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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3278/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mariani, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Barbara Gargano,
Resistente nonché contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 6.3.2023 ha chiesto, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dei seguenti atti:
1) decreto di rilascio alloggio codice CU n. 212663 n. 352/2022 rep. Int., datato
16.12.2022, a firma dell'amministratore unico di recante l'ordine di Controparte_3 rilasciare l'alloggio sito in alla via Pappacena n. 32 interno 12; 2) comunicazione di CP_2
Pag. 1 a 12 el 25.2.2020 prot. n. 4513, avente ad oggetto la diffida a riconsegnare Controparte_3
l'alloggio ex art. 20 della L.R. n. 10/2014 ed art. 18 D.P.R. n. 1035/1972, dopo la data del
10.9.2022; 3) decreto della , prot. n. Controparte_4
0113725 del 29.10.2019, avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, a decorrere dall'11.9.2022, disposta in favore del ricorrente in esito al procedimento ad evidenza pubblica per l'assegnazione, in favore degli appartenenti alle
Forze dell'Ordine, di numero 100 alloggi e successiva locazione degli alloggi realizzati in instando anche per: A) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio – CP_2 inadempimento all'obbligo legale di cedere l'alloggio condotto in locazione dal ricorrente, serbato da sede di e dalla Prefettura di in Controparte_1 CP_2 CP_2 merito all'istanza, datata 9 Giugno 2020 e ricevuta da in data 9 Controparte_1
Giugno 2020, finalizzata ad ottenere la stipula dell'atto di cessione dell'alloggio condotto in locazione;
B) l'accertamento del diritto del ricorrente di acquistarne la proprietà dell'alloggio assegnatogli mediante cessione in proprietà dell'immobile da parte dell'Ente proprietario nonché per il risarcimento dei danni conseguente all'omesso avvio, nei confronti del ricorrente, del procedimento di alienazione dell'alloggio assegnatogli e condotto in locazione, siccome previsto dall'articolo 23 della legge della Regione CP_3
n. 26/2020 nonché dall'articolo 1-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n. 80, fino a quando non sarà stipulato l'atto di cessione.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto che:
- egli, in quanto arruolato nella Guardia di Finanza, ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, da parte della di di complessivi 100 CP_2 CP_2 alloggi realizzati in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio
1991 n. 203, riservato agli appartenenti alle forze dell'ordine;
- collocatosi in posizione utile nella graduatoria di merito, con provvedimento della
Prefettura di del 9.11.2015, il ricorrente ha ottenuto l'assegnazione dell'alloggio sito CP_2
in lla via Pappacena numero 32, individuato con il numero 21, tipologia A1/e, piano CP_2
III, di metri quadrati 62,73, stipulando in data 25.11.2015 il corrispondente contratto di locazione;
- successivamente, con decorrenza dal 11/09/2019, il ricorrente è stato collocato in quiescenza e tuttavia, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 marzo
2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, “nel caso di pensionamento dell'assegnatario i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico”.
Pag. 2 a 12 - in asserita esecuzione di tale ultima norma, la con la nota prot. n. Controparte_2
0113725 del 29.10.2019, ha decretato la revoca e decadenza del ricorrente dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di in località CP_2
Poggiofranco a decorrere dal giorno 11.9.2022, vale a dire al finire del terzo anno di collocamento in quiescenza;
a tale provvedimento ha fatto seguito la nota di
[...]
prot. n. 4513/2020 del 25.2.2020, che in ossequio alla disposta “decadenza” CP_5
ad effetti posticipati, ha comunicato al ricorrente che a decorrere dal 10.9.2022 non avrebbe avuto più titolo ad occupare l'immobile assegnatogli, con diffida alla restituzione non oltre il giorno 11.9.2022;
- la revoca e la decadenza, pur pronunciata con decreto prefettizio del 29.10.2019, avrebbe avuto efficacia a decorrere dal giorno 11.9.2022, stante la proroga legale dell'assegnazione e, quindi, dell'efficacia del contratto di locazione, per ulteriori tre anni dalla data di collocamento a riposo;
in altri termini, l'assegnazione e, conseguentemente, la durata del contratto di locazione in essere, non poteva considerarsi revocata ovvero decaduta, alla data del 29.10.2019, di emissione del provvedimento prefettizio, e neppure alla data della diffida di (25.2.2020) bensì, ove non si dovesse Controparte_5 considerare il diritto alla cessione dell'alloggio, frattanto maturato dal ricorrente, alla successiva data del 10.9.2022 (cfr. comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 marzo
2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80);
- essendo legittimo assegnatario e conduttore dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, oltre che appartenente alle Forze dell'ordine, il ricorrente, con lettera raccomandata datata 9
Giugno 2020 e recapitata sia ad che alla Controparte_5 Controparte_2 ha chiesto espressamente che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 ter del D.L. n. 47/2014, convertito nella legge n. 80/2014, gli fosse alienato e trasferito l'appartamento precedentemente assegnatogli;
- tale istanza, benchè regolarmente ricevuta, è rimasta priva di riscontro, colpevolmente ignorata da malgrado il silenzio tenuto da Controparte_5 [...]
in data 3 agosto 2020 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Controparte_6
Regione n. 111 suppl. del 3.8.2020, la legge regionale 01/08/2020 n. 26 che, CP_3 all'articolo 23 disponeva l'obbligo, a carico delle Agenzie regionali per la casa e l'abitare
( ), di avviare il programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti CP_5 alle forze dell'ordine finanziati in tutto o in parte secondo la disciplina dell'articolo 18 del D.L. 152/1991 convertito nella legge 203/1991, in attuazione dell'articolo 3 comma
Pag. 3 a 12 1-ter del decreto legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014; tale norma regionale al comma 2 dell'articolo 23 citato precisava che il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definitivi dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
anche tale legge regionale
è stata totalmente ignorata dall' tanto che, con decreto del Controparte_6
16.12.2022 e notificato al ricorrente in data 16.2.2023, l'amministratore unico di
[...]
ignorando totalmente le precedenti richieste di cessione Controparte_6 dell'alloggio condotto in locazione, ha ordinato il rilascio del medesimo appartamento nel termine di trenta giorni, decretando anche l'esclusione del ricorrente dalle future assegnazioni, con riserva di esecuzione forzata di rilascio a norma di legge, costituendo, tale atto, titolo esecutivo;
- tanto la dichiarazione di decadenza della quanto la diffida dell' CP_2 CP_1
, quanto il decreto di rilascio dell'amministratore di
[...] Controparte_1 devono considerarsi illegittimi in quanto viziati dall'illegittimo silenzio serbato da
[...]
sulle reiterate domande di cessione dell'alloggio precedentemente assegnato;
CP_5
- il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica legittimamente assegnato al ricorrente emergerebbe da quanto segue: a) con l'articolo 3 comma 1- ter del D.L. n. 47/2014, convertito nella legge n. 80/2014, il legislatore nazionale ha disposto che “1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione;
b) art. 23 - Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine, il quale dispone che:
1.Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della avviano, entro sessanta giorni dalla data CP_7
di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.) e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
Pag. 4 a 12 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'articolo 18 del decreto- legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 in attuazione dell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- come ha chiarito da tempo la Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 186 del 1979) “Il rapporto instauratosi a seguito del provvedimento di assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare tra l'ente proprietario e l'assegnatario ha natura contrattuale e da esso sorgono posizioni di diritto soggettivo concernenti il godimento dell'alloggio, tra cui il diritto ad acquistarne la proprietà, con la conseguenza che il godimento dell'alloggio non può essere fatto cessare, in pendenza del procedimento di cessione in proprietà per unilaterale disdetta dell'ente proprietario o per scadenza di termini previsti eventualmente dal contratto. A tale insegnamento si è uniformata la giurisprudenza successiva, che ha avuto modo di ulteriormente precisare che nella fase successiva alla richiesta dell'interessato, del trasferimento in proprietà dell'alloggio, gli assegnatari hanno un diritto soggettivo perfetto, di carattere personale, alla cessione, alle condizioni stabilite dalla legge, mentre la P.A. non ha alcun potere discrezionale al riguardo, essendo i successivi adempimenti atti dovuti e costituendo l'atto di cessione un negozio di diritto privato" e l'accoglimento della richiesta di cessione non può essere rifiutato quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge (Cass. 14698/2003); infatti, l'Ente proprietario non fruisce, in relazione al diritto soggettivo del privato non solo di godimento dell'immobile ma anche di acquisire la proprietà del bene, di alcun potere discrezionale, avendo il legislatore interamente predeterminato le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cessione in proprietà: l'attività propedeutica alla stipulazione del contratto è pertanto totalmente vincolata, non essendo lasciato, all'amministrazione, spazio alcuno di valutazione e ponderazione di interessi pubblici in ordine all'agire nel caso concreto
(Cass. SU 1551/1989), anche se l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile, da parte dell'assegnatario, resta subordinato al completamento della procedura amministrativa ed alla stipulazione del contratto di compravendita;
Pag. 5 a 12 - malgrado non sia revocabile in dubbio che l'assegnatario goda, per le norme sopra richiamate, di un puntuale diritto ad ottenere la cessione dell'alloggio, la prima CP_2
e l' poi, hanno disatteso i propri obblighi legali e contrattuali, Controparte_1
omettendo del tutto di prendere in considerazione le reiterate domande del ricorrente, volte a conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio assegnatogli e ciò ben prima che scadesse il termine di proroga legale del contratto di locazione;
tale comportamento, certamente contrario alle previsioni puntuali della normativa di settore sopra richiamata,
è illegittimo e non può certo giustificare né l'emissione di un c.d. provvedimento di revoca e decadenza, né, tanto meno, quello che ordina il rilascio che non possono obliterare l'obbligo di valutare preventivamente la sussistenza dei presupposti di legge per cedere l'alloggio in favore del conduttore-assegnatario, come espressamente previsto dalla richiamata normativa statale e regionale;
- a fronte della palese violazione di un vero e proprio obbligo contrattuale, introdotto tramite eterointegrazione della legge nazionale e regionale in favore gli assegnatari che abbiano avuto il godimento degli alloggi destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine, va affermato l'obbligo dell' di avviare e concludere il Controparte_1
procedimento (di natura contrattuale) per determinare il prezzo di cessione;
sotto tale profilo, il ricorrente, chiede espressamente la condanna di ad Controparte_1
adempiere a quanto di sua competenza, fissando il prezzo di cessione e stipulando il conseguente atto pubblico;
a fronte di tale obbligo, per il tempo in cui non sarà adempiuto, nei confronti del ricorrente, spetta anche il risarcimento del danno, da collegare al decorrere dei giorni, fino a quando non sarà stipulato il contratto di cessione dell'alloggio, danno da ritardo nell'adempimento da liquidare secondo equità, con la conseguente condanna di sede di Controparte_1 CP_2
- il diritto alla cessione dell'alloggio, in applicazione della normativa di settore sopra invocata, è strettamente connesso al diritto di assegnazione ed anzi sopravvive ad esso e lo travalica, atteso che il diritto di proprietà ha certamente una dimensione ed estensione più ampia di quello di locazione;
ne consegue che il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cessione dell'alloggio assegnatogli, sorto con la stessa stipula del contratto di locazione, finisce per estinguere l'avverso diritto del locatore di pretendere il rilascio dell'immobile locato, dovendo, preventivamente, essere adempiuto l'obbligo del locatore di fissare il prezzo di cessione e sottoscrivere l'atto di trasferimento della proprietà; per tali considerazioni, meritano di essere annullati e comunque dichiarati
Pag. 6 a 12 inefficaci e privi di valore giuridico sia l'atto di revoca e decadenza emesso dalla
Prefettura di sia il decreto di rilascio emesso da CP_2 Controparte_6
Con decreto depositato il 21.6.2023 è stata disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti opposti ed è stata fissata l'udienza di discussione del 13.3.2024.
Con memoria difensiva depositata il 28.2.2024 si è costituita la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in base al quadro
[...]
normativo di riferimento.
Con memoria difensiva depositata il 29.2.2024 si è costituita Controparte_1
che ha:
- eccepito l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto di rilascio emesso da non CP_1
essendo stato previamente impugnato il decreto prefettizio di revoca e decadenza dell'assegnazione dell'alloggio;
- eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del silenzio- inadempimento e sulla consequenziale domanda di risarcimento dei danni;
- nel merito, dedotto l'infondatezza dell'opposizione in base al quadro normativo di riferimento.
Con ordinanza depositata il 26.6.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stato revocato il decreto di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione del ricorrente, sollevata con le note depositate l'1.4.2025, in ordine all'incompatibilità della celebrazione dell'udienza di discussione in trattazione scritta. Invero, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza in cui si discute la causa ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., salvo che una delle parti si opponga;
ai fini dell'opposizione, l'art. 127 ter c.p.c. prevede che “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione”. Tenuto conto di quanto innanzi, il ricorrente non risulta aver formalizzato una tempestiva opposizione alla trattazione scritta dell'udienza entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto ex art. 127 ter c.p.c., avvenuta il 12.3.2025.
Pag. 7 a 12 Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario – sollevata da – in ordine alla domanda del ricorrente di CP_1 accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle PP.AA. resistenti relativamente all'obbligo legale di cedere l'alloggio condotto in locazione dal ricorrente ed in ordine alla conseguente domanda di risarcimento del danno: infatti, in base all'art. 133 dell'allegato n. 1 (recante il Codice del processo amministrativo) al D. lgs. n. 104/2010, trattasi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Scendendo al merito sulle restanti questioni, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
ha opposto: 1) il decreto di rilascio alloggio codice CU n. 212663 n. Parte_1
352/2022 rep. Int., datato 16.12.2022, a firma dell'amministratore unico di CP_3
recante l'ordine di rilasciare l'alloggio sito in alla via Pappacena n. 32 interno
[...] CP_2
12, assegnatogli in locazione con contratto del 25.11.2015 ai sensi art. 18 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991; 2) la comunicazione di del 25.2.2020 prot. n. Controparte_3
4513, avente ad oggetto la diffida a riconsegnare l'alloggio ex art. 20 della L.R. n. 10/2014 ed art. 18 D.P.R. n. 1035/1972, dopo la data del 10.9.2022; 3) il decreto della
[...]
, prot. n. 0113725 del 29.10.2019, avente ad Controparte_4 oggetto la declaratoria di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, a decorrere dall'11.9.2022.
In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità dei suddetti atti, in quanto resi in violazione della normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , gli avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione CP_5 all'acquisto dell'unità fino ad allora locata.
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.
Risulta ex actis che l'opponente abbia lavorato come milite della Guardia di Finanza presso il Comando di fino al 10.9.2019, data del pensionamento (cfr. allegato sub 5 CP_2
al ricorso, costituito dal decreto prefettizio di revoca e decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, che richiama la nota del 16.9.2019 pervenuta dalla Guardia di Finanza).
Pag. 8 a 12 Il c. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al c. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
Il diveniva, dunque, assegnatario, giusta provvedimento prefettizio n. Pt_1
42666/2015 (richiamato dal decreto prefettizio di revoca e decadenza dell'assegnazione) dell'immobile oggetto di causa.
Con decreto prefettizio prot. n. 113725 del 29.10.2019 sono state decretate la revoca e la decadenza del “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia Pt_1 sovvenzionata”, con conseguente adozione da parte dell' (e previo Controparte_1
inoltro di diffida alla riconsegna, allegata sub 6 al ricorso) del decreto di rilascio del
16.12.2022, notificato al ricorrente (cfr. allegato sub 9 al ricorso).
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al D.L.
152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 c. 1 bis D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.” A seguito, quindi, della nota del 16.9.2019, con cui la Guardia di Finanza comunicava alla Prefettura di il collocamento in quiescenza del a decorrere dall'11.9.2019, il CP_2 Pt_1
provvedimento prefettizio citato veniva adottato sulla scorta delle previsioni richiamate.
D'altra parte, il decreto di rilascio di è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. CP_1
10/2014, in base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio CP_7
provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”. Alla data del
16.12.2022 (di sottoscrizione del detto decreto) l'immobile di cui il era stato Pt_1
assegnatario risultava, ormai, occupato illegittimamente.
Il provvedimento prefettizio di revoca e decadenza dall'assegnazione, come anche la diffida di al rilascio dell'immobile, peraltro, non sono stati fatti oggetto di CP_1
impugnativa nei termini di legge ed il decreto di rilascio emesso dall'Arca il 16.12.2022 costituisce atto consequenziale e vincolato.
Orbene, il già citato D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 c. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Pag. 9 a 12 Il dato appena citato esclude che il abbia maturato un diritto di prelazione Pt_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui “l'assegnazione decade Pt_2 automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato
l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.2.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, il non potesse ritenersi assegnatario dell'immobile, ormai illegittimamente Pt_1
occupato, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Egli, pertanto, non riceveva alcun invito all'acquisto. Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove si fosse tempestivamente attivata, il CP_1 avrebbe potuto acquistare l'immobile locatogli. Pt_1
Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e del D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991. Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla L. 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al CP_7
c. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”: trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Infine, con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine
Pag. 10 a 12 impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa. La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal TAR n. 935/2024, si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle CP_3 CP_1
politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_8
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo
Pag. 11 a 12 all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_8 attività amministrativamente rilevante”.
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda di di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato Parte_1 da e dalla relativamente all'obbligo Controparte_1 Controparte_2 legale di cedere l'alloggio condotto in locazione da ed in ordine alla Parte_1
conseguente domanda di risarcimento del danno, essendo dotato di giurisdizione il
Giudice amministrativo;
- rigetta l'opposizione in ordine alle restanti domande;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e della liquidate in euro 3.808,00 ciascuna per
[...] Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3278/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mariani, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Barbara Gargano,
Resistente nonché contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 6.3.2023 ha chiesto, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dei seguenti atti:
1) decreto di rilascio alloggio codice CU n. 212663 n. 352/2022 rep. Int., datato
16.12.2022, a firma dell'amministratore unico di recante l'ordine di Controparte_3 rilasciare l'alloggio sito in alla via Pappacena n. 32 interno 12; 2) comunicazione di CP_2
Pag. 1 a 12 el 25.2.2020 prot. n. 4513, avente ad oggetto la diffida a riconsegnare Controparte_3
l'alloggio ex art. 20 della L.R. n. 10/2014 ed art. 18 D.P.R. n. 1035/1972, dopo la data del
10.9.2022; 3) decreto della , prot. n. Controparte_4
0113725 del 29.10.2019, avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, a decorrere dall'11.9.2022, disposta in favore del ricorrente in esito al procedimento ad evidenza pubblica per l'assegnazione, in favore degli appartenenti alle
Forze dell'Ordine, di numero 100 alloggi e successiva locazione degli alloggi realizzati in instando anche per: A) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio – CP_2 inadempimento all'obbligo legale di cedere l'alloggio condotto in locazione dal ricorrente, serbato da sede di e dalla Prefettura di in Controparte_1 CP_2 CP_2 merito all'istanza, datata 9 Giugno 2020 e ricevuta da in data 9 Controparte_1
Giugno 2020, finalizzata ad ottenere la stipula dell'atto di cessione dell'alloggio condotto in locazione;
B) l'accertamento del diritto del ricorrente di acquistarne la proprietà dell'alloggio assegnatogli mediante cessione in proprietà dell'immobile da parte dell'Ente proprietario nonché per il risarcimento dei danni conseguente all'omesso avvio, nei confronti del ricorrente, del procedimento di alienazione dell'alloggio assegnatogli e condotto in locazione, siccome previsto dall'articolo 23 della legge della Regione CP_3
n. 26/2020 nonché dall'articolo 1-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n. 80, fino a quando non sarà stipulato l'atto di cessione.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto che:
- egli, in quanto arruolato nella Guardia di Finanza, ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, da parte della di di complessivi 100 CP_2 CP_2 alloggi realizzati in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio
1991 n. 203, riservato agli appartenenti alle forze dell'ordine;
- collocatosi in posizione utile nella graduatoria di merito, con provvedimento della
Prefettura di del 9.11.2015, il ricorrente ha ottenuto l'assegnazione dell'alloggio sito CP_2
in lla via Pappacena numero 32, individuato con il numero 21, tipologia A1/e, piano CP_2
III, di metri quadrati 62,73, stipulando in data 25.11.2015 il corrispondente contratto di locazione;
- successivamente, con decorrenza dal 11/09/2019, il ricorrente è stato collocato in quiescenza e tuttavia, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 marzo
2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, “nel caso di pensionamento dell'assegnatario i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico”.
Pag. 2 a 12 - in asserita esecuzione di tale ultima norma, la con la nota prot. n. Controparte_2
0113725 del 29.10.2019, ha decretato la revoca e decadenza del ricorrente dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata nel Comune di in località CP_2
Poggiofranco a decorrere dal giorno 11.9.2022, vale a dire al finire del terzo anno di collocamento in quiescenza;
a tale provvedimento ha fatto seguito la nota di
[...]
prot. n. 4513/2020 del 25.2.2020, che in ossequio alla disposta “decadenza” CP_5
ad effetti posticipati, ha comunicato al ricorrente che a decorrere dal 10.9.2022 non avrebbe avuto più titolo ad occupare l'immobile assegnatogli, con diffida alla restituzione non oltre il giorno 11.9.2022;
- la revoca e la decadenza, pur pronunciata con decreto prefettizio del 29.10.2019, avrebbe avuto efficacia a decorrere dal giorno 11.9.2022, stante la proroga legale dell'assegnazione e, quindi, dell'efficacia del contratto di locazione, per ulteriori tre anni dalla data di collocamento a riposo;
in altri termini, l'assegnazione e, conseguentemente, la durata del contratto di locazione in essere, non poteva considerarsi revocata ovvero decaduta, alla data del 29.10.2019, di emissione del provvedimento prefettizio, e neppure alla data della diffida di (25.2.2020) bensì, ove non si dovesse Controparte_5 considerare il diritto alla cessione dell'alloggio, frattanto maturato dal ricorrente, alla successiva data del 10.9.2022 (cfr. comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 marzo
2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80);
- essendo legittimo assegnatario e conduttore dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, oltre che appartenente alle Forze dell'ordine, il ricorrente, con lettera raccomandata datata 9
Giugno 2020 e recapitata sia ad che alla Controparte_5 Controparte_2 ha chiesto espressamente che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 ter del D.L. n. 47/2014, convertito nella legge n. 80/2014, gli fosse alienato e trasferito l'appartamento precedentemente assegnatogli;
- tale istanza, benchè regolarmente ricevuta, è rimasta priva di riscontro, colpevolmente ignorata da malgrado il silenzio tenuto da Controparte_5 [...]
in data 3 agosto 2020 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Controparte_6
Regione n. 111 suppl. del 3.8.2020, la legge regionale 01/08/2020 n. 26 che, CP_3 all'articolo 23 disponeva l'obbligo, a carico delle Agenzie regionali per la casa e l'abitare
( ), di avviare il programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti CP_5 alle forze dell'ordine finanziati in tutto o in parte secondo la disciplina dell'articolo 18 del D.L. 152/1991 convertito nella legge 203/1991, in attuazione dell'articolo 3 comma
Pag. 3 a 12 1-ter del decreto legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014; tale norma regionale al comma 2 dell'articolo 23 citato precisava che il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definitivi dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
anche tale legge regionale
è stata totalmente ignorata dall' tanto che, con decreto del Controparte_6
16.12.2022 e notificato al ricorrente in data 16.2.2023, l'amministratore unico di
[...]
ignorando totalmente le precedenti richieste di cessione Controparte_6 dell'alloggio condotto in locazione, ha ordinato il rilascio del medesimo appartamento nel termine di trenta giorni, decretando anche l'esclusione del ricorrente dalle future assegnazioni, con riserva di esecuzione forzata di rilascio a norma di legge, costituendo, tale atto, titolo esecutivo;
- tanto la dichiarazione di decadenza della quanto la diffida dell' CP_2 CP_1
, quanto il decreto di rilascio dell'amministratore di
[...] Controparte_1 devono considerarsi illegittimi in quanto viziati dall'illegittimo silenzio serbato da
[...]
sulle reiterate domande di cessione dell'alloggio precedentemente assegnato;
CP_5
- il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica legittimamente assegnato al ricorrente emergerebbe da quanto segue: a) con l'articolo 3 comma 1- ter del D.L. n. 47/2014, convertito nella legge n. 80/2014, il legislatore nazionale ha disposto che “1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione;
b) art. 23 - Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine, il quale dispone che:
1.Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della avviano, entro sessanta giorni dalla data CP_7
di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.) e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
Pag. 4 a 12 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'articolo 18 del decreto- legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 in attuazione dell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014. 2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- come ha chiarito da tempo la Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 186 del 1979) “Il rapporto instauratosi a seguito del provvedimento di assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare tra l'ente proprietario e l'assegnatario ha natura contrattuale e da esso sorgono posizioni di diritto soggettivo concernenti il godimento dell'alloggio, tra cui il diritto ad acquistarne la proprietà, con la conseguenza che il godimento dell'alloggio non può essere fatto cessare, in pendenza del procedimento di cessione in proprietà per unilaterale disdetta dell'ente proprietario o per scadenza di termini previsti eventualmente dal contratto. A tale insegnamento si è uniformata la giurisprudenza successiva, che ha avuto modo di ulteriormente precisare che nella fase successiva alla richiesta dell'interessato, del trasferimento in proprietà dell'alloggio, gli assegnatari hanno un diritto soggettivo perfetto, di carattere personale, alla cessione, alle condizioni stabilite dalla legge, mentre la P.A. non ha alcun potere discrezionale al riguardo, essendo i successivi adempimenti atti dovuti e costituendo l'atto di cessione un negozio di diritto privato" e l'accoglimento della richiesta di cessione non può essere rifiutato quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge (Cass. 14698/2003); infatti, l'Ente proprietario non fruisce, in relazione al diritto soggettivo del privato non solo di godimento dell'immobile ma anche di acquisire la proprietà del bene, di alcun potere discrezionale, avendo il legislatore interamente predeterminato le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cessione in proprietà: l'attività propedeutica alla stipulazione del contratto è pertanto totalmente vincolata, non essendo lasciato, all'amministrazione, spazio alcuno di valutazione e ponderazione di interessi pubblici in ordine all'agire nel caso concreto
(Cass. SU 1551/1989), anche se l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile, da parte dell'assegnatario, resta subordinato al completamento della procedura amministrativa ed alla stipulazione del contratto di compravendita;
Pag. 5 a 12 - malgrado non sia revocabile in dubbio che l'assegnatario goda, per le norme sopra richiamate, di un puntuale diritto ad ottenere la cessione dell'alloggio, la prima CP_2
e l' poi, hanno disatteso i propri obblighi legali e contrattuali, Controparte_1
omettendo del tutto di prendere in considerazione le reiterate domande del ricorrente, volte a conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio assegnatogli e ciò ben prima che scadesse il termine di proroga legale del contratto di locazione;
tale comportamento, certamente contrario alle previsioni puntuali della normativa di settore sopra richiamata,
è illegittimo e non può certo giustificare né l'emissione di un c.d. provvedimento di revoca e decadenza, né, tanto meno, quello che ordina il rilascio che non possono obliterare l'obbligo di valutare preventivamente la sussistenza dei presupposti di legge per cedere l'alloggio in favore del conduttore-assegnatario, come espressamente previsto dalla richiamata normativa statale e regionale;
- a fronte della palese violazione di un vero e proprio obbligo contrattuale, introdotto tramite eterointegrazione della legge nazionale e regionale in favore gli assegnatari che abbiano avuto il godimento degli alloggi destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine, va affermato l'obbligo dell' di avviare e concludere il Controparte_1
procedimento (di natura contrattuale) per determinare il prezzo di cessione;
sotto tale profilo, il ricorrente, chiede espressamente la condanna di ad Controparte_1
adempiere a quanto di sua competenza, fissando il prezzo di cessione e stipulando il conseguente atto pubblico;
a fronte di tale obbligo, per il tempo in cui non sarà adempiuto, nei confronti del ricorrente, spetta anche il risarcimento del danno, da collegare al decorrere dei giorni, fino a quando non sarà stipulato il contratto di cessione dell'alloggio, danno da ritardo nell'adempimento da liquidare secondo equità, con la conseguente condanna di sede di Controparte_1 CP_2
- il diritto alla cessione dell'alloggio, in applicazione della normativa di settore sopra invocata, è strettamente connesso al diritto di assegnazione ed anzi sopravvive ad esso e lo travalica, atteso che il diritto di proprietà ha certamente una dimensione ed estensione più ampia di quello di locazione;
ne consegue che il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cessione dell'alloggio assegnatogli, sorto con la stessa stipula del contratto di locazione, finisce per estinguere l'avverso diritto del locatore di pretendere il rilascio dell'immobile locato, dovendo, preventivamente, essere adempiuto l'obbligo del locatore di fissare il prezzo di cessione e sottoscrivere l'atto di trasferimento della proprietà; per tali considerazioni, meritano di essere annullati e comunque dichiarati
Pag. 6 a 12 inefficaci e privi di valore giuridico sia l'atto di revoca e decadenza emesso dalla
Prefettura di sia il decreto di rilascio emesso da CP_2 Controparte_6
Con decreto depositato il 21.6.2023 è stata disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti opposti ed è stata fissata l'udienza di discussione del 13.3.2024.
Con memoria difensiva depositata il 28.2.2024 si è costituita la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in base al quadro
[...]
normativo di riferimento.
Con memoria difensiva depositata il 29.2.2024 si è costituita Controparte_1
che ha:
- eccepito l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto di rilascio emesso da non CP_1
essendo stato previamente impugnato il decreto prefettizio di revoca e decadenza dell'assegnazione dell'alloggio;
- eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del silenzio- inadempimento e sulla consequenziale domanda di risarcimento dei danni;
- nel merito, dedotto l'infondatezza dell'opposizione in base al quadro normativo di riferimento.
Con ordinanza depositata il 26.6.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, è stato revocato il decreto di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione del ricorrente, sollevata con le note depositate l'1.4.2025, in ordine all'incompatibilità della celebrazione dell'udienza di discussione in trattazione scritta. Invero, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza in cui si discute la causa ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., salvo che una delle parti si opponga;
ai fini dell'opposizione, l'art. 127 ter c.p.c. prevede che “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione”. Tenuto conto di quanto innanzi, il ricorrente non risulta aver formalizzato una tempestiva opposizione alla trattazione scritta dell'udienza entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto ex art. 127 ter c.p.c., avvenuta il 12.3.2025.
Pag. 7 a 12 Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario – sollevata da – in ordine alla domanda del ricorrente di CP_1 accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle PP.AA. resistenti relativamente all'obbligo legale di cedere l'alloggio condotto in locazione dal ricorrente ed in ordine alla conseguente domanda di risarcimento del danno: infatti, in base all'art. 133 dell'allegato n. 1 (recante il Codice del processo amministrativo) al D. lgs. n. 104/2010, trattasi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Scendendo al merito sulle restanti questioni, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
ha opposto: 1) il decreto di rilascio alloggio codice CU n. 212663 n. Parte_1
352/2022 rep. Int., datato 16.12.2022, a firma dell'amministratore unico di CP_3
recante l'ordine di rilasciare l'alloggio sito in alla via Pappacena n. 32 interno
[...] CP_2
12, assegnatogli in locazione con contratto del 25.11.2015 ai sensi art. 18 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991; 2) la comunicazione di del 25.2.2020 prot. n. Controparte_3
4513, avente ad oggetto la diffida a riconsegnare l'alloggio ex art. 20 della L.R. n. 10/2014 ed art. 18 D.P.R. n. 1035/1972, dopo la data del 10.9.2022; 3) il decreto della
[...]
, prot. n. 0113725 del 29.10.2019, avente ad Controparte_4 oggetto la declaratoria di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, a decorrere dall'11.9.2022.
In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità dei suddetti atti, in quanto resi in violazione della normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , gli avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione CP_5 all'acquisto dell'unità fino ad allora locata.
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.
Risulta ex actis che l'opponente abbia lavorato come milite della Guardia di Finanza presso il Comando di fino al 10.9.2019, data del pensionamento (cfr. allegato sub 5 CP_2
al ricorso, costituito dal decreto prefettizio di revoca e decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, che richiama la nota del 16.9.2019 pervenuta dalla Guardia di Finanza).
Pag. 8 a 12 Il c. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al c. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
Il diveniva, dunque, assegnatario, giusta provvedimento prefettizio n. Pt_1
42666/2015 (richiamato dal decreto prefettizio di revoca e decadenza dell'assegnazione) dell'immobile oggetto di causa.
Con decreto prefettizio prot. n. 113725 del 29.10.2019 sono state decretate la revoca e la decadenza del “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia Pt_1 sovvenzionata”, con conseguente adozione da parte dell' (e previo Controparte_1
inoltro di diffida alla riconsegna, allegata sub 6 al ricorso) del decreto di rilascio del
16.12.2022, notificato al ricorrente (cfr. allegato sub 9 al ricorso).
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al D.L.
152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 c. 1 bis D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.” A seguito, quindi, della nota del 16.9.2019, con cui la Guardia di Finanza comunicava alla Prefettura di il collocamento in quiescenza del a decorrere dall'11.9.2019, il CP_2 Pt_1
provvedimento prefettizio citato veniva adottato sulla scorta delle previsioni richiamate.
D'altra parte, il decreto di rilascio di è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. CP_1
10/2014, in base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio CP_7
provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”. Alla data del
16.12.2022 (di sottoscrizione del detto decreto) l'immobile di cui il era stato Pt_1
assegnatario risultava, ormai, occupato illegittimamente.
Il provvedimento prefettizio di revoca e decadenza dall'assegnazione, come anche la diffida di al rilascio dell'immobile, peraltro, non sono stati fatti oggetto di CP_1
impugnativa nei termini di legge ed il decreto di rilascio emesso dall'Arca il 16.12.2022 costituisce atto consequenziale e vincolato.
Orbene, il già citato D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 c. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Pag. 9 a 12 Il dato appena citato esclude che il abbia maturato un diritto di prelazione Pt_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui “l'assegnazione decade Pt_2 automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato
l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.2.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, il non potesse ritenersi assegnatario dell'immobile, ormai illegittimamente Pt_1
occupato, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Egli, pertanto, non riceveva alcun invito all'acquisto. Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove si fosse tempestivamente attivata, il CP_1 avrebbe potuto acquistare l'immobile locatogli. Pt_1
Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e del D.L. 47/2014 conv. in L. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991. Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla L. 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al CP_7
c. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”: trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Infine, con sentenza n. 790 del 2024 il TAR Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine
Pag. 10 a 12 impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa. La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal TAR n. 935/2024, si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle CP_3 CP_1
politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_8
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo
Pag. 11 a 12 all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_8 attività amministrativamente rilevante”.
Da quanto indicato consegue l'infondatezza del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della bassa complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda di di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato Parte_1 da e dalla relativamente all'obbligo Controparte_1 Controparte_2 legale di cedere l'alloggio condotto in locazione da ed in ordine alla Parte_1
conseguente domanda di risarcimento del danno, essendo dotato di giurisdizione il
Giudice amministrativo;
- rigetta l'opposizione in ordine alle restanti domande;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e della liquidate in euro 3.808,00 ciascuna per
[...] Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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