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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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- 1. Diritto di abitazione: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 5 aprile 2026
Il diritto di abitazione rappresenta una figura giuridica di notevole importanza nel panorama dei diritti reali di godimento, disciplinata principalmente dall'articolo 1022 del Codice Civile. Sebbene la sua definizione normativa sia concisa, le sue implicazioni pratiche e le distinzioni con istituti affini richiedono un'analisi approfondita, che tenga conto sia della sua natura strettamente personale sia del più ampio contesto del diritto sociale all'abitazione. NOZIONE E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI ABITAZIONE Il Codice Civile definisce il diritto di abitazione come la facoltà del titolare di abitare una casa, ma con una precisa limitazione: Art. 1022. (Abitazione): Chi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3633/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3633/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cefalù via Prestisimone n. 21/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Costantino, che li rappresenta e difende per mandato in atti
attori
contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Campofelice di Roccella v.le della Provincia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Allega, che la rappresenta e difende per mandato in atti
convenuta
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 09.01.2025 al contenuto delle quali si rinvia SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.11.2019, regolarmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio la sig.ra esponendo: Controparte_1
- che in data 09.12.2014 era deceduto il sig. , padre di essi attori, il quale, in virtù di Persona_1
testamento olografo pubblicato il 28.01.2015 Rep. N. 47278 a rogito del Notaio Persona_2
in Gangi, aveva lasciato ad essi attori la nuda proprietà dell'immobile sito in Campofelice di
[...]
Roccella, c. da Solfarelli s.n.c., individuato al Catasto al Foglio 4 p.lle 176 sub 7 e 785 (graffate), P-
T- 1, cat. A/7, classe 2, vani 5, rendita euro 361,52;
- che il de cuiius, , con il predetto testamento aveva, altresì, lasciato il diritto di Persona_1 abitazione sull'immobile de quo alla propria compagna , odierna convenuta, per una Controparte_1 quota pari al proprio diritto di proprietà, cioè ½ dell'intero;
- che la convenuta aveva conseguito il possesso del bene, ma non aveva provveduto agli obblighi, derivanti dagli artt. 1002 e 1003 c.c., di redigere inventario e prestare idonea garanzia;
- che essi attori non avevano mai consentito che la convenuta usufruttuaria conseguisse il possesso del bene senza previa prestazione di idonea di garanzia.
Tanto premesso, concludevano chiedendo, in via principale, di accertare il mancato adempimento della convenuta degli obblighi di cui agli artt. 1002 e 1003 c.c. e, di conseguenza, condannare al rilascio dell'immobile. In via subordinata, chiedevano nominarsi un Notaio per Controparte_1 redigere l'inventario e condannare la convenuta a prestare idonea garanzia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.02.2020 si costituiva la convenuta , Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Esponeva, in particolare, che erano prive di fondamento le doglianze degli attori circa il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge, sul presupposto per cui le norme invocate dagli attori si riferivano all'istituto dell'usufrutto e non potevano essere applicate al diritto di abitazione, di cui essa convenuta era titolare, giusto testamento olografo redatto dal proprio compagno . Persona_1
Ciò premesso, concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con provvedimento del 21.04.2021, reso all'esito dell'udienza svoltasi in pari dati in modalità cd.
“figurata”, il G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale.
Con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” del 22.07.2024, si costituiva l'Avv. Giovanni
Allegra, quale nuovo procuratore di parte convenuta, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore. Infine, la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. e con provvedimento del 10.01.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
È certa l'esistenza e non è contestata tra le parti l'autenticità della disposizione testamentaria olografa a firma di , pubblicata il 28.01.2015 Rep. N. 47278 a rogito del Notaio Persona_1 [...]
in Gangi;
tale disposizione testamentaria consiste, per quanto rileva nell'ambito Persona_2
del presente giudizio, in un legato avente ad oggetto il diritto reale di abitazione in riferimento all'immobile sito in Campofelice di Roccella, c. da Solfarelli s.n.c., individuato al Catasto al Foglio
4 p.lle 176 sub 7 e 785 (graffate), P-T- 1, cat. A/7, classe 2, vani 5, rendita euro 361,52, limitatamente alla quota di proprietà del de cuius.
Nel caso di specie, dalla lettura della succiata disposizione testamentaria, emerge inequivocabilmente la volontà del testatore di assicurare alla propria compagna il godimento, “sua vita natural durante”, dell'immobile sito in Campofelice di Roccella, c. da Solfarelli s.n.c., tramite legato del diritto di abitazione, disponendo, invece, della propria quota di proprietà in favore dei figli.
Gli odierni attori, in qualità di nudi proprietari dell'immobile de quo, hanno proposto domanda ai sensi degli artt. 1002 e 1003 c.c. per sentir accertare l'inadempimento della Sig.ra agli CP_1
obblighi di redigere inventario e prestare idonea garanzia, ivi previsti, con conseguente richiesta di condanna al rilascio dell'immobile, illegittimamente posseduto dalla convenuta.
Orbene, in primo luogo deve accertarsi l'applicabilità delle citate disposizioni che prevedono, tra gli obblighi posti in capo all'usufruttuario, che quest'ultimo debba fare, a sue spese, l'inventario dei beni e che debba prestare idonea garanzia, al diritto di abitazione, disciplinato dagli artt. 1022 e ss. c.c. Questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta del rinvio disposto dall'art. 1026 c.c., ha affermato la compatibilità delle previsioni normative relative all'usufrutto, di cui all'art 1002 e 1003 c.c., ai diritti di uso e di abitazione (cfr. Corte di Appello di
Trieste Sent. n. 73/2022).
Ed infatti, poiché i citati obblighi hanno la finalità di assicurare l'interesse del nudo proprietario alla esatta determinazione della consistenza dei beni oggetto di usufrutto e alla conservazione del loro valore, non si vedono ragioni per non applicare la medesima ratio anche al diritto di abitazione.
Invero, sebbene, come correttamente osservato dalla convenuta, l'istituto dell'usufrutto e il diritto di abitazione presentino caratteristiche e finalità diverse, essendo il diritto abitazione, quale diritto strettamente personale, limitato ai bisogni propri del titolare e della sua famiglia, mentre l'usufrutto, costituito dal diritto al godimento della cosa nella sua piena capacità produttiva, esteso anche ai frutti che la cosa produce e ad un'utilizzazione indiretta del bene, il legislatore, in ragione della affinità qualitative tra gli istituti in parola, non ultimo il riconoscimento al titolare della facoltà di godere di un bene di proprietà altrui, ha espressamente previsto un'applicazione estensiva della normativa dettata in materia di usufrutto, in quanto compatibile, al suddetto diritto reale minore, riconosciuto, talvolta, quale forme di usufrutto limitato.
L'applicabilità estensiva degli obblighi in esame appare, quindi, compatibile con la peculiare disciplina dettata espressamente per il diritto di abitazione, nonché giustificata dal perseguimento della medesima ratio legislativa sottesa alle disposizioni contenute negli artt. 1002 e 1003 c.c., ravvisabile nella tutela offerta al nudo proprietario e diretta alla determinazione dei beni oggetto del diritto di godimento e alla loro conservazione.
Passando ad esaminare il contenuto degli obblighi previsti dall'art. 1002 c.c., va osservato che la predetta disposizione prevede in capo all'usufruttuario, rectius habitator, il dovere di provvedere a fare l'inventario dei beni nonché di prestare idonea garanzia;
tali obblighi, nella comune interpretazione giurisprudenziale, sono istituiti distinti e tra loro indipendenti, ben potendosi procedere ad inventario senza prestare idonea garanzia e viceversa (cfr. Tribunale di Varese Sent. n.
849/2024).
L'inventario, di cui all'art. 1002 c.c., in particolare, consiste “in un atto di accertamento dello stato di fatto e della consistenza del bene oggetto di usufrutto, il cui compimento è previsto in funzione della verifica dell'esatta osservanza degli obblighi di custodia e restituzione del bene stesso da parte dell'usufruttuario, nonché dell'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento di esso” (Cass. civ. n. 5891/2010). Orbene, secondo il prevalente orientamento dottrinario, mentre il compimento dell'inventario rappresenta un obbligo cui è sottoposto l'usufruttuario, per quanto riguarda la prestazione della cauzione, se l'usufruttuario si rifiuta di prestarla, il proprietario non può costringerlo in via di esecuzione specifica (iscrivendo ad es. un'ipoteca giudiziale), né può chiedere il risarcimento dei danni o può ritenere il possesso, allo scopo di amministrare i beni, senza il consenso dell'usufruttuario.
A norma dell'art. 1003 c.c., infatti, qualora l'usufruttuario non presti la garanzia e l'usufrutto abbia ad oggetto beni immobili, i beni “sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà per
l'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto”, fermo restando (art. 1003, co. 2) che in tal caso “appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti”.
Quindi, la conseguenza che deriva dall'omesso adempimento di tale onere consiste in un determinato impiego delle cose date in usufrutto che, secondo i criteri posti dall'art. 1003 c.c., ha soltanto la funzione di sottrarre i beni alla disponibilità di fatto dell'usufruttuario, il quale, peraltro, conserva integro il diritto ai frutti e alle altre utilità delle cose. Il che non può correttamente considerarsi come una sanzione per l'inadempimento di un obbligo, ma solo come una conseguenza svantaggiosa dell'inosservanza di un onere. La letterale formulazione degli articoli 1002 e 1003 c.c., letti in uno con gli arresti della giurisprudenza, porta allora ad affermare che il titolare del diritto reale in esame, che non abbia prestato la garanzia, non decade dal proprio diritto di usufrutto o abitazione, che non si estingue affatto in conseguenza di tale inadempimento. La conseguenza del mancato adempimento da parte dell'usufruttuario dei cennati obblighi comporta, piuttosto, il mancato conseguimento del possesso della cosa oggetto dell'usufrutto, effetto che non ha carattere sanzionatorio, bensì costituisce soltanto una misura cautelare, di carattere provvisorio, a garanzia dei diritti del nudo proprietario (arg. ex Cass. 22.04.1986, n. 2817, e Cass., Sez. un., 14.02.1995, n. 1571).
Passando all'esame del caso concreto, dagli atti emerge che la convenuta, a seguito della richiesta stragiudiziale di compimento dell'inventario e prestazione di idonea garanzia, pur avendo riscontrato la richiesta, con missiva del 22.1.2016, dichiarandosi disponibile alla redazione dell'inventario, di fatto non ha provveduto a tale adempimento, né ha prestato alcuna garanzia.
Alla luce della disciplina codicistica esaminata, non può, tuttavia, trovare accoglimento la domanda, formulata in via principale dagli attori, di restituzione dell'immobile di cui si discute in quanto, all'omesso espletamento dell'inventario ed alla mancata prestazione della garanzia possono derivare solo le conseguenze di cui si è già detto in punto di condanna alla prestazione della garanzia.
Dal mancato adempimento di tali obblighi, quindi, non discende, quale diretta conseguenza, il rilascio dell'immobile, neppure nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui i nudi proprietari non abbiano mai espresso una volontà compatibile con la possibilità per l'usufruttuario di essere dispensato da tale obbligo. Invero, gli attori hanno chiesto la mera restituzione del bene, finendo per tratteggiare la mancata prestazione della garanzia quale causa di estinzione del diritto di abitazione e così omettendo di considerare che a norma dell'art. 1003 c.c., laddove non sia prestata la garanzia, il bene immobile oggetto di usufrutto va posto sotto amministrazione o concesso in locazione, fermo restando che l'usufruttuario resta titolare del diritto di percepirne i frutti, nonché della facoltà di prestare la garanzia, così riacquistando il diritto a fruire anche materialmente del bene.
In ossequio a quanto argomentato, appare fondata solo la domanda, spiegata in via gradata dagli attori, di condanna della convenuta alla effettuazione di inventario dei beni oggetto del diritto di abitazione dalla stessa vantato, non avendo la parte convenuta provato né di aver provveduto a tale obbligo, né di essere stata espressamente dispensata dal testatore.
Quanto all'onere di prestare idonea garanzia, si osserva che, in ossequio al principio dell'onere della prova, positivizzato nell'art. 2697 c.c., che permea l'intera disciplina civilistica, grava sugli attori, che domandano l'adempimento di tale onere, fornire gli elementi ed i riscontri oggettivi atti a determinarne e quantificarne il contenuto.
La garanzia di cui all'art. 1002 c.c. ha la funzione di assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni che incombono sull'usufruttuario e, in linea principale, dell'obbligo di restituire e di quello di godere nei limiti stabiliti dalla legge o dal titolo. Essa può consistere in una ipoteca iscritta sui beni propri dell'usufruttuario, o in un pegno (regolare o irregolare) o, infine, in una fideiussione. Il giudizio sulla idoneità della garanzia spetta, in caso di dissenso delle parti, all'autorità giudiziaria, la quale, a sua volta, per giudicare della idoneità della fideiussione, deve far capo ai criteri legali posti dal codice civile. Nel determinare la somma per la quale l'ipoteca deve essere iscritta o il pegno deve essere costituito o nel determinare la sufficienza della garanzia fideiussoria in relazione alle obbligazioni di cui il fideiussore potrà rispondere, bisogna tener conto della natura del bene oggetto di usufrutto, del suo grado di deteriorabilità, del rischio che esso possa perire o andare distrutto, delle qualità personali dell'usufruttuario. La garanzia, pertanto, per essere idonea non deve necessariamente essere pari al valore del bene oggetto di usufrutto, quanto, piuttosto, tale da garantire i possibili danni che l'usufruttuario potrebbe arrecare al bene (cfr. Cass. civ. n. 5891/2010).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno completamente omesso qualsivoglia allegazione in relazione al valore del bene oggetto del legato, allo stato di conservazione dello stesso, all'incidenza che una ipotetica incuria potrebbe avere sul mantenimento delle qualità del bene ed alle condizioni economiche del titolare del diritto di abitazione, omettendo altresì di formulare istanze istruttorie sul punto. Peraltro, nel caso di specie neppure paiono, invero, ravvisabili esigenze cautelari e di natura conservativa dei beni de quo, sottese all'onere di prestare idonea garanzia, meritevoli di adeguata tutela al fine di scongiurare situazioni lesive del diritto di proprietà ma, anzi, deve essere rilevato, che dal compendio documentale versato in atti (Cfr. lettera del 22.1.2016), è emersa una condotta della convenuta atta a mantenere il bene immobile in buono stato di manutenzione, avendo la stessa provveduto, a proprie spese, alla sostituzione degli infissi presenti nell'abitazione.
La domanda di adempimento dell'onere di prestare idonea garanzia non può, quindi, ritenersi adeguatamente provata e va rigettata.
In ossequio a quanto argomentato, la convenuta deve essere condannata esclusivamente ad effettuare, ai sensi dell'art. 1002 c.c. l'inventario dei beni oggetto del diritto di abitazione dalla stessa vantato, nella forma pubblica disciplinata dagli artt. 769 e ss. c.p.c.
L'accoglimento, seppur parziale, delle domande attoree preclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 96 cpc, invocata da parte convenuta, sicché la domanda di condanna per lite temeraria non deve essere oggetto di vaglio.
***
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare la convenuta al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore degli attori, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e successive modifiche (“scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00”) con applicazione dei valori minimi per la sola fase istruttoria, in assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna la convenuta ad effettuare, a proprie spese ed entro il termine di giorni Controparte_1
90 dalla data della presente decisione, l'inventario dei beni oggetto del diritto di abitazione ad essa legato, giusto testamento olografo di pubblicato il 28.01.2015 Rep. N. 47278 a rogito Persona_1
del Notaio in Gangi, nella forma pubblica disciplinata dagli artt. 769 e ss. Persona_2
c.p.c.;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti e condanna CP_1 al pagamento in favore di parte attrice, della restante metà, che liquida in € 2.100,00 per
[...] compenso professionale, € 132,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Termini Imerese, il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Musola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3633/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cefalù via Prestisimone n. 21/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Costantino, che li rappresenta e difende per mandato in atti
attori
contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Campofelice di Roccella v.le della Provincia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Allega, che la rappresenta e difende per mandato in atti
convenuta
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 09.01.2025 al contenuto delle quali si rinvia SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.11.2019, regolarmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio la sig.ra esponendo: Controparte_1
- che in data 09.12.2014 era deceduto il sig. , padre di essi attori, il quale, in virtù di Persona_1
testamento olografo pubblicato il 28.01.2015 Rep. N. 47278 a rogito del Notaio Persona_2
in Gangi, aveva lasciato ad essi attori la nuda proprietà dell'immobile sito in Campofelice di
[...]
Roccella, c. da Solfarelli s.n.c., individuato al Catasto al Foglio 4 p.lle 176 sub 7 e 785 (graffate), P-
T- 1, cat. A/7, classe 2, vani 5, rendita euro 361,52;
- che il de cuiius, , con il predetto testamento aveva, altresì, lasciato il diritto di Persona_1 abitazione sull'immobile de quo alla propria compagna , odierna convenuta, per una Controparte_1 quota pari al proprio diritto di proprietà, cioè ½ dell'intero;
- che la convenuta aveva conseguito il possesso del bene, ma non aveva provveduto agli obblighi, derivanti dagli artt. 1002 e 1003 c.c., di redigere inventario e prestare idonea garanzia;
- che essi attori non avevano mai consentito che la convenuta usufruttuaria conseguisse il possesso del bene senza previa prestazione di idonea di garanzia.
Tanto premesso, concludevano chiedendo, in via principale, di accertare il mancato adempimento della convenuta degli obblighi di cui agli artt. 1002 e 1003 c.c. e, di conseguenza, condannare al rilascio dell'immobile. In via subordinata, chiedevano nominarsi un Notaio per Controparte_1 redigere l'inventario e condannare la convenuta a prestare idonea garanzia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.02.2020 si costituiva la convenuta , Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Esponeva, in particolare, che erano prive di fondamento le doglianze degli attori circa il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge, sul presupposto per cui le norme invocate dagli attori si riferivano all'istituto dell'usufrutto e non potevano essere applicate al diritto di abitazione, di cui essa convenuta era titolare, giusto testamento olografo redatto dal proprio compagno . Persona_1
Ciò premesso, concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con provvedimento del 21.04.2021, reso all'esito dell'udienza svoltasi in pari dati in modalità cd.
“figurata”, il G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale.
Con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” del 22.07.2024, si costituiva l'Avv. Giovanni
Allegra, quale nuovo procuratore di parte convenuta, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore. Infine, la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. e con provvedimento del 10.01.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
È certa l'esistenza e non è contestata tra le parti l'autenticità della disposizione testamentaria olografa a firma di , pubblicata il 28.01.2015 Rep. N. 47278 a rogito del Notaio Persona_1 [...]
in Gangi;
tale disposizione testamentaria consiste, per quanto rileva nell'ambito Persona_2
del presente giudizio, in un legato avente ad oggetto il diritto reale di abitazione in riferimento all'immobile sito in Campofelice di Roccella, c. da Solfarelli s.n.c., individuato al Catasto al Foglio
4 p.lle 176 sub 7 e 785 (graffate), P-T- 1, cat. A/7, classe 2, vani 5, rendita euro 361,52, limitatamente alla quota di proprietà del de cuius.
Nel caso di specie, dalla lettura della succiata disposizione testamentaria, emerge inequivocabilmente la volontà del testatore di assicurare alla propria compagna il godimento, “sua vita natural durante”, dell'immobile sito in Campofelice di Roccella, c. da Solfarelli s.n.c., tramite legato del diritto di abitazione, disponendo, invece, della propria quota di proprietà in favore dei figli.
Gli odierni attori, in qualità di nudi proprietari dell'immobile de quo, hanno proposto domanda ai sensi degli artt. 1002 e 1003 c.c. per sentir accertare l'inadempimento della Sig.ra agli CP_1
obblighi di redigere inventario e prestare idonea garanzia, ivi previsti, con conseguente richiesta di condanna al rilascio dell'immobile, illegittimamente posseduto dalla convenuta.
Orbene, in primo luogo deve accertarsi l'applicabilità delle citate disposizioni che prevedono, tra gli obblighi posti in capo all'usufruttuario, che quest'ultimo debba fare, a sue spese, l'inventario dei beni e che debba prestare idonea garanzia, al diritto di abitazione, disciplinato dagli artt. 1022 e ss. c.c. Questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta del rinvio disposto dall'art. 1026 c.c., ha affermato la compatibilità delle previsioni normative relative all'usufrutto, di cui all'art 1002 e 1003 c.c., ai diritti di uso e di abitazione (cfr. Corte di Appello di
Trieste Sent. n. 73/2022).
Ed infatti, poiché i citati obblighi hanno la finalità di assicurare l'interesse del nudo proprietario alla esatta determinazione della consistenza dei beni oggetto di usufrutto e alla conservazione del loro valore, non si vedono ragioni per non applicare la medesima ratio anche al diritto di abitazione.
Invero, sebbene, come correttamente osservato dalla convenuta, l'istituto dell'usufrutto e il diritto di abitazione presentino caratteristiche e finalità diverse, essendo il diritto abitazione, quale diritto strettamente personale, limitato ai bisogni propri del titolare e della sua famiglia, mentre l'usufrutto, costituito dal diritto al godimento della cosa nella sua piena capacità produttiva, esteso anche ai frutti che la cosa produce e ad un'utilizzazione indiretta del bene, il legislatore, in ragione della affinità qualitative tra gli istituti in parola, non ultimo il riconoscimento al titolare della facoltà di godere di un bene di proprietà altrui, ha espressamente previsto un'applicazione estensiva della normativa dettata in materia di usufrutto, in quanto compatibile, al suddetto diritto reale minore, riconosciuto, talvolta, quale forme di usufrutto limitato.
L'applicabilità estensiva degli obblighi in esame appare, quindi, compatibile con la peculiare disciplina dettata espressamente per il diritto di abitazione, nonché giustificata dal perseguimento della medesima ratio legislativa sottesa alle disposizioni contenute negli artt. 1002 e 1003 c.c., ravvisabile nella tutela offerta al nudo proprietario e diretta alla determinazione dei beni oggetto del diritto di godimento e alla loro conservazione.
Passando ad esaminare il contenuto degli obblighi previsti dall'art. 1002 c.c., va osservato che la predetta disposizione prevede in capo all'usufruttuario, rectius habitator, il dovere di provvedere a fare l'inventario dei beni nonché di prestare idonea garanzia;
tali obblighi, nella comune interpretazione giurisprudenziale, sono istituiti distinti e tra loro indipendenti, ben potendosi procedere ad inventario senza prestare idonea garanzia e viceversa (cfr. Tribunale di Varese Sent. n.
849/2024).
L'inventario, di cui all'art. 1002 c.c., in particolare, consiste “in un atto di accertamento dello stato di fatto e della consistenza del bene oggetto di usufrutto, il cui compimento è previsto in funzione della verifica dell'esatta osservanza degli obblighi di custodia e restituzione del bene stesso da parte dell'usufruttuario, nonché dell'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento di esso” (Cass. civ. n. 5891/2010). Orbene, secondo il prevalente orientamento dottrinario, mentre il compimento dell'inventario rappresenta un obbligo cui è sottoposto l'usufruttuario, per quanto riguarda la prestazione della cauzione, se l'usufruttuario si rifiuta di prestarla, il proprietario non può costringerlo in via di esecuzione specifica (iscrivendo ad es. un'ipoteca giudiziale), né può chiedere il risarcimento dei danni o può ritenere il possesso, allo scopo di amministrare i beni, senza il consenso dell'usufruttuario.
A norma dell'art. 1003 c.c., infatti, qualora l'usufruttuario non presti la garanzia e l'usufrutto abbia ad oggetto beni immobili, i beni “sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà per
l'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto”, fermo restando (art. 1003, co. 2) che in tal caso “appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti”.
Quindi, la conseguenza che deriva dall'omesso adempimento di tale onere consiste in un determinato impiego delle cose date in usufrutto che, secondo i criteri posti dall'art. 1003 c.c., ha soltanto la funzione di sottrarre i beni alla disponibilità di fatto dell'usufruttuario, il quale, peraltro, conserva integro il diritto ai frutti e alle altre utilità delle cose. Il che non può correttamente considerarsi come una sanzione per l'inadempimento di un obbligo, ma solo come una conseguenza svantaggiosa dell'inosservanza di un onere. La letterale formulazione degli articoli 1002 e 1003 c.c., letti in uno con gli arresti della giurisprudenza, porta allora ad affermare che il titolare del diritto reale in esame, che non abbia prestato la garanzia, non decade dal proprio diritto di usufrutto o abitazione, che non si estingue affatto in conseguenza di tale inadempimento. La conseguenza del mancato adempimento da parte dell'usufruttuario dei cennati obblighi comporta, piuttosto, il mancato conseguimento del possesso della cosa oggetto dell'usufrutto, effetto che non ha carattere sanzionatorio, bensì costituisce soltanto una misura cautelare, di carattere provvisorio, a garanzia dei diritti del nudo proprietario (arg. ex Cass. 22.04.1986, n. 2817, e Cass., Sez. un., 14.02.1995, n. 1571).
Passando all'esame del caso concreto, dagli atti emerge che la convenuta, a seguito della richiesta stragiudiziale di compimento dell'inventario e prestazione di idonea garanzia, pur avendo riscontrato la richiesta, con missiva del 22.1.2016, dichiarandosi disponibile alla redazione dell'inventario, di fatto non ha provveduto a tale adempimento, né ha prestato alcuna garanzia.
Alla luce della disciplina codicistica esaminata, non può, tuttavia, trovare accoglimento la domanda, formulata in via principale dagli attori, di restituzione dell'immobile di cui si discute in quanto, all'omesso espletamento dell'inventario ed alla mancata prestazione della garanzia possono derivare solo le conseguenze di cui si è già detto in punto di condanna alla prestazione della garanzia.
Dal mancato adempimento di tali obblighi, quindi, non discende, quale diretta conseguenza, il rilascio dell'immobile, neppure nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui i nudi proprietari non abbiano mai espresso una volontà compatibile con la possibilità per l'usufruttuario di essere dispensato da tale obbligo. Invero, gli attori hanno chiesto la mera restituzione del bene, finendo per tratteggiare la mancata prestazione della garanzia quale causa di estinzione del diritto di abitazione e così omettendo di considerare che a norma dell'art. 1003 c.c., laddove non sia prestata la garanzia, il bene immobile oggetto di usufrutto va posto sotto amministrazione o concesso in locazione, fermo restando che l'usufruttuario resta titolare del diritto di percepirne i frutti, nonché della facoltà di prestare la garanzia, così riacquistando il diritto a fruire anche materialmente del bene.
In ossequio a quanto argomentato, appare fondata solo la domanda, spiegata in via gradata dagli attori, di condanna della convenuta alla effettuazione di inventario dei beni oggetto del diritto di abitazione dalla stessa vantato, non avendo la parte convenuta provato né di aver provveduto a tale obbligo, né di essere stata espressamente dispensata dal testatore.
Quanto all'onere di prestare idonea garanzia, si osserva che, in ossequio al principio dell'onere della prova, positivizzato nell'art. 2697 c.c., che permea l'intera disciplina civilistica, grava sugli attori, che domandano l'adempimento di tale onere, fornire gli elementi ed i riscontri oggettivi atti a determinarne e quantificarne il contenuto.
La garanzia di cui all'art. 1002 c.c. ha la funzione di assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni che incombono sull'usufruttuario e, in linea principale, dell'obbligo di restituire e di quello di godere nei limiti stabiliti dalla legge o dal titolo. Essa può consistere in una ipoteca iscritta sui beni propri dell'usufruttuario, o in un pegno (regolare o irregolare) o, infine, in una fideiussione. Il giudizio sulla idoneità della garanzia spetta, in caso di dissenso delle parti, all'autorità giudiziaria, la quale, a sua volta, per giudicare della idoneità della fideiussione, deve far capo ai criteri legali posti dal codice civile. Nel determinare la somma per la quale l'ipoteca deve essere iscritta o il pegno deve essere costituito o nel determinare la sufficienza della garanzia fideiussoria in relazione alle obbligazioni di cui il fideiussore potrà rispondere, bisogna tener conto della natura del bene oggetto di usufrutto, del suo grado di deteriorabilità, del rischio che esso possa perire o andare distrutto, delle qualità personali dell'usufruttuario. La garanzia, pertanto, per essere idonea non deve necessariamente essere pari al valore del bene oggetto di usufrutto, quanto, piuttosto, tale da garantire i possibili danni che l'usufruttuario potrebbe arrecare al bene (cfr. Cass. civ. n. 5891/2010).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno completamente omesso qualsivoglia allegazione in relazione al valore del bene oggetto del legato, allo stato di conservazione dello stesso, all'incidenza che una ipotetica incuria potrebbe avere sul mantenimento delle qualità del bene ed alle condizioni economiche del titolare del diritto di abitazione, omettendo altresì di formulare istanze istruttorie sul punto. Peraltro, nel caso di specie neppure paiono, invero, ravvisabili esigenze cautelari e di natura conservativa dei beni de quo, sottese all'onere di prestare idonea garanzia, meritevoli di adeguata tutela al fine di scongiurare situazioni lesive del diritto di proprietà ma, anzi, deve essere rilevato, che dal compendio documentale versato in atti (Cfr. lettera del 22.1.2016), è emersa una condotta della convenuta atta a mantenere il bene immobile in buono stato di manutenzione, avendo la stessa provveduto, a proprie spese, alla sostituzione degli infissi presenti nell'abitazione.
La domanda di adempimento dell'onere di prestare idonea garanzia non può, quindi, ritenersi adeguatamente provata e va rigettata.
In ossequio a quanto argomentato, la convenuta deve essere condannata esclusivamente ad effettuare, ai sensi dell'art. 1002 c.c. l'inventario dei beni oggetto del diritto di abitazione dalla stessa vantato, nella forma pubblica disciplinata dagli artt. 769 e ss. c.p.c.
L'accoglimento, seppur parziale, delle domande attoree preclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 96 cpc, invocata da parte convenuta, sicché la domanda di condanna per lite temeraria non deve essere oggetto di vaglio.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, appare equo a questo giudice compensare in ragione della metà le spese di lite e condannare la convenuta al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite in favore degli attori, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e successive modifiche (“scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00”) con applicazione dei valori minimi per la sola fase istruttoria, in assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna la convenuta ad effettuare, a proprie spese ed entro il termine di giorni Controparte_1
90 dalla data della presente decisione, l'inventario dei beni oggetto del diritto di abitazione ad essa legato, giusto testamento olografo di pubblicato il 28.01.2015 Rep. N. 47278 a rogito Persona_1
del Notaio in Gangi, nella forma pubblica disciplinata dagli artt. 769 e ss. Persona_2
c.p.c.;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa nella misura della metà le spese del giudizio nei rapporti tra le parti e condanna CP_1 al pagamento in favore di parte attrice, della restante metà, che liquida in € 2.100,00 per
[...] compenso professionale, € 132,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Termini Imerese, il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Musola