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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 6002/22 R.G., avente ad oggetto surrogazione assicurativa, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, vertente tra:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio dall' avv. Gian Carlo Soave per mandato in atti
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dall' avv. Vito Rizzi per mandato in atti
CONVENUTA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, La Compagnia traeva in lite innanzi Parte_1 Controparte_1 all' intestato Ufficio, per ivi sentirla dichiarare tenuta e, di conseguenza, condannare, al pagamento di
€ 12000,00, salva la somma di giustizia, oltre accessori e vittoria di spese
CP_ A sostegno causale della pretesa, assumeva di aver corrisposto il predetto importo alla societa'
[...
a titolo di indennita' assicurativa, giusta polizza “danni”intercorsa, in relazione all' evento verificatosi il 29/10/15, allorche' forti sbalzi di corrente ebbero a danneggiare la cabina a servizio degli
[.. impianti di smaltimento rifiuti appartenenti alla stessa, sita in Statte, evidenziando che l'
, quantunque diffidata nella sua qualita' di assunta responsabile, non avesse inteso Controparte_3 pagare il dovuto, tanto che la societa' otteneva il giusto indennizzo dalla sua assicuratrice, che onorava l' obbligazione contrattuale dopo compiuta istruttoria.
Assunta la propria legittimazione a surrogarsi nei diritti dell' assicurato, sostenuta la responsabilita' della societa' erogatrice nella causazione del danno, sia ai sensi dell' art. 1218 c.c. che secondo gli schemi aquiliani ex art. 2043, 2050 e 2051 c.c., sostenuti i fatti come gia' provati su basi documentali, concludeva per l' accoglimento delle rappresentate ragioni. La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in primis, negava che si fosse verificato qualsivoglia sbalzo di tensione di rilevanza tale da innescare la serie dannosa lamentata, come gia' in precedenza comunicato alla a riscontro della diffida di pagamento, laddove, diversamente, si sarebbe CP_2 trattato di un fenomeno da sovra -alimentazione ordinariamente verificabile nell' esercizio del servizio di somministrazione, configurato quale “buco di tensione,” del tutto fisiologico, peraltro comunicato anche alla Compagnia nella missiva con cui si negava la fondatezza della pretesa surrogatoria, sottolineando, in particolare, il carattere imprevedibile ed inevitabile dell' evento allo stato della tecnica, come tale non controllabile da parte del fornitore, quindi, plausibilmente, non imputabile.
Affermato, in ogni caso, l' onere dell' attore in surrogazione di provare i fatti costitutivi della pretesa, stante l' operativita' del disposto ex art. 1916 c.c. (per cui l' assicuratore subentrerebbe nella stessa posizione del surrogato danneggiato), significata l' inidoneita' della intercorsa transazione a provare, di per se' sola, i presupposti dell' azione, rivendicata l' incensurabilita' del proprio contegno, essendosi del tutto conformata alle regole di settore nello svolgimento del servizio, paventata anche la repsonsabilita' in proprio della danneggiata (dovendo essa attrezzarsi con adeguati sistemi al fine di garantire la sicurezza interna degli impianti), invocata, infine, anche l' operativita' del secondo comma dell' art. 1227 c.c. (esclusione del risarcimento per danni evitabili con l' ordinanria diligenza), contestato, gradatamente, il “quantum” domandato, concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa, vinte le spese.
Istruita come in atti, disposta ed espletata CTU tecnica valutativo-ricognitiva, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
Come evincesi all' esame del libello introduttivo, pare oltremodo chiaro che l' azione promossa dalla rientri nello schema surrogatorio di cui all' art. 1916 c.c., i cui tratti caratterizzanti sono Parte_1 esaustivamente premessi a sostegno costitutivo della pretesa, esattamente rappresentati sul pregresso pagamento dell' indennita' assicurativa, quantificata sulla base del danno subito (di cui avrebbe dovuto rispondere la societa' ), dalla verificazione dell' evento dannoso e dal Controparte_1 nesso causale tra il danno e l' inadempimento (per quanto riguardi la sostenuta causale in diritto secondo il disposto ex art. 1218 c.c.) e, in ogni caso, anche per quanto (dalla stessa attrice) inquadrata nelle fattispecie aquiliane ex artt. 2043, 2051 2050 c.c., alternativamente evocate.
Giova significare che, invero, l' azione surrogatoria, ordinariamente configurante una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento danni (che si trasmette dall' infortunato all' assicuratore, che abbia pagato il dovuto, nei confronti del responsabile civile), comporta l' onere (in capo al surrogante (il quale si trova nella medesima posizione del danneggiato stesso), di provare i fatti costitutivi della pretesa, come ben evidenziato dalla difesa della convenuta.
Ne deriva che la domanda, presupponendo tutti gli aspetti che caratterizzano la fattispecie, sia da considerarsi a tutti gli effetti ammissibile, fermi gli oneri probatori incombenti sul pretendente, che, come preannunciato, non puo' prescindere dalla compiuta dimostrazione del fatto imputabile, dall' evento dannoso, dal nesso eziologico tra azione ed evento, dal danno nella sua evidenza ontologica,
e dal nesso di conseguenzialita' immediata e diretta tra evento e danno.
Cio' anche se vero che, trattandosi di ipotesi di responsabilita' aggravata (a parte la fattispecie generale ex art. 2043 c.c., comunque evocata dall' attrice), vige l' inversione parziale degli oneri probatori, presumendosi la responsabilita' dell' agente sino a prova dell' inimputabilita' dell' inadempimento (per quanto attenga all' art. 1218 c.c.), del fortuito (nell' art. 2051 c.c.) e della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (nella fattispecie aggravata ex art. 2050 c.c.), recidendosi, nel caso, il nesso di causalita' tra l' operato dell' agente ed il danno, che configurano le evenienza, idonee in rapporto ad ogni singola causale considerata, ad escluderne la responsabilita'.
Ora pare altrettanto chiaro all' esame degli atti che la convenuta abbia negato ogni ipotesi di responsabilita', soffermandosi, in particolare, sull' insussistenza dell' inadempimento imputabile in proprio capo e respingendo recisamente la tesi di illecito aquiliano, transizione astrattamente efficace in chiave impeditiva, sia negli ascritti profili di illecito contrattuale (precisando la resistente, in merito, di essersi adeguata al rispetto delle regole che presiedono alla normativa di settore) che extra contrattuali, rimarcando, sotto tale aspetto, l' insussistenza dei fattori tipici, comuni e specifici, che qualificano ognuna delle singole fattispecie extra contrattuali in evidenza.
Su tali presupposti dialettici, vanno esaminate le emergenze istruttorie, da cui emerge un quadro sufficientemente deponente in favore delle ragioni avversative sposate dalla difesa convenuta.
CP_ Sebbene sia acquisita l' effettiva verificazione di un evento dannoso a discapito della surrogata
[... (oltremodo incontestato, oltre che suffragato dalle dichiarazioni del teste indicato da parte attrice, sig. ), non sono rinvenibili dalle dichiarazioni dell' informatore elementi utilizzabili in chiave Pt_2 accertativa degli altri elementi della pretesa, essendosi egli limitato a confermare il fatto nella sua dimensione fenomenica, senza deporre su aspetti piu' precisi relativi alle esatte dinamiche della serie deterministica che condusse alla produzione dannosa.
Ora, in disparte la genericita' della ricostruzione dell' accaduto, che, in effetti, non spiega dettagliatamente come gli sbalzi di corrente abbiano influito eziologicamente sulla produzione dell' evento, e, quindi, sulle lamentate conseguenze dannose, le indagini sugli aspetti deterministici, affidate opportunamente all' esperto incaricato quale CTU, pare abbiano fatto chiarezza sui punti salienti della controversia.
Il perito, con indagine di spessore professionale nel metodo e nel merito, congruamente motivata, dimostrando di aver compreso le esigenze di indagine trasfuse nei conferiti quesiti, previo excursus descrittivo dei luoghi, escludeva non solo la mancanza di elementi per ricondurre l' evento conseguenza alla responsabilita' della societa' somministratrice, ma non rinveniva nemmeno aspetti idonei a configurare la verificazione dei lamentati sbalzi di corrente.
In primis, rispondendo al primo quesito, funzionale all' accertamento di conformita' degli impianti di pertinenza della al momento della verificazione del sinistro, il CTU dava atto di non aver CP_2 ricevuto i documenti richiesti dalla societa' surrogata.
In ordine all' accertamento delle cause del sinistro, cui, comunque, procedeva sulla base degli elementi raccolti, evidenziava il CTU che l' interruttore di media tensione (l' unico messo a disposizione dell' indagine dalla , montato all' interno del quadro sostituito, non presentava alcun segno di CP_2 scarica o sovratensione (rectius, ne accertava la perfetta integrita'), giungendo alla conclusione che, non essendo gli apparecchi interni di protezione previsti dalle regolamentazioni vigenti di settore, Par evidentemente (abbastanza) idonei allo scopo, alcunche' potesse essere imputato all' CP_4 reputando implicitamente, per contra, che il fatto si sarebbe verificato per colpa della stessa danneggiata, “rea” di non aver predisposto l' impianto interno a norme di legge, come confermato anche con la risposta la quesito n. 5, in cui il CTU opinava che i danni prodottisi alle apparecchiature fossero riconducibili a guasti interni piu' che ai fenomeni lamentati da parte attrice. La consulenza d' ufficio, ritualmente espletata, puo' essere acquisita quale mezzo di ricerca della prova in chiave definitoria della vertenza, risultando infondate le censure, avanzate dall' attrice, di non corretta esplicazione degli incombenti comunicativi a carico del perito, che, diversamente, come documentalmente dimostrato, ha regolarmente inviato la bozza di relazione alla parte costituita secondo le regole processuali, mentre nulla doveva inviare al CT di parte, come pare pretendere la resistente.
Per quanto riguarda le contestazioni nel merito, il CTU ha provveduto a darne, comunque, risposta nell' appendice a chiarimento disposta in corso di giudizio, e, pur prendendosi atto che le osservazioni di parte resistente siano di certa pertinenza, non vi sono valide ragioni per ritenere che le stesse possano prevalere su quelle ufficiali.
In punto va osservato che il CTU, faceva giustamente rilevare nella risposta al quesito a chiarimento n. 3 che, non avendo ascritto le fenomenica deterministica a causali atmosferiche da scarica elettrica, non vi fosse stata alcuna esigenza di accludere alla relazione un attestato “fulmini”.
Con pari congruita' forniva risposta alla censura sub n. 4, evidenziando in merito che la presunzione di CP vetusta' delle apparecchiature elettriche di pertinenza della , ragionevolmente opinata, non fu valutata su basi piu' attendibilmente tecniche per mancato acquisizione delle schede di manutenzione, mai fornite dalla proprietaria.
Lo stesso veniva argomentato in risposta al quesito a chiarimento n. 5, sempre per mancata acquisizione dei relativi documenti da parte di chi tenuto, mentre le risposte fornite ai quesiti sub 6, 7
e 8, si palesano, parimenti, congrue ed esaustive, tali da non lasciare adito ad alcun dubbio sulla validita' e correttezza del' espletamento del mandato peritale, oltre alla sua piena condivisibilita'.
In merito va dirimentemente evidenziato che il perito, nell' ambito di una indagine valutativa che ha considerato globalmente tutti gli aspetti emersi nel corso delle operazioni (ne' poteva attenersi ad elementi non accertati), anche suffragati da documentazione, per quanto potuta acquisire, in cui gli spunti opinativi personali paiono pertinenti e sorretti da buona conoscenza della materia, giungeva alla conclusione, logica e priva da errori o contraddizioni, che, allo stato degli atti, non vi fossero elementi tali che potessero in maniera chiara ed inequivocabile ricondurre l' evento alle causali rappresentate dall' attrice, giudizio che, a parere del relatore, merita ampio suggello confermativo da parte del “peritus peritorum”, tenuto conto, in particolare, che il contengo omissivo da parte della non ha potuto consentire al consulente di poter utilizzare dati astrattamente favorevoli Controparte_5 alla posizione difensiva dell' attrice.
Ne deriva che, in stretta applicazione delle regole processuali (vedasi premesse sulla ripartizione degli oneri probatori, sopra esaustivamente richiamate), la domanda vada disattesa, in quanto priva di elementi qualificanti l' aspetto eziologico delle fattispecie di responsabilita' aquiliana alternativamente poste a fondamento costitutivo della pretesa (che, giova ribadire, prevedono, in ogni caso, che il danneggiato – e., per il esso, il surrogante – debba dimostrare il nesso di causalita' tra azione/omissione dell' assunto responsabile ed evento, e, ulteriormente, che dall' evento si sia prodotta la fenomenologia dannosa), nel caso costituiti astrattamente da una serie coordinata tra sbalzo di corrente (azione), incidenza dello stesso fenomeno sulle apparecchiature interne della societa' (evento) e danneggiamento delle stesse (conseguenze), precisato in merito che, peraltro, non e' merso alcun elemento atto a dimostrare l' effettiva verificazione dello sbalzo di corrente, oltre alla mancanza di acquisizioni fattuali da cui possa evincersi l' inadempimento della societa' somministratrice (che ha incontestatamente affermato di essersi adeguata alla normativa del settore, ordinaria e di sicurezza). Le spese vanno regolate secondo soccombenza, e liquidate in dispositivo tenendo conto dei criteri tariffari, cosi come quelle da CTU, che vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta la domanda risarcitoria in surrogazione avanzata dall' attrice nei confronti della Controparte_1
[...
, condannandola al pagamento delle spese di lite in favore della stessa convenuta, che liquida in €
3800,00, oltre 15% per RSG, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
. pone le spese da CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Cosi' deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 21/3/25
IL GO A. TAURINO