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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 05/06/2025 N. 12892/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ) con il C.F._6 Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. CESANA DANIELA e dell'avv. LATINO ANGELO MARCO RICORRENTI contro
) con dell' AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO MILANO RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.10.24 innanzi all'intestato Tribunale, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati ove occorra gli atti amministrativi ritenuti illegittimi,
1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità), come da narrazione e motivi del ricorso;
e, per l'effetto
2) Condannare l' convenuta, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, ad assegnare CP_1 ai ricorrenti detta maggiorazione e a corrispondere gli importi arretrati nella misura di € 1.462,00 o la somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 118,50 da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1 nel merito contestando, in fatto ed in diritto, la pretesa avversaria, nonché eccependo la prescrizione ultradecennale dei diritti patrimoniali rivendicati in ricorso;
chiedendo comunque emettersi pronuncia di integrale rigetto. Alla udienza del 5.6.25 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa mediante pubblicazione del dispositivo e riserva di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. I ricorrenti sono tutti dipendenti a tempo indeterminato dell' Controparte_1 presso l'ufficio di Milano 3 (aeroporto di Linate), ed hanno
[...] Controparte_1 assunto servizio rispettivamente a decorrere dal: 1 febbraio 1988 quanto a;
2 Parte_1 gennaio 1988 quanto ad;
1 luglio 1988 quanto a 16 giugno Parte_2 Parte_3
1988 quanto a;
16 giugno 1988 quanto a 1 febbraio Parte_4 Controparte_2
1988 quanto a;
16 giugno 1988 quanto a . Parte_6 Parte_7
In ragione di plurime modifiche organizzative che hanno coinvolto la convenuta nel tempo, i ricorrenti hanno intrattenuto ed intrattengono con l' un unico Controparte_1 rapporto di lavoro – originariamente sorto con il Ministero delle Finanze - decorrente dalle date di inizio servizio di cui sopra. Pacificamente tale rapporto risulta nel corso del tempo disciplinato dalle seguenti fonti contrattuali collettive: accordo collettivo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri recepito dal D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 ; CCNL del comparto Ministero 94/97 e 98/2001; CCNL Agenzie Fiscali 2002/2005 e 2006/2009; CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 e 2019/2021. Del tutto pacifico anche il fatto che l'art. 9 dell'accordo del 26 settembre 1989 (recepito con D.P.R. 17.01.1990 n. 44) abbia previsto che sia riconosciuta al compimento di un determinato numero di anni di servizio nello stesso livello – 5, 10 o 20 anni – una retribuzione individuale di anzianità (RIA) da maturarsi “nell'arco della vigenza contrattuale” di detto accordo (art.9 comma 4). Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 del citato accordo che definisce, appunto, “l'arco di vigenza”, gli anni di servizio in questione devono maturarsi alla data del 31.12.1990. L'art.7 comma 1 D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modifiche dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha poi esteso il termine per la maturazione degli anni utili ai fini della maggiorazione RIA di cui sopra, dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993. L'art. 51 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con effetto retroattivo, riportava tuttavia al 31 dicembre 1990 la data entro la quale i dipendenti del comparto Ministeri avrebbero dovuto maturare gli anni di servizio utili per percepire la maggiorazione RIA, revocando, così, la citata proroga del 31 dicembre 1993. Con sentenza n. 4/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzione dell'art 51 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Con la sentenza in questione la Consulta ha in particolare posto a fondamento della pronuncia di incostituzionalità le seguenti considerazioni:
[..] Va infatti evidenziato che, nell'ambito di controversie promosse da dipendenti pubblici ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni della RIA ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990, il Consiglio di Stato aveva chiaramente affermato che la proroga legislativa dell'efficacia del d.P.R. n. 44 del 1990 al triennio 1991- 1993 (disposta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito) avesse modificato anche il termine utile ai fini del calcolo delle anzianità di servizio necessarie alla maturazione di tali maggiorazioni: con la conseguenza che i dipendenti pubblici – sino all'entrata in vigore della disposizione censurata – si sono visti riconoscere le maggiorazioni sulla base di anzianità di servizio maturate successivamente al 31 dicembre 1990 (tra le altre, si veda Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 ottobre 2000, n. 5522).
2 In un simile contesto, il legislatore è intervenuto, con la disposizione censurata, al fine specifico di superare tale orientamento giurisprudenziale, nella consapevolezza della grande diffusione del contenzioso promosso dai dipendenti pubblici per il riconoscimento delle maggiorazioni della RIA in relazione al triennio 1991-1993. Tale finalità emerge in maniera incontrovertibile dalla documentazione predisposta dagli uffici parlamentari a illustrazione dei contenuti dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ove si sottolinea che «[l]'iniziativa è giustificata dalla considerazione che è intervenuta una giurisprudenza del Consiglio di Stato […] ormai consolidata che riconosce l'ultrattività al 31 dicembre 1992 degli accordi di comparto ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio utile per il conseguimento del beneficio, la quale, laddove è [e]stesa alla generalità del personale interessato, comporterebbe rilevanti effetti di spesa per la corresponsione del beneficio, avente per altro decorrenza retroattiva».
[..] Infatti, alla luce della proroga dell'intera disciplina contrattuale contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 sino al 31 dicembre 1993, la possibilità per i dipendenti di maturare l'anzianità di servizio necessaria alla maggiorazione della RIA anche nel corso del nuovo periodo di vigenza del d.P.R. n. 44 del 1990 (1991-1993) rispondeva pienamente a ragioni di eguaglianza e di giustizia del sistema retributivo. Semmai, è stata la disposizione censurata ad aver causato una ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non hanno potuto valorizzare l'anzianità di servizio maturata nel successivo triennio Par 1991-1993 ai fini delle maggiorazioni della . In ragione di tutto ciò, la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost. Nella presente sede, i ricorrenti, sul presupposto di aver assunto servizio a decorrere dal 1988 e, quindi, di aver, alla data del 31.12.1993, tutti conseguito cinque anni di effettivo servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato, chiedono che, a seguito della decisione della Corte Costituzionale, sia accertata quale fatto giuridico imprescrittibile l'anzianità del servizio quinquennale alla data del 31 dicembre 1993 e, di conseguenza, il correlato diritto alla maggiorazione della RIA, secondo il valore attribuito in corrispondenza della settima qualifica a suo tempo assunta. Ciò avuto riguardo al fatto che, l'istituto della RIA con le sue maggiorazioni (art.9 D.P.R. 44/90 e art.47 D.P.R. 266/87, all.C,G), sarebbe comunque sempre rimasto – senza soluzione di continuità – quale istituto retributivo autonomo facente parte della retribuzione dei dipendenti, prima Ministeriali e oggi dell'Agenzia convenuta, come da espresse statuizioni della contrattazione collettiva nella parte in cui viene definita la struttura della retribuzione (art.29, comma 1, lett.b, CCNL comparto Ministeri 1994/97; art. 28, comma 1, lett.b, CCNL comparto Ministeri;
art.77, comma 1, lett. b, CCNL Agenzie Fiscali;
art. 69, comma 1, lett.b, CCNL Funzioni Centrali 2016/18; art. 44, comma 1, lett.b, CCNL Funzioni Centrali;
cedolini paga busta paga dei ricorrenti prodotti quale allegato 2 al ricorso). La convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa fatta valere dai ricorrenti, CP_1 svolgendo argomentazioni finalizzate a sostenere che la sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo efficacia erga omnes, non produrrebbe i suoi effetti favorevoli per il passato, atteso che la norma dichiarata illegittima non sarebbe stata né annullata, né abrogata. Tanto comporterebbe che la stessa non potrebbe influire sui rapporti ormai esauriti, ossia sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, e che risultino ormai chiusi e consolidati in
3 forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili. Tale inefficacia riguarderebbe in particolare rapporti esauritisi per effetto del decorso dei termini di prescrizione (quinquennale) dei crediti retributivi - che nel pubblico impiego contrattualizzato decorrono sempre dal momento della loro progressiva insorgenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.36197/2023). Cosicchè, a dire di , dalla citata pronuncia, CP_1 non potrebbero comunque prodursi effetti nei confronti di quanti, pur avendo maturato il diritto nel periodo 1991-1993 in forza della sentenza della Corte Costituzionale, mai hanno agito innanzi all'autorità Giudiziaria. Tale assunto viene fondato sulla tesi per la quale, i crediti maturati nel 1991-1993 risulterebbero comunque inesigibili poiché, in assenza di validi atti interruttivi dei termini inoltrati all'Amministrazione d'appartenenza, prescritti già dopo 5 anni, Secondo tale impostazione difensiva dunque, gli effetti favorevoli della sentenza della Corte Costituzionale, potrebbero riverberarsi solo sui giudizi sospesi -in ordine a ricorsi promossi nell'attesa di conoscere il pronunciamento sulla legittimità della norma- piuttosto che nei casi in cui il dipendente abbia sistematicamente interrotto la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini prima della relativa scadenza ed avendola reiterata periodicamente ad ogni quinquennio. La tesi della convenuta non convince, meritando il ricorso integrale accoglimento. Non appare discutibile che la disposizione di cui all'art. 51 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sia stata travolta da dichiarazione di incostituzionalità, circostanza che ne comporta la disapplicazione (non essendo necessaria o prevista alcuna ulteriore declaratoria di annullamento o abrogazione della stessa). Il rapporto dei ricorrenti non può definirsi, secondo la terminologia utilizzata nella memoria difensiva, esaurito. I ricorrenti risultano tutti aver acquisito - in virtù dell'anzianità di servizio che mai si prescrive e di un istituto che ancora oggi fa parte della patrimonio retributivo dei dipendenti dell' (nel rispetto della contrattazione collettiva che si è succeduta Controparte_1 nel tempo) - il diritto ancora attuale di percepire la maggiorazione della RIA, seppur nei limiti della prescrizione quinquennale. Ciò poiché, come noto, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di Par tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire – nel caso di specie, dato dal mantenimento permanente della quale voce che compone ancora oggi la struttura della retribuzione- salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale” (cfr. Cass. n. 15840/2024; Cass. n. 2232/2020; Cass. n. 10131/2018). I ricorrenti hanno peraltro documentato di aver interrotto la prescrizione con atti di messa in mora del 08.02.2024 quanto a e , del 13.02.2024 quanto a Parte_3 Parte_6
, del 16.02.2024 quanto ad , del 21.02.2024 quanto a Parte_1 Parte_2 [...]
e , del 22.02.2024 quanto a (cfr. doc 4 Parte_4 Parte_7 Parte_5 allegato al ricorso). Ciascuno dei ricorrenti, in ragione del 7° livello e dei cinque anni di anzianità al 31.12.1993, potrà quindi far valere l'importo annuo di cui all'art.9 comma 4 del D.P.R. 44/1990 pari a Lire 500.000
-oggi € 258,00- e così, in considerazione della documentata interruzione della prescrizione, i ricorrenti potranno rivendicare detto importo a partire dal marzo 2019 per 68 mesi alla data del deposito del
4 ricorso, così per € 258,00 annui:12 mesi x 68 mesi (da marzo 2019 ad ottobre 2024) pari a complessivi € 1.462,00. Per quanto sin qui rilevato il ricorso deve dunque essere integralmente accolto, con assorbimento di ogni altra questione in quanto non rilevante ai fini del decidere. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità a quanto disposto dal DM 55/2014, sono poste a carico della parte resistente nella misura di 2/3, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si ritiene che la novità della questione, determinatasi per effetto della recentissima e sopravvenuta pronuncia della Consulta, giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta il diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) e per l'effetto condanna l' convenuta ad assegnare ai ricorrenti detta CP_1 maggiorazione ed a corrispondere loro gli importi arretrati (nei limiti della prescrizione quinquennale e dunque per il periodo marzo 2019-ottobre 2024) nella misura di € 1.462,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) condanna la resistente alla refusione dei due terzi delle spese di lite, spese già in tal misura liquidate in euro 1600 per compensi oltre spese generali, rimborso del contributo unificato versato di € 118,50, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
3) dispone la compensazione delle residue spese di lite:
4) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 05/06/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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