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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, a cui è stata riunita la causa civile di appello iscritta al n. 1485 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parenti
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Maria Bozza, Francesco Di Paolo e Tiziana Marini
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni
APPELLATA
OGGETTO: Azione ex art. 152 del d.lgs. 196 del 2003 – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 16735/2019.
1 CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha Parte_1 rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della testata giornalistica e dalla giornalista Controparte_3 lamentando l'illegittimità dell'articolo pubblicato sul sito Controparte_1
“roma.corriere.it” in data 17 agosto 2013 relativo alla sua storia di vittima di occupazione abusiva della casa di abitazione, perché in violazione della volontà dell'interessata alla divulgazione, diffusione e pubblicazione dei dati personali (in particolare, nome, cognome, data di nascita).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.2 c.p.c. [a) interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della nonché della sig.ra Controparte_2 [...]
; b) prova testimoniale sui capitoli di cui all'atto introduttivo del giudizio;
c) CP_1 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei tabulati telefonici nei confronti dei gestori telefonici sia dell'attrice sia della convenuta ], ciò che avrebbe Controparte_1 comportato la lesione del diritto di difesa della Pt_1
2) il tribunale ha errato nel non considerare che la non aveva sottoscritto alcun Pt_1 documento che autorizzasse la giornalista e la Controparte_1 Controparte_2 al trattamento dei propri dati personali;
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto che i fatti riportati nell'articolo del 17 agosto
2013 fossero da considerarsi essenziali ed indispensabili ai fini dell'informazione e non in contrasto con il diritto alla riservatezza dell'attrice. ha concluso chiedendo - in riforma della sentenza impugnata - Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità della pubblicazione dell'articolo e della condotta posta in essere dalla testa giornalistica e dalla giornalista Controparte_4 CP_1
e, per l'effetto, la condanna di questi ultimi al pagamento della somma di
[...]
15.000,00 € a titolo di risarcimento del danno per la violazione della volontà dell'interessata alla divulgazione, diffusione e pubblicazione dei propri dati personali.
si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'appello.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato e ha spiegato appello incidentale in punto di spese di lite.
Si rileva al riguardo che si è costituita in giudizio prima che l'appello Controparte_1 promosso da (n.r.g. 1485/2020) fosse iscritto al ruolo e, per ragioni Parte_1 legate al funzionamento dei depositi telematici, la comparsa di costituzione e risposta
2 ha acquisito un numero di ruolo autonomo (n.r.g. 1310/2020).
All'udienza del 10 settembre 2020 è stata disposta la riunione del fascicolo iscritto al n.r.g. 1485/2020 al fascicolo iscritto precedentemente al n.r.g. 1310/2020. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4 perché infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
§2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello.
ha dedotto che il 21 ottobre 2019 provvedeva a notificare al difensore Controparte_1 di la sentenza di primo grado con annessa richiesta di pagamento delle Parte_1 spese di lite, con la conseguenza che, già alla data del 20 novembre 2019, sarebbe decorso il c.d. termine breve per l'impugnazione.
Quanto dedotto dall'appellata non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
In un caso analogo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado, affermando il seguente principio di diritto: “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (v. Cass. 23396/2023).
Nel caso di specie, la comunicazione del 21 ottobre 2019 ha ad oggetto la semplice richiesta di “Pagamento spettanze sentenza 16735/19 Tribunale Civile di Roma
Madic/La Stella” con cui il procuratore di chiedeva contezza in ordine CP_1 all'eventuale adempimento spontaneo del pagamento delle spese di lite con allegata la sentenza in formato pdf e peraltro non firmata digitalmente.
Dunque, risulta evidente che la comunicazione Pec aveva il solo scopo di definire modalità e tempi del pagamento delle spettanze essendo priva, difatti, dei requisiti minimi di notificazione previsti dalla legge n. 53 del 1994, ed in particolare di quelli di cui all'art. 3 bis, mancando sia della relata di notifica, sia della dicitura “notificazione ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994” nell'oggetto e nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata.
Quanto alla relata di notifica prodotta da parte appellata (v. doc. “notifica sentenza” allegato al fascicolo di parte di ) non risultano elementi di una sua Controparte_1 riferibilità alla suddetta comunicazione ( depositata in formato .eml) cui non risulta
3 allegata.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di tardività dell'appello deve essere rigettata.
§ 3. Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello lamenta la lesione del diritto di difesa Parte_1 poiché il tribunale ha escluso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice in sede di memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato.
Si rileva al riguardo che “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (v., ex multis, Cass. 33103/2021).
Nel caso di specie, parte attrice non ha riproposto le richieste istruttorie avanzate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado (v. verbale dell'udienza del 10 giugno
2019), che le aveva già valutate e respinte ritenendole superflue ai fini del decidere ( v. verbale 6 maggio 2019); né dal comportamento processuale della parte attrice ( in I grado) si evince che ella fosse ancora interessata a ottenere l'ammissione di tali istanze.
In particolare, si rileva che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica,
l'attrice ha sostanzialmente abbandonato le istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi, aderendo alle conclusioni relative all'eccezione di incompetenza sollevata da Il fatto che la decisione fosse da intendersi limitata Controparte_4 solo all'eccezione di incompetenza non trova conforto negli atti di causa, posto che, come è dato evincere dai verbali ( v. in particolare quello del 6.5.2019 di rinvio alla precisazione delle conclusioni), la questione dell'incompetenza era “anche” una di quelle oggetto di causa.
Ne consegue che le allegazioni di parte appellante circa la sua adesione all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, solo “allo scopo di evitare le eventuali spese di lite” in quanto il giudice di primo grado sembrava intenzionato a decidere la causa soltanto in ordine a tale eccezione, compendiandosi in una mera scelta difensiva, non appare apprezzabile.
Dunque, ferma la tardività della contestazione, si osserva che in ogni caso le istanze istruttorie avanzate sono del tutto inconferenti, poiché, come già rilevato dal giudice di
4 prime cure, inidonee ad aggiungere efficacemente ulteriori elementi di valutazione.
Alla luce di quanto premesso il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati per i motivi che seguono.
Quanto sostenuto dalla secondo cui avrebbe previamente proibito per iscritto Pt_1 alla giornalista la pubblicazione dei propri dati anagrafici (se non per Controparte_1 iniziali puntate) non trova riscontro negli atti di causa.
Sul punto si richiama quanto statuito dal Tribunale, secondo cui “non è dato evincersi alcun dissenso né limitazione alla pubblicazione dei propri dati da parte della Pt_1 che, al contrario, già dal luglio precedente trasmetteva alla giornalista tutta la documentazione relativa alla vicenda espropriativa di cui era stata vittima, […], senza mai richiedere l'omissione dei propri dati anagrafici, o la menzione per iniziali puntate
o abbreviate come dedotto” (v. pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Premesso che il tema del previo consenso scritto obbligatorio sollevato da parte appellante non risulta dettagliatamente argomentato, va in ogni caso rilevato in tema che l'art. 137, comma 3 del d.lgs. 196 del 2003 prevede che: “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 [finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero] restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.
La Suprema Corte ha chiarito che “il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto
d.lgs. n. 196 del 2003” (v. Cass. 8006/2018).
Da ciò consegue che alla diffusione o alla comunicazione per finalità giornalistiche dei dati personali si applicano i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello relativo all'attinenza a fatti di interesse pubblico (inteso nel senso che i dati abbiano la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico), ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di continenza di espressione e degli accorgimenti imposti dalla natura dei dati divulgati (cfr. Cass. 29583/2020).
Nel caso di specie, alla luce delle difese delle parti, è dato rilevare – ed è incontestato tra le parti - che è stata la stessa ad aver chiesto di pubblicare e raccontato alla Pt_1
5 giornalista i dettagli anche più delicati (come il riferimento ad aspetti Controparte_1 della sua salute) della sua storia, cose delle quali, infatti, a parte l'indicazione per esteso del suo nome, non si duole assolutamente e che, dunque, sono da ritersi estranee al thema decidendum.
Acclarato, dunque, il pieno assenso, e addirittura una richiesta in tal senso, della Pt_1 alla pubblicazione della sua storia anche nei dettagli più delicati, in merito alla pubblicazione del suo nome, il Tribunale di prime cure ha statuito che Di tale preventivo dissenso non è stato fornito riscontro. Al contrario, dalla corrispondenza intercorsa tra la convenuta e l'attrice antecedentemente alla pubblicazione dell'articolo, CP_1 prodotta da entrambe le parti, non è dato evincersi alcun dissenso, né limitazione ai pubblicazione dei propri dati da parte della che, al contrario, già dal luglio Pt_1 precedente trasmetteva alla giornalista tutta la documentazione relativa alla vicenda espropriativa di cui era stata vittima, specificando con dovizia di particolari i dati relativi all'occupante, il verbale di alloggio, le iniziative giudiziarie intraprese, lamentando anche il furto di alcune opere a seguito della abusiva occupazione, senza mai richiedere l'omissione dei propri dati anagrafici, o la menzione per iniziali puntate
o abbreviate come dedotto.
Soltanto successivamente alla pubblicazione dell'articolo, in data 18.8.13, l'attrice, senza nondimeno manifestare alcuna doglianza con riguardo all'articolo pubblicato il giorno precedente, nel richiedere la pubblicazione di un ulteriore articolo contenente
l'incontro con la dirigente del Coordinamento delle esigenze abitative del Comune di
Roma, chiedeva di non pubblicare il proprio nome, ma esclusivamente quello della dirigente comunale ( v. sent. I grado pp- 6-7)
Non risultano versati nel presente giudizio gli atti di segno contrario cui l'appellante farebbe riferimento a sostegno delle proprie allegazioni di dissenso, che sarebbe stato suo onere depositare anche in grado di appello (v. in tal senso Cass. n. e 6645/2024), e dalla corrispondenza intercorsa successivamente alla pubblicazione dell'articolo (v. e- mail del 18-19 agosto 2013 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 della
non si evince alcuna doglianza circa la pubblicazione dei suoi dati anagrafici e Pt_1 personali nell'articolo pubblicato il precedente 17 agosto 2013: l'appellante in quella circostanza si preoccupava, semmai, di non comparire nella “prossima puntata” accanto al nome della dirigente della che, secondo Parte_2 quanto asserito dalla nella e-mail di aggiornamento, avrebbe in qualche modo Pt_1 omesso di svolgere le proprie funzioni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il riferimento ad una “prossima puntata”, fornisce prova insuperabile che l'appellante avesse preso cognizione del primo articolo, contenente il suo nome, senza dolersene.
Il che trova ulteriore riscontro nella mail di risposta della giornalista del successivo
19.8.2013, là dove quest'ultima precisa che <
6 Comune, se arriva, solo se Tu sei d'accordo a “proseguire” con le pubblicazioni mettendoci la tua identità>> , con chiaro riferimento ad una pubblicazione precedente ed alla possibilità più concreta di una risposta del Comune di fronte ad un episodio specifico.
Cosa che collima pienamente anche con una presunzione di consenso alla pubblicazione di propri dati in chi chiede di vedere la propria storia pubblicata proprio per portare all'attenzione del pubblico e delle istituzioni un episodio di cui si ritiene vittima, verosimilmente auspicando anche, secondo quanto sembrerebbe inferirsi dalla su citata corrispondenza, di sollecitare un interessamento dei soggetti coinvolti.
Al che va anche aggiunto che non sono stati allegati dall'appellante elementi rappresentativi di un'eventuale reazione di contestazione della a seguito della Pt_1 scoperta dell'articolo in questione, la cui illegittimità sembrerebbe, invece, essere stata sollevata solo alcuni anni dopo.
Alla luce delle considerazioni che precedono – atteso che le informazioni riguardanti sono state raccolte in modo lecito e corretto (perché dalla stessa Parte_1 raccontate a ) e la diffusione dei suoi dati personali è avvenuta nei CP_1 CP_1 limiti dell'essenzialità dell'informazione, al fine di denunciare la grave vicenda che l'ha vista protagonista – anche il secondo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
L'appello principale promosso dalla è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Pt_1
Quanto all'appello incidentale formulato da in punto di spese di lite, Controparte_1 si osserva quanto segue.
Parte appellata deduce al riguardo che, nel corso del giudizio di primo grado, “non aveva proposto l'eccezione di incompetenza territoriale (anche per ragioni di comodità essendo la stessa residente in [...]
l'eccezione di incompetenza territoriale, erroneamente statuiva che: “ il rigetto delle eccezioni preliminari e la peculiarità delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite che, nella misura della metà vanno poste a carico dell'attrice in ragione della soccombenza” (v. pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione con appello incidentale), violando gli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le argomentazioni dell'appellante incidentale sono condivisibili.
La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di incompetenza) o anche di merito (cfr., ex multis, Cass. 18503/2014).
Nel caso di specie non sussiste ragione per discostarsi da tale principio anche in
7 considerazione del fatto che la convenuta - oltre a non aver mai aderito all'eccezione sollevata dalla - ha contestato il comportamento processuale di Controparte_2 parte attrice che, al fine di non incorrere nella condanna alle spese, da un lato contestava l'eccezione di incompetenza e, dall'altro, vi aderiva (v. memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. depositata da ). Controparte_1
Alla luce di quanto sinora detto, l'appello incidentale formulato da è Controparte_1 fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Conseguentemente, le spese relative al giudizio di primo grado in favore della CP_1 si liquidano in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In merito alle spese di lite del presente grado, si osserva che alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano come segue:
a) in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali in favore di
; Controparte_1
b) in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali in favore di Controparte_2 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16735/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale formulato da e, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 relative al primo grado di giudizio in favore di , liquidandole in Controparte_1
3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di e di liquidandole in 3.000,00 € per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ciascuno;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma,7.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, a cui è stata riunita la causa civile di appello iscritta al n. 1485 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parenti
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Maria Bozza, Francesco Di Paolo e Tiziana Marini
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni
APPELLATA
OGGETTO: Azione ex art. 152 del d.lgs. 196 del 2003 – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 16735/2019.
1 CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha Parte_1 rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della testata giornalistica e dalla giornalista Controparte_3 lamentando l'illegittimità dell'articolo pubblicato sul sito Controparte_1
“roma.corriere.it” in data 17 agosto 2013 relativo alla sua storia di vittima di occupazione abusiva della casa di abitazione, perché in violazione della volontà dell'interessata alla divulgazione, diffusione e pubblicazione dei dati personali (in particolare, nome, cognome, data di nascita).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.2 c.p.c. [a) interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della nonché della sig.ra Controparte_2 [...]
; b) prova testimoniale sui capitoli di cui all'atto introduttivo del giudizio;
c) CP_1 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei tabulati telefonici nei confronti dei gestori telefonici sia dell'attrice sia della convenuta ], ciò che avrebbe Controparte_1 comportato la lesione del diritto di difesa della Pt_1
2) il tribunale ha errato nel non considerare che la non aveva sottoscritto alcun Pt_1 documento che autorizzasse la giornalista e la Controparte_1 Controparte_2 al trattamento dei propri dati personali;
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto che i fatti riportati nell'articolo del 17 agosto
2013 fossero da considerarsi essenziali ed indispensabili ai fini dell'informazione e non in contrasto con il diritto alla riservatezza dell'attrice. ha concluso chiedendo - in riforma della sentenza impugnata - Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità della pubblicazione dell'articolo e della condotta posta in essere dalla testa giornalistica e dalla giornalista Controparte_4 CP_1
e, per l'effetto, la condanna di questi ultimi al pagamento della somma di
[...]
15.000,00 € a titolo di risarcimento del danno per la violazione della volontà dell'interessata alla divulgazione, diffusione e pubblicazione dei propri dati personali.
si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'appello.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato e ha spiegato appello incidentale in punto di spese di lite.
Si rileva al riguardo che si è costituita in giudizio prima che l'appello Controparte_1 promosso da (n.r.g. 1485/2020) fosse iscritto al ruolo e, per ragioni Parte_1 legate al funzionamento dei depositi telematici, la comparsa di costituzione e risposta
2 ha acquisito un numero di ruolo autonomo (n.r.g. 1310/2020).
All'udienza del 10 settembre 2020 è stata disposta la riunione del fascicolo iscritto al n.r.g. 1485/2020 al fascicolo iscritto precedentemente al n.r.g. 1310/2020. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4 perché infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
§2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello.
ha dedotto che il 21 ottobre 2019 provvedeva a notificare al difensore Controparte_1 di la sentenza di primo grado con annessa richiesta di pagamento delle Parte_1 spese di lite, con la conseguenza che, già alla data del 20 novembre 2019, sarebbe decorso il c.d. termine breve per l'impugnazione.
Quanto dedotto dall'appellata non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
In un caso analogo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado, affermando il seguente principio di diritto: “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (v. Cass. 23396/2023).
Nel caso di specie, la comunicazione del 21 ottobre 2019 ha ad oggetto la semplice richiesta di “Pagamento spettanze sentenza 16735/19 Tribunale Civile di Roma
Madic/La Stella” con cui il procuratore di chiedeva contezza in ordine CP_1 all'eventuale adempimento spontaneo del pagamento delle spese di lite con allegata la sentenza in formato pdf e peraltro non firmata digitalmente.
Dunque, risulta evidente che la comunicazione Pec aveva il solo scopo di definire modalità e tempi del pagamento delle spettanze essendo priva, difatti, dei requisiti minimi di notificazione previsti dalla legge n. 53 del 1994, ed in particolare di quelli di cui all'art. 3 bis, mancando sia della relata di notifica, sia della dicitura “notificazione ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994” nell'oggetto e nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata.
Quanto alla relata di notifica prodotta da parte appellata (v. doc. “notifica sentenza” allegato al fascicolo di parte di ) non risultano elementi di una sua Controparte_1 riferibilità alla suddetta comunicazione ( depositata in formato .eml) cui non risulta
3 allegata.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di tardività dell'appello deve essere rigettata.
§ 3. Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello lamenta la lesione del diritto di difesa Parte_1 poiché il tribunale ha escluso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice in sede di memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato.
Si rileva al riguardo che “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (v., ex multis, Cass. 33103/2021).
Nel caso di specie, parte attrice non ha riproposto le richieste istruttorie avanzate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado (v. verbale dell'udienza del 10 giugno
2019), che le aveva già valutate e respinte ritenendole superflue ai fini del decidere ( v. verbale 6 maggio 2019); né dal comportamento processuale della parte attrice ( in I grado) si evince che ella fosse ancora interessata a ottenere l'ammissione di tali istanze.
In particolare, si rileva che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica,
l'attrice ha sostanzialmente abbandonato le istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi, aderendo alle conclusioni relative all'eccezione di incompetenza sollevata da Il fatto che la decisione fosse da intendersi limitata Controparte_4 solo all'eccezione di incompetenza non trova conforto negli atti di causa, posto che, come è dato evincere dai verbali ( v. in particolare quello del 6.5.2019 di rinvio alla precisazione delle conclusioni), la questione dell'incompetenza era “anche” una di quelle oggetto di causa.
Ne consegue che le allegazioni di parte appellante circa la sua adesione all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, solo “allo scopo di evitare le eventuali spese di lite” in quanto il giudice di primo grado sembrava intenzionato a decidere la causa soltanto in ordine a tale eccezione, compendiandosi in una mera scelta difensiva, non appare apprezzabile.
Dunque, ferma la tardività della contestazione, si osserva che in ogni caso le istanze istruttorie avanzate sono del tutto inconferenti, poiché, come già rilevato dal giudice di
4 prime cure, inidonee ad aggiungere efficacemente ulteriori elementi di valutazione.
Alla luce di quanto premesso il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati per i motivi che seguono.
Quanto sostenuto dalla secondo cui avrebbe previamente proibito per iscritto Pt_1 alla giornalista la pubblicazione dei propri dati anagrafici (se non per Controparte_1 iniziali puntate) non trova riscontro negli atti di causa.
Sul punto si richiama quanto statuito dal Tribunale, secondo cui “non è dato evincersi alcun dissenso né limitazione alla pubblicazione dei propri dati da parte della Pt_1 che, al contrario, già dal luglio precedente trasmetteva alla giornalista tutta la documentazione relativa alla vicenda espropriativa di cui era stata vittima, […], senza mai richiedere l'omissione dei propri dati anagrafici, o la menzione per iniziali puntate
o abbreviate come dedotto” (v. pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Premesso che il tema del previo consenso scritto obbligatorio sollevato da parte appellante non risulta dettagliatamente argomentato, va in ogni caso rilevato in tema che l'art. 137, comma 3 del d.lgs. 196 del 2003 prevede che: “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 [finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero] restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.
La Suprema Corte ha chiarito che “il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto
d.lgs. n. 196 del 2003” (v. Cass. 8006/2018).
Da ciò consegue che alla diffusione o alla comunicazione per finalità giornalistiche dei dati personali si applicano i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello relativo all'attinenza a fatti di interesse pubblico (inteso nel senso che i dati abbiano la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico), ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di continenza di espressione e degli accorgimenti imposti dalla natura dei dati divulgati (cfr. Cass. 29583/2020).
Nel caso di specie, alla luce delle difese delle parti, è dato rilevare – ed è incontestato tra le parti - che è stata la stessa ad aver chiesto di pubblicare e raccontato alla Pt_1
5 giornalista i dettagli anche più delicati (come il riferimento ad aspetti Controparte_1 della sua salute) della sua storia, cose delle quali, infatti, a parte l'indicazione per esteso del suo nome, non si duole assolutamente e che, dunque, sono da ritersi estranee al thema decidendum.
Acclarato, dunque, il pieno assenso, e addirittura una richiesta in tal senso, della Pt_1 alla pubblicazione della sua storia anche nei dettagli più delicati, in merito alla pubblicazione del suo nome, il Tribunale di prime cure ha statuito che Di tale preventivo dissenso non è stato fornito riscontro. Al contrario, dalla corrispondenza intercorsa tra la convenuta e l'attrice antecedentemente alla pubblicazione dell'articolo, CP_1 prodotta da entrambe le parti, non è dato evincersi alcun dissenso, né limitazione ai pubblicazione dei propri dati da parte della che, al contrario, già dal luglio Pt_1 precedente trasmetteva alla giornalista tutta la documentazione relativa alla vicenda espropriativa di cui era stata vittima, specificando con dovizia di particolari i dati relativi all'occupante, il verbale di alloggio, le iniziative giudiziarie intraprese, lamentando anche il furto di alcune opere a seguito della abusiva occupazione, senza mai richiedere l'omissione dei propri dati anagrafici, o la menzione per iniziali puntate
o abbreviate come dedotto.
Soltanto successivamente alla pubblicazione dell'articolo, in data 18.8.13, l'attrice, senza nondimeno manifestare alcuna doglianza con riguardo all'articolo pubblicato il giorno precedente, nel richiedere la pubblicazione di un ulteriore articolo contenente
l'incontro con la dirigente del Coordinamento delle esigenze abitative del Comune di
Roma, chiedeva di non pubblicare il proprio nome, ma esclusivamente quello della dirigente comunale ( v. sent. I grado pp- 6-7)
Non risultano versati nel presente giudizio gli atti di segno contrario cui l'appellante farebbe riferimento a sostegno delle proprie allegazioni di dissenso, che sarebbe stato suo onere depositare anche in grado di appello (v. in tal senso Cass. n. e 6645/2024), e dalla corrispondenza intercorsa successivamente alla pubblicazione dell'articolo (v. e- mail del 18-19 agosto 2013 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 della
non si evince alcuna doglianza circa la pubblicazione dei suoi dati anagrafici e Pt_1 personali nell'articolo pubblicato il precedente 17 agosto 2013: l'appellante in quella circostanza si preoccupava, semmai, di non comparire nella “prossima puntata” accanto al nome della dirigente della che, secondo Parte_2 quanto asserito dalla nella e-mail di aggiornamento, avrebbe in qualche modo Pt_1 omesso di svolgere le proprie funzioni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il riferimento ad una “prossima puntata”, fornisce prova insuperabile che l'appellante avesse preso cognizione del primo articolo, contenente il suo nome, senza dolersene.
Il che trova ulteriore riscontro nella mail di risposta della giornalista del successivo
19.8.2013, là dove quest'ultima precisa che <
6 Comune, se arriva, solo se Tu sei d'accordo a “proseguire” con le pubblicazioni mettendoci la tua identità>> , con chiaro riferimento ad una pubblicazione precedente ed alla possibilità più concreta di una risposta del Comune di fronte ad un episodio specifico.
Cosa che collima pienamente anche con una presunzione di consenso alla pubblicazione di propri dati in chi chiede di vedere la propria storia pubblicata proprio per portare all'attenzione del pubblico e delle istituzioni un episodio di cui si ritiene vittima, verosimilmente auspicando anche, secondo quanto sembrerebbe inferirsi dalla su citata corrispondenza, di sollecitare un interessamento dei soggetti coinvolti.
Al che va anche aggiunto che non sono stati allegati dall'appellante elementi rappresentativi di un'eventuale reazione di contestazione della a seguito della Pt_1 scoperta dell'articolo in questione, la cui illegittimità sembrerebbe, invece, essere stata sollevata solo alcuni anni dopo.
Alla luce delle considerazioni che precedono – atteso che le informazioni riguardanti sono state raccolte in modo lecito e corretto (perché dalla stessa Parte_1 raccontate a ) e la diffusione dei suoi dati personali è avvenuta nei CP_1 CP_1 limiti dell'essenzialità dell'informazione, al fine di denunciare la grave vicenda che l'ha vista protagonista – anche il secondo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
L'appello principale promosso dalla è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Pt_1
Quanto all'appello incidentale formulato da in punto di spese di lite, Controparte_1 si osserva quanto segue.
Parte appellata deduce al riguardo che, nel corso del giudizio di primo grado, “non aveva proposto l'eccezione di incompetenza territoriale (anche per ragioni di comodità essendo la stessa residente in [...]
l'eccezione di incompetenza territoriale, erroneamente statuiva che: “ il rigetto delle eccezioni preliminari e la peculiarità delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite che, nella misura della metà vanno poste a carico dell'attrice in ragione della soccombenza” (v. pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione con appello incidentale), violando gli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le argomentazioni dell'appellante incidentale sono condivisibili.
La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di incompetenza) o anche di merito (cfr., ex multis, Cass. 18503/2014).
Nel caso di specie non sussiste ragione per discostarsi da tale principio anche in
7 considerazione del fatto che la convenuta - oltre a non aver mai aderito all'eccezione sollevata dalla - ha contestato il comportamento processuale di Controparte_2 parte attrice che, al fine di non incorrere nella condanna alle spese, da un lato contestava l'eccezione di incompetenza e, dall'altro, vi aderiva (v. memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. depositata da ). Controparte_1
Alla luce di quanto sinora detto, l'appello incidentale formulato da è Controparte_1 fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Conseguentemente, le spese relative al giudizio di primo grado in favore della CP_1 si liquidano in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In merito alle spese di lite del presente grado, si osserva che alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano come segue:
a) in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali in favore di
; Controparte_1
b) in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali in favore di Controparte_2 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16735/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale formulato da e, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 relative al primo grado di giudizio in favore di , liquidandole in Controparte_1
3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di e di liquidandole in 3.000,00 € per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ciascuno;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma,7.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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