Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Biamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 30;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo e di rifiuto dell'istanza di aggiornamento del suddetto permesso emesso in data 14/10/2025 e notificato dalla Questura di Bologna - Ufficio Immigrazione in data 26 novembre 2025;
-di tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato in data il 18.7.2009 e aggiornato il 23.9.2016, negando, altresì, l’ulteriore aggiornamento del titolo richiesto dallo straniero.
Il provvedimento impugnato è fondato su un giudizio di pericolosità del ricorrente, assunto sulla base dei seguenti presupposti: -condanna del 29.5.2015 della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 23.4.2016, alla pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 612, comma 2 c.p. e artt. 81, 582, 586 c.p.; -condanna del 15.4.2016 della Corte di appello di Ancona, irrevocabile il 9.2.2017, alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 574 bis e 574 c.p.; - in data 23.1.2018 emissione, per i suddetti reati, da parte della Procura della Repubblica di Pesaro di mandato di cattura in ambito Schengen con attivazione delle procedura di estradizione dall’estero e successivo arresto, in data 4.9.2020, a seguito di estradizione dalla Francia; - decreto di data 23.1.2018 del Procuratore della Repubblica di Pesaro di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti della Corte di Appello di Ancona, con determinazione della pena da scontare in anni 4, mesi 3 e giorni 15 di reclusione; - in data 1.3.2022 ordinanza del Tribunale di Torino di riduzione della pena per liberazione anticipata (45 giorni).
Dopo aver precisato di essere entrato in Italia nel 1998, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ I. violazione e falsa applicazione degli artt. 9, paragrafo 3 e art. 12, paragrafo 1 della direttiva comunitaria 2003/109/ce, nonché’ dell’art. 9, comma 4 T.U.I.; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria; II. violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4 T.U.I., nonché’ degli artt. 2 e 117 cost. e degli artt. 5, comma 6 e 19 T.U.I.; sviamento di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente in relazione agli opposti interessi in gioco; III. violazione dell’art. 9, comma 9 T.U.I.; omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria; IV. eccesso di potere per sviamento; violazione dell’art. 9, comma 10 T.U.I. nella misura in cui la p.a. ometteva di specificare i gravi motivi di pubblica sicurezza ”; in estrema sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 9, par. 3 e 12, par. 1, della direttiva 2003/109/CE e dell’art. 9, comma 4, del TUI in quanto la Questura avrebbe fondato il provvedimento di revoca su fatti risalenti nel tempo (anni 2009-2010, periodo dei fatti penalmente rilevanti), senza effettuare un giudizio di pericolosità sociale attualizzato e individualizzato; con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 9, comma 4, del TUI, per mancato bilanciamento dei contrapposti interessi, nonché per mancata valutazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’inserimento sociale, familiare (sorella) e lavorativo (regolare attività lavorativa e reddito adeguato); vi sarebbe, inoltre, un vizio di difetto di motivazione; con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 9, comma 9, del TUI per mancato rilascio, contestualmente alla revoca del permesso di lungo soggiorno, di uno permesso di soggiorno di tipo diverso in applicazione del testo unico; con il quarto e ultimo motivo si è dedotto un eccesso di potere per indebito richiamo all’art. 13 del TUI e non, invece, all’art. 9, comma 10, del medesimo testo unico.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini e limiti di seguito precisati.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”; il successivo comma 9 dispone, però, che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
Di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale, costantemente seguito anche da questa Sezione (22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n.7401 ).
Va sottolineato, tuttavia, che in base al richiamato comma 9 dell’art. 9, l’Amministrazione che provvede alla revoca del titolo di lungo soggiorno rilascia all’interessato “ un permesso di soggiorno per altro tipo “, sempre che nei confronti di quest’ultimo non debba essere disposta l’espulsione.
Ebbene, tanto chiarito e ricordato che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione, tra l’altro, anche dalla tipologia di reati compiuti e dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale di revoca del titolo di lungo soggiorno, ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998, formulando un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della gravità e tipologia dei reati di cui alle condanne indicate.
Sotto il profilo della indubbia pericolosità del ricorrerete, l’Amministrazione, dopo aver riportato ampi stralci della sentenza di condanna della Corte di Appello di Ancona da cui emerge con chiarezza la personalità dello straniero, ha precisato che i reati di per i quali il ricorrente è stato condannato “ hanno violato i diritti fondamentali dell’individuo: nel corso del turbinio di eventi susseguitisi nel tempo (dal 2004 al 2009) egli ha agito dimostrando un livore sempre crescente (….) atteggiamenti ben descritti nella sentenza di condanna e che qui si ribadiscono <calci in pancia quando era in stato di gravidanza, colpi di cintura, furono non certo occasionali e sporadici, bensì continui ed abituali, tali da determinare nella vittima uno stato di sofferenza morale ininterrotto, un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente dolorosa e avvilente, fatto di imposizioni, consapevolmente instaurato dall’imputato e incompatibile con normali condizioni di esistenza, interrotto soltanto dalla scelta della donna di trasferirsi con il figlio in altra abitazione> ”, evidenziando che i gravissimi reati commessi dal ricorrente e l’elevata condanna subita hanno “ evidentemente interrotto quel percorso di integrazione richiesto sia dalla normativa che dalla dottrina corrente, dimostrando che, nonostante il lunghissimo tempo di permanenza in Italia, egli non ha ben inteso e/o compreso quali siano i precetti fondamentali che tutti debbono necessariamente rispettare, e che verosimilmente egli non si è mai concretamente integrato, non avendo recepito appieno i principi cardine delle società democratiche -liberali ed i diritti fondamentali dell’individuo ”; l’Amministrazione ha, altresì, valutato la complessiva situazione del ricorrente, considerando l’avvenuta espiazione della pena, la lunga permanenza sul territorio nazionale, l’inserimento nel tessuto economico e la presenza di altri familiari, ma ha ritenuto, nell’ambito di una valutazione prettamente discrezionale ad essa spettante, che tali elementi non fossero sufficienti a ritenere plausibile la ripresa di un percorso di inserimento sociale mai portato realmente a termine e che, a fronte della gravità oggettiva dei reati commessi, gli interessi familiari e lavorativi dello straniero debbano essere ritenuti “ recessivi rispetto alla tutela della sicurezza dello Stato e della famiglia stessa del condannato ”, in quanto la condotta del medesimo “ non è stato il frutto di un impeto improvviso, un periodo passeggero, ma risulta essere invece un atteggiamento ben radicato, insito nel suo modo di pensare (… )“.
Dunque, contrariamente a quanto lamentato nei primi due motivi di ricorso -che possono essere trattati unitamente essendo all’evidenza connessi -, l’Amministrazione ha effettuato un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, non operando in modo ”automatico” sulla base delle pronunce di condanne riportate nel provvedimento, ma esaminando anche le caratteristiche concrete dei fatti costituenti reato, come emersi dal contenuto delle pronunce medesime, al fine di poter esprime in modo compiuto tale giudizio, tenendo conto anche dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente medesimo.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente articolate nei primi due motivi di ricorso –e relative ai presupposti per la revoca del titolo di lungo soggiorno - non possono trovare accoglimento, atteso che la detta revoca appare conforme alla disciplina di settore sopra richiamata, stante la gravità delle condotte poste in essere.
Anche il quarto motivo di ricorso non è fondato, atteso che il mero richiamo all’art. 13 del TUI -prima del dispositivo del provvedimento gravato – anche ove si ritenesse lo stesso ultroneo, non inficia certo la legittimità del provvedimento medesimo, alla luce di tutto quanto in esso esposto.
Diversamente, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta sostanzialmente la violazione del comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, appare fondato, nei termini di seguito precisati.
Come già ricordato, l’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ”.
Ebbene, nel caso in esame la Questura non ha provveduto in alcun modo in relazione alla suddetta disposizione, omettendo qualunque considerazione in ordine a quanto in essa stabilito.
Esclusivamente sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento è illegittimo e va, conseguentemente, annullato, limitatamente alla parte in cui, all’atto della revoca del permesso di lungo soggiornate, non è stata valutata la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo, ex art. 9, comma 9, del TUI.
L’Amministrazione dovrà, dunque, pronunciarsi nuovamente in relazione a tale specifico aspetto, valutando la complessiva e attuale situazione del ricorrente.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli limiti di cui in motivazione e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FE | OL PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.