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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3933/2020 del Ruolo Generale promossa
D A
con l'Avv. P. Palma, Parte_1
- attore
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di Impresa Designata Controparte_1 alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Puglia, con l'Avv. F.
Carone,
- convenuto
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “in via preliminare ribadisce la richiesta di ammissione di prova per testi a mezzo del Sig. di Taranto, sulle Testimone_1 circostanze da n. 1) a n. 6) della narrativa del presente atto di citazione, precedute dalla locuzione
“se vero che” che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte ed epurate da ogni giudizio e/o valutazione. In via principale si insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.” [in corsivo le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “– in via istruttoria (ove ritenuto opportuno, alla luce degli elementi già raccolti), rimettere la causa in istruttoria, fissando udienza per l'espletamento della prova testimoniale ammessa con ordinanza dell'8.3.2022, con il teste
, mai comparso, benché ritualmente citato;
– nel merito, rigettare la domanda, Testimone_2 siccome infondata e non provata;
– condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parte convenuta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con l'atto di citazione ritualmente notificato Parte attrice lamentava di aver patito notevoli danni a seguito di un sinistro del 16.8.2016, occorsole lungo la Strada Provinciale Francavilla Fontana-Villa
Castelli, in prossimità del ponte sul c.d. Canale Reale allorché – alla guida della propria bicicletta
Mountain Bike ATALA – veniva travolto da un'autovettura FIAT Punto di colore scuro (non identificata), cadendo rovinosamente sull'asfalto e riportando notevoli lesioni, accertate dal nominato CT, il quale stabiliva “un danno che va valutato nella misura del 18% della totale. La temporanea è stata assoluta per 50 gg e parziale al 50% per ulteriori 60gg. ”. [in corsivo le testuali conclusioni del nominato CTU]
- Si costituiva la Compagnia convenuta (quale Impresa Designata alla Gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Puglia), impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda.
- Veniva svolta attività istruttoria (prova testimoniale) ed esperita CTU medico-legale, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione, in quanto hanno chiarito l'an, il quantum e l'innegabile nesso causale fra sinistro e lesioni.
In particolare, i testimoni escussi in corso di causa e ascoltati nell'immediatezza del sinistro che ci occupa dagli Agenti verbalizzanti hanno confermato le modalità del sinistro, confermando gli assunti attorei.
- All'udienza dell'11.7.2025, dopo un tentativo vanamente esperito da questo Giudice per prospettare alle Parti l'opportunità di una definizione anticipata in via bonaria del giudizio, la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Preliminarmente, con riferimento alla corretta gestione dell'attività istruttoria, va detto che all'udienza del 9.6.2023 Parte attrice rinunciava all'escussione del testimone già Testimone_1 ascoltato dagli Agenti di Polizia Locale di Francavilla Fontana, intervenuti sul luogo del sinistro per cui è causa unitamente a una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana.
Per quanto riguarda il teste , citato e mai comparso, va precisato che lo stesso è Testimone_2 stato ascoltato dai verbalizzanti, che hanno sottoposto alla sua attenzione sequenze di immagini del sinistro, riprese dalla telecamere, come risulta in atti.
Dunque, i testimoni sia escussi che ascoltati dai verbalizzanti hanno confermato gli assunti attorei.
II) Dirimenti, ai fini della decisione sull'entità del danno liquidabile, sono le risultanze della relazione tecnica di ufficio, secondo cui le lesioni, riportate dall'Attore nel sinistro per cui è causa, si sono sostanziate in “un danno che va valutato nella misura del 18% della totale. La temporanea
è stata assoluta per 50 gg e parziale al 50% per ulteriori 60gg. ” [in corsivo le testuali conclusioni del nominato CTU]
II) Nel caso di specie si può sicuramente addebitare l'infortunio ad un comportamento colpevole ad un'autovettura rimasta non identificata, ma filmata da alcune telecamere presenti nei luoghi del sinistro per cui è causa.
In ipotesi di tal fatta, ai fini risarcitori interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada
(FGVS), gestito da Consap e istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
Ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, la liquidazione dei danni per i casi indicati suddetti è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'IV (provvedimento n. 32 del 19 maggio 2015 in vigore dall' 1.7.2015).
III) Dall'attività istruttoria espletata in corso di causa, si evince che Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, al contrario di quanto non ha fatto la Compagnia convenuta, che non è riuscita a svincolarsi da responsabilità.
Allorchè il sinistro è cagionato da veicolo non identificato, è onere dell'attore provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, quindi, dimostrare che lo stesso sia rimasto sconosciuto (C. Cass. Civ.,
Sez. III, 10.6.2005, n. 12304; C. Cass. Civ., Sez. III, 15.7.2011, n. 15367). La prova può essere fornita – come nel caso di specie – dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete. (C. Cass., 13.7.2011, n. 15367; C.
Cass., 18/11/2005, n. 24449; C. Cass., 8/3/1990, n. 1860).
Con la sentenza n. 31107 del 4.12.2024 la Corte di Cassazione ha affermato che: “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. n.
18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01), entrambe le suddette circostanze potendo, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento (o del non avveramento) del sinistro (Cass. n.
20066 del 02/09/2013, Rv. 627683; n. 3019 del 17/02/2016, Rv. 638633)“.
La Corte di Cassazione ha, poi, più recentemente confermato il principio circa l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto.
Con la sentenza n. 450 del 9.1.2025 la Suprema Corte ha ritenuto che: “nel caso in cui si ricorra al
Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Così, anche C. Cass., n.
3019/2016; C. Cass., 12304/2005). Nel caso del giudizio che ci occupa le emergenze istruttorie – in un quadro decisamente completo – corroborano in forma sufficiente l'impianto narrativo di cui all'atto introduttivo, e impongono di ritenere provati i presupposti per l'azione risarcitoria verso il Fondo di Garanzia, e per esso verso l'Impresa assicurativa designata per la Puglia.
IV) In più, si è verificato anche a mezzo della CTU che l'azione traumatica – che ha danneggiato l'Attore – soddisfa i criteri di lesione unica, diretta ed immediata, e non vi sono dubbi sul nesso di causalità tra l'azione traumatica e le lesioni riportate.
Il fatto storico dannoso e lesivo è stato verificato e la dinamica del sinistro, e cioè la rovinosa caduta del ciclista, era stata determinata da un'autovettura rimasta non identificata, che lo aveva investito.
V) Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo Giudice, all'Attore-danneggiato competeva unicamente – onere assolto – di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra le circostanze di tempo e luogo e l'evento lesivo, oltre al danno;
mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio – non assolto – della Compagnia convenuta.
VI) Il risarcimento va determinato con riferimento alla valutazione delle lesioni riportate, per cui si fanno proprie le conclusioni della CTU medico-legale, all'esito della quale è stato individuato “un danno che va valutato nella misura del 18% della totale. La temporanea è stata assoluta per 50 gg
e parziale al 50% per ulteriori 60gg. ”. [in corsivo le testuali conclusioni del nominato CTU]
Di conseguenza, la Compagnia convenuta va condannata alla rifusione in favore della Parte attrice della somma complessiva di euro 20.000.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e come segue : Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Attore, che vengono liquidate in € 5.000 per onorari e in € 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
Parimenti, le spese relative alla C.T.U. sono definitivamente poste a carico della Convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
l'Avv. P. Palma, contro in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_1 qualità di Impresa Designata alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Regione Puglia, con l'Avv. F. Carone, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è esclusivamente ascrivibile alla responsabilità dell'ignoto conducente di un'autovettura rimasta non identificata.
2) Riconosce integralmente provati i presupposti per l'azione risarcitoria verso il Fondo di
Garanzia, e per esso verso l'Impresa assicurativa convenuta, designata per la Puglia e, per l'effetto, condanna detta Parte convenuta al risarcimento del danno patito dall'Attore, quantificato in complessivi euro 20.000.
3) Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico della Parte convenuta.
4) Condanna Parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte attrice, quantificate
€ 5.000 per onorari e in € 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge
Brindisi, 23 dicembre 2025
Il GOP