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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2024, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1417 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1417 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAFFARRA LUIGI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SALAMI FRANCESCA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 03/12/2024, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09/05/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio sia dichiarata la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a BRESCELLO il 04/10/2002 (atto n. 3, parte I, anno 2002). A tal fine ha allegato che le parti hanno due figli: (18/01/2006) Per_1
e (09/11/2010) e che dall'epoca della separazione non si sono Per_2 ri te. La resistente si è costituita in giudizio e all'udienza del 03/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 15/02/2022. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge. Va precisato che le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, come evidenziato dalla resistente nella comparsa di risposta e come sembra emergere dall'estratto di matrimonio in atti, si tratta di matrimonio civile e deve esserne dichiarato, pertanto, lo scioglimento.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini: «I)- Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, secondo le regole dell'affidamento condiviso, in favore del figlio minore , con residenza e collocazione Per_2 prevalente presso la madre, IGa , in Brescello, Controparte_1 via Ugo Foscolo n. 17, nell'immobil ex familiare, unitamente alla suddetta ricorrente e alla sorella, , Persona_3 maggiorenne ma non indipendente economicamente. Le parti, consapevoli di aver assunto entrambi la responsabilità genitoriale sul minore, si impegnano quindi ad esercitarla di comune accordo, a consultarsi e ad assumere concordemente qualsiasi decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (ad es. scelta delle scuole, frequentazione di corsi sportivi, vacanze studio, ecc.). I genitori collaboreranno e si adopereranno affinché il minore mantenga il più stretto rapporto con entrambi i genitori e si impegneranno al fine di non coinvolgere mai il figlio in discussioni o questioni relative alla loro separazione. II)- Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore in ogni possibile occasione, previo preventivo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del ragazzo e, ovviamente, considerata l'età di , tenuto conto altresì della sua Per_2 volontà, per almeno due week-end alternati al mese;
durante la settimana, e due giorni, senza pernotto. Durante le vacanze verrà osservato il seguente calendario di visita: a) le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore a rotazione con entrambi i genitori, una settimana con la madre e una settimana con il padre, da intendersi che se trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 mattina fino al 31.12 mattina trascorrerà con il padre i giorni dall'31.12 pomeriggio al 06/01, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
b) le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i genitori, da intendersi che se trascorrerà la Domenica di Pasqua con la madre, il giorno del Lunedì dell'Angelo lo trascorrerà con il padre, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno del ragazzo e tutte le altre festività nel corso dell'anno, che saranno trascorse con i genitori in via alternata;
c) durante il periodo delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di stare con il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive;
i genitori dovranno concordare le rispettive vacanze con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno e comunicarsi preventivamente il periodo e il luogo ove trascorreranno le vacanze estive ed invernali. III)- Il godimento esclusivo della casa ex coniugale, sita in Brescello, via Ugo Foscolo n. 17, censita al Catasto Fabbricati Comune di Brescello (RE), Foglio 30, mappale 171, subalterni 1 e 2, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, rimane assegnato alla IGa _1
, che vi abiterà unitamente al figlio minore
[...] Per_2
, fino all'indipendenza economica degli stessi. Per_1
Le parti concordano che allor quando venderanno l'abitazione ex familiare, avranno cura di suddividere i beni mobili che l'arredano, come da accordi convenuti con separata scrittura privata. IV)- Il IG contribuirà al mantenimento dei due figli con il Pt_1 versamento alla della somma mensile di Parte_2
€ 400,00 per ciascuno, per un importo complessivo di € 800,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese fino all'indipendenza economica dei figli, oltre a rivalutazione Istat come per legge con decorrenza dal primo anno successivo dalla data della pronuncia della sentenza. V)- Il IG rinuncia all'assegno unico e universale di Pt_1 entrambi i figli, per la quota del 50% di sua competenza, in favore della IGa la quale potrà quindi fare richiesta all'Istituto Nazionale _1 della Previdenza Sociale per ottenere la corresponsione dell'integrale importo dell'assegno unico, ovvero il 100% relativo ad entrambi i figli. VI)- I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese “straordinarie” relative ai figli, osservando il “protocollo” in uso presso il Tribunale adito, che segue: Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto della scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola. Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero elezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera. Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: Co Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby-sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo tra i genitori per il figlio. Spese extra scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. VII)- Il IG , nell'ambito della più ampia Parte_1 regolamentazione tra i coniugi, in considerazione della situazione lavorativa e patrimoniale delle parti, corrisponderà in unica soluzione, all'esito del positivo giudizio di equità dell'Ill.mo Tribunale adito, mediante assegno circolare ovvero bonifico istantaneo, la somma una tantum, concordata, di complessivi € =10.000,00= (diecimila) alla IGa , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 legge n. Controparte_1
898/197 VIII)- Le parti dichiarano, quindi, di avere definito ogni rapporto tra le stesse, anche di natura patrimoniale, anche a titolo risarcitorio, e di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o causa con l'esatta esecuzione delle condizioni ivi concordate. IX)- Le parti compensano tra loro le spese legali, nel senso che il IG e la IGa sosterranno gli oneri relativi ai Pt_1 _1 rispettivi professionisti cui hanno conferito mandato, salvo eventuale diverso accordo successivo».
Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità dei figli.
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e a BRESCELLO il 04/10/2002
[...] Controparte_1
(atto n. 3, parte I, anno 2002).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESCELLO per quanto di competenza;
-la resistente perderà il cognome del marito, che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
-regola i provvedimenti accessori del divorzio in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1417 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAFFARRA LUIGI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SALAMI FRANCESCA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 03/12/2024, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09/05/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio sia dichiarata la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a BRESCELLO il 04/10/2002 (atto n. 3, parte I, anno 2002). A tal fine ha allegato che le parti hanno due figli: (18/01/2006) Per_1
e (09/11/2010) e che dall'epoca della separazione non si sono Per_2 ri te. La resistente si è costituita in giudizio e all'udienza del 03/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 15/02/2022. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge. Va precisato che le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, come evidenziato dalla resistente nella comparsa di risposta e come sembra emergere dall'estratto di matrimonio in atti, si tratta di matrimonio civile e deve esserne dichiarato, pertanto, lo scioglimento.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini: «I)- Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, secondo le regole dell'affidamento condiviso, in favore del figlio minore , con residenza e collocazione Per_2 prevalente presso la madre, IGa , in Brescello, Controparte_1 via Ugo Foscolo n. 17, nell'immobil ex familiare, unitamente alla suddetta ricorrente e alla sorella, , Persona_3 maggiorenne ma non indipendente economicamente. Le parti, consapevoli di aver assunto entrambi la responsabilità genitoriale sul minore, si impegnano quindi ad esercitarla di comune accordo, a consultarsi e ad assumere concordemente qualsiasi decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (ad es. scelta delle scuole, frequentazione di corsi sportivi, vacanze studio, ecc.). I genitori collaboreranno e si adopereranno affinché il minore mantenga il più stretto rapporto con entrambi i genitori e si impegneranno al fine di non coinvolgere mai il figlio in discussioni o questioni relative alla loro separazione. II)- Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore in ogni possibile occasione, previo preventivo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del ragazzo e, ovviamente, considerata l'età di , tenuto conto altresì della sua Per_2 volontà, per almeno due week-end alternati al mese;
durante la settimana, e due giorni, senza pernotto. Durante le vacanze verrà osservato il seguente calendario di visita: a) le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore a rotazione con entrambi i genitori, una settimana con la madre e una settimana con il padre, da intendersi che se trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 mattina fino al 31.12 mattina trascorrerà con il padre i giorni dall'31.12 pomeriggio al 06/01, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
b) le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i genitori, da intendersi che se trascorrerà la Domenica di Pasqua con la madre, il giorno del Lunedì dell'Angelo lo trascorrerà con il padre, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno del ragazzo e tutte le altre festività nel corso dell'anno, che saranno trascorse con i genitori in via alternata;
c) durante il periodo delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di stare con il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive;
i genitori dovranno concordare le rispettive vacanze con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno e comunicarsi preventivamente il periodo e il luogo ove trascorreranno le vacanze estive ed invernali. III)- Il godimento esclusivo della casa ex coniugale, sita in Brescello, via Ugo Foscolo n. 17, censita al Catasto Fabbricati Comune di Brescello (RE), Foglio 30, mappale 171, subalterni 1 e 2, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, rimane assegnato alla IGa _1
, che vi abiterà unitamente al figlio minore
[...] Per_2
, fino all'indipendenza economica degli stessi. Per_1
Le parti concordano che allor quando venderanno l'abitazione ex familiare, avranno cura di suddividere i beni mobili che l'arredano, come da accordi convenuti con separata scrittura privata. IV)- Il IG contribuirà al mantenimento dei due figli con il Pt_1 versamento alla della somma mensile di Parte_2
€ 400,00 per ciascuno, per un importo complessivo di € 800,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese fino all'indipendenza economica dei figli, oltre a rivalutazione Istat come per legge con decorrenza dal primo anno successivo dalla data della pronuncia della sentenza. V)- Il IG rinuncia all'assegno unico e universale di Pt_1 entrambi i figli, per la quota del 50% di sua competenza, in favore della IGa la quale potrà quindi fare richiesta all'Istituto Nazionale _1 della Previdenza Sociale per ottenere la corresponsione dell'integrale importo dell'assegno unico, ovvero il 100% relativo ad entrambi i figli. VI)- I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese “straordinarie” relative ai figli, osservando il “protocollo” in uso presso il Tribunale adito, che segue: Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto della scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola. Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero elezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera. Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: Co Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby-sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo tra i genitori per il figlio. Spese extra scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. VII)- Il IG , nell'ambito della più ampia Parte_1 regolamentazione tra i coniugi, in considerazione della situazione lavorativa e patrimoniale delle parti, corrisponderà in unica soluzione, all'esito del positivo giudizio di equità dell'Ill.mo Tribunale adito, mediante assegno circolare ovvero bonifico istantaneo, la somma una tantum, concordata, di complessivi € =10.000,00= (diecimila) alla IGa , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 legge n. Controparte_1
898/197 VIII)- Le parti dichiarano, quindi, di avere definito ogni rapporto tra le stesse, anche di natura patrimoniale, anche a titolo risarcitorio, e di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o causa con l'esatta esecuzione delle condizioni ivi concordate. IX)- Le parti compensano tra loro le spese legali, nel senso che il IG e la IGa sosterranno gli oneri relativi ai Pt_1 _1 rispettivi professionisti cui hanno conferito mandato, salvo eventuale diverso accordo successivo».
Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità dei figli.
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e a BRESCELLO il 04/10/2002
[...] Controparte_1
(atto n. 3, parte I, anno 2002).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESCELLO per quanto di competenza;
-la resistente perderà il cognome del marito, che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
-regola i provvedimenti accessori del divorzio in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 5/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli