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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9930/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9930/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2589/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/09/18, depositato il 25/09/18
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Mastrolia, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla piazza Vittorio Veneto n. 35, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E in qualità di mandataria di incaricata dalla CP_1 Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Teodora Teofilatto, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Roma, al Piazzale Luigi Sturzo n. 15, come da procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/11/18, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2589/18, notificato il 04/10/18, con cui il Tribunale di
Salerno aveva intimato loro, in solido, il pagamento, in favore della quale incaricata CP_1 della cessionaria del credito, della somma di € 16.526,57, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 581012 del 23/01/06, stipulato con la da quale mutuatario e da quale coobbligato. Parte_3 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 Gli opponenti eccepivano: la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria per decorso del termine ordinario decennale delle rate scadute fino al 17/02/08; la mancata specificazione delle varie voci che componevano il credito azionato in sede monitoria, di importo sproporzionato rispetto alla somma oggetto di finanziamento, pari ad € 8.745,00.
Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore anticipatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/03/19, si costituiva la nella qualità indicata CP_1
in epigrafe, la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto,
e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che , quale mutuatario, e , quale Parte_1 Parte_2
coobbligato, stipulavano con la in data 23/01/06, il contratto di finanziamento n. Parte_3
581012 finalizzato all'acquisto di mobili, il quale prevedeva l'erogazione della somma di €
8.000,00, da restituire, nel maggiore importo (maggiorato di interessi e spese) di € 11.907,00, tramite 60 rate mensili di € 198,45 ciascuna, con TAN del 12,88%, TAEG del 15,14% ed interessi di mora del 2,5% mensile e comunque in misura non superiore alla soglia di legge al momento della stipula del contratto.
Parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto integrale, dal quale si evince che, dopo il versamento delle prime 30 rate, il mutuatario sospendeva ogni pagamento e veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 19/04/10, lasciando una debitoria residua di € 16.115,06 alla data del 02/07/18, oltre ad € 411,51 per ulteriori interessi di mora, così pervenendosi all'importo complessivo di € 16.526,57, oggetto della domanda monitoria. Gli interessi moratori sono stati calcolati nella misura, inferiore al tasso soglia p.t. vigente, del 18,14% dall'01/01/06, del 15,14% dal 23/01/06 e del 12,88% dall'01/01/11.
Il credito veniva ceduto, con proposta e accettazione del 17/05/07, dalla alla Cassa Parte_3
di Risparmio della Repubblica di AN NO (doc. 3 prima memoria istruttoria di parte opposta).
Nell'elenco allegato al suddetto contratto di cessione è espressamente indicato il contratto n.
581012 oggetto di causa (doc. 4 prima memoria istruttoria di parte opposta).
Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/99, la Cassa di
Risparmio della Repubblica di AN NO cedeva il credito “de quo” alla Controparte_3
pagina 2 di 4 con effetto economico dal 29/02/16, come da avviso pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 52 del 30/04/16 (doc. 3 produzione fase monitoria). La con atto per notaio Controparte_3
, registrato il 17/05/16, nominava la suo procuratore speciale, Persona_1 Controparte_2 incaricandola dell'amministrazione e del controllo dell'attività di recupero del portafoglio CART4 che includeva il credito oggetto di causa. A sua volta, la conferiva mandato a Controparte_2 di svolgere l'attività di gestione e recupero del suddetto portafoglio, rilasciando CP_1 all'uopo procura speciale a rogito del notaio (doc. 4 produzione fase monitoria). Persona_2
Nessuna contestazione hanno sollevato gli opponenti in ordine alla titolarità, in capo alla
[...]
del credito oggetto di causa. Controparte_3
In considerazione di ciò, deve ritenersi - con ciò rivelandosi infondata la doglianza inerente alla mancata specificazione delle voci costituenti l'opposta creditoria, desumibili invece dall'analitico estratto conto in atti - che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti non merita accoglimento, in quanto, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso in esame, considerato che la decadenza dal beneficio del termine risale al 19/04/10, la prescrizione decennale è stata tempestivamente interrotta dalla notifica, in data 04/10/18, del decreto ingiuntivo opposto, e, prima ancora, dalla notifica della messa in mora a mezzo racc. a.r. del 26/01/18, pacificamente ricevuta da in data 17/02/18, nonché dalla notifica Parte_1
della messa in mora a mezzo racc. a.r. del 06/04/10, ricevuta da in data 15/04/10 e da Parte_2
il 19/04/10. Parte_1
L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9930/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2589/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/09/18, depositato il 25/09/18;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...] nell'indicata qualità, delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Teodora Teofilatto.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9930/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2589/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/09/18, depositato il 25/09/18
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Mastrolia, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla piazza Vittorio Veneto n. 35, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E in qualità di mandataria di incaricata dalla CP_1 Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Teodora Teofilatto, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Roma, al Piazzale Luigi Sturzo n. 15, come da procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 09/11/18, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2589/18, notificato il 04/10/18, con cui il Tribunale di
Salerno aveva intimato loro, in solido, il pagamento, in favore della quale incaricata CP_1 della cessionaria del credito, della somma di € 16.526,57, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 581012 del 23/01/06, stipulato con la da quale mutuatario e da quale coobbligato. Parte_3 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 Gli opponenti eccepivano: la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria per decorso del termine ordinario decennale delle rate scadute fino al 17/02/08; la mancata specificazione delle varie voci che componevano il credito azionato in sede monitoria, di importo sproporzionato rispetto alla somma oggetto di finanziamento, pari ad € 8.745,00.
Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore anticipatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/03/19, si costituiva la nella qualità indicata CP_1
in epigrafe, la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto,
e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che , quale mutuatario, e , quale Parte_1 Parte_2
coobbligato, stipulavano con la in data 23/01/06, il contratto di finanziamento n. Parte_3
581012 finalizzato all'acquisto di mobili, il quale prevedeva l'erogazione della somma di €
8.000,00, da restituire, nel maggiore importo (maggiorato di interessi e spese) di € 11.907,00, tramite 60 rate mensili di € 198,45 ciascuna, con TAN del 12,88%, TAEG del 15,14% ed interessi di mora del 2,5% mensile e comunque in misura non superiore alla soglia di legge al momento della stipula del contratto.
Parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto integrale, dal quale si evince che, dopo il versamento delle prime 30 rate, il mutuatario sospendeva ogni pagamento e veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 19/04/10, lasciando una debitoria residua di € 16.115,06 alla data del 02/07/18, oltre ad € 411,51 per ulteriori interessi di mora, così pervenendosi all'importo complessivo di € 16.526,57, oggetto della domanda monitoria. Gli interessi moratori sono stati calcolati nella misura, inferiore al tasso soglia p.t. vigente, del 18,14% dall'01/01/06, del 15,14% dal 23/01/06 e del 12,88% dall'01/01/11.
Il credito veniva ceduto, con proposta e accettazione del 17/05/07, dalla alla Cassa Parte_3
di Risparmio della Repubblica di AN NO (doc. 3 prima memoria istruttoria di parte opposta).
Nell'elenco allegato al suddetto contratto di cessione è espressamente indicato il contratto n.
581012 oggetto di causa (doc. 4 prima memoria istruttoria di parte opposta).
Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/99, la Cassa di
Risparmio della Repubblica di AN NO cedeva il credito “de quo” alla Controparte_3
pagina 2 di 4 con effetto economico dal 29/02/16, come da avviso pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 52 del 30/04/16 (doc. 3 produzione fase monitoria). La con atto per notaio Controparte_3
, registrato il 17/05/16, nominava la suo procuratore speciale, Persona_1 Controparte_2 incaricandola dell'amministrazione e del controllo dell'attività di recupero del portafoglio CART4 che includeva il credito oggetto di causa. A sua volta, la conferiva mandato a Controparte_2 di svolgere l'attività di gestione e recupero del suddetto portafoglio, rilasciando CP_1 all'uopo procura speciale a rogito del notaio (doc. 4 produzione fase monitoria). Persona_2
Nessuna contestazione hanno sollevato gli opponenti in ordine alla titolarità, in capo alla
[...]
del credito oggetto di causa. Controparte_3
In considerazione di ciò, deve ritenersi - con ciò rivelandosi infondata la doglianza inerente alla mancata specificazione delle voci costituenti l'opposta creditoria, desumibili invece dall'analitico estratto conto in atti - che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti non merita accoglimento, in quanto, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso in esame, considerato che la decadenza dal beneficio del termine risale al 19/04/10, la prescrizione decennale è stata tempestivamente interrotta dalla notifica, in data 04/10/18, del decreto ingiuntivo opposto, e, prima ancora, dalla notifica della messa in mora a mezzo racc. a.r. del 26/01/18, pacificamente ricevuta da in data 17/02/18, nonché dalla notifica Parte_1
della messa in mora a mezzo racc. a.r. del 06/04/10, ricevuta da in data 15/04/10 e da Parte_2
il 19/04/10. Parte_1
L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9930/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2589/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21/09/18, depositato il 25/09/18;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...] nell'indicata qualità, delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Teodora Teofilatto.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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