Articolo 1 della Legge 12 agosto 1957, n. 801
Articolo 2
Versione
26 settembre 1957
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.
Entrata in vigore il 26 settembre 1957