del 2013, la circostanza che già l'art. 66, comma 7, del contratto collettivo del comparto scuola per il periodo 1994-1997 disponesse che per gli insegnanti di religione rimanessero in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, che l'art. 142, comma 1, lettera f), numero 5), del contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005, si limitasse a specificare che continua ad applicarsi il menzionato art. 53, unitamente all'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, disposizioni che chiaramente si riferiscono ai soli insegnanti di religione - non a caso indicati, in parentesi, a conclusione della previsione citata di cui all'art. 142 del contratto collettivo - rende evidente che il richiamo contenuto in tali disposizioni contrattuali si riferiva ai soli insegnanti di religione, attesa l'indubbia particolarità della loro situazione, né a diversa conclusione può pervenirsi in riferimento all'art. 146, comma 1, lettera g), numero 5), del contratto collettivo del settore scuola per il periodo 2006-2009.
Ne deriva che, da un lato, le norme della contrattazione collettiva ora considerate non hanno ricondotto in vita la figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, ormai soppressa, e, dall'altro, che i richiami all'art. 53 della l. 312/80 sono giustificati per il perdurare della sua applicazione agli insegnanti di religione non di ruolo.
Tale interpretazione, del resto, è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n.
22558/2016 ha statuito che “L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71
d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione".
Premessa l'inapplicabilità dell'art. 53 della cit. legge, l'equiparazione del trattamento stipendiale deve ricondursi, come innanzi evidenziato, al principio di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, di cui alla clausola 4 punti 1 e 4 della direttiva 1999/70/CE che contempla deroghe solo in presenza di ragioni oggettive.
La clausola 4 al punto 1 prevede, infatti, che: “ Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Al punto 4 stabilisce, infine, che: “ I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Ebbene, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può configurare di per sé una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro tale da giustificare disparità di trattamento ai fini stipendiali (cfr. Corte di giustizia UE sentenza 22 dicembre 2010, ). Sul punto è sufficiente richiamare i precedenti e consolidati Per_1 pronunciamenti della Corte di Giustizia UE secondo cui il trattamento differenziato del lavoratore a tempo determinato può ritenersi giustificato solo laddove lo stesso derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego, non essendo all'uopo sufficiente la mera durata determinata del rapporto di lavoro.
In assenza di tali differenze concrete e di dedotte ragioni oggettive ostative, va ritenuto che la mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione del trattamento economico costituisca una disparità di trattamento contraria alla clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE.
Tale interpretazione ha, da ultimo, trovato riscontro nella recente pronuncia della Corte di legittimità (sent. n. 22558/2016 cit.) che, sul punto, ha statuito “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”
Occorre evidenziare che il convenuto, costituendosi in giudizio, pur affermando CP_1
l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, , nonché sulle modalità di Per_2 reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il settore mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro, da tenere ben distinte con le ragioni viceversa richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto l'amministrazione resistente.
Quanto alle specificità relative alla necessaria attribuzione di volta in volta dell'incarico, senza dover garantire la continuità del servizio, al mancato superamento del periodo di prova, all'omessa valutazione di cause di incompatibilità di servizio, alla mancata soggezione al potere di trasferimento d'ufficio, trattasi di elementi che non afferiscono alla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, ovvero alle caratteristiche inerenti a queste ultime, o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, ma sono essenzialmente legati ad altri profili del rapporto di servizio e di impiego, che non incidono in nessun caso ai fini dell'adeguamento economico della retribuzione, fondato sul principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, migliorata con il progredire dell'anzianità.
Le diversità connesse alla interruzione del rapporto nell'intervallo tra un incarico e l'altro, alla durata della supplenza e alla quantità di ore prestate costituirebbero aspetti rilevanti ove si disquisisse solo in termini di computo di tutti i periodi ai fini del riconoscimento delle differenze economiche, ma non altrettanto in tema di adeguamento della retribuzione rispetto all'anzianità maturata, allorché detto adeguamento, per il principio di corrispettività delle prestazioni, può riferirsi alle sole retribuzioni già percepite per periodi lavorati, e non dunque durante il periodo di interruzione tra i vari incarichi, né oltre la durata della supplenza o in aggiunta rispetto alla quantità di ore di insegnamento svolto.
La progressione stipendiale ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza da parte del lavoratore: essa, in sostanza, tiene conto della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della prestazione lavorativa. Se dunque i lavoratori assunti a tempo determinato nel comparto scuola sono comparabili, nei termini finora precisati, a quelli a tempo indeterminato e di ruolo, e se l'anzianità di servizio per questi ultimi riverbera i suoi effetti sul piano economico, in presenza di un sistema retributivo che individua il trattamento economico in rapporto agli anni di servizio prestato, costituisce violazione del principio di non discriminazione il mancato riconoscimento, ai fini retributivi, dell'anzianità maturata in forza di contratti a termine.
Né la comparabilità non può essere esclusa per il solo fatto che l'assunzione sia avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999 (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Sez. L,
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), non essendo ravvisabili significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia di incarico
(annuale, fino al termine delle attività didattiche o di supplenza temporanea).
La progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, dunque, realizza di fatto un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per contro, la disparità di trattamento riservata ai supplenti non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né è altrimenti giustificabile, con la conseguenza che essa integra una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
A tali conclusioni è pervenuta anche la S.C., che proprio facendo applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è pervenuta all'affermazione del principio – ormai consolidato – per cui “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016, Sez. L,
Sentenza n. 23868 del 23/11/2016, Sez. L, Ordinanza n. 8945 del 06/04/2017, Sez. L, Sentenza n.
6323 del 14/03/2018, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28635 del 08/11/2018, Sez. L, Sentenza n. 20918 del
05/08/2019).
Per le suesposte considerazioni, va riconosciuto il diritto dell'istante ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto dell'anzianità di servizio come previsto dalla normativa contrattuale di comparto.
Più nel dettaglio, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente, ai fini della progressione stipendiale, al calcolo dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il convenuto, tenuto conto della regola di cui all'art. 489 d.lgs. CP_1
n. 297/94, secondo cui l'insegnamento equivale ad anno scolastico quando ha la durata di cui all'art. 11 comma 14 L n. 124/99, ovvero 180 giorni, oppure sia prestato servizio ininterrottamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Andranno quindi computati, ai fini della progressione, solo gli anni scolastici nei quali il servizio prestato abbia avuto tale durata.
Le differenze retributive per progressioni stipendiali saranno quindi dovute – sia ai fini dell'an che del quantum - in base ai criteri sopra indicati, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con conseguente condanna (generica) in capo al convenuto, conformemente alla domanda CP_1 della ricorrente.
Va, altresì, accolta la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti anche per i periodi di servizio svolti in virtù di supplenze temporanee. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge, come già evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20015 del 2018, che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, come ancora rilevato dalla S.C. nella già richiamata sentenza n. 20015 del 2018, che lo stesso rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, in particolare, ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_3
Santana).
In conclusione la Suprema Corte, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo…”(cfr. in termini Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20015 del 2018).
Tale principio di diritto, che qui si condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 6293/2020, la quale ha affermato che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
“non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione ai periodi di svolgimento degli incarichi di supplenze temporanee analiticamente dedotti in ricorso e comprovati dalla documentazione in atti. Conseguentemente, il convenuto va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre CP_1 interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n.
724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite vengono compensate per un terzo, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara:
- il diritto del ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto ratione temporis applicabile in base all'anzianità di servizio maturata dallo stesso in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il , secondo i criteri e Controparte_1
i limiti indicati in motivazione, e condanna il medesimo al pagamento delle differenze CP_1 retributive di conseguenza maturate oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- il diritto del ricorrente all'attribuzione della retribuzione professionale docenti maturata nei periodi in cui, negli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19, ha prestato attività lavorativa quale docente in forza di contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi a tale CP_1 titolo maturati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, di 2/3 delle spese di CP_1 giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1450,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese di lite per la parte residua di un terzo.
Santa Maria Capua Vetere, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1360/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
Santonicola unitamente ai quali elett. dom. in Castellammare di Stabia alla via Amato n. 7
RICORRENTE
E
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappr. e dif, come in atti, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari CP_2
con cui elett. dom. in alla via Ceccano n. 26 CP_3 CP_4 CP_1
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.02.2019, il ricorrente, esponeva di essere docente precario, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto in quanto in possesso di titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento AC77, ma non dell'abilitazione all'insegnamento; di avere svolto attività didattica nella scuola statale in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2012/2013 all'a.s.
2018/2019; che le funzioni svolte nel corso degli anni erano in tutto equivalenti a quelle svolte dai docenti abilitati;
che non gli erano state riconosciute né la progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo dai CCNL del comparto scuola succedutisi nel tempo, né la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione ai periodi di servizio svolti con contratti di supplenza temporanea, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito con direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare il suo diritto: “1) alla collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitato all'insegnamento, con riferimento alle classi di concorso, istituzioni scolastiche e province di interesse;
2) al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL
Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
3) alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016-2018, e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad adempiere gli oneri scaturenti dal riconoscimento dei benefici di cui ai punti 1, 2, 3. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Con il ricorso introduttivo il ricorrente avanza tre distinte domande, fondate su autonomi presupposti, che devono essere partitamente esaminate.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto del docente precario all'inserimento nella
II fascia delle graduatorie di istituto, in quanto abilitato all'insegnamento non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (“Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”), è previsto che “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Pertanto, condizione per l'insorgenza del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto è il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento”, che è conseguibile tramite il positivo superamento dei percorsi formativi abilitanti previsti dal legislatore, o mediante
“specifica idoneità a concorso” per la classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o istituto, e quindi a seguito del positivo superamento delle prove concorsuali.
Coerentemente, il D.M. 374/2017 ha disposto che hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che siano in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e
D.D.G. n. 107/2016), o ancora di uno dei titoli di abilitazione specificamente indicati dall'art. 2, comma 1, lett. A dello stesso D.M..
È del tutto pacifico che il ricorrente non sia in possesso né di abilitazione né di idoneità concorsuale, ma della sola laurea, che costituisce titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
L'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto e ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4, comma 2 della l. 19 novembre 1990 n. 341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea. In via transitoria, con l'art. 402 del d.lgs. 297/94 si è quindi previsto che “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del
[...]
, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di Controparte_5 discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”.
Successivamente, il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 ha ridisciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con tale D.M. – che afferma che la formazione iniziale è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente – sono stati individuati, ai fini dell'acquisizione delle competenze richieste, diversi percorsi formativi, articolati diversamente nel caso in cui l'insegnamento riguardi la scuola dell'infanzia e primaria, nel qual caso occorre un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso, ovvero quella secondaria di primo e secondo grado, nel qual caso occorrono un corso di laurea magistrale biennale e un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati poi ridefiniti, per ciascuna classe di concorso, dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che all'art. 3, comma 2 ha previsto che “Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento…”.
Infine è intervenuto d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante norme sul “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, che ha ulteriormente innovato il sistema di assunzione degli insegnanti prevedendo che si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni, i cui vincitori sono ammessi a un percorso di formazione iniziale, superato positivamente il quale si viene immessi in ruolo.
Il percorso annuale di formazione iniziale e prova ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti “a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica” (art. 2, comma 4).
Alla stregua del quadro normativo attualmente vigente, e secondo un'impostazione seguita ormai da circa un trentennio, la possibilità di prestare servizio come insegnante di ruolo nella scuola statale è subordinata al possesso di un'apposita abilitazione, che consegue alla conclusione di specifici percorsi formativi, variamente configurati dal legislatore nel corso degli anni, finalizzati all'acquisizione delle competenze – ulteriori rispetto alla conoscenza sostanziale della materia, assicurata dal possesso del titolo di studio specifico – necessarie per svolgere l'attività didattica.
I docenti della scuola statale – per quanto liberi nell'esercizio dell'attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia – sono pur sempre dipendenti dello Stato, legati a quest'ultimo dagli obblighi di fedeltà, di collaborazione e anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Nei confronti di tali soggetti, l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio dell'attività va dunque effettuato in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 97 Cost. Rientra, quindi, nella discrezionalità legislativa disciplinare i suddetti requisiti e le modalità di verifica degli stessi, nel rispetto del principio del pubblico concorso, nonché di quelli di imparzialità e buon andamento.
Le medesime considerazioni valgono anche per i docenti supplenti, atteso che il supplente, anche se temporaneo, è da considerare impiegato dello Stato al pari del docente di ruolo;
infatti l'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante lo pone in un rapporto con lo Stato da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico impiego. Il supplente è tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti (cfr. Corte cost., sent. n. 77/1964).
Non è quindi revocabile in dubbio che sia facoltà del legislatore disciplinare i requisiti per l'accesso a incarichi di supplenza, in maniera sovrapponibile o anche eventualmente diversa rispetto alla disciplina dell'accesso al ruolo, in considerazione delle diverse esigenze del sistema scolastico e purché in maniera rispettosa dei principi di cui all'art. 97 Cost..
Tanto è stato fatto con il D.M. 13 giugno 2007, che prevede che la graduatoria da cui attingere per il conferimento degli incarichi a tempo determinato sia suddivisa in tre fasce e che alle stesse si ricorra in ordine successivo: il che comporta che abbiano priorità nell'accesso agli incarichi gli inclusi nella I fascia, cioè coloro i quali sono inclusi nelle GAE;
in mancanza, gli incarichi vengono conferiti attingendo alla II fascia, in cui sono presenti aspiranti forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso, e infine alla III fascia, in cui figurano gli aspiranti privi di abilitazione, ma forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Dunque, gli incarichi di supplenza possono essere conferiti anche a soggetti privi dell'abilitazione
(indispensabile, come visto, per l'accesso ai ruoli), ma in via recessiva, per coprire posti che non sia stato possibile coprire tramite aspiranti abilitati.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto all'accesso nella II fascia deducendo di avere acquisito una sorta di “abilitazione sul campo” per effetto dell'attività di insegnamento prestata.
La tesi non è condivisibile.
Per un verso, va ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere agli aspiranti al conferimento di incarichi a tempo determinato il possesso di un titolo di abilitazione, o prevedere che gli stessi prevalgano, nell'accesso ai suddetti incarichi, rispetto ai soggetti – quale è il ricorrente
– in possesso del solo titolo di studio valido per l'insegnamento.
Rientra, del pari, nella discrezionalità del legislatore strutturare i percorsi formativi che consentono di conseguire il titolo abilitante, e ai quali non è – all'evidenza – equiparabile la sola esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di insegnamento.
Per altro verso, non sussiste alcun diritto soggettivo degli aspiranti né al conseguimento dell'abilitazione, né all'attivazione di percorsi finalizzati al conseguimento di detta abilitazione, né all'accesso agli incarichi di supplenza in condizioni di parità con gli aspiranti forniti di abilitazione anziché in via subordinata;
in altri termini, l'esclusione del ricorrente dalla II fascia non contrasta con alcuna norma di rango legislativo o costituzionale.
Al contrario, il D.M. 374/2017 è pienamente coerente con la normativa primaria attualmente vigente.
Infine, nessuna irragionevole disparità di trattamento è ravvisabile fra i soggetti che – come il ricorrente – siano privi di abilitazione e i soggetti contemplati dal n. 10 dell'art. 2, comma 1, lett. A del D.M. 374/2017 (ovvero gli aspiranti in possesso di “idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi Controparte_6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio
2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni”, ai quali
è consentito l'accesso alla II fascia delle graduatorie), tenuto conto che le rispettive posizioni non sono assimilabili.
Ed invero, gli aspiranti contemplati dal n. 10 sono soggetti che, al pari di quelli a cui si riferiscono i numeri da 1 a 9, sono titolari di abilitazione o idoneità all'insegnamento, sebbene conseguita all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi della normativa vigente;
sicché la norma, lungi dal consentire l'accesso alla II fascia delle graduatorie a soggetti non in possesso degli specifici requisiti richiesti in generale per l'inclusione, non fa che estenderlo, conformemente alla normativa eurounitaria, a coloro i quali abbiano conseguito tali requisiti all'estero, con l'ulteriore condizione dell'avvenuto riconoscimento da parte del . Del tutto coerentemente, invece, il D.M. prevede CP_7 poi che “i titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia”.
Per tutte le ragioni che precedono, considerato che la parte ricorrente non è in possesso di alcun titolo di abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso richieste, e che siffatto titolo costituisce un presupposto indefettibile per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto, la domanda, sotto tale profilo, va respinta.
Va a questo punto esaminata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei vari rapporti di lavoro a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e, quindi, con la medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica.
Tale domanda merita accoglimento in applicazione diretta del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE che ha recepito l'accordo quadro tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP) e
Confederazione europea dei sindacati (CES) – del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato.
Non può, invece, trovare applicazione, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 53 L. n.
312/1980.
Sul punto è opportuno, sia pure sinteticamente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 53 della L. n. 312/1980, rubricato “ Personale non di ruolo” disciplina il trattamento retributivo del personale non di ruolo e, per quanto qui rileva, al primo comma sancisce che “ per
l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”; al terzo comma che" al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio iniziale …”; al quarto comma che” ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo....".
La disposizione, quindi, riconosce aumenti stipendiali anche a personale non di ruolo, da un lato, alla categoria dei docenti incaricati a tempo indeterminato, istituita formalmente con la legge 13 giugno 1969, n. 282, e con l'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, ma poi soppressa definitivamente dall'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 e dal successivo art. 15, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e, dall'altro, alla categoria autonoma e peculiare costituita dagli insegnanti di religione.
Ebbene, come sapientemente evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 146 e n. 215 del 2013, la circostanza che già l'art. 66, comma 7, del contratto collettivo del comparto scuola per il periodo 1994-1997 disponesse che per gli insegnanti di religione rimanessero in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, che l'art. 142, comma 1, lettera f), numero 5), del contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005, si limitasse a specificare che continua ad applicarsi il menzionato art. 53, unitamente all'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, disposizioni che chiaramente si riferiscono ai soli insegnanti di religione - non a caso indicati, in parentesi, a conclusione della previsione citata di cui all'art. 142 del contratto collettivo - rende evidente che il richiamo contenuto in tali disposizioni contrattuali si riferiva ai soli insegnanti di religione, attesa l'indubbia particolarità della loro situazione, né a diversa conclusione può pervenirsi in riferimento all'art. 146, comma 1, lettera g), numero 5), del contratto collettivo del settore scuola per il periodo 2006-2009.
Ne deriva che, da un lato, le norme della contrattazione collettiva ora considerate non hanno ricondotto in vita la figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, ormai soppressa, e, dall'altro, che i richiami all'art. 53 della l. 312/80 sono giustificati per il perdurare della sua applicazione agli insegnanti di religione non di ruolo.
Tale interpretazione, del resto, è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n.
22558/2016 ha statuito che “L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71
d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione".
Premessa l'inapplicabilità dell'art. 53 della cit. legge, l'equiparazione del trattamento stipendiale deve ricondursi, come innanzi evidenziato, al principio di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, di cui alla clausola 4 punti 1 e 4 della direttiva 1999/70/CE che contempla deroghe solo in presenza di ragioni oggettive.
La clausola 4 al punto 1 prevede, infatti, che: “ Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Al punto 4 stabilisce, infine, che: “ I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Ebbene, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può configurare di per sé una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro tale da giustificare disparità di trattamento ai fini stipendiali (cfr. Corte di giustizia UE sentenza 22 dicembre 2010, ). Sul punto è sufficiente richiamare i precedenti e consolidati Per_1 pronunciamenti della Corte di Giustizia UE secondo cui il trattamento differenziato del lavoratore a tempo determinato può ritenersi giustificato solo laddove lo stesso derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego, non essendo all'uopo sufficiente la mera durata determinata del rapporto di lavoro.
In assenza di tali differenze concrete e di dedotte ragioni oggettive ostative, va ritenuto che la mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione del trattamento economico costituisca una disparità di trattamento contraria alla clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE.
Tale interpretazione ha, da ultimo, trovato riscontro nella recente pronuncia della Corte di legittimità (sent. n. 22558/2016 cit.) che, sul punto, ha statuito “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”
Occorre evidenziare che il convenuto, costituendosi in giudizio, pur affermando CP_1
l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, , nonché sulle modalità di Per_2 reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il settore mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro, da tenere ben distinte con le ragioni viceversa richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto l'amministrazione resistente.
Quanto alle specificità relative alla necessaria attribuzione di volta in volta dell'incarico, senza dover garantire la continuità del servizio, al mancato superamento del periodo di prova, all'omessa valutazione di cause di incompatibilità di servizio, alla mancata soggezione al potere di trasferimento d'ufficio, trattasi di elementi che non afferiscono alla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, ovvero alle caratteristiche inerenti a queste ultime, o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, ma sono essenzialmente legati ad altri profili del rapporto di servizio e di impiego, che non incidono in nessun caso ai fini dell'adeguamento economico della retribuzione, fondato sul principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, migliorata con il progredire dell'anzianità.
Le diversità connesse alla interruzione del rapporto nell'intervallo tra un incarico e l'altro, alla durata della supplenza e alla quantità di ore prestate costituirebbero aspetti rilevanti ove si disquisisse solo in termini di computo di tutti i periodi ai fini del riconoscimento delle differenze economiche, ma non altrettanto in tema di adeguamento della retribuzione rispetto all'anzianità maturata, allorché detto adeguamento, per il principio di corrispettività delle prestazioni, può riferirsi alle sole retribuzioni già percepite per periodi lavorati, e non dunque durante il periodo di interruzione tra i vari incarichi, né oltre la durata della supplenza o in aggiunta rispetto alla quantità di ore di insegnamento svolto.
La progressione stipendiale ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza da parte del lavoratore: essa, in sostanza, tiene conto della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della prestazione lavorativa. Se dunque i lavoratori assunti a tempo determinato nel comparto scuola sono comparabili, nei termini finora precisati, a quelli a tempo indeterminato e di ruolo, e se l'anzianità di servizio per questi ultimi riverbera i suoi effetti sul piano economico, in presenza di un sistema retributivo che individua il trattamento economico in rapporto agli anni di servizio prestato, costituisce violazione del principio di non discriminazione il mancato riconoscimento, ai fini retributivi, dell'anzianità maturata in forza di contratti a termine.
Né la comparabilità non può essere esclusa per il solo fatto che l'assunzione sia avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999 (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Sez. L,
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), non essendo ravvisabili significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia di incarico
(annuale, fino al termine delle attività didattiche o di supplenza temporanea).
La progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, dunque, realizza di fatto un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per contro, la disparità di trattamento riservata ai supplenti non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né è altrimenti giustificabile, con la conseguenza che essa integra una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
A tali conclusioni è pervenuta anche la S.C., che proprio facendo applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è pervenuta all'affermazione del principio – ormai consolidato – per cui “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016, Sez. L,
Sentenza n. 23868 del 23/11/2016, Sez. L, Ordinanza n. 8945 del 06/04/2017, Sez. L, Sentenza n.
6323 del 14/03/2018, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28635 del 08/11/2018, Sez. L, Sentenza n. 20918 del
05/08/2019).
Per le suesposte considerazioni, va riconosciuto il diritto dell'istante ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto dell'anzianità di servizio come previsto dalla normativa contrattuale di comparto.
Più nel dettaglio, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente, ai fini della progressione stipendiale, al calcolo dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il convenuto, tenuto conto della regola di cui all'art. 489 d.lgs. CP_1
n. 297/94, secondo cui l'insegnamento equivale ad anno scolastico quando ha la durata di cui all'art. 11 comma 14 L n. 124/99, ovvero 180 giorni, oppure sia prestato servizio ininterrottamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Andranno quindi computati, ai fini della progressione, solo gli anni scolastici nei quali il servizio prestato abbia avuto tale durata.
Le differenze retributive per progressioni stipendiali saranno quindi dovute – sia ai fini dell'an che del quantum - in base ai criteri sopra indicati, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con conseguente condanna (generica) in capo al convenuto, conformemente alla domanda CP_1 della ricorrente.
Va, altresì, accolta la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti anche per i periodi di servizio svolti in virtù di supplenze temporanee. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge, come già evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20015 del 2018, che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, come ancora rilevato dalla S.C. nella già richiamata sentenza n. 20015 del 2018, che lo stesso rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, in particolare, ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_3
Santana).
In conclusione la Suprema Corte, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo…”(cfr. in termini Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20015 del 2018).
Tale principio di diritto, che qui si condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 6293/2020, la quale ha affermato che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
“non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente in relazione ai periodi di svolgimento degli incarichi di supplenze temporanee analiticamente dedotti in ricorso e comprovati dalla documentazione in atti. Conseguentemente, il convenuto va condannato al pagamento dei relativi importi, oltre CP_1 interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n.
724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite vengono compensate per un terzo, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara:
- il diritto del ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto ratione temporis applicabile in base all'anzianità di servizio maturata dallo stesso in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il , secondo i criteri e Controparte_1
i limiti indicati in motivazione, e condanna il medesimo al pagamento delle differenze CP_1 retributive di conseguenza maturate oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- il diritto del ricorrente all'attribuzione della retribuzione professionale docenti maturata nei periodi in cui, negli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19, ha prestato attività lavorativa quale docente in forza di contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi a tale CP_1 titolo maturati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, di 2/3 delle spese di CP_1 giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1450,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese di lite per la parte residua di un terzo.
Santa Maria Capua Vetere, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni