Sentenza 18 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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- 1. Diniego di condono: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2025REG.PROV.COLL.
N. 05287/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5287 del 2021, proposto da IA LL, AN AV, RO LL, RI GR Logi, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Benussi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ANlisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III, 18 novembre 2020, n. 1420, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udita per il Comune di Firenze l’avvocata Antonella Pisapia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di condono di alcuni manufatti di sua proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con istanza del 30 settembre 1986 gli appellanti hanno chiesto il condono di alcuni manufatti utilizzati per il ricovero di mezzi e materiali dell’impresa edile di cui sono contitolari.
2.2. Il 30 luglio 1998 la commissione edilizia integrata ha espresso parere negativo per il fatto che l’area sulla quale insistono i fabbricati è assoggettata a vincolo a protezione delle bellezze naturali ed essendo questi « realizzati con materiali vari, tubi innocenti e lamiera » sono incompatibili con il contesto paesistico.
2.3. Richiamando tale avviso, con provvedimento prot. 51534 del 1 ottobre 2010 il Comune di Firenze ha negato il condono.
2.4. I proprietari hanno impugnato il diniego dinanzi al T.a.r. per la Toscana.
3. Con sentenza 18 novembre 2020, n. 1420, il Tribunale ha respinto il ricorso.
4. Gli interessati hanno proposto appello contro la decisione.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Firenze, chiedendo il rigetto del gravame, anche con memoria depositata in vista della discussione.
4.2. All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello si fonda su tre motivi.
5.1. Con il primo si deduce: « Violazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; Difetto di motivazione ».
Secondo gli appellanti, e diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., la motivazione del diniego sarebbe insufficiente, soprattutto con riferimento al contrasto con il contesto paesaggistico.
5.2. Con il secondo si deduce: « Violazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sotto altro profilo; Violazione e falsa applicazione dell’art. 198 del Regolamento edilizio comunale; Difetto di motivazione ».
In particolare, il T.a.r. avrebbe errato nell’escludere che questi potessero avvalersi della facoltà di migliorare l’estetica del manufatto, come previsto dall’art. 198 del regolamento edilizio comunale e come da questi chiesto.
5.3. Con il terzo si deduce: « Violazione dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sotto altro profilo; Violazione dell’art. 198 del Regolamento edilizio comunale sotto altro profilo; Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo ».
Secondo gli appellanti, il T.a.r. avrebbe errato nel respingere la censura fondata sulla disparità di trattamento rispetto ad altri immobili simili, situati sul terreno confinante, per i quali era stato rilasciato il condono.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento al parere negativo della commissione edilizia integrata, il quale a sua volta indica il vincolo esistente sull’area ed espone in maniera congrua le ragioni di contrasto tra questo e le caratteristiche del bene.
6.2. Inoltre, la possibilità prevista dal regolamento edilizio di consentire agli interessati « interventi di adeguamento finalizzati a rimuovere i motivi ostativi al rilascio » è subordinata alla duplice condizione che si tratti di motivi « non sostanziali » e che la loro rimozione avvenga « senza alterazioni sostanziali della struttura », circostanze entrambe da escludere nel caso di specie, in cui i manufatti sono stati realizzati con materiali vari, tubi innocenti e lamiera.
6.3. Infine, la giurisprudenza ha chiarito che i provvedimenti di diniego del condono edilizio costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell’esercizio del potere discrezionale; ne consegue che l’eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento (sul punto si v. Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7147; sez. VI, 6 giugno 2023, n. 553, e 3 novembre 2022, n. 9650).
7. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, gli appellanti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Comune di Firenze, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore del Comune di Firenze, delle spese di lite del grado, liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori (spese forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a.) come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO