Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Iannaccone e Silvia Bedani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento Fasc. -OMISSIS-/Area I (Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023), in forza del quale l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Ferrara ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
2) della nota Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 02 gennaio 2023 in forza del quale l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Ferrara, ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990, l'avvio del procedimento di divieto di detenzione a detenere armi e munizioni ai sensi dell'articolo 39 TULPS;
3) del verbale del 28 novembre 2022 di ritiro cautelativo ex art. 39 T.U.L.P.S. – Legione Carabinieri Emilia Romagna – Stazione di -OMISSIS-;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, titolare da svariati anni della licenza di porto d’armi per uso sportivo (n. -OMISSIS-), rilasciata nel 2008 e rinnovata per tre volte dalla competente Questura, nel 2022 ha subito, da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di -OMISSIS- – il sequestro cautelativo delle armi e delle munizioni dallo stesso possedute, così motivato: « Il sequestro è stato operato poiché la persona sopra indicata è ritenuta capace di abusarne, a seguito di querela sporta presso questi uffici di cui al Procedimento Penale nr. -OMISSIS- RGNR mod. 21. Istituito presso la Procura della Repubblica di Ferrara ».
A quanto precede ha fatto seguito la nota Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 02 gennaio 2023 con la quale la Prefettura di Ferrara ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990, l’avvio del procedimento di divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS, valorizzando il fatto che nei confronti del ricorrente è stata sporta querela dalla vicina di casa per il reato di “atti persecutori” ex art. 612 bis cod. pen..
Hanno fatto seguito le osservazioni presentate dal ricorrente in data 10 gennaio 2023.
La Prefettura di Ferrara, d’altronde, con decreto Fasc. -OMISSIS-, Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023, ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché qualsiasi altra arma legalmente detenuta dal ricorrente, oltre a quelle già sottoposte a sequestro cautelare, con facoltà di indicare terzi per la cessione delle relative armi con avvertimento che, in difetto, si procederà alla loro confisca e distruzione.
A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato quanto segue, in sintesi:
- nei confronti del ricorrente è stata presentata nel 2022 una denuncia - querela dalla vicina di casa per un lamentato protrarsi di atteggiamenti da parte del primo (lamentele per ogni tipo di rumore e continue videoriprese dalla proprietà) che avrebbe indotto quest’ultima ad una sostanziale modifica delle proprie abitudini di vita;
- la Procura della Repubblica ha iscritto il ricorrente nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori);
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sono state presentate osservazioni dal difensore del ricorrente;
- gli elementi istruttori acquisiti, a prescindere dalle rispettive responsabilità che saranno accertate in sede pende, evidenziano una situazione di acredine latente e ricorrente tra i soggetti in contrasto, nell’ambito di rapporti già deteriorati, circostanza che spesso è causa di conflitti che non sopiscono, ma tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, per cui è opportuno privare i protagonisti di tali conflitti della disponibilità di armi da sparo, anche nel caso in cui l'uso improprio delle stesse non si sia già verificato.
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione non avrebbe indicato sulla base di quali elementi abbia dedotto la capacità di abuso del ricorrente atteso che il provvedimento si fonda sulla mera sussistenza del deferimento del ricorrente all’Autorità Giudiziaria per il reato di “atti persecutori” ex art. 612 bis cod. pen., senza alcun riferimento da parte dell’Amministrazione all’archiviazione del procedimento penale e alla correlata richiesta del PM; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe approfondito la condizione personale del soggetto coinvolto e la sua condotta globalmente considerata; non sarebbe possibile comprendere quali siano gli elementi istruttori acquisiti dai quali evincere una situazione di acredine latente tra il ricorrente e la vicina di casa, né quali siano le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere deteriorati i rapporti di vicinato o accertati i frequenti conflitti tra le parti; non sarebbe possibile comprendere le ragioni che hanno portato l’Autorità prefettizia a non valutare la personalità del ricorrente, né il suo ambiente familiare e nemmeno il proprio contesto di vita; l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare acriticamente gli episodi che hanno dato luogo alla querela, senza valutare la sussistenza di elementi idonei a ritenere verosimili i fatti narrati, incorrendo, quindi, nel vizio di istruttoria e motivazione.
Si è costituita in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’art. 39 TULPS, attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Come ricordato, anche recentemente, da Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3643, « il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull'affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell'arma. Per consolidata giurisprudenza della Sezione, per detto giudizio non è necessaria l'attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l'accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687) ».
In particolare, spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, e ad essa la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza è dunque quello di svolgere una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, che potrebbero verificarsi anche in caso di comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238); pertanto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a " buona condotta " (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260), ovvero, in caso di convivenza con soggetti ritenuti non affidabili, in quanto, ad esempio, resisi responsabili di reati e, quindi, pienamente capaci di abusare delle armi e di eludere la sorveglianza del legittimo detentore delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 02 maggio 2006, n. 2438).
Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell'esistenza di condotte "rimproverabili" dell'interessato.
Sulla scorta di queste direttrici ermeneutiche, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non sia illegittimo, ancorché, da un lato, non rechi, in motivazione, valutazioni in merito all’intervenuta archiviazione del procedimento penale e alle ragioni che hanno condotto il pubblico Ministero a richiederla; dall’altro lato, non abbia valorizzato gli elementi “personalistici” dedotti dal ricorrente a sostegno della sua affidabilità nell’uso corretto delle armi.
È proprio dalla richiesta di archiviazione, valorizzata dal ricorrente, che emerge la non irragionevolezza della statuizione impugnata.
È vero, infatti, che il pubblico ministero, per motivare la richiesta di archiviazione, ha dato conto di quanto segue « Nei fatti narrati dalla querelante non si ravvisano fattispecie penalmente rilevanti. Per quanto possano apparire alla stessa fastidiose, infatti, le condotte del -OMISSIS-, il quale si sarebbe limitato a riprendere in più occasioni con una videocamera la vicina e il suo nucleo familiare dall'interno della propria abitazione, non costituisce, date le modalità dell'azione descritta, né condotta molesta né interferenza illecita nella vita privata altrui, trattandosi di scene di vita che chiunque, dalla posizione del -OMISSIS-, avrebbe potuto osservare altresì ad occhio nudo ».
D’altro canto, il pubblico ministero, nell’affermare che « la condotta del ricorrente non può considerarsi neppure assolutamente ingiustificata e biasimevole, non potendosi escludere che lo stesso abbia inteso premunirsi di registrazioni per la successiva tutela di suoi diritti », ha precisato « data l'alta conflittualità tra vicini ».
Ebbene, quest’ultima precisazione conferma proprio la ragionevolezza della valutazione precauzionale operata dall’Amministrazione resistente, perché, anche in sede penale, il Pubblico Ministero ha riscontrato la sussistenza di una conflittualità tra il ricorrente e la vicina.
Questo dato consente anche di ridimensionare la censura relativa all’insufficienza motivazionale relativa alla mancata indicazione di elementi di fatto atti a denotare questa conflittualità: l’intervenuta denuncia e la stessa indicazione contenuta nella richiesta di archiviazione sono elementi sufficienti a giustificare un intervento preventivo e precauzionale da parte dell’Amministrazione come quello qui in esame.
In tal senso, e considerato che, come detto, il giudizio di “affidabilità” non si sovrappone necessariamente a quello di “pericolosità sociale”, ai fini dell’applicazione dell’art. 39 TULPS, vi è che anche gli elementi “favorevoli” dedotti dal ricorrente (l’essere stato un aviere scelto e partecipante a un’associazione d’arma, titolare da anni di licenza di porto d’armi per uso sportivo) non necessariamente impongono un giudizio di affidabilità, sì da far ritenere manifestamente irragionevole o sproporzionato il provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.