Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2645/2022 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
CP_2
Parte_2
[...]
APPELLATI
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 13.20 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi:
Per l'avv. MONTI ENRICO, oggi sostituito dall'avv. Giulio Parte_1
Gentilini, il quale precisa le conclusioni come da note conclusive depositate telematicamente;
Per ed l'avv. ZUCCONI MATTEO, oggi sostituito dall'avv. CP_1 CP_2
Stefano Cenni, il quale precisa le conclusioni come da note depositate telematicamente;
Per e nessuno è presente. Parte_2 Parte_2
I procuratori delle parti discutono la causa, richiamandosi al contenuto delle note conclusive rispettivamente depositate.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 1 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2645/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI Parte_1 P.IVA_1
ENRICO, elettivamente domiciliato in Via Sigismondo n. 75 47921 47921 Rimini Italia presso il difensore avv. MONTI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZUCCONI MATTEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ZUCCONI MATTEO
ERNESTO
[...]
Parte_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 108/2022, depositata in data
03/02/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
pagina 2 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 30/08/2022, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 108/2022, depositata in data
03/02/2022, con cui il primo giudice aveva così statuito: “1) accerta e dichiara che il sinistro stradale occorso in Rimini il giorno 05.03.2014 si è verificato per fatto e colpa esclusivi di e conseguentemente lo condanna, in solido con e Parte_2 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_3 dell'attrice della residua somma di euro 1.711,14, oltre iva, se provata, sul CP_1
compenso del CTP medico ad euro 300,00 ritenuto congruo dal CTU, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge fino al saldo effettivo e al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di euro 1.707,97, oltre iva, se provata, sul CP_2
compenso del CTP medico ad euro 300,00 ritenuto congruo dal CTU, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge fino al saldo effettivo;
2) Condanna CP
, in persona del legale pro tempore e e , in
[...] Parte_2 Parte_2
solido, al rimborso in favore delle attrici delle spese di CTU che liquida in via definitiva in euro 300,00 oltre Iva, per ciascun elaborato peritale in atti e così per un totale di euro 600,00 oltre Iva;
3) Condanna , in persona del legale pro tempore e Controparte_3 Parte_2
e , in solido, al rimborso in favore delle attrici delle spese relative
[...] Parte_2
alla procedura ex art. 696-bis cpc, che si liquidano in complessive euro 805,00 per compensi e per le tre fasi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e oltre alla spese non imponibili di detta fase che liquida in euro 76,00; 4) infine, condanna CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Parte_2 Parte_2
, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
[...]
euro 98,00 per spese non imponibili e in euro 870,00 per compensi per fase di studio, introduttiva e fase decisionale, oltre al rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge”.
L'appellante esponeva che e avevano convenuto la , CP_1 CP_2 Parte_1
compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiavano come conducente e passeggera, nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Rimini RG 1381/2015, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro provocato dal veicolo condotto da , che le Parte_2
aveva tamponate. La compagnia assicurativa precisava di aver già corrisposto alle danneggiate in sede stragiudiziale l'importo di € 1.200,00 ciascuna.
Il Giudice di Pace di Rimini aveva deciso la causa con la sentenza n. 835/2015, condannando a risarcire il danno subito da quantificato in € 3.186,33 e da Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 14 quantificato in € 3.147,33, a rifondere ad e le spese CP_2 CP_1 CP_2 giudiziali del procedimento di A.T.P. R.G. 5434/2014, liquidandole in € 76,00 per spese esenti e € 1.130,00 per compenso professionale oltre oneri di legge, oltre spese delle C.T.U. e C.T.P. svolte in corso di causa;
a rifondere ad e le spese legali stragiudiziali CP_1 CP_2 determinate in € 945,00, oltre oneri di legge e le spese del giudizio determinate in € 125,00 per spese, € 2.388,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge. In esecuzione della sentenza n. 835/2015, aveva versato la somma di € 5.995,13 in favore di e la Parte_1 CP_2 somma di € 5.955,93 a favore di per una somma complessiva di € 11.951,06. CP_1
aveva proposto appello e il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 364/2019, rilevato Parte_1
che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del danneggiante responsabile, litisconsorte necessario pretermesso, aveva dichiarato la nullità di tutti gli atti processuali della causa iscritta al n. 1381/2015 e della sentenza impugnata n. 835/2015, rimettendo la causa davanti al Giudice di Pace di Rimini e compensando le spese.
La causa veniva riassunta davanti al Giudice di Pace di Rimini anche nei confronti di Parte_2
e quali proprietari del veicolo antagonista. Il giudizio veniva deciso
[...] Parte_2
con la sentenza oggi impugnata.
A sostegno dell'impugnazione, affidata a due motivi, l'appellante contestava la sentenza del
Giudice di Pace di Rimini nelle parti in cui: 1) aveva condannato a pagare Controparte_3 in favore dell'attrice una somma residua di euro 1.711,14 e ad una CP_1 CP_2
somma residua di euro 1.707,97, omettendo di pronunciarsi sulla domanda proposta da di restituzione della somma di euro 5.995,13 versata ad e la Controparte_3 CP_1
somma di euro 5.955,93 ad , indebitamente percepite dalle attrici in esecuzione CP_2
della sentenza n. 835/2015 del Giudice di Pace di Rimini;
2) aveva ritenuto legittimo l'utilizzo della ctu medico legale e aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico permanente, nonostante le contestazioni sollevate dalla difesa di e pur Parte_1
riconoscendo che le lesioni subite dalle attrici, oggi appellate, non erano supportate da esame clinico obiettivo strumentale, nonché aveva riconosciuto il danno morale e ritenuto equo determinare l'entità dello stesso nella misura di 150,00 euro per ciascuna attrice.
L'appellante concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini in funzione di
Giudice dell'appello, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale in riforma della sentenza n. 108/22, n. 2310/19 R.G., n. 66/22 Rep., 619 Cron., resa dal Giudice di Pace di Rimini, dott.ssa Gabriella Perinetti, decisa in data 01/02/2022 e depositata in data 03/02/2022, mai notificata, dato atto del pagamento da parte di Parte_1
pagina 4 di 14 ad della somma di € 5.955,93, in forza della sentenza n. 835/2015, oltre ad € CP_2
1.200,00 ante causam, dato atto del pagamento da parte di ad della Parte_1 CP_1
somma di € 5.995,13, in forza della sentenza n. 835/2015, oltre ad € 1.200,00 ante causam, preso atto che dall'elaborato dello stesso CTU dr. , emerge che le lesioni Persona_1
lamentate dalle attrici, oggi appellate sono state fatte oggetto di solo accertamento clinico, per di più non patognomonico di lesione traumatica e, comunque, non accertate con esame clinico strumentale obiettivo e/o con criteri di assoluta e rigorosa scientificità, tenuto conto del dettato normativo legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione, con modificazioni del Decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 ed all'art. 139 Codice delle Assicurazioni, accerti e dichiari che le lesioni, rivendicate dalle parti appellate, non sono risarcibili ex art. 139 Codice delle
Assicurazioni che il c.d. danno morale non è dovuto in quanto non è stato né allegato né provato con ogni inerente e conseguente statuizione con condanna delle parti appellate alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto al dovuto maggiorato di interessi dal pagamento alla data dell'effettiva restituzione e comunque il tutto nel limite della dichiarazione di valore rilasciata al fine della determinazione del contributo unificato. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che da parte del Tribunale si voglia comunque aderire e tenere ferme le valutazioni del Giudice di Pace nella sentenza n. 108/2022 impugnata, dato atto del pagamento da parte di ad della somma di € 5.955,93, in forza della
Parte_1 CP_2 sentenza n. 835/2015, oltre ad € 1.200,00 ante causam, condannare la stessa a restituire ad la somma di € 3.047,96 oltre interessi dal 28/10/2015 al saldo nonché
Parte_1 dato atto del pagamento da parte di ad della somma di € 5.995,13, in
Parte_1 CP_1 forza della sentenza n. 835/2015, oltre ad € 1.200,00 ante causam, condannare la stessa a restituire ad la somma di € 3.083,99 oltre interessi dal 28/10/2015 al
Parte_1
saldo. Tutte le domande comunque da ricomprendersi nel limite della dichiarazione di valore rilasciata al fine della determinazione del contributo unificato. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari legali di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza del 22/02/2023 nessuno era costituito per e e venivano CP_1 CP_2
dichiarate contumaci.
Le stesse si costituivano in data 06/05/2024, rilevando il difetto di integrità del contraddittorio, stante la pretermissione di e la cui qualifica di Parte_2 Parte_2
litisconsorti necessari era già stata acclarata dalla sentenza n. 364/2019 emessa inter partes dal
Tribunale di Rimini e passata in giudicato. Nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 03/07/2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
pagina 5 di 14 nei confronti di e Una volta integrato il contraddittorio, Parte_2 Parte_2
veniva dichiarata la contumacia di e e veniva fissata Parte_2 Parte_2
udienza di discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
La causa veniva decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21/05/2025.
2. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di e , posto che queste ultime si sono CP_1 CP_2
costituite in data 06/05/2024.
3. Venendo al merito, il primo motivo, con cui l'appellante lamenta la “erronea, contraddittoria, insufficiente e omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, dott.ssa Perinetti, ha condannato a pagare in favore Controparte_3 dell'attrice una somma residua di euro 1.711,14 e ad una somma CP_1 CP_2
residua di euro 1.707,97, omettendo di pronunciarsi sulla domanda proposta da CP
di restituzione della somma di euro 5.995,13 versata ad e la somma di
[...] CP_1
euro 5.955,93 ad , versate da ed indebitamente percepite CP_2 Controparte_3
dalle attrici, in esecuzione della sentenza n. 835/2015 del Giudice di Pace di Rimini, dott.ssa
Baldoin dichiarata nulla come tutti gli atti processuali dalla sentenza n. 364/2019 del
Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice dell'appello”, è fondato e deve essere accolto.
In proposito occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza,
“La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. (…)” (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che in esecuzione della sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Rimini n. 835/2015, ha versato la somma di € 5.995,13 in favore di e la CP_2 somma di € 5.955,93 a favore di con riserva di gravame. CP_1
La compagnia assicurativa ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo nelle proprie conclusioni di “- dichiarare la nullità della sentenza impugnata, e/o - accertare e dichiarare che: a) le lesioni, rivendicate da per il sinistro per il quale è processo, CP_1
non potranno dare luogo al risarcimento per danno biologico permanente ex art. 139 Codice
pagina 6 di 14 delle Assicurazioni in quanto non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e, comunque, non accertate con criteri di assoluta e rigorosa scientificità e, dato atto del versamento da parte della della somma di € 1.200,00 nella fase Parte_1 stragiudiziale e dell'ulteriore somma di € 5.995,13 a favore dell'attrice in esecuzione della sentenza di primo grado condannare quest'ultima alla restituzione delle somme dalla stessa percepite in esubero da in ragione della sentenza impugnata, il Parte_1 tutto maggiorato di interessi dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
b) le lesioni, rivendicate da per il sinistro per il quale è processo, non potranno dare luogo al CP_2
risarcimento per danno biologico permanente ex art. 139 Codice delle Assicurazioni in quanto non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e, comunque, non accertate con criteri di assoluta e rigorosa scientificità e, dato atto del versamento da parte della
[...]
della somma di € 1.200,00 nella fase stragiudiziale e dell'ulteriore somma Parte_1
di € 5.955,93 a favore dell'attrice in esecuzione della sentenza di primo grado condannare quest'ultima alla restituzione delle somme dalla stessa percepite in esubero da
[...]
in ragione della sentenza impugnata, il tutto maggiorato di interessi dalla Parte_1 data del pagamento all'effettiva restituzione;
c) nulla era dovuto alle odierne appellate quale liquidazione del c.d. danno morale;
o in subordine ridurre, in ragione del proposto motivo di gravame, la liquidazione del danno morale a favore della sig.ra ed alla sig.ra CP_1
e condannare queste ultime a restituire a quanto CP_2 Parte_1
percepito in esubero in ragione della impugnata sentenza, il tutto maggiorato di interessi dal pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
d) nulla era dovuto alla sig.ra ed CP_1
alla sig.ra quale liquidazione del danno a titolo di spese legali stragiudiziali, con CP_2
conseguente condanna di queste ultime alla restituzione delle somme ricevute per detto titolo, da , in ragione dell'impugnata sentenza, il tutto maggiorato di Parte_1
interessi dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Come sopra si è anticipato, la sentenza del Giudice di Pace n. 835/2015 è stata dichiarata nulla dalla sentenza del Tribunale di Rimini n. 364/2019 e la causa è stata rimessa davanti al giudice di primo grado.
e hanno, quindi, riassunto la causa davanti al Giudice di Pace di CP_1 CP_2
Rimini e costituendosi, ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, Parte_1
ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, dato atto della sentenza n.
364/2019 del Tribunale di Rimini a firma della dott.ssa Dai Checchi Elisa che ha dichiarato la pagina 7 di 14 nullità della sentenza n. 835/2015 a firma del Giudice di Pace di Rimini, dott.ssa Baldoin, condannare le odierne attrici alla restituzione delle somme indebitamente percepite da in ragione della suddetta sentenza, il tutto maggiorato di interessi dal Controparte_3 pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
in subordine e sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di acquisizione della consulenza medico legale espletata nell'ATP n.
5434/2014 – Giudice di Pace di Rimini ed, in ogni caso, disattendere le conclusioni della suddetta consulenza in quanto la stessa risulta non essere immune da vizi logici e giuridici e, comunque, essendo viziata per palese violazione di legge e come tale andrà dichiarata;
in ulteriore subordine e sempre in via preliminare, rinnovare la suddetta consulenza medica per le ragioni tutte esposte;
nel merito, dato atto della somma versata, pari ad € 1.200,00, da a favore di ciascuna attrice, respingere ogni ulteriore richiesta Parte_1
risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari come per legge”.
Sulla domanda di restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza n. Parte_1
835/2015, dichiarata nulla, il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
In proposito non sono condivisibili le difese delle odierne appellate: in primo luogo, infatti, le domande di restituzione svolte da con l'atto di appello avverso la sentenza n. Parte_1
835/2015 sono rimaste assorbite dalla pronuncia di nullità della sentenza, giacché il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito della causa senza che fosse integrato il contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.
Quanto alla domanda svolta nel giudizio riassunto davanti al Giudice di Pace di Rimini, essa è certamente ammissibile, secondo l'art. 319 c.p.c. vigente ratione temporis, come domanda riconvenzionale, in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio dalle attrici.
La domanda, pertanto, deve essere accolta, in quanto le somme predette sono state versate da in esecuzione di una sentenza dichiarata nulla. Parte_1
4. La sentenza di primo grado deve, invece, essere confermata in relazione al secondo motivo di appello.
Riguardo ai commi 3 ter e quater dell'art. 32 Legge 27/2012 – i quali prevedono, rispettivamente, che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente pagina 8 di 14 accertata l'esistenza della lesione” - si deve premettere che l'interpretazione più accreditata è nel senso che tali disposizioni precludano (per così dire, “in negativo”) il risarcimento di un danno biologico riscontrato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni o ipotesi, richiedendo che l'accertamento avvenga sulla base della criteriologia propria della medicina legale.
Pertanto, devono ritenersi risarcibili anche menomazioni non correlate a postumi “visibili” o suscettibili di accertamenti “strumentali”, ove la loro esistenza venga affermata dal medico legale sulla scorta di un criterio comunque attendibile dal punto di vista “clinico”.
Tale interpretazione è stata avallata dalla Corte di Cassazione, la quale nella sentenza n.
18773/16 ha chiaramente affermato che “il citato comma 3-quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia
“suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi”.
Anche la sentenza n. 1272/18 della Cassazione si pone in continuità con tale orientamento, affermando che “il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere (..) non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale;
come già ha avvertito la sentenza n. 18773 del 2016, infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità delle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza”.
Le pronunce successive hanno confermato tale orientamento, affermando che “il danno alla salute può essere provato con fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali e che non vi sono limiti normativamente imposti alla risarcibilità del danno” (ex multis Cass. civ. Sez. VI -
3, l'Ord., n. 7753 del 08/04/2020; n. 5820 del 28/02/2019, n. 10816 del 18/04/2019; n. 11218
pagina 9 di 14 del 24/04/2019; n. 26249 del 16/10/2019).
D'altronde, rispetto alle modalità di ricostruzione delle lesioni ai fini della liquidazione del danno biologico permanente, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che “un corretto accertamento medico-legale potrebbe pervenire a negare l'esistenza di un danno permanente alla salute (o della sua derivazione causale dal fatto illecito) anche in presenza di esami strumentali dall'esito positivo (come nel caso d'una frattura documentata radiologicamente, ma incompatibile con la dinamica dell'infortunio per come emersa dall'istruttoria); così come, all'opposto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l'esistenza d'un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dell'esistenza del danno e della sua genesi causale" (Cass. civ. Sez. VI-3, Ord., 28-09-2020, n. 20339).
Ebbene, nel caso di specie i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata possono ritenersi soddisfatti, posto che le indicazioni riferite dalle danneggiate sono state inscritte, da parte del CTU, in un contesto di obiettività clinica, alla stregua della criteriologia medico-legale di riferimento.
Risultano, pertanto, totalmente prive di pregio le prospettazioni dell'appellante, rispetto alla presunta errata interpretazione ed applicazione dell'art. 139 Codice delle assicurazioni operata nella sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello sul punto.
5. Quanto al riconoscimento del danno morale, sono noti i principi di onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale e di divieto di duplicazioni risarcitorie, espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite del 11/11/2008.
Con le sentenze citate, le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria la liquidazione automatica del danno morale e del danno esistenziale in termini percentuali rispetto al danno biologico.
Da tali affermazioni, tuttavia, non discende che la sofferenza causata dalla lesione alla salute non sia risarcibile, ma semplicemente che la stessa debba essere adeguatamente allegata e pagina 10 di 14 provata dalla parte che ne chiede il ristoro, con esclusione della risarcibilità di danni in re ipsa.
Spetta, pertanto, al giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass.,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Con particolare riferimento all'ipotesi di danni alla salute di lieve entità causati da sinistri stradali, consistenti in invalidità non superiori al 9%, (c.d. danni con esiti micropermanenti), occorre fare riferimento all'art. 139 del d.lgs. 209/2005, il quale stabilisce che l'ammontare del risarcimento del danno biologico può essere aumentato dal giudice fino al 20%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Tale disposizione, lungi dal prevedere un automatico riconoscimento di un'ulteriore voce di danno, oltre a quanto riconosciuto a titolo di danno alla salute, ha introdotto un tetto massimo alla possibilità di personalizzazione del risarcimento, limite che è stato ritenuto dalla Corte
Costituzionale non in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost. e che dunque è pienamente vincolante per il giudice che procede alla liquidazione.
Al riguardo, è sufficiente riportare quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
235/2014: “Manifestamente non fondata è poi la censura di violazione dell'art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione. Quanto al primo, perché la prospettazione di una disparità di trattamento − che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa − è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e pagina 11 di 14 sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi. Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento. Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».
La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed europei evocati dai rimettenti è duplicemente motivata: in ragione sia dalla non prevista (e quindi a loro avviso esclusa) liquidabilità del danno morale, sia del “limite” apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilità del danno biologico. In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione non è fondata per erroneità della sua premessa interpretativa. È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile
(comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato − «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3. Anche in relazione all'ulteriore profilo del «limite» all'integrale risarcimento del danno alla persona − che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale − la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata. (…) Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia pagina 12 di 14 eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza. Infatti, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno − attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
A fronte di ciò, nel caso di specie il danno da sofferenza soggettiva è stato riconosciuto dal
Giudice di Pace in misura inferiore al limite del 20% previsto dall'art. 139 del d.lgs. 209/2005, con motivazione che dà conto, seppur sinteticamente, delle lesioni rispettivamente patite dalle danneggiate e della presumibile sofferenza ad esse riconducibile.
In conclusione, pertanto, la liquidazione del danno operata dal primo giudice deve essere integralmente confermata.
All'esito dell'appello, dunque, e devono essere condannate a CP_2 CP_1
restituire a rispettivamente le somme di € 5.955,93 e di € 5.995,13, maggiorate degli Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, rispetto alle quali potranno portare in compensazione gli importi loro eventualmente ancora dovuti da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado.
6. Le spese del giudizio di primo grado devono restare a carico di e Parte_1 Parte_2
in ragione della prevalente soccombenza. Parte_2
Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, devono essere poste nella misura della metà a carico di e e compensate per la restante metà, in CP_2 CP_1
ragione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello, condanna e a restituire a CP_2 CP_1
pagina 13 di 14 rispettivamente le somme di € 5.955,93 e di € 5.995,13, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. condanna e a rifondere all'appellante le spese processuali nella CP_2 CP_1
misura della metà, che si liquidano per l'intero in € 382,50 per spese ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge.
Rimini, 21 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
pagina 14 di 14