Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 686/2024 promossa da: in breve (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GRASSANI MATTIA;
P.IVA_1
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TUCCI Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO;
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. PENNACCHI CAMILA BELEN;
CONVENUTI oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note scritte del 7.2.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c., in accoglimento della presente impugnazione, previa revoca del provvedimento adottato in data 19/01/2024 e della statuizione resa ex art. 618, comma primo, c.p.c. il 13/03/2024, ad integrale riforma degli stessi:
- accertare che la è debitrice, nei confronti dell'Avv. , Parte_2 Controparte_2 della somma di Euro 14.459,18 (quattordicimilaquattrocentocinquantanove/18), al lordo della ritenuta di acconto, pari a Euro 12.104,02 (dodicimilacentoquattro/02) al netto della ritenuta di acconto, come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022.
Con vittoria di spese e compensi.
Per il convenuto come da nota conclusionale del 10.1.2025: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - a conferma di quanto accertato dalle Ordinanze impugnate del 19.01.2024 e 13.03.2024, messe nell'ambito del Proc. Es. n. 535/22 Trib. AP. - accertare e dichiarare la valida sussistenza dei crediti professionali residui (a far data dall'avvenuto pignoramento) oggetto di pignoramento nei confronti del terzo pignorato riconducibili al contratto di consulenza Parte_2 pagina 1 di 8
[...]
, il tutto accertando e dichiarando la valenza non novativa del “rinnovo” CP_3 contrattuale sottoscritto tra parte attrice ed il calciatore professionista Sig. nel Parte_3 novembre 2022, peraltro successivamente all'intervenuto pignoramento presso terzi;
e/o in ogni caso la nullità delle clausole risolutive contenute nel contratto di assistenza professionale sottoscritto tra parte attrice ed il debitore esecutato Avv. , in quanto Controparte_2 meramente potestative e comunque vessatorie;
e/o in ogni caso la non opponibilità ex art. 2913
Cod. Civ. alla odierna convenuta-opponente di tale rinnovo contrattuale del novembre 2022, anche laddove per avventura – come non è - si volesse attribuire allo stesso effetti estintivi del credito pignorato;
e, pertanto, rigettare le deduzioni, eccezioni, domande e richieste tutte di parte attrice, con conseguente effetto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Per il convenuto , come da note di trattazione scritta del 10.2.2025: Controparte_2 impugnando e contestando le eccezioni, deduzioni, domande e richieste tutte di parte attrice, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate, chiede che l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia accertare e dichiarare nell'an e nel quantum la piena sussistenza dei crediti residui vantati dall'Avv. nei confronti del terzo Controparte_2 Parte_2 riconducibili al contratto di assistenza professionale sottoscritto tra quest'ultima e l'Avv.
il 20.08.2021, ed alla delegazione di pagamento del 31.08.2021, nella Controparte_2 misura residua ivi pattuita;
e, per l'effetto, confermare quanto accertato in tal senso dalle
Ordinanze del 19.01.2024 e 13.03.2024 (emesse dal G.E. del proc. n. 535/22 R.G. ES. Tribunale di Ascoli Piceno).
Con richiesta di condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 05-07/09/2022, ad istanza del creditore procedente, sig.ra (odierna Controparte_1 convenuta), veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, del valore complessivo di € 1.051.762,47, al figlio della intimante, in qualità di debitore principale, avv. , nonché Controparte_2 ai seguenti terzi pignorati: e sig. Parte_2 CP_4 Controparte_5
Ai sensi dell'art. 543, comma V, c.p.c., il creditore procedente avvisava il debitore esecutato ed i terzi pignorati dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, avvenuta il 13/10/2022 presso il Tribunale di Ascoli Piceno (N.R.G. 2022/535); il 24/10/2022 rendeva dichiarazione, ai sensi Pt_2 Parte_2 dell'art. 547 c.p.c., con la quale precisava che le trattenute ed i relativi pagamenti saranno effettuati soltanto qualora il contratto di prestazione sportiva n. 0003218160/21 del 31.08.2021, spieghi effetti tra le parti ed in misura proporzionale al periodo di effettiva efficacia inter partes del contratto.” (All. 1, atto di citazione), salvo poi successivamente precisare che non essendosi verificata la condizione di cui all'art.
3.4 del contratto professionale (vigenza, alle singole scadenze di pagamento, del contratto economico stipulato tra la scrivente società e il calciatore per il quale 1'Avv. ha prestato la CP_2 propria assistenza professionale)[…] gli importi che deve trattenere al calciatore Parte_2
e versare all'Avv. in esecuzione della delegazione di Parte_4 Controparte_2 pagamento del 31 agosto 2021, essendo cessata la validità del contratto di prestazione sportiva m. 0003218160/21 del 31 agosto 2021, devono definitivamente quantificarsi in € 14.459.18 lordo ritenuta di acconto e pari a € 12.104,02 al netto della ritenuta di acconto, corrispondenti ai ratei di giugno, luglio, agosto. settembre, ottobre e novembre 2022 (quest'ultima mensilità in quota parte) (All.2, atto di citazione). A fronte della citata dichiarazione di quantità, sia la creditrice procedente
[...]
che il debitore principale , formulavano contestazioni poi accolte dal P_ Controparte_2 G.E. con ordinanza del 19/1/2024 emessa all'esito della procedura ex art. 549 c.p.c. pagina 2 di 8 Con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., impugnava Parte_2 l'ordinanza emessa in data 19/01/2024, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., con la quale il G.E., ritenuta la fondatezza delle contestazioni mosse dalla parte creditrice alla dichiarazione di quantità del terzo pignorato del 29.11.2022, accerta e riconosce la sussistenza del debito della a Parte_2 favore del Sig. per i crediti residui di cui al contratto di assistenza professionale del Controparte_2
20.08.2021, di cui alla scrittura delegazione di pagamento 31.8.2021 e di cui alla dichiarazione di quantità della del 24.10.2022 (All. B, atto di citazione). Parte_2 Con ordinanza del 13/3/2024 emessa ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il G.E. rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della ordinanza definitoria il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo del 19.01.2024 opposta e comunque di sospensione della procedura esecutiva svolta dal terzo pignorato opponente per non essere le doglianze nel merito della opposizione, rispetto alla motivazione della ordinanza opposta, munite di fumus di fondamento ,quantomeno ai fini che qui interessano anche in relazione al periculum relativamente al quantum oggetto di assegnazione ed agli effetti endoesecutivi della ordinanza ex art 549 c.p.c., assegnando all'opponente termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (All. A, atto di citazione). Appare opportuno precisare che con ordinanza del 13/3/2024 il G.E. ha, altresì, dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione presso terzi relativamente al titolo pagherò cambiario del 22.3.2022 con scadenza 15.7.2022 per l'importo di euro 650.000,00, che in difetto di bolli regolari, non e' valido titolo esecutivo.
Con atto di citazione notificato in data 10/5/2024 introduceva l'odierno Parte_2 giudizio di merito, manifestando il proprio interesse a che venisse accertato il proprio debito nei confronti dell'Avv. in misura pari a € 14.459,18, al lordo della ritenuta di acconto (pari a € CP_2
12.104,02 al netto della ritenuta di acconto), come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022.
In data 19/7/2024 si costituiva in giudizio il creditore procedente opposto, , chiedendo Controparte_1 l'accertamento della valida sussistenza dei crediti professionali oggetto di pignoramento. In pari data si costituiva altresì il debitore, , chiedendo anch'esso il rigetto della Controparte_2 domanda attorea e l'accertamento della sussistenza del proprio integrale credito nei confronti di
[...]
Parte_2
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione e decisione della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 13/2/2025, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima di detta udienza per il deposito di note conclusionali di discussione, note poi depositate dalle parti nel termine assegnato. In data 13/1/2025 si costituiva l'Avv. in proprio ex art. 86 c.p.c., in aggiunta al Controparte_2 procuratore già costituito.
Entro il termine perentorio assegnato per la trattazione scritta depositavano le rispettive note, per l'opponente l'avv. Grassani, per l'opposta l'avv. Romeo e l'avv. Tucci, e per l'opposto P_
l'avv. Pennacchi. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza. CP_2
Deve premettersi che, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di prestazione sportiva concluso tra e - contratto da cui deriva la Parte_2 Controparte_5 posizione debitoria di nei confronti dell'Avv. - veniva introdotta in data Parte_2 CP_2
20.4.2024 la procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale della CCIAA di (Arbitrato n. Pt_2 1/2024), avente ad oggetto anch'essa l'accertamento della posizione debitoria di Parte_2 in favore dell'avv. . La procedura arbitrale si concludeva con l'emissione di un lodo
[...] CP_2 emesso in data 26/7/2024 con cui si dichiarava la cessazione, a far data dall'11 novembre 2022, degli effetti del contratto denominato “incarico professionale” stipulato il 20 agosto 2021 tra Parte_2
e e, per l'effetto, si dichiarava che nessun corrispettivo era dovuto con
[...] Controparte_2 riferimento alla rate scadenti successivamente all'11 novembre 2022 in virtù del citato contratto (All. 17, memorie di parte del 3/10/2024). Parte_2
pagina 3 di 8 Per meri fini di completezza, inoltre, si precisa che il G.E. con ordinanza del 9/12/2024 (da leggersi unitamente al relativo provvedimento di correzione di errore materiale) ha, a seguito dell'emissione del citato lodo arbitrale, sospeso l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme emessa il 10/8/2024. Ad oggi, dunque, pur a fronte del reclamo proposto dal creditore procedente e dal debitore, l'ordinanza di assegnazione delle somme deve ritenersi sospesa.
Quanto all'odierna decisione, in via preliminare appare opportuno chiarire i rapporti tra l'odierno giudizio di merito e la parallela procedura arbitrale avente ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale sorto tra l'avv. e S.S.C. Napoli Calcio s.p.a., procedura culminata nell'adozione del lodo;
CP_2 precisandosi che detto lodo rituale risulta attualmente impugnato, (così come da documentazione All.1, memoria di parte del 10/1/2025). CP_2 Come noto, ai sensi dell'art. 824-bis, c.p.c., salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria; va da sé, dunque, che devono riconoscersi al lodo arbitrale gli stessi effetti riconosciuti alla sentenza dall'art. 2909 c.c., ai sensi del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Nel caso in esame la creditrice opposta, , non è parte del giudizio arbitrale, né la Controparte_1 stessa, quale asserita creditrice di una delle parti, può essere qualificata quale avente causa della stessa.
Sul punto, deve ritenersi che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende
i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 15599 del 11/06/2019). Nel caso in esame P_
, quale creditrice procedente in un giudizio di esecuzione presso terzi, vanta nei confronti di
[...] una mera situazione giuridica dipendente (da tenere distinta dalla posizione Parte_2 giuridica, del tutto autonoma rispetto a quella oggetto del giudizio arbitrale, vantata nei confronti del debitore avv. ) idonea a giustificare l'efficacia riflessa del lodo nei termini sopra indicati: CP_2 tuttavia risulta documentato che il lodo arbitrale indicato sia stato impugnato e che, dunque, non sia passato in giudicato (All.1, memorie di parte del 10/1/2025). Ne consegue che lo stesso non CP_2 esplichi alcuna efficacia nell'ambito dell'odierno giudizio.
Nel merito, la domanda dell'attore opponente appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Con contratto del 20/8/2021 denominato incarico professionale (All. 4, atto di citazione), Parte_2 ha conferito mandato all'avv. affinché lo stesso curi gli interessi del Club prestando, in
[...] CP_2 particolare, opera di assistenza e consulenza nella valutazione della possibilità di tesseramento, nonché nella redazione e stipula del contratto di prestazioni sportive del calciatore
[...]
, contratto che veniva poi stipulato in data 31/8/2021 (All.5, atto di citazione). Persona_1
Ai sensi dell'art. 3 del citato contratto di prestazione professionale, il corrispettivo veniva articolato nei seguenti termini: (3.1) il corrispettivo dell' Avvocato per la sua attività, in caso Controparte_2 di perfezionamento dei contratti per cui è stato conferito incarico sub art. 1 è pattuito tra le Parti nella somma di Euro 160.200,00 (centosessantamiladuecento/00) oltre iva, se dovuta, e al lordo di imposte e ritenute, per la stagione sportiva 2021/2022, da corrispondere, a cura della Società, a seguito di ricezione della relativa fattura e di ogni altro documento fiscale richiesto, in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2021 ed il 30 aprile 2022; (3.2) solo nel caso in cui i contratti stipulati con l'assistenza dell'Avvocato tra il Società e il Calciatore restino in Controparte_2 vigore e spieghino i propri effetti anche nelle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e pagina 4 di 8 2025/2026 con validità ed efficacia anche del vincolo di tesseramento, all'Avvocato CP_2
verranno riconosciuti i seguenti ulteriori compensi omnicomprensivi, a condizione della
[...] ricezione, da parte della Società, dei documenti fiscali richiesti […]; (3.4) resta inteso che, se i contratti stipulati dalla Società con il Calciatore quale conseguenza dell'assistenza dell'Avvocato
e/o il rapporto di tesseramento tra il Calciatore e la Società cessino di spiegare Controparte_2 effetti, nulla sarà dovuto al predetto per il periodo successivo alla cessazione degli effetti del contratto e/o del tesseramento e il presente accordo non produrrà alcun effetto. Al di là delle somme concretamente pattuite, ciò che rileva ai fini dell'odierna decisione è che fosse contrattualmente previsto in favore dell'avv. un corrispettivo per la stagione 2021/2022 (ovvero quella CP_2 immediatamente successiva alla stipula del contratto di prestazione sportiva dell'atleta) e dei corrispettivi per le stagioni successive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, a patto che il contratto stipulato con l'assistenza del citato avvocato restasse in vigore e spiegasse i propri effetti anche in tali stagioni sportive. In data 31/8/2021 l'avv. e stipulavano, altresì, una delegazione di CP_2 Controparte_6 pagamento con la quale si autorizzava la società a versare in favore del , per Parte_2 CP_2 l'attività di consulenza da questo prestata in favore del giocatore, delle somme ivi individuate e riferite alle singole stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 4, veniva pattuito che le trattenute ed i relativi pagamenti sarebbero stati effettuati soltanto qualora il contratto di prestazione sportiva stipulato dal calciatore con l'assistenza dell'avv. avesse spiegato effetti tra le parti, con vigenza del rapporto di tesseramento tra Società CP_2
e calciatore, ed in misura proporzionale al periodo di effettiva efficacia inter partes del contratto (All.
16, atto di citazione). Ciò posto, risulta documentato, oltre che non contestato, che l'11/11/2022, la abbia Parte_2 stipulato un nuovo contratto di prestazione sportiva con il calciatore Persona_1 senza l'assistenza dell'avv. (contratto n. 0001835760/22, ritualmente depositato presso gli CP_2 organi federali competenti, All.6, atto di citazione). L'attore ritiene che non siano dovuti gli importi previsti sia dal contratto di incarico professionale che dalla delegazione di pagamento, le cui scadenze erano fissate in data successiva rispetto alla stipula del nuovo contratto di prestazione sportiva (30/11/2022, 30/4/2023, 30/11/2023, 30/4/2024, 30/11/2024,
30/4/2025, 30/11/2025, 30/4/2026), in quanto mai maturati in favore dell'avv. a causa della CP_2 mancata realizzazione della condizione sospensiva a cui il pagamento degli stessi era sottoposto.
Le controparti, dal canto proprio, ritengono che la stipula del nuovo contratto di prestazione sportiva non pregiudichi il diritto dell'avv. a percepire le somme previste per le stagioni sportive CP_2 successive: ferma la prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale tra e il Parte_2 calciatore non potrebbe riconoscersi carattere novativo al nuovo contratto, il quale andrebbe CP_3 più correttamente qualificato in termini di mera modifica contrattuale. Con ordinanza del 13/3/2024, il G.E. ha di fatto condiviso gli argomenti spesi dagli odierni convenuti in ragione dell'evidenza di dati oggettivi, quali l'essere ancora il giocatore di che trattasi in forza al
e per avere peraltro lo stesso terzo pignorato reso una prima dichiarazione positiva, Parte_1 riconoscendosi debitor debitoris (pag.2). Già con ordinanza del 19/1/2024, cui si rimanda in sede di motivazione dell'ordinanza del 13/3/2024, il G.E. aveva ritenuto: che il contratto stipulato successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, fra ed del 11.11.2022 Parte_1 CP_3 non costituisca novazione del contratto del 31.8.2021 e peraltro, ciò che più rileva, è che non era assolutamente necessario, per essere già l' giocatore tesserato del (pag.3); che CP_3 Parte_1 il secondo contratto con altro Procuratore non abbia comportato alcuna novazione dell'originario contratto che ha portato il ad acquisire l' e dunque il giocatore ad entrare nella Pt_2 Pt_5 squadra, trattandosi di modificazioni meramente accessorie, occorrendo, invece, affinché si abbia novazione tale da risolvere l'originario contratto, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto:
pagina 5 di 8 ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del prezzo o corrispettivo o compenso o canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo. Nel caso di che trattasi, quantomeno ai fini dell'accertamento sommario de quo, l'animus e la causa novandi (consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo) siano stati solo quelli di estromettere il dalla percezione dei propri CP_2 compensi già pattutiti e dovuti sia dalla società che dal giocatore (pagg. 3-4). Non appaiono condivisibili gli argomenti spesi dai convenuti e posti a fondamento dell'ordinanza opposta in merito alla natura non novativa del contratto di prestazione sportiva stipulato l'11/11/2022. Quanto agli importi oggetto del contratto di incarico professionale, infatti, dal tenore letterale del contratto e da una lettura sistematica dello stesso emerge che la debenza delle somme indicate all'art.
3.2 appare subordinata ad una duplice condizione: validità del vincolo di tesseramento del calciatore;
vigore ed efficacia del contratto stipulato con l'avv. nelle stagioni sportive indicate. Sebbene la CP_2 prima delle condizioni indicate risulti realizzata (il calciatore ha prestato la propria attività in favore della società sportiva anche nelle stagioni successive), non risulta che il contratto stipulato con l'assistenza dell'avv. abbia prodotto effetti a seguito della stipula del nuovo contratto CP_2 intervenuto tra la società sportiva e il calciatore. E' certamente vero che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla
"causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cassazione, sez-l, sentenza n. 27390 del 29/10/2018). Tuttavia, nel caso in esame, dal raffronto dei due contratti di prestazione sportiva succedutisi tra
[...]
e il calciatore emergono rilevanti differenze di disciplina del rapporto. Il secondo Parte_2 contratto, infatti, si distingue dal primo sotto molteplici e rilevanti punti di vista: durata del rapporto contrattuale;
possibilità di proroga dello stesso;
importo del corrispettivo per ciascuna stagione sportiva;
previsione di premi;
possibilità di trasferimento del calciatore, a partire dal 1/7/2024, a fronte del pagamento di una somma predeterminata. In altre parole, sebbene anche il secondo contratto avesse inevitabilmente ad oggetto le prestazioni sportive, l'intera restante disciplina del rapporto risulta incompatibile con quella oggetto del precedente contratto. È evidente, dunque, che dalla data della stipula del nuovo contratto non abbia esplicato più alcun effetto il precedente negozio: la completezza del nuovo contratto, unitamente all'incompatibilità con la precedente disciplina contrattuale, ha fatto sì che quest'ultima non assumesse più alcun rilievo nel rapporto tra le parti. La volontà delle parti di sostituire il nuovo rapporto contrattuale al precedente emerge, infine, dal coinvolgimento di un differente procuratore per la stipula dello stesso. Ricorrono, dunque, i presupposti individuati dalla giurisprudenza per l'integrazione di una fattispecie novativa. L'opposto eccepisce, altresì, la nullità delle citate clausole di cui all'art. 3 del contratto di CP_2 incarico professionale per totale assenza di causa e/o mera potestatività della condizione in esse prevista.
La censura non pare cogliere nel segno. Come noto, ai sensi dell'art. 1355 c.c., è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore. La condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal pagina 6 di 8 mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cassazione, sez. 5, sentenza n. 30143 del 20/11/2019).
Nel caso in esame, la condizione sospensiva non è legata alla sola volontà della ha Parte_2 ad oggetto, infatti, il fatto che il contratto di prestazione sportiva stipulato tra la citata società sportiva e il calciatore continuasse a produrre effetti. È evidente, dunque, che la realizzazione della CP_3 condizione non dipendesse dalla mera volontà della sola bensì anche dalla volontà Parte_2 di un soggetto terzo, ossia il citato calciatore. Inoltre, la vigenza del contratto di prestazione sportiva non appare un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione dipende dal mero arbitrio della parte anziché da seri o apprezzabili motivi: è evidente l'interesse dell'attore, società calcistica, in merito alla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale con il calciatore a seconda che la prima stagione si sia, o meno, rivelata positiva. Sebbene la stipula di un nuovo contratto, dunque, possa essere ricondotta a valutazioni di interesse della (il che ne giustifica, al più, la qualifica in Parte_2 termini di potestatività), la stessa non può essere considerata legata al mero arbitrio della parte. Del pari non risultano provati i presupposti per l'applicazione dell'art. 1339 c.c. e della finzione di avveramento della condizione. Generica è, poi, l'eccezione di vessatorietà di dette clausole, oltre che evidentemente infondata, considerato che il è un avvocato, dunque un professionista (e non un CP_2 consumatore) che in tale sua qualità agiva ed era certamente in grado di comprendere la portata di qualsivoglia clausola contrattuale.
Quanto, infine, a quella parte della dichiarazione di credito che attiene alla delegazione di pagamento del 31/08/2021 (All. 16, atto di citazione), il debitore convenuto, avv. , rileva che, poiché tali CP_2 crediti derivano da un rapporto di delegazione di pagamento irrevocabile accettata dalla Parte_2
quest'ultima non può, ex lege, formulare eccezioni inerenti al rapporto tra il delegante (il
[...] calciatore e il delegatario (l'avv. ), giusto il disposto di cui Persona_1 CP_2 all'art. 1271, comma III, c.c., secondo cui il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento. L'eccezione non appare dirimente, in quanto la non ha formulato in questa sede Parte_2 eccezioni inerenti al rapporto c.d. di valuta tra il e l' bensì ha rilevato la mancata CP_2 CP_3 realizzazione della condizione sospensiva prevista nello stesso contratto di delegazione di pagamento. A norma dell'art. 4 della delegazione di pagamento in atti, infatti, le somme ivi previste sono dovute a patto che il contratto stipulato dal calciatore con l'assistenza dell'avvocato spieghi effetti tra le parti (il che impedisce di qualificare come pura la delegazione di pagamento in esame). Nel merito devono richiamarsi, poiché valide anche per la delegazione di pagamento, che risulta formulata negli stessi termini (art. 4: Resta inteso che le trattenute ed i relativi pagamenti dsaranno effettuati soltanto qualora il contratto di prestazione sportiva n. 0003218160/21 stipulato dal Calciatore con l'assistenza dell'Avvocato, spieghi effetti tra le parti, con vigenza del rapporto di tesseramento tra Società e Calciatore, ed in misura proporzionale al periodo di effettiva efficacia inter partes del contratto), le osservazioni già esposte in riferimento alla condizione sospensiva di cui all'art. 3 del contratto di incarico professionale: ne deriva, dunque, che non siano dovute neppure le somme oggetto del contratto di delegazione di pagamento e il cui pagamento era previsto in data successiva rispetto alla stipula del nuovo contratto di prestazione sportiva (11/11/2022).
Risulta non contestato il conteggio degli importi maturati, e dunque dovuti, prima del 11/11/2022, così come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022 di Parte_2
Dai motivi sopra esposti deriva il totale accoglimento della domanda attorea. pagina 7 di 8 Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accerta che l'attrice, è debitrice nei confronti del convenuto, avv. Parte_2
della sola somma di € 14.459,18 Controparte_2
(quattordicimilaquattrocentocinquantanove,18), al lordo della ritenuta d'acconto, così come da dichiarazione di quantità del 29/11/2022 depositata nella proceduta di esecuzione mobiliare
N.R.G. 2022/535, Tribunale di Ascoli Piceno;
- revoca l'ordinanza emessa dal G.E. nella procedura N.R.G. 2022/535 in data 19/1/2024 nella parte avente ad oggetto la quantificazione del debito di nei confronti Parte_2 dell'avv. ; CP_2
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 30.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed 69,00 per spese.
Ascoli Piceno, 18/02/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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