TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 334
TAR
Sentenza breve 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme su revoca permesso soggiorno UE

    L'amministrazione ha effettuato un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale, considerando la gravità dei reati commessi e valutando anche l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente.

  • Rigettato
    Mancato bilanciamento degli interessi e difetto di motivazione

    L'amministrazione ha effettuato un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale, considerando la gravità dei reati commessi e valutando anche l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa motivazione e eccesso di potere

    L'amministrazione ha effettuato un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale, considerando la gravità dei reati commessi e valutando anche l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge

    Il mero richiamo all'art. 13 del TUI, anche se ultroneo, non inficia la legittimità del provvedimento.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di rilascio di permesso di soggiorno di altro tipo

    La Questura non ha provveduto in relazione alla disposizione dell'art. 9, comma 9, del TUI, omettendo ogni considerazione in ordine a quanto in esso stabilito. Il provvedimento è illegittimo e va annullato limitatamente alla parte in cui non è stata valutata la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 334
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 334
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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