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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Silvia Assennato Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Luca Capilupi CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1069/2022 del Tribunale del lavoro di
Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso iscritto l'8 gennaio 2019 ha adito il Tribunale di Velletri in Parte_1
funzione di giudice del lavoro esponendo di essere dipendente di con la CP_2
qualifica di autista-conducente di linea e che in data 7 novembre 2012 aveva subito un incidente sul lavoro patendo un infortunio, valutato dall' nella misura del 2%, CP_1
con invalidità temporanea fino al 20 dicembre 2012; che detta valutazione era stata confermata dai sanitari dell'istituto in sede di esame della domanda di aggravamento del
22 maggio 2018.
Pag. 1 di 6 Contestata una tale determinazione, ha dunque convenuto in giudizio l'ente previdenziale richiedendo l'accertamento della sussistenza dell'indennità temporanea assoluta e parziale per il periodo dal 21 dicembre 2012 al 3 marzo 2013, la liquidazione dell'indennizzo per infortunio sul lavoro in misura pari all'8% e la sua condanna alla liquidazione dell'indennizzo riconosciuto nella misura succitata e alla liquidazione
ITA/ITP nel periodo sopra indicato, vinte le spese di lite con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' richiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata decisa con la sentenza n.
1069/2022, depositata il 12 ottobre 2022, che ha respinto il ricorso dichiarando la prescrizione della domanda per l'invalidità temporanea e reputando corretta la valutazione operata a suo tempo dall' condannando il ricorrente al pagamento CP_1
delle spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza
Con atto depositato il 15 febbraio 2023 il ha presentato appello lamentando Pt_1
l'errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria, deducendo la contraddittorietà ed incompletezza della c.t.u. espletata. In particolare, ha evidenziato che l'opposizione presentata nel maggio 2013 non era stata definita per fatto dell' e non era stata CP_1
affatto esaminata dal primo giudice;
che tanto rendeva errata anche la declaratoria di prescrizione emessa in ordine ad , ciò che rendeva rilevante anche l'infortunio Pt_2
alla spalla riportato;
che era stata prodotta documentazione attestante l'aggravamento della menomazione, non valutata dal consulente e che non era stata individuata alcuna causa extralavorativa per le lesioni lamentate.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo per il riconoscimento di postumi quantomeno nella misura dell'8%, vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo il rigetto CP_1
del gravame per la sua infondatezza e la conferma della sentenza.
Disposto il rinnovo della consulenza medica, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non ha fondamento e va respinto per quanto di seguito si espone.
Pag. 2 di 6 Appare opportuno ricordare che le azioni volte a conseguire le prestazioni di cui al titolo
I del “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre “dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma, del citato Testo unico). La prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità” (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124/1965), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma). Come ha chiarito il giudice delle leggi, il termine di centocinquanta giorni “risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 – previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) – con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell' ed infine con i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per CP_1 decidere ai termini del successivo secondo comma dell'art. 104” (Corte Cost. n.
207/1997, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L'art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 1124/1965 stabilisce inoltre che
“Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria”.
Nel comporre il contrasto insorto sull'interpretazione della disciplina richiamata, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l'intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore (SS.UU. n. 11928/2019; in senso conforme, fra le molte, Cass. n. 21302/2020; Cass. n. 16598/2020). In difetto di un'espressa qualificazione normativa che gli attribuisca tale valore, il decorso del termine di centocinquanta giorni non rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione. A supporto dell'inquadramento sistematico privilegiato dalle sezioni unite, milita il favor che il sistema delineato dal d.P.R. n. 1124/1965 manifesta per la definizione amministrativa del procedimento di riconoscimento e di liquidazione delle indennità. In un prudente
Pag. 3 di 6 bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell'istituto e di accelerarne le determinazioni non sacrifica la tutela del diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost. Decorso invano il termine di centocinquanta giorni, diviene procedibile l'azione e l'assicurato ha la facoltà – non già l'obbligo – di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti dinanzi al contegno inerte dell . CP_3
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita. Se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Orbene, alla luce di tali principi, nel caso presente in ordine all'ITA risulta maturata la prescrizione triennale dalla data dell'infortunio ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n.
1124/1965, se si considera che tale questione non fu affatto oggetto dell'opposizione presentata il 22 maggio 2013, quindi non beneficia della sospensione del termine di prescrizione.
Al contrario, quanto alla lamentata lesione alla spalla e alla valutazione della frattura costale pacificamente riportata, non risulta maturata nessuna prescrizione, atteso che con l'opposizione del 22 maggio 2013 il ebbe a contestare la valutazione operata in Pt_1 prima battuta dall' nella misura del 2%, riguardante le sole lesioni alle costole, CP_1
rivendicando una percentuale maggiore e introducendo anche la questione della lesione alla spalla. Siccome agli atti non risulta nessuna definizione del relativo procedimento amministrativo, detto termine si deve considerare come ancora sospeso ai sensi dell'art. 111 del d.P.R. n. 1124/1965 con la conseguenza che la successiva domanda giudiziale dell'8 gennaio 2019 è stata presentata a termine triennale non ancora scaduto.
Ciò posto, ha dedotto sostanzialmente l'appellante che l' prima, e il Tribunale CP_1
in seguito, avessero del tutto omesso di valutare la patologia riguardante la spalla destra quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro patito il 7 novembre 2012.
Atteso che il consulente nominato in primo grado aveva trascurato qualsiasi tipo di accertamento sul punto, limitandosi ad affermare che, sulla base della diagnosi emessa
Pag. 4 di 6 dall'istituto dopo l'infortunio che riguardava solo le fratture costali, “…si ritiene che la lamentata patologia a carico della spalla destra non può essere presa in considerazione in quanto non riconosciuta riconducibile all'infortunio de quo nei termini previsti dalla normativa vigente”, la Corte ha ritenuto opportuno rinnovare le operazioni medico-legali per accertare esclusivamente, stante la già rilevata prescrizione delle ulteriori pretese, se la lesione lamentata alla spalla destra potesse essere ricollegata in termini eziologici rispetto all'infortunio citato.
Ebbene, il perito nominato in questo grado di giudizio ha persuasivamente concluso nel senso che, seppure l'infortunio del 7 novembre 2012 abbia provocato una frattura della
VII, VIII, IX e della X costa di destra da valutarsi piuttosto nel 4% in luogo del solo 2% riconosciuto dall' comunque al di sotto della soglia indennizzabile di legge, CP_1 quella che ha chiaramente definito come “degenerazione della cuffia dei rotatori” non può essere presa in considerazione, né posta in rapporto causale con l'infortunio in quanto trattasi di situazione patologica preesistente, di natura, appunto, degenerativa e dunque non correlabile con le lesioni riscontrate a seguito del sinistro.
Le conclusioni raggiunte dall'ausiliario appaiono logicamente motivate e tecnicamente corrette, non emergendo alcuna ragione per discostarsene, con la conseguenza che il gravame va respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne le spese del presente grado, esse seguono la soccombenza, anche in ordine a quelle di consulenza, liquidate con separato decreto.
Si deve dare inoltre atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 15 febbraio 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n.
1069/2022, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto;
Pag. 5 di 6 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Silvia Assennato Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Luca Capilupi CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1069/2022 del Tribunale del lavoro di
Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso iscritto l'8 gennaio 2019 ha adito il Tribunale di Velletri in Parte_1
funzione di giudice del lavoro esponendo di essere dipendente di con la CP_2
qualifica di autista-conducente di linea e che in data 7 novembre 2012 aveva subito un incidente sul lavoro patendo un infortunio, valutato dall' nella misura del 2%, CP_1
con invalidità temporanea fino al 20 dicembre 2012; che detta valutazione era stata confermata dai sanitari dell'istituto in sede di esame della domanda di aggravamento del
22 maggio 2018.
Pag. 1 di 6 Contestata una tale determinazione, ha dunque convenuto in giudizio l'ente previdenziale richiedendo l'accertamento della sussistenza dell'indennità temporanea assoluta e parziale per il periodo dal 21 dicembre 2012 al 3 marzo 2013, la liquidazione dell'indennizzo per infortunio sul lavoro in misura pari all'8% e la sua condanna alla liquidazione dell'indennizzo riconosciuto nella misura succitata e alla liquidazione
ITA/ITP nel periodo sopra indicato, vinte le spese di lite con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' richiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata decisa con la sentenza n.
1069/2022, depositata il 12 ottobre 2022, che ha respinto il ricorso dichiarando la prescrizione della domanda per l'invalidità temporanea e reputando corretta la valutazione operata a suo tempo dall' condannando il ricorrente al pagamento CP_1
delle spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza
Con atto depositato il 15 febbraio 2023 il ha presentato appello lamentando Pt_1
l'errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria, deducendo la contraddittorietà ed incompletezza della c.t.u. espletata. In particolare, ha evidenziato che l'opposizione presentata nel maggio 2013 non era stata definita per fatto dell' e non era stata CP_1
affatto esaminata dal primo giudice;
che tanto rendeva errata anche la declaratoria di prescrizione emessa in ordine ad , ciò che rendeva rilevante anche l'infortunio Pt_2
alla spalla riportato;
che era stata prodotta documentazione attestante l'aggravamento della menomazione, non valutata dal consulente e che non era stata individuata alcuna causa extralavorativa per le lesioni lamentate.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo per il riconoscimento di postumi quantomeno nella misura dell'8%, vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo il rigetto CP_1
del gravame per la sua infondatezza e la conferma della sentenza.
Disposto il rinnovo della consulenza medica, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non ha fondamento e va respinto per quanto di seguito si espone.
Pag. 2 di 6 Appare opportuno ricordare che le azioni volte a conseguire le prestazioni di cui al titolo
I del “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre “dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma, del citato Testo unico). La prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità” (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124/1965), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma). Come ha chiarito il giudice delle leggi, il termine di centocinquanta giorni “risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 – previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) – con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell' ed infine con i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per CP_1 decidere ai termini del successivo secondo comma dell'art. 104” (Corte Cost. n.
207/1997, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L'art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 1124/1965 stabilisce inoltre che
“Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria”.
Nel comporre il contrasto insorto sull'interpretazione della disciplina richiamata, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l'intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore (SS.UU. n. 11928/2019; in senso conforme, fra le molte, Cass. n. 21302/2020; Cass. n. 16598/2020). In difetto di un'espressa qualificazione normativa che gli attribuisca tale valore, il decorso del termine di centocinquanta giorni non rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione. A supporto dell'inquadramento sistematico privilegiato dalle sezioni unite, milita il favor che il sistema delineato dal d.P.R. n. 1124/1965 manifesta per la definizione amministrativa del procedimento di riconoscimento e di liquidazione delle indennità. In un prudente
Pag. 3 di 6 bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell'istituto e di accelerarne le determinazioni non sacrifica la tutela del diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost. Decorso invano il termine di centocinquanta giorni, diviene procedibile l'azione e l'assicurato ha la facoltà – non già l'obbligo – di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti dinanzi al contegno inerte dell . CP_3
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita. Se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Orbene, alla luce di tali principi, nel caso presente in ordine all'ITA risulta maturata la prescrizione triennale dalla data dell'infortunio ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n.
1124/1965, se si considera che tale questione non fu affatto oggetto dell'opposizione presentata il 22 maggio 2013, quindi non beneficia della sospensione del termine di prescrizione.
Al contrario, quanto alla lamentata lesione alla spalla e alla valutazione della frattura costale pacificamente riportata, non risulta maturata nessuna prescrizione, atteso che con l'opposizione del 22 maggio 2013 il ebbe a contestare la valutazione operata in Pt_1 prima battuta dall' nella misura del 2%, riguardante le sole lesioni alle costole, CP_1
rivendicando una percentuale maggiore e introducendo anche la questione della lesione alla spalla. Siccome agli atti non risulta nessuna definizione del relativo procedimento amministrativo, detto termine si deve considerare come ancora sospeso ai sensi dell'art. 111 del d.P.R. n. 1124/1965 con la conseguenza che la successiva domanda giudiziale dell'8 gennaio 2019 è stata presentata a termine triennale non ancora scaduto.
Ciò posto, ha dedotto sostanzialmente l'appellante che l' prima, e il Tribunale CP_1
in seguito, avessero del tutto omesso di valutare la patologia riguardante la spalla destra quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro patito il 7 novembre 2012.
Atteso che il consulente nominato in primo grado aveva trascurato qualsiasi tipo di accertamento sul punto, limitandosi ad affermare che, sulla base della diagnosi emessa
Pag. 4 di 6 dall'istituto dopo l'infortunio che riguardava solo le fratture costali, “…si ritiene che la lamentata patologia a carico della spalla destra non può essere presa in considerazione in quanto non riconosciuta riconducibile all'infortunio de quo nei termini previsti dalla normativa vigente”, la Corte ha ritenuto opportuno rinnovare le operazioni medico-legali per accertare esclusivamente, stante la già rilevata prescrizione delle ulteriori pretese, se la lesione lamentata alla spalla destra potesse essere ricollegata in termini eziologici rispetto all'infortunio citato.
Ebbene, il perito nominato in questo grado di giudizio ha persuasivamente concluso nel senso che, seppure l'infortunio del 7 novembre 2012 abbia provocato una frattura della
VII, VIII, IX e della X costa di destra da valutarsi piuttosto nel 4% in luogo del solo 2% riconosciuto dall' comunque al di sotto della soglia indennizzabile di legge, CP_1 quella che ha chiaramente definito come “degenerazione della cuffia dei rotatori” non può essere presa in considerazione, né posta in rapporto causale con l'infortunio in quanto trattasi di situazione patologica preesistente, di natura, appunto, degenerativa e dunque non correlabile con le lesioni riscontrate a seguito del sinistro.
Le conclusioni raggiunte dall'ausiliario appaiono logicamente motivate e tecnicamente corrette, non emergendo alcuna ragione per discostarsene, con la conseguenza che il gravame va respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne le spese del presente grado, esse seguono la soccombenza, anche in ordine a quelle di consulenza, liquidate con separato decreto.
Si deve dare inoltre atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 15 febbraio 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n.
1069/2022, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto;
Pag. 5 di 6 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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