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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4386/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
COMPOSTELLA
Parte attrice opponente contro
(P.I. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con l'avv. ROBERTO FRANCO Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione. Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/23 depositato il
29.5.2023.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità (e/o invalidità e/o inefficacia), degli artt. b), f) e h) della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. con Parte_1 Controparte_3
in data 19/03/1999 per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a, legge “antitrust”
[...]
n. 287/1990, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
2) In conseguenza di ciò, ritenersi pienamente applicabile l'art. 1957 c.c. alla fideiussione prestata dal sig. ; Parte_1
3) Accertarsi e dichiararsi, pertanto, che la convenuta opposta, in violazione dell'art. 1957
c.c., non ha intrapreso le dovute azioni nel termine indicato nel predetto articolo, né le ha coltivate con diligenza e che pertanto è intervenuta la decadenza dell'azione a favore del creditore;
4) Per l'effetto dichiararsi la inefficacia della fideiussione omnibus prestata e la liberazione del sig. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., dalle obbligazioni Parte_1
ivi contenute, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
5) Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
6) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. in Parte_1
favore della convenuta opposta, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
7) Rigettarsi in ogni caso tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, svolte dalla convenuta opposta nei propri atti, per tutti i motivi di cui in narrativa;
8) In subordine, ridursi l'importo asseritamente vantato dalla convenuta opposta a quanto risultante di giustizia;
9) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta
2 In via preliminare:
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ' e, per essa, Controparte_1
la procuratrice generale, , e conseguentemente dichiarare Controparte_2 inammissibile la domanda di compensazione e/o ripetizione dell'indebito proposta dall' odierno attore – opponente;
In via principale e nel merito:
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/2023 Parte_1 del Tribunale di Vicenza, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte CP_ opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già CP_1
richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata:
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata:
3 − condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
Con scrittura del 19.3.1999 ha rilasciato a Cassa di Risparmio di Padova e Parte_1
Rovigo s.p.a. una “fideiussione generale” con la quale ha garantito l'adempimento da parte di verso la banca, entro l'importo massimo di lire 150.000.000. Parte_2
Il 27.9.2013 Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha concesso un finanziamento di €
20.830,00, rimborsabile in 36 mesi, a Parte_2
– nella quale sono confluite Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Controparte_4
s.p.a. e Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. – ha ceduto il proprio credito verso Pt_2
a e questa ha poi ceduto il credito a
[...] Controparte_5 Controparte_1
Di tale ultima cessione è stata data notizia al debitore con missiva del Parte_2
10.6.2022, contenente anche la diffida al pagamento delle somme dovute in relazione al finanziamento del 27.9.2013.
2. Giudizio
2.1 Con ricorso monitorio 10.5.2023 a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
ha chiesto ed ottenuto che venisse ingiunto a Controparte_2 Parte_3 Pt_1
, in solido, il pagamento della somma di € 15.730,14, pari al credito residuo, oltre a
[...]
spese ed interessi.
2.2 Avverso il decreto ingiuntivo così emesso - n. 1120/23 - ha proposto opposizione Pt_4
[..
[...] [
, eccependo l'intervenuta decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.
[...]
costituitasi in causa per mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Con ordinanza 12.3.2024 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In seguito, espletata senza esito la procedura di mediazione, la causa è stata mandata in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10.4.2025, tenutasi con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.
3. Questioni preliminari
3.1 La convenuta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla
“domanda di compensazione e/o ripetizione dell'indebito proposta dall' odierno attore – opponente”.
L'eccezione è priva di senso, posto che l'attore non ha formulato alcuna domanda di
“compensazione e/o ripetizione dell'indebito”, essendosi limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui all'ingiunzione opposta.
3.2 E' stata altresì eccepita l'incompetenza di questo ufficio rispetto alla domanda di accertamento della nullità parziale della fideiussione 19.3.1999 ex legge n. 287/90. Detta nullità, nella prospettazione di parte opponente, deriverebbe dal fatto che la fideiussione omnibus da lui sottoscritta sarebbe riproduttiva di uno schema predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana che configurerebbe un'intesa anticoncorrenziale vietata. Sulla questione, sostiene la convenuta, sarebbe competente il tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del D.L.vo n. 168/03.
Invero il tema della invalidità della garanzia è stato qui posto da parte attrice solo incidentalmente, al fine di contestare la legittimità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., sicché non si pone un problema di competenza. Come indicato nel testo della citazione in opposizione (pagina 3), la nullità parziale della fideiussione è difatti oggetto di un'eccezione e non di una domanda principale.
5
4. Decadenza ex art. 1957 c.c.
4.1 L'opponente evidenzia che la garanzia da lui concessa con il rilascio della fideiussione del
19.3.1999 è stata invocata dall'ingiungente in relazione ad un finanziamento concesso nel
2013 da rimborsarsi mediante pagamenti rateali periodici in tre anni. L'ultima scadenza prevista dei pagamenti rateali di cui al piano di ammortamento era quella del 27.9.2016. Una volta scaduta l'obbligazione di restituzione del finanziamento, la creditrice avrebbe omesso di agire nei confronti del debitore principale entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., così decadendo dalla facoltà di rivolgersi al fideiussore. Infatti solo in data 10.6.2022 l'istituto di credito avrebbe inviato una lettera di messa in mora a debitore principale Parte_2
(doc. 4 del fascicolo attoreo), senza peraltro fare seguire alcuna iniziativa di natura giudiziaria nei suoi confronti fino a quando, nel maggio 2023, l'odierna convenuta ha agito monitoriamente avverso il debitore principale ed il garante.
4.2 A tale eccezione la convenuta ha replicato sostenendo che:
a. la garanzia prestata dall'opponente configurerebbe un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
b. la fideiussione per cui è causa comprenderebbe, comunque, una clausola volta a derogare all'applicazione dell'art. 1957 c.c., accettata e sottoscritta (anche ex artt.
1341 e 1342 c.c.) dal fideiussore;
c. nella fideiussione sarebbe previsto l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta scritta” e ciò determinerebbe l'esonero del creditore dall'onere di agire giudizialmente, rendendo sufficiente, per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., un'intimazione stragiudiziale.
4.3 Le difese di parte convenuta non sono fondate.
4.3.1 La scrittura datata 19.3.1999, sulla quale si fonda l'azione monitoria in esame, è intestata “fidejussione generale” e prevede che il garante si costituisca “fidejussore del
6 debitore … per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca …”.
Nella prassi commerciale è riconosciuto – in aderenza a quanto da tempo affermato dalla
Cassazione (a partire da Cass. SSUU n. 3947/10 e come più volte riaffermato: Cass. n.
19736/11; n. 22233/14; n. 18572/18; n. 27619/20) – come la volontà delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanzia si esprima mediante l'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".
Nel contratto in esame vi è l'obbligo del garante di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, ma non vi è una generale rinuncia del fideiussore a valersi del diritto, che l'art. 1945 c.c. gli riconosce, di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Vi sono deroghe specifiche a tale principio ma non una sua generale esclusione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione
(Cass. n. 16825/16, rv. 640904), l'uso della clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola compatibile con la fideiussione, in ordine alla quale il vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita può essere, mediante l'inserimento nel contratto di una o più deroghe, più o meno accentuato.
L'indifferenza dell'obbligazione del garante rispetto alla volontà del debitore principale, la cui opposizione non varrebbe ad esentare il fideiussore dall'obbligo di pagare, non rende l'obbligo del garante autonomo perché non gli impedisce di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, fatta eccezione per quelle riguardo alle quali le parti hanno previsto specifiche deroghe.
4.3.2 La clausola f) della fideiussione per cui è causa così dispone: “Il fidejussore dispensa inoltre la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate”.
7 4.3.2.1 Sostiene l'opponente che la clausola riprodurrebbe lo schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana per la stipula delle fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n. 55/05 con cui la Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, ha dichiarato che l'utilizzo di tale schema uniforme si porrebbe in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd. “clausola di sopravvivenza”, cd.
“clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.).
La tesi non pare sostenibile, dato che la fideiussione, datata 19.3.1999, è precedente rispetto allo schema che ABI ha compilato nel 2002 e sottoposto alla verifica della suddetta Autorità indipendente. La clausola f) sopra riportata, peraltro, ha il medesimo significato della clausola
6 dello schema ABI del 2002 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), ma non ne riproduce pedissequamente il testo.
Non è sostenibile che il testo della fideiussione firmata nel 1999 fosse il risultato di un accordo tra istituti formalizzato solo nel 2002. Se l'attore avesse inteso sostenere che anche prima del 2002 vi era un'intesa anticoncorrenziale tra banche per concordare un testo uniforme delle fideiussioni omnibus e che la fideiussione da lui rilasciata costituiva il risultato di tale intesa generale, egli, a ciò onerato in ragione della sua eccezione di nullità, avrebbe dovuto dedurre e provare tali circostanze, non potendosi avvalere, per ovvie ragioni, del valore probatorio privilegiato riconosciuto al provvedimento del 2005 di Banca d'Italia.
4.3.2.2 Con la citata ordinanza del 12.3.2024 il giudice istruttore ha segnalato alle parti che
“in ogni caso la clausola di deroga in questione appare vessatoria alla luce della disciplina di cui all'art. 1469 bis comma 3, n. 18 c.c. ratione temporis vigente, in quanto volta a limitare la facoltà di proporre eccezioni da parte del fideiussore-consumatore, con conseguente inefficacia e decadenza della banca dai suoi diritti garanzia”.
8 La convenuta non ha preso posizione in merito dopo la pronuncia della detta ordinanza. E' pacifico che il contratto in esame è un contratto da professionista e consumatore e neppure è posto in dubbio il fatto che non vi sia stata trattativa tra le parti in ordine alle clausole del contratto. Il tema che si pone è quindi solo quello della eventuale nullità delle clausole di deroga rispetto all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'allora vigente art. 1469 bis c.c., il quale, al n. 18 del comma terzo, indicava come vessatoria fino a prova contraria la clausola che avesse per effetto “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. La stessa disposizione è oggi prevista dall'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo (D.L.vo n. 206/05). Una simile pattuizione comporta la limitazione della facoltà del fideiussore-consumatore di opporre al creditore-professionista l'eccezione di decadenza per la mancata proposizione di azioni giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ulteriormente, deve chiedersi se la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., a prescindere dalla specifica ipotesi di vessatorietà “presunta” di cui al comma terzo dell'art. 1469 bis c.c., possa comunque dirsi vessatoria in relazione alla più generale previsione del primo comma dello stesso articolo, in quanto idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità, fino a tempi recenti, non ha assunto una posizione consolidata. E' stato più volte ribadito che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. n. 21867/13, rv. 627688; n. 28943/17, rv.
646784). Questo tuttavia non è decisivo ai fini che qui interessano, non essendo posto in
9 discussione il fatto che il fideiussore possa rinunciare al beneficio ma solo che tale rinuncia, ove resa da un consumatore, debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
E' stato anche affermato che la clausola relativa a detta rinuncia non rientrerebbe tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente
(Cass. n. 9245/07, rv. 597879; n. 19484/05, rv. 583939); ma anche questo non rileva, posto che la tutela prevista dal D.L.vo n. 206/05 (e prima dall'art. 1469 bis c.c.) si pone su un piano diverso rispetto a quella di cui all'art. 1341 c.c. che impone solo alcune incombenze sul piano formale ai fini di assicurare la conoscenza di specifiche pattuizioni maggiormente onerose alla parte che aderisce ad un contratto comprensivo di condizioni generali predisposte dalla controparte per una serie indefinita di rapporti.
Da lungo tempo viene poi puntualizzato che “la disposizione dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però, il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. n. 5525/83, rv. 430458; n. 2827/94, rv. 485896; n.
6520/96, rv. 498642; n. 16758/02, rv. 558758; n. 16836/15, rv. 636447).
Con detto enunciato, tuttavia, si afferma, nella sostanza, che una clausola conformata nel senso indicato, cioè con la previsione della persistenza dell'obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione satisfattiva dell'obbligazione garantita, produce gli stessi effetti, per quanto qui interessa, di una clausola come quella in esame, nella quale la deroga all'obbligo del creditore di escutere il debitore nel termine di cui all'art. 1957 c.c. è esplicitamente disposta. Resta tuttavia evidente che, attraverso questa estensione temporale dell'obbligo di garanzia, le parti ottengano quale effetto l'esclusione di una decadenza che il codice prevede a carico del garantito e a presidio degli interessi del fideiussore. In questo senso giova ricordare che la vessatorietà delle clausole di cui all'art. 1469 bis comma terzo c.c. riguarda le clausole
10 che “hanno per oggetto, o per effetto” una delle situazioni elencate nello stesso comma.
Ritiene questo giudice che la previsione negoziale della deroga all'art. 1957 c.c. costituisca una clausola nel senso in cui tale termine è utilizzato dagli artt. 33 e seguenti del Codice del
Consumo (così come lo era negli articoli 1469 bis e seguenti c.c.) e che essa consista in una limitazione al diritto del fideiussore di opporre al creditore un'eccezione che altrimenti gli sarebbe riconosciuta.
In tal senso giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
5423/22. La sentenza affronta il tema dell'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lettera t) alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, la quale connota il contratto autonomo di garanzia, fino ad essere espressiva della causa atipica del negozio stesso. Una simile clausola, come si è visto, non è compresa nella fideiussione per cui è causa. La pronuncia della S.C. contiene tuttavia alcune osservazioni che si prestano alla soluzione del problema in esame.
La sentenza citata si riferisce ad un contratto atipico, com'è il contratto autonomo di garanzia,
e giunge alla conclusione che la tutela consumeristica, sulla scorta di quanto previsto dalla fonte comunitaria in adempimento della quale è stato emesso il D.L.vo n. 206/05 - la Direttiva
CE 93/13/CEE del 5.4.2005 - debba trovare applicazione sia ai contratti tipici sia ai contratti atipici contenenti clausole abusive. Con riguardo ai contratti tipici la Direttiva CE “parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive” (così la sentenza della S.C. si riferisce al tredicesimo considerando della direttiva), sicché non è dato ravvisare clausole abusive in un contratto tipico se non nella misura in cui in esso risultino inserite, ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 1, clausole frutto dell'autonomia privata, le quali “si aggiungono al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto ed aggiungono impegni a carico dello stipulante consumatore sebbene compatibili con la causa del contratto tipico che si è scelto di stipulare”.
Venendo alla specifica previsione di cui all'art. 1469 bis comma terzo n. 18 c.c. (e in seguito
11 dall'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo), e dovendosi comprendere cosa intenda il legislatore ove si riferisce alle “limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, deve ritenersi che con tale locuzione ci si sia voluti riferire alla facoltà di formulare eccezioni difensive che la disciplina legale riconosce alle parti e che solo a fronte di una pattuizione derogatoria vengono meno. Non pare possa dubitarsi che una clausola che esenta il creditore dall'obbligo di agire per il recupero del credito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., e che espressamente disponga la deroga di tale disposizione, comporti l'esclusione, in forza di tale patto, del diritto del fideiussore di opporre al creditore che non abbia agito nel semestre l'eccezione di decadenza che, altrimenti, la norma codicistica gli attribuirebbe. In particolare la limitazione inerisce ad un'eccezione relativa allo stesso contratto di garanzia.
Si tratta quindi di una clausola compresa tra quelle che si presumono vessatorie e a ciò, per le ragioni dette, consegue la sua inefficacia ex art. 1469 quinquies c.c., applicabile ratione temporis.
A conclusioni simili è giunta Cass. n. 27558/23 (rv. 669096), secondo la quale la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 comma 1 c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, è vessatoria in quanto volta a determinare l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis comma primo c.c.
Giova evidenziare, in proposito, che l'inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie in danno del consumatore può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1469 quinquies c.c. vigente ratione temporis).
4.3.3 Ad avviso della convenuta la pattuizione di cui alla clausola g) della fideiussione, comportante l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta”, sarebbe interpretabile come espressiva della volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente
12 necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia.
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta alcuna iniziativa, nemmeno stragiudiziale, della parte creditrice nei confronti del fideiussore prima del deposito del ricorso monitorio ed il primo atto di diffida al pagamento documentato nei confronti del debitore principale sarebbe avvenuto il 10.6.2022, come da doc. 4 del fascicolo monitorio, quasi quattro anni dopo la scadenza dell'obbligazione. Poiché la scadenza dell'obbligazione di restituzione di un mutuo, prevista in forma rateale, viene a coincidere con il termine dell'ultima rata prevista (Cass. n.
2301/04, rv. 569940), nella vicenda in esame la data di scadenza dell'obbligazione è il
27.9.2016 e perciò l'iniziativa del creditore avverso il creditore principale è stata presa molto dopo il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Nemmeno risulta che, nello stesso termine, alcuna richiesta sia stata indirizzata al garante.
L'eccezione di decadenza, pertanto, è fondata.
5. Conclusioni e spese
5.1 Poiché la convenuta è decaduta dal diritto di agire contro l'attore opponente fideiussore, il decreto ingiuntivo, nei suoi confronti, va revocato.
La convenuta opposta ha chiesto, in via gradata, che l'opponente sia condannato a “restituire,
a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione”. Non si coglie il senso di questa domanda, dato che l'opponente non è il mutuatario, al quale la società ha “messo a disposizione” le somme prestate, ma il fideiussore.
5.2 Segue alla soccombenza, la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
Parte_1
13 2) dichiara che è decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire Controparte_1
contro per il credito oggetto di causa;
Parte_1
3) condanna qui rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...]
a rifondere a le spese di difesa del presente giudizio, Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 5.984,05, di cui € 5.077,00 per compensi, € 145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 11 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
COMPOSTELLA
Parte attrice opponente contro
(P.I. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con l'avv. ROBERTO FRANCO Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione. Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/23 depositato il
29.5.2023.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
1 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità (e/o invalidità e/o inefficacia), degli artt. b), f) e h) della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. con Parte_1 Controparte_3
in data 19/03/1999 per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a, legge “antitrust”
[...]
n. 287/1990, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
2) In conseguenza di ciò, ritenersi pienamente applicabile l'art. 1957 c.c. alla fideiussione prestata dal sig. ; Parte_1
3) Accertarsi e dichiararsi, pertanto, che la convenuta opposta, in violazione dell'art. 1957
c.c., non ha intrapreso le dovute azioni nel termine indicato nel predetto articolo, né le ha coltivate con diligenza e che pertanto è intervenuta la decadenza dell'azione a favore del creditore;
4) Per l'effetto dichiararsi la inefficacia della fideiussione omnibus prestata e la liberazione del sig. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., dalle obbligazioni Parte_1
ivi contenute, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
5) Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
6) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. in Parte_1
favore della convenuta opposta, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
7) Rigettarsi in ogni caso tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, svolte dalla convenuta opposta nei propri atti, per tutti i motivi di cui in narrativa;
8) In subordine, ridursi l'importo asseritamente vantato dalla convenuta opposta a quanto risultante di giustizia;
9) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta
2 In via preliminare:
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ' e, per essa, Controparte_1
la procuratrice generale, , e conseguentemente dichiarare Controparte_2 inammissibile la domanda di compensazione e/o ripetizione dell'indebito proposta dall' odierno attore – opponente;
In via principale e nel merito:
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/2023 Parte_1 del Tribunale di Vicenza, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte CP_ opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già CP_1
richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata:
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata:
3 − condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
Con scrittura del 19.3.1999 ha rilasciato a Cassa di Risparmio di Padova e Parte_1
Rovigo s.p.a. una “fideiussione generale” con la quale ha garantito l'adempimento da parte di verso la banca, entro l'importo massimo di lire 150.000.000. Parte_2
Il 27.9.2013 Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha concesso un finanziamento di €
20.830,00, rimborsabile in 36 mesi, a Parte_2
– nella quale sono confluite Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Controparte_4
s.p.a. e Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. – ha ceduto il proprio credito verso Pt_2
a e questa ha poi ceduto il credito a
[...] Controparte_5 Controparte_1
Di tale ultima cessione è stata data notizia al debitore con missiva del Parte_2
10.6.2022, contenente anche la diffida al pagamento delle somme dovute in relazione al finanziamento del 27.9.2013.
2. Giudizio
2.1 Con ricorso monitorio 10.5.2023 a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
ha chiesto ed ottenuto che venisse ingiunto a Controparte_2 Parte_3 Pt_1
, in solido, il pagamento della somma di € 15.730,14, pari al credito residuo, oltre a
[...]
spese ed interessi.
2.2 Avverso il decreto ingiuntivo così emesso - n. 1120/23 - ha proposto opposizione Pt_4
[..
[...] [
, eccependo l'intervenuta decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.
[...]
costituitasi in causa per mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Con ordinanza 12.3.2024 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In seguito, espletata senza esito la procedura di mediazione, la causa è stata mandata in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10.4.2025, tenutasi con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.
3. Questioni preliminari
3.1 La convenuta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla
“domanda di compensazione e/o ripetizione dell'indebito proposta dall' odierno attore – opponente”.
L'eccezione è priva di senso, posto che l'attore non ha formulato alcuna domanda di
“compensazione e/o ripetizione dell'indebito”, essendosi limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui all'ingiunzione opposta.
3.2 E' stata altresì eccepita l'incompetenza di questo ufficio rispetto alla domanda di accertamento della nullità parziale della fideiussione 19.3.1999 ex legge n. 287/90. Detta nullità, nella prospettazione di parte opponente, deriverebbe dal fatto che la fideiussione omnibus da lui sottoscritta sarebbe riproduttiva di uno schema predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana che configurerebbe un'intesa anticoncorrenziale vietata. Sulla questione, sostiene la convenuta, sarebbe competente il tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del D.L.vo n. 168/03.
Invero il tema della invalidità della garanzia è stato qui posto da parte attrice solo incidentalmente, al fine di contestare la legittimità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., sicché non si pone un problema di competenza. Come indicato nel testo della citazione in opposizione (pagina 3), la nullità parziale della fideiussione è difatti oggetto di un'eccezione e non di una domanda principale.
5
4. Decadenza ex art. 1957 c.c.
4.1 L'opponente evidenzia che la garanzia da lui concessa con il rilascio della fideiussione del
19.3.1999 è stata invocata dall'ingiungente in relazione ad un finanziamento concesso nel
2013 da rimborsarsi mediante pagamenti rateali periodici in tre anni. L'ultima scadenza prevista dei pagamenti rateali di cui al piano di ammortamento era quella del 27.9.2016. Una volta scaduta l'obbligazione di restituzione del finanziamento, la creditrice avrebbe omesso di agire nei confronti del debitore principale entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c., così decadendo dalla facoltà di rivolgersi al fideiussore. Infatti solo in data 10.6.2022 l'istituto di credito avrebbe inviato una lettera di messa in mora a debitore principale Parte_2
(doc. 4 del fascicolo attoreo), senza peraltro fare seguire alcuna iniziativa di natura giudiziaria nei suoi confronti fino a quando, nel maggio 2023, l'odierna convenuta ha agito monitoriamente avverso il debitore principale ed il garante.
4.2 A tale eccezione la convenuta ha replicato sostenendo che:
a. la garanzia prestata dall'opponente configurerebbe un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
b. la fideiussione per cui è causa comprenderebbe, comunque, una clausola volta a derogare all'applicazione dell'art. 1957 c.c., accettata e sottoscritta (anche ex artt.
1341 e 1342 c.c.) dal fideiussore;
c. nella fideiussione sarebbe previsto l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta scritta” e ciò determinerebbe l'esonero del creditore dall'onere di agire giudizialmente, rendendo sufficiente, per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., un'intimazione stragiudiziale.
4.3 Le difese di parte convenuta non sono fondate.
4.3.1 La scrittura datata 19.3.1999, sulla quale si fonda l'azione monitoria in esame, è intestata “fidejussione generale” e prevede che il garante si costituisca “fidejussore del
6 debitore … per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca …”.
Nella prassi commerciale è riconosciuto – in aderenza a quanto da tempo affermato dalla
Cassazione (a partire da Cass. SSUU n. 3947/10 e come più volte riaffermato: Cass. n.
19736/11; n. 22233/14; n. 18572/18; n. 27619/20) – come la volontà delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanzia si esprima mediante l'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".
Nel contratto in esame vi è l'obbligo del garante di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, ma non vi è una generale rinuncia del fideiussore a valersi del diritto, che l'art. 1945 c.c. gli riconosce, di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Vi sono deroghe specifiche a tale principio ma non una sua generale esclusione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione
(Cass. n. 16825/16, rv. 640904), l'uso della clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola compatibile con la fideiussione, in ordine alla quale il vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita può essere, mediante l'inserimento nel contratto di una o più deroghe, più o meno accentuato.
L'indifferenza dell'obbligazione del garante rispetto alla volontà del debitore principale, la cui opposizione non varrebbe ad esentare il fideiussore dall'obbligo di pagare, non rende l'obbligo del garante autonomo perché non gli impedisce di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, fatta eccezione per quelle riguardo alle quali le parti hanno previsto specifiche deroghe.
4.3.2 La clausola f) della fideiussione per cui è causa così dispone: “Il fidejussore dispensa inoltre la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate”.
7 4.3.2.1 Sostiene l'opponente che la clausola riprodurrebbe lo schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana per la stipula delle fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n. 55/05 con cui la Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, ha dichiarato che l'utilizzo di tale schema uniforme si porrebbe in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd. “clausola di sopravvivenza”, cd.
“clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.).
La tesi non pare sostenibile, dato che la fideiussione, datata 19.3.1999, è precedente rispetto allo schema che ABI ha compilato nel 2002 e sottoposto alla verifica della suddetta Autorità indipendente. La clausola f) sopra riportata, peraltro, ha il medesimo significato della clausola
6 dello schema ABI del 2002 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), ma non ne riproduce pedissequamente il testo.
Non è sostenibile che il testo della fideiussione firmata nel 1999 fosse il risultato di un accordo tra istituti formalizzato solo nel 2002. Se l'attore avesse inteso sostenere che anche prima del 2002 vi era un'intesa anticoncorrenziale tra banche per concordare un testo uniforme delle fideiussioni omnibus e che la fideiussione da lui rilasciata costituiva il risultato di tale intesa generale, egli, a ciò onerato in ragione della sua eccezione di nullità, avrebbe dovuto dedurre e provare tali circostanze, non potendosi avvalere, per ovvie ragioni, del valore probatorio privilegiato riconosciuto al provvedimento del 2005 di Banca d'Italia.
4.3.2.2 Con la citata ordinanza del 12.3.2024 il giudice istruttore ha segnalato alle parti che
“in ogni caso la clausola di deroga in questione appare vessatoria alla luce della disciplina di cui all'art. 1469 bis comma 3, n. 18 c.c. ratione temporis vigente, in quanto volta a limitare la facoltà di proporre eccezioni da parte del fideiussore-consumatore, con conseguente inefficacia e decadenza della banca dai suoi diritti garanzia”.
8 La convenuta non ha preso posizione in merito dopo la pronuncia della detta ordinanza. E' pacifico che il contratto in esame è un contratto da professionista e consumatore e neppure è posto in dubbio il fatto che non vi sia stata trattativa tra le parti in ordine alle clausole del contratto. Il tema che si pone è quindi solo quello della eventuale nullità delle clausole di deroga rispetto all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'allora vigente art. 1469 bis c.c., il quale, al n. 18 del comma terzo, indicava come vessatoria fino a prova contraria la clausola che avesse per effetto “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. La stessa disposizione è oggi prevista dall'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo (D.L.vo n. 206/05). Una simile pattuizione comporta la limitazione della facoltà del fideiussore-consumatore di opporre al creditore-professionista l'eccezione di decadenza per la mancata proposizione di azioni giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ulteriormente, deve chiedersi se la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., a prescindere dalla specifica ipotesi di vessatorietà “presunta” di cui al comma terzo dell'art. 1469 bis c.c., possa comunque dirsi vessatoria in relazione alla più generale previsione del primo comma dello stesso articolo, in quanto idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità, fino a tempi recenti, non ha assunto una posizione consolidata. E' stato più volte ribadito che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. n. 21867/13, rv. 627688; n. 28943/17, rv.
646784). Questo tuttavia non è decisivo ai fini che qui interessano, non essendo posto in
9 discussione il fatto che il fideiussore possa rinunciare al beneficio ma solo che tale rinuncia, ove resa da un consumatore, debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
E' stato anche affermato che la clausola relativa a detta rinuncia non rientrerebbe tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente
(Cass. n. 9245/07, rv. 597879; n. 19484/05, rv. 583939); ma anche questo non rileva, posto che la tutela prevista dal D.L.vo n. 206/05 (e prima dall'art. 1469 bis c.c.) si pone su un piano diverso rispetto a quella di cui all'art. 1341 c.c. che impone solo alcune incombenze sul piano formale ai fini di assicurare la conoscenza di specifiche pattuizioni maggiormente onerose alla parte che aderisce ad un contratto comprensivo di condizioni generali predisposte dalla controparte per una serie indefinita di rapporti.
Da lungo tempo viene poi puntualizzato che “la disposizione dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però, il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. n. 5525/83, rv. 430458; n. 2827/94, rv. 485896; n.
6520/96, rv. 498642; n. 16758/02, rv. 558758; n. 16836/15, rv. 636447).
Con detto enunciato, tuttavia, si afferma, nella sostanza, che una clausola conformata nel senso indicato, cioè con la previsione della persistenza dell'obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione satisfattiva dell'obbligazione garantita, produce gli stessi effetti, per quanto qui interessa, di una clausola come quella in esame, nella quale la deroga all'obbligo del creditore di escutere il debitore nel termine di cui all'art. 1957 c.c. è esplicitamente disposta. Resta tuttavia evidente che, attraverso questa estensione temporale dell'obbligo di garanzia, le parti ottengano quale effetto l'esclusione di una decadenza che il codice prevede a carico del garantito e a presidio degli interessi del fideiussore. In questo senso giova ricordare che la vessatorietà delle clausole di cui all'art. 1469 bis comma terzo c.c. riguarda le clausole
10 che “hanno per oggetto, o per effetto” una delle situazioni elencate nello stesso comma.
Ritiene questo giudice che la previsione negoziale della deroga all'art. 1957 c.c. costituisca una clausola nel senso in cui tale termine è utilizzato dagli artt. 33 e seguenti del Codice del
Consumo (così come lo era negli articoli 1469 bis e seguenti c.c.) e che essa consista in una limitazione al diritto del fideiussore di opporre al creditore un'eccezione che altrimenti gli sarebbe riconosciuta.
In tal senso giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
5423/22. La sentenza affronta il tema dell'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lettera t) alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, la quale connota il contratto autonomo di garanzia, fino ad essere espressiva della causa atipica del negozio stesso. Una simile clausola, come si è visto, non è compresa nella fideiussione per cui è causa. La pronuncia della S.C. contiene tuttavia alcune osservazioni che si prestano alla soluzione del problema in esame.
La sentenza citata si riferisce ad un contratto atipico, com'è il contratto autonomo di garanzia,
e giunge alla conclusione che la tutela consumeristica, sulla scorta di quanto previsto dalla fonte comunitaria in adempimento della quale è stato emesso il D.L.vo n. 206/05 - la Direttiva
CE 93/13/CEE del 5.4.2005 - debba trovare applicazione sia ai contratti tipici sia ai contratti atipici contenenti clausole abusive. Con riguardo ai contratti tipici la Direttiva CE “parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive” (così la sentenza della S.C. si riferisce al tredicesimo considerando della direttiva), sicché non è dato ravvisare clausole abusive in un contratto tipico se non nella misura in cui in esso risultino inserite, ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 1, clausole frutto dell'autonomia privata, le quali “si aggiungono al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto ed aggiungono impegni a carico dello stipulante consumatore sebbene compatibili con la causa del contratto tipico che si è scelto di stipulare”.
Venendo alla specifica previsione di cui all'art. 1469 bis comma terzo n. 18 c.c. (e in seguito
11 dall'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo), e dovendosi comprendere cosa intenda il legislatore ove si riferisce alle “limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, deve ritenersi che con tale locuzione ci si sia voluti riferire alla facoltà di formulare eccezioni difensive che la disciplina legale riconosce alle parti e che solo a fronte di una pattuizione derogatoria vengono meno. Non pare possa dubitarsi che una clausola che esenta il creditore dall'obbligo di agire per il recupero del credito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., e che espressamente disponga la deroga di tale disposizione, comporti l'esclusione, in forza di tale patto, del diritto del fideiussore di opporre al creditore che non abbia agito nel semestre l'eccezione di decadenza che, altrimenti, la norma codicistica gli attribuirebbe. In particolare la limitazione inerisce ad un'eccezione relativa allo stesso contratto di garanzia.
Si tratta quindi di una clausola compresa tra quelle che si presumono vessatorie e a ciò, per le ragioni dette, consegue la sua inefficacia ex art. 1469 quinquies c.c., applicabile ratione temporis.
A conclusioni simili è giunta Cass. n. 27558/23 (rv. 669096), secondo la quale la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 comma 1 c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, è vessatoria in quanto volta a determinare l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis comma primo c.c.
Giova evidenziare, in proposito, che l'inefficacia delle clausole contrattuali vessatorie in danno del consumatore può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1469 quinquies c.c. vigente ratione temporis).
4.3.3 Ad avviso della convenuta la pattuizione di cui alla clausola g) della fideiussione, comportante l'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta”, sarebbe interpretabile come espressiva della volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente
12 necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia.
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta alcuna iniziativa, nemmeno stragiudiziale, della parte creditrice nei confronti del fideiussore prima del deposito del ricorso monitorio ed il primo atto di diffida al pagamento documentato nei confronti del debitore principale sarebbe avvenuto il 10.6.2022, come da doc. 4 del fascicolo monitorio, quasi quattro anni dopo la scadenza dell'obbligazione. Poiché la scadenza dell'obbligazione di restituzione di un mutuo, prevista in forma rateale, viene a coincidere con il termine dell'ultima rata prevista (Cass. n.
2301/04, rv. 569940), nella vicenda in esame la data di scadenza dell'obbligazione è il
27.9.2016 e perciò l'iniziativa del creditore avverso il creditore principale è stata presa molto dopo il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Nemmeno risulta che, nello stesso termine, alcuna richiesta sia stata indirizzata al garante.
L'eccezione di decadenza, pertanto, è fondata.
5. Conclusioni e spese
5.1 Poiché la convenuta è decaduta dal diritto di agire contro l'attore opponente fideiussore, il decreto ingiuntivo, nei suoi confronti, va revocato.
La convenuta opposta ha chiesto, in via gradata, che l'opponente sia condannato a “restituire,
a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione”. Non si coglie il senso di questa domanda, dato che l'opponente non è il mutuatario, al quale la società ha “messo a disposizione” le somme prestate, ma il fideiussore.
5.2 Segue alla soccombenza, la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
Parte_1
13 2) dichiara che è decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire Controparte_1
contro per il credito oggetto di causa;
Parte_1
3) condanna qui rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...]
a rifondere a le spese di difesa del presente giudizio, Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 5.984,05, di cui € 5.077,00 per compensi, € 145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 11 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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